La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si distingue per un profondo e costante impegno nel sostegno alle famiglie e alla promozione della natalità. Questo si traduce in una serie articolata di misure e incentivi, volti a migliorare il benessere familiare e a gettare le basi per un futuro più stabile e sereno per le nuove generazioni. Il concetto di "Bonus Bebè Trentino" non si riferisce a un singolo beneficio, ma piuttosto a un insieme coordinato di interventi regionali e provinciali che spaziano dalla previdenza complementare al supporto economico diretto, passando per la facilitazione dell'accesso al credito. Questi strumenti riflettono una visione lungimirante del sistema di welfare locale, spesso riconosciuto come un modello di riferimento a livello nazionale, capace di cogliere i bisogni delle famiglie e di rispondere con soluzioni concrete, moderne e sostenibili.
L'Incentivo all'Iscrizione a Forme di Previdenza Complementare per Nuovi Nati: Il "Bonus Bebè Pensplan"
Uno degli pilastri fondamentali di questo sistema di supporto è l'incentivo finalizzato all’iscrizione di ogni bambino/a a una delle forme di previdenza complementare previste dal D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche. Questo contributo è stato voluto dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol su proposta dell’assessore regionale alla previdenza Carlo Daldoss, con l'obiettivo esplicito di intervenire sul futuro dei figli, configurandosi come un atto di responsabilità verso di essi. La consapevolezza che, con il passaggio ormai consolidato al sistema contributivo, le pensioni future saranno sensibilmente inferiori rispetto a quelle del passato, ha guidato la creazione di questo strumento a lungo termine.
Cos'è e a Chi Si Rivolge
L'incentivo è un contributo che viene erogato in occasione della nascita di ogni bambino/a fino al quinto anno di vita. Ha lo scopo primario di favorire l’iscrizione del/della minore ad una delle forme di previdenza complementare. Il contributo regionale spetta anche ai/alle bambini/e adottati/e o affidati/e, estendendosi fino a cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età. Si tratta di un intervento concreto che guarda al lungo periodo. Le somme spettanti sono versate direttamente nella forma di previdenza complementare a cui risulta iscritto il/la nuovo/a nato/a o l'adottato/a/affidato/a, garantendo che i fondi siano destinati esclusivamente al loro scopo previdenziale.

L'Entità del Contributo e le Condizioni di Erogazione
Il contributo complessivo ammonta a euro 1.100,00 ed è suddiviso in 5 annualità. Nello specifico, la nuova legge prevede un contributo economico a favore di ogni nuovo nato, adottato o affidato, per incentivare l’apertura di un fondo di previdenza complementare intestato al minore. L'importo previsto è pari a 300 euro alla nascita, o all’atto dell’adozione o dell’affidamento, e sarà versato direttamente nella posizione previdenziale del minore. Per i quattro anni successivi è prevista l’erogazione di ulteriori 200 euro all’anno, a condizione che la famiglia versi almeno 100 euro annui nello stesso fondo.
Per beneficiare di questo incentivo, devono essere soddisfatte specifiche condizioni e requisiti:
- Residenza del richiedente: il richiedente deve risiedere, in via continuativa, in un comune della regione da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda di contributo.
- Residenza del minore: il minore deve essere residente alla nascita in regione o acquisire la residenza in regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento. Per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno di adozione o di affidamento, il minore deve risiedere in un comune della regione per il periodo annuale di riferimento del contributo. Tale ultimo requisito si intende soddisfatto con una residenza continuativa di almeno dieci mesi. Per beneficiare delle erogazioni negli anni successivi, è necessario che il minore continui a risiedere stabilmente in Regione.
- Adesione alla previdenza complementare: al momento della presentazione della domanda, deve essere stata attivata l’adesione del/della minore ad una delle forme di previdenza complementare.
Modalità e Termini di Presentazione della Domanda
La domanda per l'accesso al contributo può essere presentata presso qualsiasi Infopoint o inviata con modalità telematica o postale a Pensplan Centrum S.p.A. I soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore possono presentare la domanda, includendo uno dei genitori biologici o adottivi, uno dei soggetti affidatari del minore, o il tutore del minore. È importante sottolineare che non può essere presentata domanda di contributo da più richiedenti per lo stesso minore.
I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:
- Entro il secondo anno di vita del/della bambino/a o entro due anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento.
- La comunicazione di accoglimento verrà inviata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
La Norma Transitoria e l'Estensione del Beneficio
Un aspetto significativo di questa iniziativa è l'introduzione di una norma transitoria, la quale estende l'applicabilità del contributo anche a coloro che rientrano in categorie specifiche, pur mantenendo il possesso dei suddetti requisiti. Il provvedimento vale anche per i bambini già nati. In via transitoria, il contributo spetta anche ai minori che al 1° gennaio 2025 non hanno ancora compiuto cinque anni o per i quali non siano ancora trascorsi cinque anni dall’adozione o dall’affidamento. In particolare, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il contributo spetta anche a coloro che alla data del 1° gennaio 2025 compiono o non hanno ancora compiuto il quinto anno di vita e a coloro per i quali non sono ancora trascorsi cinque anni dalla data di adozione o di affidamento. Ciò apre la possibilità, per i nati, adottati o affidati negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, di accedere al contributo.
In questi casi, il contributo spetta ad ogni modo fino al compimento del quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data di adozione o di affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età. L'ammontare del contributo è pari, per il primo anno o per l'unico anno di erogazione, a prescindere dagli anni per i quali spetta il contributo stesso, a euro 300,00. L'importo annuale eventualmente spettante per gli anni successivi è pari ad euro 200,00 ed è erogato a condizione che nell'anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al/alla minore, una somma pari almeno ad euro 100,00. Tutte le domande relative alla fase transitoria, indipendentemente dall'anno di nascita, adozione o affidamento del minore, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2027.
I Primi Risultati e la Visione Regionale
A un mese dall’apertura delle iscrizioni, l’iniziativa “Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e” ha registrato un risultato molto positivo: ben 6.192 domande, di cui 785 tramite il patronato. Questo avvio è stato definito “molto incoraggiante” dalla Giunta regionale, confermando la capacità del sistema regionale di welfare di introdurre strumenti innovativi ed efficaci a sostegno delle famiglie. Le domande arrivate si distribuiscono in modo equilibrato tra le due province: 2.350 in provincia di Trento e 3.842 in provincia di Bolzano. La ripartizione per genere è pressoché paritaria, mentre l’adesione riguarda bambini nati o adottati negli ultimi cinque anni, con una distribuzione omogenea tra le annate dal 2020 al 2025 (934 del 2020, 1.012 del 2021, 1.074 del 2022, 1.105 del 2023, 1.189 del 2024 e 878 del 2025).
Il presidente della Regione, Arno Kompatscher, ha commentato che “il sistema delle pensioni integrative legato ai fondi Pensplan si conferma un riferimento autorevole, tanto da essere considerato oggi un modello in tutto il Paese. Questi risultati confermano la lungimiranza del nostro welfare. La nostra autonomia dimostra, ancora una volta, di saper cogliere i bisogni delle famiglie e di rispondere con strumenti concreti, moderni e sostenibili. L’incentivo alla previdenza complementare per i nuovi nati si inserisce pienamente nella tradizione di un sistema regionale solido e riconosciuto in tutto il Paese, capace di guardare al futuro e di offrire maggiore sicurezza alle nuove generazioni.” L’assessore Daldoss ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti del numero di domande che sono arrivate in questo primo mese di apertura della possibilità di aderire al bonus nuovi nati istituito dalla Regione Trentino-Alto Adige. Ricordo che è un bonus di 1.100 euro distribuito su cinque anni e ha l'obiettivo di intervenire sul futuro dei nostri figli, un atto di responsabilità verso di essi. È possibile informarsi in maniera approfondita sul sito della Regione, sul sito di Pensplan Centrum o attraverso gli infopoint presenti sul territorio. L’invito, per chi non l’avesse ancora fatto, è di approfittare di questa opportunità e di farlo nel più breve tempo possibile.”
La Dote Finanziaria per i Giovani Genitori: Un Supporto alla Natalità e all'Indipendenza
Oltre agli incentivi diretti per la previdenza complementare, la Provincia autonoma di Trento ha implementato la "Dote Finanziaria", un ulteriore strumento volto a sostenere la natalità sul territorio trentino e a favorire il processo di indipendenza dei giovani. Questa iniziativa si concretizza nella concessione di contributi in occasione della nascita o adozione di figli, finalizzati all’estinzione totale o parziale di prestiti bancari.
Obiettivo e Funzionamento
L'obiettivo primario di questo strumento è duplice: da un lato, supportare i giovani nella costruzione di un futuro autonomo, dall'altro, incentivare la formazione di nuove famiglie e l'aumento delle nascite. La Dote prevede la concessione di contributi, alla nascita o adozione di figli, volti all’estinzione totale o parziale di prestiti bancari contratti con le banche convenzionate per la durata massima di 5 anni. Si precisa che saranno presi in considerazione, ai fini dell’ottenimento del contributo, solo i prestiti bancari specifici stipulati per la Dote finanziaria con le banche convenzionate.
Destinatari e Requisiti
I giovani possono ottenere un prestito presso una banca convenzionata per sostenere la nascita di un nuovo nucleo familiare o un nucleo già costituito dopo il 1° gennaio 2023. Alla nascita o adozione di figli, dopo la stipula del prestito, possono ottenere un contributo provinciale per l'estinzione totale o parziale del prestito medesimo.
Possono beneficiare del contributo, concesso alla nascita o adozione dei figli, i giovani che soddisfano i seguenti requisiti:
- Residenza: in Trentino da almeno 2 anni alla data di domanda del contributo (almeno uno dei due genitori).
- Età anagrafica: inferiore a 40 anni per almeno uno dei genitori.
- ICEF (Indicatore della Condizione Economica Familiare): non superiore a 0,40.
- Forma pensionistica complementare: entrambi i genitori o uno di essi sono tenuti ad avviare una forma pensionistica complementare (fondi pensione aperti e PIP - Piani individuali pensionistici) a favore del figlio nato o adottato prima della presentazione della domanda di contributo con un versamento minimo di euro 200,00.
- Nucleo familiare: aver costituito un nucleo anagrafico da parte dei giovani genitori dopo il 1° gennaio 2023.

Importo del Prestito e del Contributo
L’importo del prestito concedibile dalle banche convenzionate è fissato in un minimo di euro 15.000 e un massimo di euro 30.000, per la durata massima di 5 anni. Il contributo è concesso in misura pari a 15.000 euro se entro la durata del prestito nasce o è adottato un figlio. Questo importo contribuisce significativamente all'estinzione del debito contratto, alleggerendo l'onere finanziario per le nuove famiglie.
Disposizioni Transitorie e Cessazione dell'Incentivo
È importante notare che la possibilità di accedere a nuovi mutui per la dote finanziaria ha subito una modifica. Dal 1° agosto 2025 non è più possibile stipulare nuovi mutui per accedere al contributo provinciale della dote finanziaria. Tuttavia, i contributi già previsti dall'articolo 8 ter, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale sul benessere familiare 2011 continuano comunque a essere concessi per i prestiti contratti prima dell'entrata in vigore di questa disposizione. Ad integrazione della disposizione transitoria, i contributi previsti dagli articoli sopra menzionati, nel testo vigente prima del 2 agosto 2025, sono riconosciuti anche per i prestiti stipulati dopo il 2 agosto 2025 se la relativa concessione era già stata approvata dall'Istituto di credito prima di tale data. Ciò garantisce una continuità di sostegno per coloro che avevano già avviato l'iter burocratico.
Il Contributo per la Copertura Previdenziale nei Periodi di Cura dei Figli
Il sistema di welfare trentino include un ulteriore e significativo supporto per i genitori che dedicano tempo alla cura e all'educazione dei propri figli, riconoscendo il valore sociale di tale impegno. Si tratta di un contributo specifico sugli oneri previdenziali, sia volontari che obbligatori, sostenuti da soggetti che sono autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali a INPS, Enti previdenziali o Fondi di previdenza complementare.
Finalità e Beneficiari
Questo contributo è destinato a coprire i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli minori e/o affidati, entro i 3 e/o 5 anni di vita. I figli minori e/o affidati devono essere conviventi con il richiedente e risultare dalla certificazione anagrafica dello stesso. In caso di affidamento, si può prescindere dalla situazione anagrafica. Per "data del provvedimento di adozione" si intende, nel caso in cui l’adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile. Per "affidamento" si intende sia l’affidamento disposto a tempo pieno ai sensi del Titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia l’affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge.
Possono presentare la domanda per questo contributo diverse categorie di lavoratori e cittadini:
- Tutti coloro che non risultano iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare.
- I/le lavoratori/trici dipendenti solo del settore privato per i periodi di aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale obbligatoria e/o in congedo, esclusi i periodi di disoccupazione.
- I lavoratori autonomi e le lavoratrici autonome.
- I liberi professionisti e le libere professioniste.
- I/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno.
- I collaboratori/trici domestici/che iscritti/e ai Fondi complementari.
Il richiedente deve essere, alla data della domanda, residente ininterrottamente da almeno 5 anni nella regione Trentino Alto-Adige oppure essere residente ininterrottamente da almeno 1 anno nel caso in cui si possa far valere complessivamente nell’arco della propria vita almeno 15 anni di residenza. Un requisito fondamentale è non essere titolare di pensione diretta, intesa come trattamento di natura pensionistica erogato in dipendenza di versamenti contributivi propri anche figurativi o in dipendenza di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura ad esclusione di quella complementare di cui al D.Lgs 252/2005. Per questo contributo, il richiedente non deve presentare alcuna dichiarazione di condizione economica familiare (ICEF).
Durata e Misura del Sostegno Previdenziale
Il contributo per la copertura previdenziale dei periodi dedicati alla cura e all'educazione dei figli o minori affidati spetta dal compimento del terzo mese di vita ed entro i tre anni di vita dei figli o entro i 3 anni dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento, il contributo spetta per tutta la durata dell’affidamento e in ogni caso fino al diciottesimo anno di età dell’affidato/a.
L’importo del contributo è calcolato in diverse modalità a seconda della situazione del richiedente:
- Per i lavoratori a tempo pieno o assimilati:
- Fino a 9.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno dei versamenti volontari all’INPS o ad altra cassa previdenziale.
- Fino a 4.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno dei contributi obbligatori versati dai lavoratori autonomi o dai liberi professionisti.
- Fino a 4.000,00 euro rapportati all'anno a sostegno della previdenza complementare.
- L'importo è proporzionale al numero di settimane/mesi dedicati alla cura ed educazione dei figli e coperti dai versamenti previdenziali. Il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria o della previdenza obbligatoria spetta comunque nel limite del versamento previdenziale effettuato.
- Per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale: il contributo spetta dal compimento del terzo mese di vita entro i 5 anni di vita del/la bambino/a. In caso di affidamento, il contributo spetta per tutta la durata dell’affidamento e in ogni caso fino al diciottesimo anno di età dell’affidato/a.
- Fino a 4.500,00 euro rapportati all'anno per la prosecuzione volontaria all'INPS.
- Fino a 2.000,00 euro rapportati all'anno in caso di sostegno della previdenza complementare.
- L'importo è proporzionale al numero di settimane contributive integrate nell’arco dell’anno solare e spetta, nel limite del versamento previdenziale effettuato, tenuto conto dell’integrazione dei contributi obbligatori determinata dall’Istituto previdenziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno.
Ai fini del sostegno della previdenza complementare, al momento della presentazione della domanda di contributo, l’interessato/a deve essere iscritto/a ad una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 e deve aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro 500,00, esclusi il trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del datore di lavoro. Il contributo è versato direttamente dalla Società Pensplan Centrum Spa per conto della Provincia Autonoma di Trento (come da convenzione stipulata in data 24 gennaio 2022) alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto il soggetto beneficiario, senza necessità di alcun esborso da parte del soggetto stesso, salva la sopraddetta regolarità contributiva. Se al momento dell’erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale, le somme spettanti sono versate direttamente all’interessato; in caso di decesso, le somme spettanti vengono versate direttamente agli eredi.

Requisiti Specifici e Incompatibilità
Questo contributo presenta specifiche incompatibilità per evitare sovrapposizioni di benefici e garantire un uso efficiente delle risorse:
- Il contributo non spetta in caso di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata, ivi compresa quella prevista dall’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), autonoma o libero professionale. La normativa stabilisce che non si è in presenza di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui, pur in presenza di un'unica attività, sussista l'obbligo del versamento contributivo in più Casse o Istituti di previdenza obbligatoria, o qualora l'iscrizione a più Casse o Istituti sia dovuta per effetto del contemporaneo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa all'interno della propria unica società di cui si è contemporaneamente socio/a attivo/a lavoratore/trice autonomo/a e amministratore/trice.
- Il contributo non è cumulabile con gli interventi previsti dall'articolo 2 della Legge regionale 18 febbraio n. 2005, n. 1, dalla Legge regionale 26 novembre 2020 n. 4, né con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6 bis, 6 ter e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a, con l'intervento previsto dell'art. 14 della Legge regionale 25 luglio 1992 n. 7.
- È inoltre incompatibile con l’iscrizione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.
- Può essere concesso un solo contributo per la cura o l’assistenza prestata allo stesso soggetto e nel medesimo periodo, anche qualora le domande siano presentate da soggetti diversi.
I contributi a sostegno della previdenza complementare possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita di lavoro e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Modalità di Accesso e Presentazione della Domanda
Le domande devono essere presentate in base a scadenze specifiche:
- Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti previdenziali volontari e obbligatori.
- Entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale. Se il soggetto richiedente è lavoratore/trice part-time ed effettua versamenti volontari nelle casse previdenziali dell'Inps, può presentare domanda entro 6 mesi dalla data di pagamento dell'ultimo bollettino Inps del periodo di riferimento.
- Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è svolto il periodo dedicato all’assistenza/cura del figlio minore per coloro che sono iscritti ad un fondo pensione complementare.
Per la presentazione della domanda, sono generalmente richiesti i seguenti documenti: quietanze dei versamenti previdenziali e/o estratti contributivi, un documento d'identità valido ed eventuale documentazione comprovante i requisiti di accesso.
L'Assegno di Natalità per il Terzo Figlio: Un Sostegno Concreto per le Famiglie Numerose (dal 2026)
Con un ulteriore e significativo passo in avanti nel sostegno alla famiglia, la Regione Trentino-Alto Adige ha introdotto l'Assegno di Natalità specificamente rivolto ai nuclei familiari che accolgono un terzo figlio. Questa misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, rappresenta un intervento mirato per le famiglie numerose e si propone di offrire un supporto economico di lunga durata.
Un Sostegno Concreto per le Famiglie Numerose
Si tratta di una misura economica riconosciuta una sola volta e rivolta ai nuclei familiari nei quali, a partire dal 1° gennaio 2026, nasce o viene adottato un terzo figlio. L’assegno è riconosciuto per un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dal mese successivo alla nascita/adozione e fino al compimento del decimo anno di vita del figlio. Questa estensione temporale evidenzia la volontà di accompagnare la famiglia in una fase cruciale dello sviluppo del bambino, riconoscendo le crescenti esigenze economiche.
La Struttura dell'Assegno: Quota Fissa e Quota Premiale
L'Assegno di Natalità è composto da due quote distinte, che si integrano per offrire un sostegno completo: una quota fissa e una quota premiale.
Quota Fissa
La quota fissa è differenziata anche in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, ed è determinata attraverso l’indicatore ICEF Famiglia. Sono previste tre fasce di reddito:
- Per i nuclei con ICEF fino a 0,40: l’importo massimo riconosciuto è pari a 48.000 euro, erogati in quote mensili da 400 euro fino al compimento del decimo anno di età del bambino, non imponibili Irpef.
- Per i nuclei con ICEF superiore a 0,40 e fino a 0,70: l’importo massimo è di 30.000 euro, con un’erogazione mensile di 250 euro, anch'essa non imponibile Irpef.
- Per i nuclei con ICEF superiore a 0,70 o in assenza di attestazione ICEF: l’importo massimo previsto è anch’esso di 30.000 euro, con quote mensili da 250 euro, ma in questo caso imponibili Irpef.
Quota Premiale
Accanto alla quota fissa è prevista una quota premiale, pari a 200 euro mensili, destinata a incentivare e sostenere l'occupazione femminile e accompagnare il reinserimento lavorativo della madre. Questa quota è riconosciuta alle madri che, a partire dal terzo anno di vita del terzo figlio, rientrano o permangono nel mercato del lavoro, anche avviando un’attività autonoma. La quota premiale è riconosciuta annualmente alla madre che in sede di domanda dimostri di aver lavorato almeno 180 giorni nell’anno precedente alla data della domanda, anche non continuativi con almeno un rapporto di lavoro a 20 ore settimanali.
Requisiti della Madre e del Nucleo Familiare
L'assegno di natalità è riconosciuto ai nuclei familiari nei quali dal 1° gennaio 2026 è nato o adottato un terzo figlio. La madre biologica o adottiva al momento della nascita/adozione deve essere in possesso dei requisiti di residenza e cittadinanza ed i figli devono appartenere allo stesso nucleo anagrafico della madre. I criteri approvati definiscono i requisiti che devono sussistere durante l’intero beneficio. Un requisito ulteriore per accedere all’assegno è che, alla nascita/adozione del terzo figlio, la madre deve essere occupata o deve aver versato contributi previdenziali negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi, anche non continuativi. Si considera madre lavoratrice: la dipendente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato (inteso come collaborazione coordinata e continuativa), e l’autonoma con partita IVA.

Modalità e Termini di Presentazione della Domanda
La domanda per questo assegno deve essere presentata presso gli enti di patronato presenti sul territorio provinciale. Sarà data comunicazione non appena sarà possibile presentare le prime domande, con effetto retroattivo dal mese successivo alla nascita del terzo figlio.
Per la quota fissa dell'assegno di natalità:
- La domanda deve essere presentata dalla madre, esercente la potestà genitoriale, entro 90 giorni dalla nascita o adozione del figlio tramite degli enti di patronato presenti sul territorio provinciale.
- Per i nati entro il 30 settembre 2026, la domanda per la quota fissa dell’assegno è presentata entro il 31 dicembre 2026, in deroga ai termini previsti in 90 giorni dalla nascita.
- Il possesso delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura sono dichiarati nella domanda come sussistenti alla data di nascita.
Per la quota premiale:
- La prima domanda per l'accesso alla quota premiale dell'assegno di natalità è presentata tramite gli enti di patronato presenti sul territorio provinciale.
- Per il figlio naturale: dal terzo anno al sesto anno di vita del bambino, non compiuto.
- Per il figlio adottato: dal terzo anno al sesto anno di vita non compiuto del bambino se adottato prima del terzo anno di vita, o dal provvedimento giudiziale di adozione per gli altri anni successivi.
- La domanda annuale successiva alla prima può essere presentata fino al compimento del decimo anno di vita del bambino.
Disposizioni Transitorie
Le famiglie dove al 31 dicembre 2025 sono presenti tre o più figli, alla nascita o adozione nel biennio 2026-2027 di un ulteriore figlio, beneficiano dell'assegno di natalità per il terzo figlio previsto dall'articolo 8 bis, comma 7 bis, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1. In quest’ultimo caso, l’eventuale assegno erogato ai sensi dell’art 8 bis comma 3 della LP 1/2011 anche per i figli successivi al secondo nati entro il 31 dicembre 2025 cessa dal mese successivo alla nascita del figlio per cui spetta il nuovo assegno disciplinato dalle presenti disposizioni.
Il Bonus "Nuovi Nati" INPS: Un Contesto Nazionale Distinto
È importante distinguere gli incentivi specifici del Trentino dalle iniziative di carattere più ampio o nazionale. L'INPS ha pubblicato un video istituzionale per promuovere un bonus "nuovi nati" che, pur avendo finalità simili di sostegno alla natalità, opera su un altro piano e con requisiti propri. Questo contributo economico è stato introdotto il 1° gennaio 2025, sarà in vigore anche per tutto il 2026 ed è al centro di una campagna istituzionale promossa dal Dipartimento per le Politiche della famiglia.
L’iniziativa ha l’obiettivo di informare i cittadini sull’esistenza e sulle modalità di accesso al beneficio, che prevede un contributo di 1.000 euro per ogni bambino nato o adottato nel biennio 2025-2026. A differenza di molti incentivi regionali trentini che non prevedono limiti di reddito o si basano su specifici indicatori ICEF, questo beneficio è riservato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, secondo le informazioni disponibili sul sito INPS. Questo bonus rappresenta quindi un'opportunità aggiuntiva o alternativa per le famiglie a livello nazionale, che si affianca al complesso e mirato sistema di aiuti messo in campo dalla Regione Trentino-Alto Adige.