Il panorama del welfare italiano, con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno della genitorialità, ha attraversato negli ultimi anni una trasformazione radicale sotto la spinta di una giurisprudenza costituzionale e comunitaria sempre più attenta ai principi di uguaglianza e non discriminazione. Il tema dell’accesso al cosiddetto "Bonus Bebè" per i cittadini extracomunitari rappresenta un caso di studio emblematico di come il dialogo tra le corti abbia potuto scardinare criteri restrittivi, garantendo una protezione sociale più inclusiva.

Il quadro normativo originario e le discriminazioni sistemiche
In origine, la disciplina del bonus bebè - introdotto con l’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 - imponeva requisiti di accesso estremamente selettivi. Per i cittadini non comunitari, la norma prevedeva che, per beneficiare della prestazione, fosse necessario essere titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale restrizione escludeva a priori una vastissima platea di lavoratori regolarmente presenti sul territorio nazionale, i quali, pur contribuendo al sistema di sicurezza sociale, si vedevano negare sostegni essenziali alla natalità.
Per anni, il servizio antidiscriminazione dell’Associazione Studi Giuridici dell’Immigrazione (ASGI) ha intrapreso numerosi contenziosi giuridici contro le norme nazionali, regionali e comunali, supportando le persone escluse dalle prestazioni sociali. L’ASGI, attraverso le sue antenate territoriali dislocate da Torino a Roma, passando per Firenze e la Campania, ha svolto un ruolo di sentinella costante, sollevando questioni di legittimità laddove il requisito del permesso di lungo periodo si traduceva in una barriera discriminatoria.
La svolta europea e l’intervento della Corte di Giustizia
Il superamento di questa impostazione restrittiva è giunto dopo un lungo iter processuale, culminato con la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2021 (causa C-350/20). La Corte ha sancito un principio di portata storica: l’assegno di natalità e l’assegno di maternità devono essere considerati prestazioni familiari rientranti nell’ambito degli interventi di sicurezza sociale. Per tali prestazioni, i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento, in virtù del loro inserimento nel tessuto produttivo e sociale dell'Unione.
Questa decisione ha risposto direttamente ai quesiti posti dalla Consulta con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182 del 30 luglio 2020. Il messaggio di fondo è chiaro: non è possibile subordinare l'accesso a un beneficio di natura previdenziale o assistenziale di carattere familiare a uno status di soggiorno "privilegiato" (come quello di lungo periodo), laddove il richiedente sia comunque regolarmente autorizzato a risiedere e lavorare nel Paese.
SISTEMI DI WELFARE E SISTEMI SANITARI IN EUROPA A CONFRONTO - Sandro D'Ambrosio - P.te 1a
L’adeguamento della Corte Costituzionale e il recepimento dell’INPS
La Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio l’11 gennaio 2022, ha dato piena attuazione al dictum europeo, cancellando definitivamente la discriminazione che escludeva i lavoratori regolarmente soggiornanti ma privi del permesso di lungo periodo. Il pronunciamento ha riguardato la formulazione della norma antecedente alle modifiche introdotte dall’articolo 3, comma 4, della Legge n. 238/2021, meglio nota come "Legge europea 2019-2020".
Quest'ultima normativa ha recepito gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ampliando significativamente la platea dei beneficiari. Attualmente, ai fini dell’accesso alla prestazione, si considerano idonei:
- I titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
- I familiari titolari di carte di soggiorno (articoli 10 e 17 del D.Lgs. 30/2007).
- I titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività per un periodo superiore a 6 mesi.
- Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.
L'INPS, attraverso il messaggio del 7 aprile 2022 n. 1562, ha riepilogato le disposizioni, chiarendo che le domande presentate dai soggetti rientranti in queste categorie, se in fase di istruttoria, devono essere accolte qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge.
Requisiti di accesso e tutele per il nucleo familiare
Oltre alla natura del titolo di soggiorno, l'accesso al bonus resta subordinato ad altri parametri fondamentali. La prestazione, il cui ammontare variava a seconda delle previsioni di legge vigenti al momento della nascita o adozione, richiede che il nucleo familiare rispetti determinati limiti ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
È importante sottolineare che, oltre al Bonus bebè, il sistema di welfare prevede ulteriori strumenti di sostegno, la cui fruibilità deve essere verificata caso per caso:
- La "Carta acquisti" o "Social card", dedicata alle famiglie con figli minori di 3 anni, con soglie ISEE molto stringenti.
- Il bonus "Mamma domani", misura finalizzata a coprire le spese del periodo pre-parto.
- Il bonus per le spese relative all’asilo nido, cumulabile con le altre prestazioni.

La gestione della posizione individuale dello straniero
Un punto cruciale spesso trascurato dai cittadini stranieri riguarda l'autonomia del permesso di soggiorno per i minori. A seguito della legge n. 122 del 7 luglio 2016, è fondamentale che ogni minore di 14 anni sia in possesso di un permesso di soggiorno individuale, separato da quello del genitore. La mancanza di un titolo autonomo in capo al figlio può generare difficoltà burocratiche nel riconoscimento di determinati diritti, nonostante la regolarità dei genitori.
Si consiglia, pertanto, a chi si trovi in situazioni di incertezza, di rivolgersi agli sportelli dedicati. Il Patronato Acli, presente capillarmente sul territorio, offre orientamento e assistenza per la gestione della pratica del permesso di soggiorno del minore e per la corretta presentazione della domanda di bonus, garantendo che ogni cittadino possa esercitare il proprio diritto alla prestazione familiare senza le limitazioni che, in passato, hanno ostacolato l'accesso al welfare di parte dei cittadini non comunitari.
È, infine, doveroso ricordare che le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria sono, per effetto dell’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007, pienamente equiparate alle cittadine italiane, godendo di un accesso diretto alle prestazioni senza le barriere burocratiche precedentemente riservate agli stranieri titolari di comuni permessi di lavoro.