L'ordinamento fiscale italiano offre diverse opportunità per la detrazione delle spese sanitarie, un meccanismo volto ad alleggerire il carico economico sostenuto dai cittadini per la tutela della propria salute e quella dei propri familiari. Questa panoramica esplora il complesso sistema delle detrazioni, con un focus particolare sulle spese sostenute per i test genetici fetali e sulla specifica casistica degli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino, uno Stato estero con il quale l'Italia ha stipulato accordi che influenzano la fruibilità delle agevolazioni fiscali. Comprendere le regole che disciplinano queste detrazioni è fondamentale per i contribuenti che desiderano beneficiare pienamente delle agevolazioni previste, sia per le prestazioni di routine che per quelle altamente specialistiche.
La Detraibilità delle Spese Sanitarie Sostenute a San Marino: Regole e Documentazione
Un quesito comune riguarda la possibilità di detrarre spese sanitarie sostenute al di fuori del territorio italiano. La normativa fiscale italiana consente la detrazione anche per le spese sanitarie sostenute all'estero, purché adeguatamente documentate. Questo principio si estende anche agli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino. Per i residenti italiani che si trovano, ad esempio, a voler acquistare un paio di occhiali a San Marino per motivi di convenienza, la buona notizia è che si applicano le medesime regole previste per gli acquisti effettuati in Italia. È fondamentale, tuttavia, che la spesa sia documentata in modo conforme ai requisiti previsti dalla normativa italiana. Questo significa che la fattura o lo scontrino fiscale devono riportare tutte le informazioni necessarie per identificare la prestazione o il prodotto, l'esercente e il soggetto che ha sostenuto la spesa. La stretta aderenza a tali criteri documentali è indispensabile per non incorrere in contestazioni in sede di dichiarazione dei redditi.

Test Genetici Fetali e Altre Analisi di Diagnosi Prenatale: Il Diritto alla Detrazione IRPEF
Nel contesto delle spese mediche specialistiche, un'attenzione particolare è riservata alle analisi di diagnosi prenatale, inclusi i test genetici fetali. La normativa fiscale italiana è chiara: sì, sono detraibili le spese effettuate per analisi di diagnosi prenatale nel modello 730 anche se non si tratta specificamente di amniocentesi e villocentesi. Questa apertura riflette la crescente importanza attribuita dal legislatore a tutte le forme di diagnosi prenatale, riconoscendole come essenziali per la tutela della salute della mamma e del bambino.
Per questo motivo, si prevede la possibilità di detrazione delle spese mediche sostenute per analisi di diagnosi prenatale nell'ambito delle spese mediche specialistiche, secondo quanto stabilito all’art. 15 del TUIR, comma 1, lettera c)). Le analisi di diagnosi prenatale sono detraibili se effettuate presso centri autorizzati. Questa condizione assicura che le prestazioni siano erogate con standard di qualità e sicurezza riconosciuti.
La detrazione IRPEF per analisi di diagnosi prenatale spetta a tutti i soggetti passivi IRPEF, ovvero a tutte le persone fisiche che compilano la dichiarazione IRPEF ed effettuano questa tipologia di analisi. Nello stesso senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E del 2023, ove è stabilito che sono detraibili, tra l’altro, “le spese relative a anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale”. La detrazione, precisa la circolare, può avvenire “se eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista”. La stessa circolare fa ulteriore riferimento alla Circolare del 3 maggio 1996, rafforzando la continuità interpretativa su questo punto. La possibilità di detrarre queste spese è un importante supporto per le famiglie che intraprendono percorsi di diagnosi prenatale, contribuendo a rendere più accessibili prestazioni di vitale importanza.
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Modalità e Limiti della Detrazione per Spese Sanitarie in Italia
Le detrazioni per spese sanitarie spettano se le spese sono a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. La detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della spesa e la somma di 129,11 euro. Questo significa che una "franchigia" di 129,11 euro deve essere superata affinché la detrazione possa essere applicata. La spesa sostenuta per l'analisi di diagnosi prenatale concorre a determinare il totale delle spese sanitarie sostenute che saranno poi oggetto di detrazione.
Come dichiarare le spese nel Modello 730 e Redditi Persone Fisiche:
- Nel 730/2024: Si dovrà indicare la detrazione per le spese relative alle analisi di diagnosi prenatale sostenute nell'anno 2023. Per l'anno 2024, il contribuente potrà programmare la spesa sanitaria per analisi di diagnosi prenatale tenendo conto di questa agevolazione fiscale che si potrà poi detrarre nel 730/2025 o nel modello Redditi Persone Fisiche 2025. Le spese sanitarie vanno dichiarate nel rigo E1.
- Nel modello Redditi PF 2024: Secondo lo stesso criterio, le spese per analisi di diagnosi prenatale vanno dichiarate, in caso di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche (che è il modello di dichiarazione dei redditi di coloro che hanno la partita IVA come lavoratori autonomi, ad esempio), nel Rigo RP1 - Spese sanitarie nel quadro E - Oneri e Spese, sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del modello Redditi Persone Fisiche 2024. Le spese sostenute per analisi di diagnosi prenatale, anche in questa ipotesi, vanno sommate a tutte le altre spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023 e vanno dichiarate nel rigo RP1, tenendo conto che c'è la franchigia di 129,11 euro, pertanto spetta la detrazione del 19% per la parte eccedente i 129,11 euro di spese sanitarie sostenute.

Documentazione Essenziale per la Detrazione delle Spese Sanitarie
Una corretta documentazione è il pilastro su cui si fonda la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per le spese sanitarie. La spesa per analisi di diagnosi prenatale, così come tutte le altre spese sanitarie, deve essere documentata con fatture, ricevute fiscali o con gli scontrini “parlanti”. Questi documenti devono contenere informazioni precise e complete. In particolare, per rendere più agevole individuare un dispositivo medico, è utile fare riferimento alla circolare n. che offre chiarimenti in merito. L’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione può assumerlo anche chi vende il dispositivo, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino o sulla fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”. Per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. [numero della circolare non specificato nel testo fornito], è importante che la documentazione sia impeccabile.
Va dunque presentata la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione. È necessario, per esempio, che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa. Per i farmaci, ad esempio, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”. Anche la parola “ticket” è idonea a indicare sia la natura sia la qualità del farmaco. Perché la spesa possa considerarsi detraibile, la natura sanitaria della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura. L'attenzione ai dettagli nella raccolta e conservazione di questa documentazione è cruciale per il contribuente.
Spese Sanitarie Detraibili: Un Elenco Dettagliato e le Loro Specificità
Il panorama delle spese sanitarie detraibili è ampio e copre diverse tipologie di beni e servizi, a condizione che siano strettamente finalizzati alla tutela della salute.
1. Farmaci:Sono detraibili anche i farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza. È importante ricordare che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci o medicinali che richiedono la prescrizione medica. Riguardo alla natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”. Anche la parola “ticket” è idonea a indicare sia la natura sia la qualità del farmaco.
2. Dispositivi Medici:Per l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico occorre far riferimento anche ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746 recepiti, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 137/2022 e dal decreto legislativo n. [numero del decreto legislativo non specificato nel testo fornito per il regolamento UE/2017/746]. Sono detraibili i dispositivi compresi nell'elenco allegato alla circolare n. [numero della circolare non specificato nel testo fornito]. Attenzione: I dispositivi medici sono detraibili anche se non acquistati in farmacia (ma, per esempio, in erboristeria), se, però, risultano soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. [numero della circolare non specificato nel testo fornito].Tra i dispositivi medici rientrano:
- Occhiali da vista e Lenti a contatto: Le spese per occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l’impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (comprese le spese per l’acquisto del liquido, indispensabile per il loro utilizzo) sono detraibili. Non sono detraibili, tuttavia, le spese sanitarie sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o di lenti a contatto correttive che nello stesso anno sono state rimborsate in base al cosiddetto “bonus vista”.
- Parrucche: Una parrucca è detraibile se volta a sopperire un danno estetico conseguente a una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico (secondo i principi contenuti nel regolamento europeo UE/2017/745 e, quindi, con la marcatura CE).
- Mascherine Ffp2 e Ffp3: Dette anche “facciali filtranti”, sono quelle che rientrano nei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) indicati nel decreto legislativo n. [numero del decreto legislativo non specificato nel testo fornito].

3. Prestazioni Specialistiche e Interventi:
- Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita è detraibile da entrambi i componenti della coppia e, in particolare, è detraibile dal soggetto intestatario della fattura. La detrazione spetta per le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni, se effettuate nelle strutture autorizzate, nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (disciplinata dalla legge n. 40/2014 e dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015). Le spese per le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come quelle per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sono detraibili anche quando sono state sostenute all’estero. È necessario che le prestazioni siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano.
- Luce Pulsata: Le spese per le prestazioni di luce pulsata sono detraibili quando effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo.
- Metoidioplastica: Tra le spese detraibili rientrano, a determinate condizioni, anche le spese per l’intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali (si veda la risoluzione n. [numero della risoluzione non specificato nel testo fornito]).
- Trapianto di organi: Sono detraibili le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento.
- Degenza e Cura: Sono detraibili le spese o le rette di degenza e quelle di cura, anche se non connesse a un intervento chirurgico. Nelle rette di degenza detraibili si possono includere anche le differenze di classe, relative, per esempio, alla presenza o meno del bagno in camera.
- Tamponi e Test Sars-Cov-2: Le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche.
Condizioni Specifiche per la Detraibilità di Alcune Spese
La detraibilità di alcune spese sanitarie è subordinata a condizioni specifiche, spesso legate alla necessità di una prescrizione medica o alla qualificazione del professionista che eroga la prestazione.Alcune spese possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Questo requisito è fondamentale per evitare la detrazione di spese di natura puramente estetica o voluttuaria.
Riguardo alle qualifiche professionali, è interessante notare le disposizioni per gli A.C. che hanno conseguito il diploma di formazione triennale entro il 17 marzo 1999. Per coloro che hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, la detrazione è possibile a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Queste specifiche garantiscono che le prestazioni siano erogate da professionisti qualificati e riconosciuti dal sistema sanitario.
Spese Non Detraibili: Chiarimenti Importanti
Non tutte le spese legate alla salute o all'assistenza sono considerate detraibili ai fini IRPEF. È cruciale distinguere tra ciò che rientra nelle agevolazioni fiscali e ciò che ne è escluso.Non sono, ad esempio, detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza. Analogamente, le prestazioni rese dagli osteopati non sono detraibili poiché l’osteopata non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute in Italia ai fini della detrazione fiscale.Nei casi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza, la detrazione può essere fatta valere solo per le spese mediche e non per la retta di ricovero. Questo differenzia le cure sanitarie effettive dalle spese di ospitalità o assistenza generica. Infine, come già menzionato, non sono detraibili le spese sanitarie sostenute che nello stesso anno sono state rimborsate in base al cosiddetto “bonus vista”, per evitare doppie agevolazioni sulla stessa spesa.
Il Caso della S.R.L. Bioinformatica: Servizi di Sequenziamento del DNA tra Italia e San Marino
Un esempio concreto di interazione economica e di servizio tra Italia e San Marino nel settore della genetica è quello di una S.R.L. italiana. Questa società, con attività esercitata in CCIAA come "laboratorio bioinformatico per sequenziamento del DNA non a fini diagnostici ma di screening", opera nel campo dell'analisi genetica. Acquista i reagenti necessari per l'elaborazione sia da fornitori europei che da fornitori italiani, operazioni che avvengono con l'applicazione dell'IVA.
Le fatture che questa S.R.L. emette verso San Marino, cruciali per comprendere la natura delle operazioni, presentano la seguente dicitura: "estrazione del DNA libero da campione di sangue periferico, costruzione delle librerie e sequenziamento del DNA mediante tecnologia next generation sequencing". Tali fatture sono emesse ai sensi dell'art. 7 ter (prestazioni di servizi). Questo in quanto trattasi di risultati e non di cessione merci. Infatti, gli acquisti principali dell'azienda sono reagenti che vengono consumati nell'elaborazione del servizio di analisi. Questo caso mette in luce come il sequenziamento del DNA, anche a fini di screening e non diagnostici diretti, sia classificato come erogazione di servizi, con implicazioni fiscali specifiche per le transazioni internazionali, come quelle con San Marino.
Esenzioni per Patologie Croniche e Invalidanti
Oltre alle detrazioni, il sistema sanitario italiano prevede anche esenzioni dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie per specifiche patologie. Le patologie (malattie croniche e invalidanti) che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono state individuate dal decreto del Ministero della Sanità n. 329/1999, successivamente modificato dal Dm 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (Dm 279/2001). Queste esenzioni rappresentano un'ulteriore forma di tutela per i cittadini affetti da condizioni di salute particolarmente gravose.
Regime Fiscale di San Marino: Le Detrazioni Soggettive Locali
È opportuno distinguere le detrazioni fiscali previste dal sistema italiano per i residenti italiani, da quelle che invece caratterizzano l'ordinamento tributario della Repubblica di San Marino, le quali riguardano i suoi residenti. Il Decreto Delegato n.155 del 2023 ha modificato le disposizioni relative alle detrazioni soggettive previste dall’articolo 16 e dall’articolo 16 di cui all’articolo 148, comma 8, della legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, all'interno del sistema fiscale sammarinese.
Dall’imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche a San Marino si detraggono le seguenti somme:
- Euro 250 per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
- Euro 250 per ogni figlio a carico;
- Euro 125 per i genitori ed i suoceri anche se non conviventi;
- Euro 125 per ogni altro familiare convivente a carico;
- Euro 125 per i parenti e gli affini che esercitino effettivamente il diritto agli alimenti.
In riferimento ai figli a carico, si considerano tali i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati. Sono inclusi anche i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati. Quest'ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
Le persone indicate come coniuge, genitori, suoceri e altri familiari conviventi, e parenti/affini che esercitino il diritto agli alimenti, si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall’articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, se residenti. È importante notare che il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell’anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
Le detrazioni per i figli a carico possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore. Le detrazioni per genitori, suoceri, altri familiari e parenti/affini sono fruibili per intero da un solo contribuente oppure pro quota dai contribuenti che assumono il carico familiare.
Le detrazioni indicate sono maggiorate del 20% qualora il numero dei familiari a carico superi le due unità, oppure, quando il familiare a carico è un soggetto diversamente abile o persona permanentemente inferma. L’accertamento da parte dell’UO Ufficio Tributario di redditi in capo ai familiari a carico oltre la soglia prevista comporta per il contribuente l’inefficacia della detrazione e la conseguente rettifica della dichiarazione.
Per i redditi di cui agli articoli 24, 25 e 26 di imponibile fino ad euro 15.000 si detraggono dall’imposta euro 100. Per i redditi di cui agli articoli 27 e 29 si applicano le seguenti detrazioni dall’imposta:
- Euro 500 per i redditi imponibili fino ad euro 25.000;
- Euro 250 per i redditi imponibili da euro 25.000,01 ad euro 35.000.Le detrazioni possono essere modificate con decreto delegato. Le disposizioni del presente decreto delegato hanno decorrenza ai fini fiscali dal periodo di imposta 2023. Questo quadro normativo definisce le specificità del sistema di detrazioni per i residenti della Repubblica di San Marino, che pur essendo uno stato confinante, mantiene una propria autonomia fiscale.
