La procreazione medicalmente assistita (PMA) rappresenta un campo della medicina in costante evoluzione, che si confronta con delicate questioni etiche, sociali e legali in ogni parte del mondo. Le normative che regolano tecniche come la fecondazione eterologa e la maternità surrogata variano sensibilmente da Paese a Paese, riflettendo differenze culturali, religiose e giuridiche profonde. Comprendere questo panorama complesso è fondamentale per chiunque stia valutando queste opzioni. Un'analisi approfondita delle disposizioni australiane, in particolare, rivela un approccio sfaccettato, che combina linee guida statali con significative decisioni giudiziarie, e che può essere meglio compreso ponendolo a confronto con le normative di altri Stati.
Il Quadro Normativo della Maternità Surrogata e della Donazione di Gameti in Australia
In Australia, le coppie sposate che fanno fatica a concepire dei figli, in alcuni casi, decidono di rivolgersi a programmi riproduttivi con una madre surrogata. Questo percorso, tuttavia, è caratterizzato da una complessa rete di responsabilità e incertezze legali. Tutti i partecipanti del processo ne sono responsabili. È un aspetto che sottolinea la serietà e le implicazioni a lungo termine di tali accordi. La natura variegata del sistema legale australiano si manifesta nel fatto che in alcuni Stati esiste anche un regolamento per l’azione penale dei cittadini australiani che hanno firmato un contratto di maternità surrogata all’estero. Questo dimostra la cautela e talvolta la disapprovazione che alcune giurisdizioni mantengono nei confronti di pratiche che esulano dai confini nazionali, evidenziando una potenziale trappola legale per chi cerca soluzioni oltreoceano.
Il costo dei programmi di riproduzione con una madre surrogata è molto alto: gli esami, le medicine, i servizi legali e gli altri aspetti vanno pagati separatamente. Questa frammentazione dei costi rende il percorso oneroso e, talvolta, imprevedibile dal punto di vista finanziario per le coppie che si affacciano a queste procedure. A peggiorare il quadro si aggiunge la mancanza di garanzie legali per tutte e due le parti: la madre surrogata può cambiare idea e non consegnare il neonato. Tale eventualità rappresenta un rischio significativo, esponendo le future famiglie a una profonda vulnerabilità emotiva e legale. E ancora: non esistono programmi garantiti nel caso di FIV fallita o interruzione della gravidanza. I trasferimenti ripetuti di embrioni avvengono mediante pagamento supplementare, il che aumenta ulteriormente il fardello finanziario e psicologico per i futuri genitori.

Simile agli Stati Uniti, l’Australia ha normative un po’ diverse nelle varie parti del paese e, come negli Stati Uniti, sono più una linea guida che una legislazione adeguata. Questa "flessibilità" può portare a differenze significative nell'applicazione e nell'interpretazione delle regole tra i vari stati e territori australiani. Un principio comune, tuttavia, è che deve essere garantito che la donatrice possa essere legalmente rintracciata nel caso di bambini che vogliono trovare i loro genitori e fratelli genetici. Questo principio riflette una crescente consapevolezza del diritto del bambino nato da donazione di conoscere le proprie origini genetiche, un aspetto su cui torneremo. Le riceventi non devono donare i loro embrioni ad un’altra coppia, stabilendo un limite chiaro alla ri-donazione di materiale genetico. L’Australia Occidentale, per esempio, è soggetto allo Human Reproductive Technology Act 1991 e alle Human Reproductive Technology Act Directions 2004, fornendo un esempio di una legislazione statale specifica che definisce i contorni di queste pratiche riproduttive.
Per coloro che cercano un percorso con maggiori certezze, alternative internazionali emergono. Feskov Human Reproduction Group offre un programma garantito con la possibilità del parto in qualsiasi paese del mondo. Tramite la diagnosi PGD (Diagnosi Genetica Preimpianto) si sceglierà un embrione senza patologie cromosomiche ed si eseguirà un numero illimitato di FIV finché non si raggiungerà la gravidanza. Questi programmi rappresentano una risposta alle incertezze legali e mediche che possono caratterizzare i percorsi di PMA in alcune giurisdizioni.
Il Caso "Masson": Una Pietra Miliare nella Definizione di Genitorialità
La nozione di genitorialità, specialmente nel contesto della procreazione medicalmente assistita, è stata oggetto di importanti dibattiti legali in Australia. Una sentenza di particolare rilievo, il caso Masson, ha ridefinito i confini di chi possa essere considerato "genitore" ai sensi del Family Law Act. Nel 2006, il ricorrente, il signor Masson, ha donato il suo sperma alla prima convenuta, così che potesse concepire un figlio tramite procreazione medicalmente assistita (PMA). Al tempo del concepimento, il ricorrente riteneva che avrebbe svolto attività genitoriali nei confronti della nascitura, provvedendo al supporto morale e materiale insito nella responsabilità genitoriale. Questa intenzione e il successivo comportamento hanno giocato un ruolo cruciale nella decisione finale della corte.
Al momento della nascita, il signor Masson fu registrato nell’atto di nascita come padre. Nonostante la bimba vivesse con la madre e la sua partner, il ricorrente fu sempre molto presente nella vita della piccola, contribuendo al mantenimento economico, curandosi attivamente della salute, dell’educazione e del benessere generale. Questa dinamica relazionale è stata descritta dal giudice di prime cure come “an extremely close and secure attachment relationship with the child” (§4), evidenziando la profondità del legame tra il signor Masson e la figlia.
Nel 2015, la madre e la sua compagna avevano deciso di trasferirsi dall’Australia in Nuova Zelanda e di portare con loro la figlia. Questo trasferimento ha innescato una disputa legale. Instaurando un giudizio di fronte alla Family Court, il ricorrente ottenne anzitutto il conferimento di responsabilità genitoriale condivisa nei confronti della minore tra i tre adulti coinvolti (concretizzata in un affido condiviso) e di mantenere la residenza della bambina in Australia.
La maggioranza della High Court ha ritenuto che la s. 79 del Judiciary Act (che individua la legge applicabile in materia di giurisdizione per le corti che esercitano giurisdizione federale) operi nel senso di escludere l’applicabilità delle ss. 14(2) e 14 (4) dello Status of Children Act. La Corte ha affermato inoltre che la ratio della s 60H (“Children born as a result of artificial conception procedures”) è quella di espandere il novero dei soggetti qualificabili come genitori. Questa interpretazione è fondamentale poiché né la s. 60H, né la s. 60G (“Family Court may grant leave for adoption proceedings by prescribed adopting parent”) forniscono un elenco esaustivo di chi sia “genitore” ai sensi del Family Law Act in relazione ai bambini nati tramite PMA. Ai sensi della s. 109 della Costituzione australiana, trova applicazione quanto disposto alla Division 1 of Part VII del Family Law Act: in questo senso, la Corte individua una nozione estensiva di genitorialità. Per individuare chi, ipso iure, sia genitore, in ottica includente e di salvaguardia dell’interesse preminente del minore, la High Court ha sottolineato l’importanza di un’analisi del caso concreto, da valutarsi alla luce del significato comune del termine.
In tal senso la Corte ha detto che “As has been explained, the ordinary, accepted English meaning of the word "parent" is a question of fact and degree to be determined according to the ordinary, contemporary understanding of the word "parent" and the relevant facts and circumstances of the case at hand” (§54). Questo principio sottolinea la necessità di un’interpretazione contestuale e moderna della genitorialità. Qualificare un soggetto come “donatore di sperma” implica necessariamente che questi non abbia contribuito in alcun modo, se non mettendo a disposizione i propri gameti per favorire un concepimento. Questo, però, non rispecchiava le dinamiche emerse nel caso di specie, dove il signor Masson aveva avuto un coinvolgimento ben più ampio. Visto il coinvolgimento di fatto (assistenza morale e materiale) e formale (padre nell’atto di nascita) dimostrato, infatti, “no reason has been shown to doubt the primary judge’s conclusion that the appellant is a parent of his daughter” (§56). Questa sentenza ha avuto un impatto significativo sulla comprensione dei diritti e delle responsabilità genitoriali in Australia, specialmente per i donatori che assumono un ruolo attivo nella vita del bambino.
Trasparenza e Diritti dei Nati da Donazione: Il Caso del Queensland
Le persone concepite grazie alla donazione di sperma e ovociti, nello stato australiano del Queensland, potranno avere un maggiore accesso alla loro «storia genetica». Questa è la conclusione di una nuova serie di raccomandazioni del governo, formulate in risposta a un'inchiesta parlamentare sulla questione. In linea di principio, le persone concepite attraverso donazione di sperma e ovociti potranno avere legalmente il diritto di conoscere l'identità del loro donatore e dei loro fratelli, una volta compiuti i 18 anni. Questo cambiamento normativo riflette una crescente attenzione ai diritti individuali dei nati da donazione, un tema di dibattito internazionale.
Per fornire informazioni accurate e tempestive sarà necessaria l'istituzione di un registro centrale dei donatori del Queensland, che comporterà lo sviluppo di sistemi informatici appositi e la digitalizzazione dei documenti storici. Tale infrastruttura è essenziale per gestire efficacemente le richieste di accesso alle informazioni e garantire la privacy di tutte le parti coinvolte. Secondo il procuratore generale dello stato, Shannon Fentiman, l'accesso alle origini genetiche non solo migliorerà il benessere delle persone, ma potrebbe consentire una più appropriata gestione della propria salute. «Il concepimento con sperma, ovuli o embrioni donati ha dato a innumerevoli coppie e individui del Queensland il prezioso dono di fondare o allargare una famiglia», ha spiegato. «Ma non dobbiamo perdere di vista le esigenze uniche di coloro che sono stati concepiti attraverso questo processo».
Il direttore nazionale di Donor Conceived Australia, Aimee Shackleton, sottolinea che «le persone concepite da donatori hanno gli stessi diritti sulla loro storia medica e familiare di qualsiasi altro australiano, inclusa la possibilità di un contatto facilitato con donatori e fratelli, se c’è il consenso di entrambe le parti». Questa prospettiva evidenzia l'importanza del diritto alla conoscenza delle proprie origini come un diritto umano fondamentale, parificando i nati da donazione ad ogni altro individuo.

Il Panorama Internazionale: Regolamentazioni a Confronto sulla Fecondazione Eterologa e Maternità Surrogata
La diversità delle normative in materia di procreazione assistita non si limita all'Australia, ma si estende a un mosaico complesso di approcci in tutto il mondo. L'eterologainseminazione con seme di donatore, ad esempio, è legalizzata in tutti i Paesi del mondo, indicando un consenso globale su questa specifica tecnica. Tuttavia, la fecondazione in vitro con donazione di ovociti incontra limitazioni in alcuni Paesi europei come Germania, Austria, Norvegia e Svezia, mentre in Italia la ovodonazione è limitata ai soli centri privati. La produzione di embrioni per ricerca non è stata resa lecita in nessun Paese in termini assoluti. In Gran Bretagna, Svezia, Spagna è possibile perché non vengono considerati embrioni le cellule con sviluppo inferiore a 14 giorni, consentendo studi e ricerche sperimentali su questi 'pre-embrioni'. Gran Bretagna, Francia, Spagna, Svezia, Usa, Australia effettuano ricerche sugli embrioni in soprannumero, lasciando alla coppia il diritto di decisione sul loro utilizzo.
Europa: Un Mosaico di Legislazioni sulla Procreazione Assistita
L'Europa presenta un quadro particolarmente variegato, con legislazioni che riflettono diverse sensibilità culturali, religiose e sociali.
Italia: Dal Divieto all'Apertura Limitata
In Italia, fino al 2014, la fecondazione eterologa (cioè la fecondazione in cui uno o entrambi i gameti provengono da un donatore esterno alla coppia) era illegale. Fino a quell’anno, la legge 40/2004 poneva rigidi divieti. Tuttavia, con una pronuncia della Corte di Cassazione, si è dichiarata l’incostituzionalità della legge 40/2004 in quanto vìola il diritto incoercibile della coppia ad avere figli. Questo ha aperto le porte alla fecondazione eterologa, ma le restrizioni rimangono significative.
In Italia è possibile solo la fecondazione omologa: vengono fecondati tre ovuli che sono introdotti contemporaneamente nell’utero materno ed indipendentemente dalla salute embrionale, cioè vengono impiantati gli embrioni anche se hanno difetti genetici. Oltre ai limiti tecnici, in Italia vi sono anche quelli legati ai divieti di donazione di ovuli e sperma, o di embrioni (consentita, per esempio negli Stati Uniti). La procreazione assistita è consentita solo alle coppie eterosessuali sposate o conviventi more uxorio e non, per esempio, alle coppie omosessuali o alle donne single che ricorrono invece frequentemente ai centri esteri. Questa situazione ha generato una confusione legislativa che ha fatto sì che il “turismo procreativo” si sia sviluppato come in nessun altro Paese europeo.
Paesi Europei con Legislazioni Più Aperte o Specifiche:
- Gran Bretagna: La legge del 1990 consente sia l'inseminazione omologa che eterologa a coppie sposate o conviventi e a donne singole. In Inghilterra, ad esempio, è permessa la fecondazione eterologa, cioè con il contributo di un donatore esterno alla coppia, e quella omologa (interna alla coppia) consente la fecondazione per cinque embrioni, l'introduzione in utero di due ed il congelamento dei rimanenti tre per successivi tentativi di gravidanza. Gli embrioni vengono selezionati e classificati con un indice di qualità. La legge del 1990 ammette l'utero in affitto, purché non ci sia passaggio di denaro, e l'inseminazione post-mortem. Inoltre, in Inghilterra hanno accesso alla fecondazione assistita anche single, coppie lesbiche, donne che hanno superato i 50 anni e tutti i casi di maternità surrogata (il cosiddetto "utero in affitto"), tutto vietato in Italia. L'Autorità per la Fecondazione Umana e l'Embriologia (HFEA) è in regola con tutte le normative riguardanti le Tecnologie di Riproduzione Assistita nel Regno Unito. Affinché la clinica sia legalmente riconosciuta, deve essere autorizzata dall’HFEA. Le donatrici non sono anonime. I dettagli sulla donatrice saranno registrati nel registro delle informazioni dell’HFEA. All’età di 16 anni il bambino ha accesso a informazioni non identificative e quando compie 18 anni può conoscere le informazioni identificative come il nome della donatrice, la data di nascita e l’ultimo indirizzo conosciuto. La donatrice non ha responsabilità legali e finanziarie nei confronti del bambino. La donatrice ha il diritto di chiedere all’HFEA se i suoi ovuli hanno provocato una gravidanza e se si trattava di una femmina o di un maschio. Anche nel Regno Unito sono state proposte modifiche alla legge in vigore: le persone concepite con la donazione di sperma o ovuli potrebbero non dover aspettare fino al raggiungimento dell'età adulta per scoprire informazioni sui loro genitori biologici. Attualmente non possono sapere nulla sui genitori biologici fino ai 18 anni. Ma l'HFEA ha affermato che la legge dovrebbe essere aggiornata in modo che questi dati possano essere resi disponibili dopo la nascita di un bambino, se il donatore acconsente. I genitori dovrebbero poter decidere al momento del trattamento se desiderano un donatore che sia identificabile prima o dopo che il loro futuro figlio compia 18 anni.
- Spagna: L'accesso all'inseminazione artificiale, sia omologa che eterologa, è consentita alle coppie sposate e ai conviventi purché vi acconsentano in modo libero e cosciente. La prima legge che regola la materia è del 1987. La legge in Spagna relativa alle tecniche di riproduzione assistita, tra cui FIV con ovuli donati sta considerando l’assoluto anonimato della donatrice. Dichiara che l’identità della donatrice non deve mai essere rivelata. La FIV in Spagna dal punto di vista legislativo attualmente permette alcune cure per l’infertilità e tecniche di riproduzione che non sono consentite in molti altri paesi europei. Sono permessi infatti trattamenti come PGD, selezione di embrioni, donazione di embrioni, donazione di sperma, fecondazione in vitro con ovuli donati e ROPA (per coppie lesbiche), mentre la selezione del sesso è consentita solo per prevenire malattie genetiche ereditarie. Nel caso in cui la ricevente sia una donna sposata, è richiesto anche il consenso del marito. La donatrice è scelta dal personale medico. L’articolo della legislazione spagnola stabilisce che l’équipe medica è responsabile della scelta della donatrice. Per l’uso di embrioni congelati è necessaria l’autorizzazione preventiva delle autorità sanitarie spagnole. Gli embrioni rimasti dai trattamenti per l’infertilità non utilizzati durante il ciclo possono essere congelati nelle banche previa autorizzazione. In Fertilab, a Barcellona, nonostante si rispetti il range d’età tra i 18 e i 35 anni per le donatrici, si cerca di non andare mai oltre i 32 anni e, anzi, la media dell’età delle donatrici è di 26 anni. In Fertilab a Barcellona è possibile trovare tutto ciò, affidandosi ad un’azienda con oltre 20 anni d’esperienza e che si avvale di alcune delle tecnologie più innovative del momento, come l’incubatrice Embryoscope+. I risultati raggiunti in Fertilab dimostrano come l’ovodonazione sia tra le tecniche più valide da adottare in caso di infertilità.
- Francia: La legge del 1994 stabilisce che solo le coppie sposate o conviventi da almeno due anni possono accedere all’inseminazione artificiale. Non è ammesso l’utero in affitto. I componenti la coppia inoltre devono essere entrambi in vita. È ammessa l’inseminazione artificiale con donatore solo quando la procreazione assistita all’interno della coppia non abbia avuto successo. Anche qui non vi è compenso per l’ovodonazione e si rimane anonime. Le regole francesi richiedono per le donatrici che siano già madri e che abbiano un’età compresa tra 18 e 38 anni.
- Germania: La legge del 1990 ammette l'inseminazione omologa e eterologa solo per le coppie sposate. La fecondazione in vitro è ammessa solo se omologa. È inoltre vietato trasferire nel corpo di una donna più di tre embrioni per un ciclo di inseminazione. Non sono ammessi l'inseminazione post mortem e l'utero in affitto.
- Austria: È ammessa sia la fecondazione artificiale tra coppie sposate o conviventi sia quella eterologa, ma non per le donne sole. Non sono consentiti l'inseminazione post mortem e l'utero in affitto. È inoltre ammesso l'accesso ai dati del donatore.
- Norvegia: Possono accedere all'inseminazione artificiale solo le coppie sposate o conviventi in maniera stabile. L'inseminazione eterologa è ammessa solo quando il marito o il convivente della donna sia sterile o se si è in presenza di una malattia ereditaria. Le donatrici non sono anonime.
- Svezia: È ammessa l'inseminazione omologa e eterologa per le coppie sposate o conviventi. Non è ammessa per la donna sola. La fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia, che deve essere sposata o convivente. Le donatrici non sono anonime.
- Belgio: L’ovodonazione è aperta, in qualità di riceventi, a tutte le donne che non abbiano ancora compiuto i 47 anni di età. La donatrice, invece, non può avere più di 37 anni, assume questo ruolo in via esclusivamente gratuita e, per lo più, in anonimato (a meno che non vi siano accordi differenti tra le parti per cui non esiste un vero e proprio limite giuridico in questo senso).
- Finlandia, Danimarca, Svezia: Le donatrici svolgono questa funzione in maniera del tutto gratuita benché non anonima. Chi può accedere alla fecondazione eterologa? In Danimarca, Svezia e Finlandia l’ovodonazione è consentita alle coppie etero e omosessuali (siano esse sposate o semplicemente conviventi) oltre che a donne sole.
- Grecia: La legislazione attuale, in termini di anonimato o meno, prevede condizioni particolari. Qui, infatti, si è trovata una sorta di via di mezzo tra l’obbligo delle donatrici di rimanere anonime e quello di poter essere completamente “rintracciabili”.
- Repubblica Ceca: Le normative sul trattamento dell’infertilità nella Repubblica Ceca sono un po’ più liberali rispetto al resto dei paesi europei. Ma ovviamente ci sono alcune restrizioni. Le legislazioni attuali stabiliscono che la donna che dà alla luce il bambino è la madre legale. La donazione di ovuli o sperma è un atto volontario in cui sia la ricevente che la donatrice sono anonimi. La donatrice non è compensata finanziariamente. Le cliniche sono obbligate a conservare la cartella clinica delle donatrici per 30 anni. Vengono effettuate ispezioni per assicurarsi che le cliniche rispettino questi standard. Alcuni gruppi di persone sono molto preoccupati per la mancanza di controllo medico a lungo termine sulle donatrici. La selezione del sesso è consentita solo a condizione di prevenire gravi malattie genetiche. Ciò significa che se il medico vede che c’è la possibilità che il bambino erediti una malattia genetica strettamente connessa a un certo sesso, potrebbe consigliarti di scegliere il sesso opposto per evitare la malattia.
- Polonia: La legge polacca non specifica l’età massima per le donne per sottoporsi alla fecondazione in vitro. Le cliniche per la fertilità polacche operano secondo le raccomandazioni delle associazioni mediche internazionali e per la maggior parte di esse l’età massima per la donazione di ovuli è di 50 anni. Tutte le procedure di riproduzione assistita come donazione di ovociti, fecondazione in vitro e così via sono disponibili nelle cliniche polacche. I centri di fertilità polacchi sono molto spesso visitati da pazienti stranieri, specialmente dal Regno Unito o persino dalla Germania, dove non sono consentite procedure simili. La donazione anonima di ovuli è consentita ma con l’unica indicazione che la donatrice ha un’età compresa tra i 18 ei 35 anni e ha già avuto almeno un figlio sano.
- Lettonia: Secondo la legge nazionale, la donazione di ovociti in Lettonia è disponibile per le coppie eterosessuali. Tale coppia ha il diritto di scegliere una donatrice con determinati criteri di età e salute. Le donatrici devono avere un’età compresa tra i 18 ei 34 anni. Devono essere sani fisicamente e mentalmente. Sono richiesti test ed esami medici standard. Ci sono anche test genetici ed esami psichiatrici. La legislazione lettone prevede che ogni donatrice debba essere assolutamente anonima. Non puoi vedere la foto della donatrice né puoi incontrarla di persona. In qualità di ricevente, puoi scegliere la donatrice in base a circa 20 criteri. Questi criteri sono età, gruppo sanguigno con il fattore Rh, colore dei capelli, colore degli occhi, altezza, peso.
Le Americhe: Un Approccio Più Libero
Al di là dell'Europa, il continente americano offre approcci spesso più liberali in materia di procreazione assistita.
- Stati Uniti: Non esiste un ente governativo negli Stati Uniti che regoli direttamente le tecnologie di riproduzione assistita. L’industria della fertilità negli Stati Uniti ha molta più libertà rispetto ad altri rami della medicina e della salute. Questo perché la maggior parte della ricerca sull’infertilità non è finanziata dal governo federale degli Stati Uniti. Quando si tratta di regolamenti di specialità mediche, il trattamento e le tecnologie dell’infertilità sono nel gruppo dei meno soggetti a tali regolamenti. Le cliniche per l’infertilità negli Stati Uniti, a differenza di quelle nella maggior parte dell’Europa, non devono essere autorizzate per legge. Non esistono regolamenti e standard adeguati per la cura dei donatori di ovuli e i metodi di reclutamento. Le legislazioni delle tecnologie riproduttive negli USA sono in un cosiddetto stato di “laissez faire”, e cioè: politica di non intervento. Questo accade perché molti ricercatori e medici si oppongono alle normative che stanno sorgendo. Tuttavia, non c’è dubbio che sia necessaria una sorta di supervisione se l’obiettivo è fornire cure riproduttive al più alto livello di qualità disponibile e ridurre al minimo i rischi. Questo, tuttavia, non dovrebbe preoccuparti della qualità del trattamento negli Stati Uniti che è di standard elevati, significa solo che tali questioni dovrebbero essere controllate da un organismo di regolamentazione qualificato. Medici e ricercatori degli Stati Uniti ritengono che la supervisione dovrebbe essere svolta da un’istituzione proveniente dalla comunità medica. Per riassumere, se vuoi viaggiare negli Stati Uniti per la fecondazione in vitro con la donazione di ovuli non ci sono davvero restrizioni legali di cui dovresti preoccuparti. Generalmente è ammessa sia l'inseminazione omologa che eterologa.
- Messico: L’uso di ovuli ed embrioni donati nel trattamento dell’infertilità è legale in Messico. La donazione di ovuli e la donazione di embrioni in Messico è ampiamente disponibile e accessibile. È legale congelare gli ovuli fecondati e conservarli per un uso futuro - crioconservazione degli ovociti. La regolamentazione de La legge sanitaria generale e il regolamento sulla ricerca scientifica prescrive inoltre che la ricerca sugli embrioni possa essere condotta solo nella misura in cui giova all’embrione e alla madre incinta. L’età massima di 50 anni è per le donne sottoposte a trattamenti di fecondazione in vitro e altri trattamenti per l’infertilità. Il trattamento non è “rigorosamente” vietato alle coppie dello stesso sesso. Le coppie non sposate sono tenute a firmare un atto notarile in cui si attesta che la donna è single. Se c’è un partner, deve firmare un accordo dove afferma che è disposto a essere il padre legale del bambino concepito.
Questioni Etiche, Sociali e il Fenomeno del "Turismo Procreativo"
In un contesto così frammentato, emergono questioni etiche e sociali che trascendono le singole legislazioni. La salute della donna e del feto dovrebbero essere prioritari a dogmi e pregiudizi più o meno religiosi. Un figlio deve essere voluto e desiderato per poter crescere bene e felice, almeno nelle premesse. Solo questo è indispensabile! Questo principio etico fondamentale dovrebbe guidare tutte le normative relative alla procreazione assistita.
La confusione generata in Italia dalla legge 40 del 2004 e dalle successive sentenze che ne hanno di fatto smantellato l'impianto generale senza fornire però un quadro alternativo ha fatto sì che il “turismo procreativo” si sia sviluppato come in nessun altro Paese europeo. Nel 2011 almeno 4mila coppie italiane sono andate all'estero per cercare di avere un bambino, una cifra in aumento rispetto agli anni precedenti, come emerso dal rapporto dell'Osservatorio sul turismo procreativo pubblicato a marzo 2012. Oltre la metà di queste coppie, più di 2mila, si recava all'estero per ricevere assistenza con la fecondazione eterologa, che in Italia era proibita dalla legge 40. Altre coppie andavano all'estero per eseguire una diagnosi genetica pre-impianto o per congelare tutti gli embrioni prodotti con un ciclo di stimolazioni, in entrambi i casi perché in Italia c'era confusione in materia.
Per quanto riguarda la maternità surrogata, da noi espressamente vietata, c'è il rischio che lo stato italiano, una volta rientrata la coppia, non riconosca il certificato di nascita del bambino e quindi accusi i "genitori" di "alterazione di stato di nascita", un reato punito con la reclusione da tre a dieci anni. Secondo l'Osservatorio nel 2011 le coppie che hanno seguito questo procedimento sono state almeno 32, tutte nei paesi dell'ex Unione Sovietica, ma spesso le cliniche contattate per la ricerca si sono rifiutate di fornire un numero preciso.
Il contrasto tra le normative italiane e quelle di altri Paesi europei e mondiali è evidente. In Inghilterra, ad esempio, hanno accesso alla fecondazione assistita anche single, coppie lesbiche, donne che hanno superato i 50 anni e tutti i casi di maternità surrogata, tutto vietato in Italia. L'Inghilterra ma anche l'Olanda, il Belgio, la Spagna, la Francia, ecc. hanno una legislazione più aperta sulla maternità. In molti paesi è legale anche il cosiddetto utero in affitto, ovvero la possibilità per donne che non possono portare avanti la gravidanza, di far sviluppare il proprio embrione nell'utero di una volontaria. Le tecniche di procreazione assistita sono consentite a coppie eterosessuali, omosessuali e a donne single in paesi come la Spagna e gli Stati Uniti. Il Ministero della Salute dell’Ucraina determina le condizioni e i regolamenti in base ai quali vengono eseguite le procedure di fecondazione in vitro con ovuli donati e trasferimento di embrioni, offrendo un altro esempio di contesto normativo in cui le pratiche sono consentite.
Questa panoramica evidenzia non solo le sfide legali e logistiche per le coppie che affrontano l'infertilità, ma anche l'evoluzione di una materia che continua a confrontarsi con il progresso scientifico e le mutevoli sensibilità sociali.
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