Il diritto all'indennità di maternità rappresenta una tutela fondamentale per le lavoratrici, garantendo un sostegno economico durante un periodo cruciale della vita. Tuttavia, la sua effettiva percezione può talvolta scontrarsi con ostacoli burocratici e interpretativi, dando origine a contenziosi che vedono contrapposti le lavoratrici e gli enti previdenziali, in primis l'INPS. Al centro di queste controversie si colloca spesso la questione della prescrizione, ovvero la decorrenza dei termini entro cui il diritto può essere fatto valere in giudizio. La giurisprudenza di legittimità, in particolare le decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha avuto il compito di dirimere i contrasti interpretativi sorti in materia, delineando i confini temporali entro cui agire e stabilendo i meccanismi di sospensione e interruzione della prescrizione.
La Prescrizione e i suoi Meccanismi: Un Percorso Complesso
La disciplina della prescrizione del diritto all'indennità di maternità è strettamente legata alla normativa generale in materia di prestazioni previdenziali. L'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, stabilisce un termine prescrizionale annuale per il diritto all'indennità di malattia e di maternità. La sua applicazione, tuttavia, diviene complessa quando si considerano le procedure amministrative che precedono l'eventuale ricorso giudiziale.
Un punto nevralgico della questione riguarda la decorrenza di tale termine annuale. La ricorrente nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione (Sentenza 6 aprile 2012, n. 5572) sosteneva che il termine prescrizionale dovesse iniziare a decorrere dalla data di formazione del "silenzio rifiuto" da parte dell'INPS, ovvero dal momento in cui l'istituto non si era pronunciato sulla domanda amministrativa entro i termini previsti dalla legge (90 o 120 giorni, a seconda delle disposizioni applicabili). Questa interpretazione si fondava sulla giurisprudenza che riteneva che il diritto potesse essere fatto valere solo a partire da tale momento, in conformità con l'art. 2935 del codice civile.

A sostegno della propria tesi, la ricorrente invocava una specifica sentenza della Corte di Cassazione (n. 1396 del 4 febbraio 2002), la quale aveva affermato che il termine prescrizionale annuale inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio rifiuto, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973. L'argomentazione si basava sull'idea che, in assenza di un provvedimento esplicito, il diritto non potesse considerarsi giuridicamente esigibile prima del superamento del termine entro cui l'ente era tenuto a pronunciarsi.
Di contro, la sentenza impugnata aveva ritenuto che il diritto fosse prescritto, implicando un diverso computo del termine. Questo contrasto di giurisprudenza aveva indotto la sezione lavoro della Corte di Cassazione a rimettere la causa alle Sezioni Unite, evidenziando la necessità di un intervento chiarificatore sulla questione degli effetti sospensivi del decorso del termine di prescrizione in pendenza di una domanda di prestazione previdenziale.
Il Contrasto Giurisprudenziale: Sospensione o Abrogazione Tacita?
Il cuore del dibattito giurisprudenziale risiedeva nell'interpretazione dell'art. 97, quinto comma, del Regio Decreto Legge n. 1827 del 1935, il quale stabilisce che "il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione".
Un primo orientamento giurisprudenziale, accreditato da pronunce come Cass., sez. lav., 10 giugno 2003, n. 9286 e 15 novembre 2003, n. 21595, riteneva che tale disposizione continuasse ad avere piena applicazione, nonostante l'emanazione di normative successive in materia di ricorsi amministrativi (D.P.R. n. 639 del 1970 e legge n. 88 del 1989). Secondo questa linea interpretativa, la presentazione della domanda amministrativa per ottenere una prestazione previdenziale determinava l'apertura di un procedimento amministrativo che aveva l'effetto di sospendere il decorso del termine prescrizionale fino alla sua conclusione. In caso di silenzio dell'istituto e di mancata proposizione nei termini del ricorso amministrativo, la conclusione del procedimento si aveva dopo 210 giorni (120 dalla domanda e 90 per il ricorso).
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Un diverso e contrapposto orientamento, espresso ad esempio da Cass., sez. lav., 12 aprile 2006 n. 8533 e 28 marzo 2008, n. 8134, sosteneva invece che la previsione di sospensione della prescrizione contenuta nell'art. 97 del R.D.L. n. 1827 del 1935 fosse stata tacitamente abrogata per incompatibilità con la nuova disciplina del contenzioso amministrativo introdotta dal D.P.R. n. 639 del 1970 e dalla legge n. 88 del 1989. Questa tesi argomentava che le nuove normative avevano riformulato l'intera materia dei ricorsi amministrativi, rendendo la precedente disposizione superata e priva di efficacia.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5572 del 6 aprile 2012, si sono pronunciate su questo contrasto, stabilendo principi fondamentali per la corretta applicazione della normativa.
La Decisione delle Sezioni Unite: Sospensione Confermata
Le Sezioni Unite, nel risolvere la questione, hanno ribadito la validità e l'applicabilità dell'art. 97, quinto comma, del R.D.L. n. 1827 del 1935. Hanno chiarito che, sebbene la disciplina dei ricorsi amministrativi sia stata novellata nel tempo, l'ultimo comma dell'art. 97, che prevede l'effetto sospensivo del procedimento amministrativo sui termini di prescrizione, non ha subito modifiche né abrogazioni tacite.
Pertanto, la presentazione di una domanda amministrativa per il riconoscimento di una prestazione previdenziale, come l'indennità di maternità, interrompe la prescrizione e sospende il decorso del termine annuale. Tale sospensione perdura per tutta la durata del procedimento amministrativo, che si conclude con un provvedimento espresso o con la formazione del silenzio rifiuto.
Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato che l'erogazione della prestazione presuppone la domanda della lavoratrice madre all'ente previdenziale. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, la domanda si intende respinta se l'istituto assicuratore non si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione. Successivamente, la lavoratrice può proporre ricorso amministrativo al comitato provinciale dell'istituto assicuratore entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo o dalla formazione del silenzio rigetto.

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che, dopo la domanda della prestazione, in mancanza di atti interruttivi diversi, il ricorso amministrativo è un atto idoneo a interrompere la prescrizione. In questo senso, la decorrenza del termine prescrizionale annuale è sospesa per il periodo necessario alla formazione del silenzio rifiuto (120 giorni) e per il termine di 90 giorni concesso per la proposizione del ricorso amministrativo.
La sentenza n. 5572/2012 ha dunque accolto il motivo di ricorso della lavoratrice, ritenendo che il termine prescrizionale non fosse decorso, poiché il ricorso amministrativo era stato proposto entro i termini previsti dalla legge, considerando la sospensione.
La Prescrizione dei Crediti e la Riqualificazione della Domanda
La questione della prescrizione assume rilievo anche in ipotesi di calcolo errato dell'indennità di maternità, quando sussistono crediti a favore della lavoratrice. In questi casi, la domanda volta ad ottenere la riliquidazione della prestazione economica segue le stesse regole applicabili all'azione di adempimento dell'indennità.
La Cassazione, con una recente sentenza (Cass. sent. 25400/2021), ha chiarito che anche la richiesta di riliquidazione è soggetta al termine annuale di prescrizione, decorrente dal giorno in cui i ratei sono dovuti. Una volta presentata la domanda, l'obbligo di pagamento da parte dell'INPS decorre dal giorno in cui i ratei sono maturati.
È importante sottolineare che la qualificazione della domanda come azione contro la disparità di genere non modifica la disciplina della prescrizione. L'indennità di maternità, infatti, è un diritto che la legge assicura indipendentemente dal rapporto lavorativo, e la sua mancata o errata erogazione può configurare una discriminazione.
La Tutela Antidiscriminatoria e l'Onere della Prova
Il mancato pagamento o il calcolo errato dell'indennità di maternità può, in determinate circostanze, configurare una discriminazione basata sul sesso. Il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donne (D.Lgs. n. 198/2006) vieta le discriminazioni dirette e indirette.

In particolare, l'art. 25 del Codice definisce discriminazioni dirette quelle disposizioni, criteri o comportamenti esplicitamente pregiudizievoli in ragione del sesso, mentre le discriminazioni indirette si realizzano quando, pur apparentemente neutri, pongono una lavoratrice in una situazione di particolare svantaggio. La recente evoluzione normativa ha ampliato la nozione di discriminazione includendo fattori quali l'età anagrafica, le esigenze di cura personale o familiare, e lo stato di gravidanza/maternità/paternità.
Una caratteristica fondamentale dell'azione speciale individuale disciplinata dall'art. 38 del Codice delle Pari Opportunità è l'"alleggerimento" dell'onere della prova a carico del ricorrente. Ai sensi dell'art. 40 CPO, qualora il ricorrente fornisca elementi di fatto idonei a fondare la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.
Questo principio agevola la posizione della lavoratrice discriminata, che si trova spesso in difficoltà nel reperire le prove necessarie all'interno della realtà aziendale. Non si tratta di una vera e propria inversione dell'onere della prova, bensì di una prova per presunzioni attenuata, che richiede il conseguimento di un grado di certezza minore rispetto a quello ordinario.
La Criticità del Pagamento Anticipato da Parte del Datore di Lavoro
Un aspetto che aggrava la situazione delle lavoratrici madri è il meccanismo del pagamento anticipato dell'indennità di maternità da parte del datore di lavoro, che poi procede al conguaglio con i contributi versati all'INPS. Questo sistema, sebbene previsto dalla legge, può trasformarsi in un terreno fertile per abusi e ritardi, soprattutto in periodi di crisi economica.
Molti casi denunciati presso sedi sindacali e giurisprudenziali evidenziano come alcune aziende ritardino o omettano il versamento dell'indennità, costringendo le lavoratrici a lunghe e difficili procedure per recuperare le somme dovute. In alcuni casi estremi, le lavoratrici si sono viste costrette a dimettersi o a subire licenziamenti, oppure a scendere a compromessi, rinunciando a parte delle somme spettanti.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5572/2012, ha indirettamente contribuito a rafforzare la tutela delle lavoratrici, chiarendo i meccanismi di prescrizione e sospensione. Tuttavia, la criticità del pagamento anticipato da parte del datore di lavoro rimane un punto dolente, che meriterebbe un intervento legislativo volto a garantire il pagamento diretto dell'indennizzo economico da parte dell'INPS alla beneficiaria, analogamente a quanto già previsto per altre categorie di lavoratrici (stagionali, spettacolo, agricole, colf, badanti, disoccupate).
Conclusioni Provvisorie: Vigilanza e Azione Legale
La tutela dell'indennità di maternità è un diritto irrinunciabile per le lavoratrici. La complessità della normativa in materia di prescrizione e i meccanismi di pagamento possono creare ostacoli significativi. La giurisprudenza, in particolare le decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha cercato di fornire chiarezza interpretativa, confermando la sospensione della prescrizione durante il procedimento amministrativo.
È fondamentale che le lavoratrici siano consapevoli dei propri diritti e dei termini entro cui agire. In caso di mancato pagamento o errato calcolo dell'indennità, è consigliabile consultare un legale o un sindacato per valutare le azioni più opportune, tenendo conto della disciplina della prescrizione e delle tutele antidiscriminatorie. La vigilanza costante e l'eventuale ricorso alle vie legali rappresentano gli strumenti più efficaci per garantire il pieno riconoscimento di questo diritto fondamentale.