Il dibattito sulla costituzionalizzazione del diritto all'aborto

Il tema dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) rappresenta uno dei nodi più complessi e dibattuti della storia giuridica e sociale italiana contemporanea. L'evoluzione normativa, segnata dal passaggio dalla criminalizzazione totale alla legge 194 del 1978, ha riflettuto decenni di lotte civili, trasformazioni culturali e confronti bioetici profondi. Oggi, il dibattito si sposta su un nuovo terreno: la possibile introduzione del diritto all'aborto nel testo costituzionale, un tema emerso con forza dopo il recente precedente francese e le pressioni politiche nazionali.

rappresentazione concettuale del bilanciamento tra diritti costituzionali e autonomia individuale

Dalla criminalizzazione alla legge 194

Prima del 1978, l'interruzione volontaria di gravidanza, in qualsiasi sua forma, era considerata dal codice penale italiano un reato (art. 545 e segg. cod. pen., abrogati nel 1978). Causare l'aborto di una donna non consenziente era punito con la reclusione da sette a dodici anni, mentre causare l'aborto di una donna consenziente era punito con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all'esecutore dell'aborto, sia alla donna stessa. Procurarsi l'aborto era invece punito con la reclusione da uno a quattro anni, e istigare all'aborto, o fornire i mezzi per procedere ad esso, era punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Nel caso in cui tali atti fossero stati commessi "per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto", le pene erano significativamente diminuite.

La svolta avvenne in seguito a una profonda mobilitazione sociale. Nel 1975, il tema ricevette l'attenzione dei mezzi di comunicazione, in particolare dopo l'arresto del segretario del Partito Radicale Gianfranco Spadaccia, della segretaria del Centro d'informazione sulla sterilizzazione e sull'aborto (CISA) Adele Faccio e della militante radicale Emma Bonino, autodenunciatisi per aver praticato aborti. Il CISA si proponeva di combattere la piaga dell'aborto clandestino creando i primi consultori e organizzando "viaggi della speranza" verso cliniche inglesi e olandesi, offrendo interventi a prezzi contenuti.

Il bisogno di adeguare la normativa fu imposto anche dalla sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 della Corte Costituzionale. Il testo definitivo della legge 194 fu licenziato dal Senato il 18 maggio 1978 e pubblicato quattro giorni più tardi, sopprimendo le fattispecie di reato previste dal codice penale.

L'architettura della legge 194

L'art. 4 della legge 194 stabilisce che la donna può interrompere la gravidanza quando accusi circostanze per le quali la prosecuzione comporterebbe un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione allo stato di salute, alle condizioni economiche, sociali o familiari, alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie del concepito. L'art. 5 prevede che il padre del concepito non possa in alcun modo intromettersi nella IVG e non sia titolare di alcun diritto sul feto.

La legge introduce anche la figura dell'obiezione di coscienza per il personale sanitario (art. 9), la quale però non può essere invocata quando l'intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. Nonostante le tutele formali, l'applicazione della legge vive profonde disparità regionali. Secondo la Libera Associazione Italiana Ginecologi per l'applicazione della legge 194 (Laiga194), nel 2017 solo il 59% degli ospedali italiani prevedeva il servizio di interruzione volontaria di gravidanza. Il totale degli obiettori è aumentato del 12% negli ultimi dieci anni, arrivando a punte di oltre il 90% in Molise, Trentino-Alto Adige e Basilicata. In tutto il Molise si registra un solo medico non obiettore.

L'aborto in Italia: Il referendum e la legge 194/1978

L'obiezione di coscienza tra diritto e abuso

La questione dello statuto giuridico dell'obiezione di coscienza è divenuta oggetto di intensi dibattiti. Gli obiettori, paradossalmente, sono tutelati dalla legge a disubbidire alla stessa. Il legislatore all'art. 9 non fissa alcun parametro, non indica una soglia d'allarme, ammettendo l'obiezione senza chiedere nulla in cambio. Il risultato è una situazione illogica: le donne sono costrette a spostarsi di regione in regione alla ricerca di un medico non obiettore, o indotte a ricorrere a cliniche private.

La legittimità dell'art. 9 è messa sempre più in discussione. Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha condannato l'Italia in quanto non garantisce il pieno diritto alla salute delle donne, sostenendo che l'obiezione non può rappresentare un ostacolo al suo raggiungimento. Alcune studiose, come la costituzionalista Federica Grandi, evidenziano come la percentuale di obiettori sia tale da aver pregiudicato la piena applicazione della legge, configurando in molti casi un "abuso di diritto" e trasformando un'eccezione di coscienza in uno strumento politico di sabotaggio sistemico.

La prospettiva costituzionale: il modello francese

Il dibattito in Italia è stato recentemente rinvigorito dalla decisione della Francia, primo Stato al mondo, di inserire l'aborto nella propria Costituzione. La Loi constitutionnelle n° 2024-200 dell'8 marzo 2024 ha modificato l'articolo 34 stabilendo che "la legge determina le condizioni alle quali si esercita la libertà garantita alla donna di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza".

Questa riforma è nata come reazione alla sentenza Dobbs negli Stati Uniti, che ha ribaltato la storica Roe v. Wade, eliminando la protezione federale dell'aborto. In Francia, la scelta di utilizzare il termine "libertà garantita" è stata il risultato di un complesso compromesso parlamentare, mirato a chiudere la porta a future restrizioni legislative, elevando l'accesso alla procedura a un parametro di legittimità costituzionale.

mappa delle legislazioni sull'aborto in Europa e confronto normativo

Il dibattito politico italiano e la proposta Sportiello

In Italia, la discussione si è accesa in risposta a segnali percepiti come retrogradi dalla maggioranza di governo. A gennaio, il senatore Roberto Menia (Fratelli d'Italia) ha presentato un disegno di legge per riconoscere la "capacità giuridica a ogni essere umano" sin dal concepimento. Successivamente, un emendamento al decreto "Pnrr-quater" ha consentito l'accesso nei consultori familiari di soggetti del Terzo settore con esperienza nel sostegno alla maternità, suscitando i timori delle opposizioni circa possibili pressioni psicologiche sulle donne.

In risposta, la deputata del Movimento 5 Stelle, Gilda Sportiello, ha presentato una proposta di riforma costituzionale che ricalca il modello francese: "È garantita la libertà di scelta della donna di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza. La legge garantisce l'effettività e l'accesso, in condizioni di eguaglianza, al diritto all'interruzione volontaria di gravidanza". Il percorso per l'approvazione di tale norma è tuttavia complesso, richiedendo la speciale procedura di revisione prevista dall'articolo 138 della Costituzione: due deliberazioni per ciascuna Camera a distanza di almeno tre mesi.

La sfida di tale iniziativa non è solo giuridica, ma culturale. Mentre le associazioni pro-life acquistano spazio e visibilità, il dibattito si interroga sul concetto di soggettività: individui visti come monadi isolate o come singolarità in relazione, regolate da doveri di solidarietà sociale. Il punto centrale rimane se la libertà di scelta della donna possa essere pienamente garantita o se essa resti subordinata a una stratificazione normativa che, a distanza di decenni, non riesce ancora a rendere il servizio sanitario pienamente equo su tutto il territorio nazionale.

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