La Procreazione Umana nel Biodiritto: Tra Regolamentazioni Impositive e Autonomia Permissiva

Nel contesto contemporaneo, la procreazione umana è divenuta un campo di indagine e regolamentazione di straordinaria complessità, dove le tradizionali concezioni di vita, famiglia e moralità si scontrano con gli impetuosi avanzamenti scientifici e tecnologici. Il significato di "procreazione impositiva permissiva" racchiude in sé l'essenza di questo delicato equilibrio: da un lato, le normative che impongono limiti e definizioni, spesso influenzate da tradizioni culturali, etiche e religiose; dall'altro, la crescente domanda di autonomia individuale e la progressiva espansione delle possibilità offerte dalla scienza. Questa tensione tra ciò che è "imposto" dalla legge o dalla morale e ciò che è "permesso" dalla libertà di scelta e dalle capacità scientifiche è il cuore pulsante del biodiritto, una disciplina emergente che cerca di orientare la condotta umana nelle scienze della vita.

La Nascita del Biodiritto e la Sfida della Modernità

Il concetto di "biodiritto" rimanda a quel complesso di procedure, livelli normativi, risorse organizzative e istituzioni, in cui si sostanzia la risposta giuridica alle questioni bioetiche. Biodiritto e bioetica, perciò, sono due facce della stessa medaglia che finiscono per interagire, condividendo il prefisso "bio" che significa "vita", a testimonianza che il loro fulcro è la vita stessa. Il biodiritto è la disciplina che si occupa di tracciare in maniera critica le dimensioni giuridiche relative alle scienze della vita, della cura della salute e dell'essere umano. Già a partire dagli anni '60, infatti, inizia a farsi strada un fenomeno alla base della nascita della bioetica: la coincidenza di un massiccio sviluppo scientifico e tecnologico in campo medico con un altrettanto enorme mutamento di natura culturale e giuridica.

Questo periodo ha visto progressi medici rivoluzionari: nel 1967 in America fu eseguito il primo trapianto di cuore; si resero adoperabili i primissimi macchinari per la dialisi; e aumentarono considerevolmente le unità di terapia intensiva, con l'utilizzo di attrezzature per la respirazione, la nutrizione e l'idratazione. Questi sviluppi avevano lo scopo di mantenere in vita individui con attività cerebrale compromessa. Emblematica è l'apparizione in scena dell'ingegneria genetica, che ha precisato le diagnosi prenatali e ha diffuso l'uso dei metodi contraccettivi e delle tecniche mediche volte all'interruzione volontaria della gravidanza. Gli anni '60, in sintesi, proposero una medicina competente in interventi determinanti sulla vita e sulla morte. Con metodo scientifico si riuscì a indagare sulle origini, e coerentemente si spostarono i confini in termini qualitativi e quantitativi della vita stessa.

Quanto assunto comporta l'esigenza di revisionare aspetti definitori che, fino allora, erano ravvisabili in termini in prevalenza "naturali". Affiora l'esigenza di individuare criteri etici e giuridici che orientino la scelta sui destinatari delle nuove cure, poiché l'impiego della tecnologia non può essere incontrollato; è doverosa la definizione sia sull'an che sul quomodo del suo impiego. In America, ad esempio, la Commissione che prese il nome di "Life or Death Committee", dal 1962 al 1967, si occupò di selezionare i pazienti che avrebbero potuto usufruire delle dialisi offerte dal Seattle Artificial Kidney Center. È imposta, inevitabilmente, una riflessione sul significato della vita e della morte, in particolar modo sui concetti di sacralità della vita, qualità della stessa, doveri e poteri del medico, volontà del paziente e, sopra ogni cosa, il riconoscimento della sua autodeterminazione.

La bioetica, però, è affiorata in modo decisivo anche perché il progresso scientifico è stato spalleggiato da una crescita culturale e giuridica. Negli Stati Uniti si sviluppò il movimento dei civil rights, che mirava al riconoscimento di nuovi diritti, in particolar modo per gli afroamericani e per le comunità minoritarie, ma a farsi strada fu specialmente il femminismo, con la lotta per il riconoscimento della volontà della donna anche sul piano sessuale e riproduttivo. I temi dell'eguaglianza e dell'antidiscriminazione divennero priorità della cultura, della politica e del diritto. Questi fenomeni hanno agevolato la rottura di un mondo spesso diviso in blocchi: cattolico, laico, comunista. Per molti, l'essere cattolico iniziò a non significare più molto, dal punto di vista delle posizioni culturali e politiche.

Sviluppo Tecnologico in Medicina

Questo contesto ha dato origine a ciò che viene definito, ancora dubitativamente, come "diritti di ultima generazione" con riferimento a una pluralità di tutele legate all'esistenza stessa dell'uomo, nell'attuale e nelle generazioni future. Essi sono definiti anche "diritti dell'età della tecnica", dal momento che fronteggiano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel mondo dell'informatica, ovvero nel campo delle pratiche biomediche o biotecnologiche. Questi diritti, connessi alle questioni bioetiche relative alle fasi di inizio e fine vita, sono ancora in fase di affermazione, richiedendo risposte - inevitabilmente parziali e temporanee - a domande fondamentali che in precedenza erano appannaggio esclusivo della natura.

Definire la Vita e la Persona: Un Campo di Battaglia Concettuale

Il primo elemento di complessità nel biodiritto è dato dal carattere necessariamente interdisciplinare del settore. La vita e la morte sono eventi sempre meno "naturali" e sempre più determinati dalla ingegneria tecnologica, grazie alla quale l'uomo può decidere di "manipolare" l'inizio della vita o posticiparne la fine, ben al di là del naturale ciclo biologico. Lo sviluppo scientifico e tecnologico, perciò, impone al diritto di ripensare le proprie definizioni di vita e di morte, e di predisporre nuove tutele. In questo processo definitorio entrano in gioco e si scontrano, prima ancora che diversi orientamenti giuridici, diverse concezioni filosofiche, etiche e religiose relative al significato da dare ai concetti di vita, di morte e di persona umana.

La scienza giuridica in questa materia si trova di fronte alla necessità di dare risposte a domande fondamentali: quando inizia la vita, con la nascita o in un momento precedente? Quando si può parlare di persona? Quando si può parlare di morte? È evidente che le risposte a queste domande sono tutt'altro che semplici e provocano grandi scontri. Le problematiche di inizio-vita, come la procreazione medicalmente assistita o l'aborto, chiamano in causa le nozioni di vita e di persona umana. Si pone cioè il problema di stabilire quando inizia la vita, ovvero, cosa parzialmente diversa, il momento a partire dal quale riconoscere l'esistenza di una persona dotata di capacità giuridica e titolare di diritti e di obblighi variamente meritevoli di tutela. Vita umana e persona, perciò, sono concetti che non si sovrappongono completamente.

Sul piano giuridico italiano, nonostante i dubbi dovuti alla legge 40/2004 sulla procreazione assistita, il codice civile indica che la "capacità giuridica si acquista al momento della nascita" e i "diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento nascita". Privilegiando un'interpretazione sistematica, l'articolo 1 della legge sulla procreazione assistita, nella parte in cui "assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito", va interpretato secondo quanto disposto dal codice civile, attribuendo diritti che però sono condizionati alla nascita. La Corte Costituzionale, con sentenza 27/1975, ha confermato che l'embrione non può essere considerato giuridicamente persona. Tuttavia, la necessità di tutelare la potenziale vita del feto - perché espressione della vita umana fin dai primissimi stadi biologico-evolutivi - ha rappresentato la base della sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 1997, in cui si decise per l'inammissibilità di una richiesta di referendum su alcune disposizioni della legge n. 194/1978, che avrebbe liberalizzato la pratica abortiva, contraddicendone il "contenuto costituzionalmente vincolato". Questo diritto, però, non è assoluto, ma può diventare cedevole di fronte al diritto alla vita e alla salute fisica e psichica della donna nell'interruzione volontaria della gravidanza. È proprio il diritto alla salute, ex articolo 32 della Costituzione italiana, che si atteggia a diritto fondamentale per l'"individuo", non per la "persona", proprio per questo è pacifico ritenere che titolare del diritto in questione è anche il concepito. A conferma che il nascituro non può essere considerato del tutto privo di tutela, si può menzionare il primo articolo della legge 194/1978, il quale dispone che lo Stato tutela la vita umana dall'"inizio", inizio che però nel momento non viene precisato.

Le problematiche di fine-vita chiamano in causa principi tanto fondamentali quanto "polisemantici", quali il diritto alla vita e la dignità umana. Una questione attualissima, ad esempio, riguarda la possibilità di ritenere che il diritto alla vita comprenda in sé il diritto a disporre della propria vita. Il principio di dignità umana, poi, pone questioni altrettanto controverse. Non si può non considerare, inoltre, che il significato che ciascun ordinamento attribuisce a tali concetti è fortemente condizionato dalla storia del suo popolo, nonché dalle correnti, in senso lato, culturali che ne caratterizzano la coscienza sociale. Pensiamo, ad esempio, in Italia alle influenze che provengono dalla cultura cattolica, da sempre dominante nel contesto sociale e politico del Paese.

La Procreazione Medicalmente Assistita: Tra Regolamentazione e Autonomia

Nel cuore del dibattito sulla "procreazione impositiva permissiva" si collocano le pratiche di fecondazione assistita e la sperimentazione genetica. Queste tecniche rappresentano l'esempio più lampante di come la scienza abbia reso possibile ciò che un tempo era impensabile, ponendo il diritto di fronte alla necessità di definire i confini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. L'incidenza della tecnologia genetica sulle nozioni di famiglia o di filiazione è profonda, e l'individuazione dei requisiti soggettivi necessari per ricorrere alla fecondazione assistita si collega direttamente al modello di famiglia che un ordinamento intende tutelare.

101007 Il dibattito sulla legge 40 e i limiti della fecondazione eterologa

La decisione di vietare il ricorso a tale pratica alle donne single - e alle coppie omosessuali - propria della legge italiana (n. 40/2004) o di quella francese (legge del 1994, come riformata nel 2004), risponde all'intenzione di preservare la centralità della famiglia nucleare fondata sul matrimonio. Questa rappresenta una chiara espressione di un approccio "impositivo", in cui l'ordinamento interviene attivamente per modellare la struttura sociale secondo valori predefiniti, limitando l'autonomia riproduttiva di certi individui o coppie. Diversamente, la massima liberalità dell'omologa disciplina spagnola si inserisce nel processo di riforma del diritto di famiglia, che ha portato al riconoscimento delle cosiddette nuove formazioni familiari, mostrando un approccio decisamente più "permissivo".

Questo contrasto evidenzia come differenti ordinamenti giuridici interpretino il rapporto tra diritto e procreazione, bilanciando in modi diversi la tutela della tradizione e l'apertura a nuove forme di genitorialità e autonomia individuale. La delicata questione non riguarda solo la possibilità di avere figli, ma anche il modo in cui la società definisce e riconosce le diverse configurazioni familiari nell'era della biotecnologia.

Il Ruolo del Diritto in un Contesto Pluralistico

La delicatezza dei fenomeni relativi alle fasi di inizio e fine vita rende opportuna una considerazione sul ruolo che può, o deve, svolgere il diritto in queste materie. Se il compito del diritto è quello di ordinare la società, sembra del tutto legittimo, se non doveroso, che provveda ad "organizzare" anche aspetti così sensibili e problematici. Il diritto, infatti, non deve appiattirsi acriticamente sui traguardi della scienza e della tecnica: non perché una cosa è possibile dev'essere indiscriminatamente permessa. Le risultanze scientifiche, dunque, devono rappresentare un apporto conoscitivo di cui l'operatore tiene conto nell'esercizio delle proprie competenze - il legislatore nella predisposizione delle norme e il giudice nella soluzione dei conflitti - ma il giurista non può sentirsi deresponsabilizzato o delegittimato dal progresso.

Quanto al merito delle decisioni, sembra naturale ritenere che nei regimi democratici basati sul pluralismo politico ed istituzionale, il diritto, e in particolare la legge, non dovrebbe far propria una particolare opzione etica o religiosa, imponendola attraverso la sanzione di ogni comportamento che devii da tale opzione. Dovrebbe, invece, ricercare degli equilibri minimi che consentano la soddisfazione, o almeno la coesistenza, delle molteplici convinzioni etiche presenti nel contesto sociale. In altre parole, la sfida è trovare un punto di incontro tra le diverse voci pubbliche, evitando di ridurre preventivamente la complessità polifonica. Come ci ha ricordato di recente Habermas, lo Stato non deve ridurre preventivamente la complessità polifonica delle diverse voci pubbliche, e le tradizioni religiose dispongono della capacità di articolare in maniera convincente sensibilità morali e intuizioni solidaristiche.

Questo approccio si contrappone a chi ritiene che non di laicità abbiamo bisogno ma di "integrazione inedita di fede e ragione", una proposta che rischia di confondere i piani dell'agire politico con quelli della fede. È un antidoto forte contro ogni fanatismo connaturale a chi ha davanti a sé una sola meta e un solo ideale da realizzare con qualsiasi mezzo e a qualsiasi condizione. Solo l'autonomia della politica ha consentito il sorgere dello Stato Moderno, solo l'autonomia della scienza ha consentito conoscenze e conquiste altrimenti impensabili, rese ancor più evidenti dagli errori e dal riconoscimento di essi da parte della Chiesa. L'atteggiamento di laicità culturale e politica ha avuto grandi meriti nel progresso della vita religiosa e sociale della Repubblica, rifiutando sia il carattere troppo pragmatico dell'agire politico sia il ruolo troppo ideologico della fede per abbracciare uno spazio intermedio della "laicità della cultura e quindi della laicità dell'agire politico… con il conseguente diritto di decidere in questo campo secondo le particolari convinzioni culturali."

Diritti di Fine Vita: Un Bilanciamento Delicato

Le questioni di fine-vita sono altrettanto centrali nel dibattito tra l'impositivo e il permissivo. Fino a poco tempo fa la vita e la morte seguivano un corso naturale, senza che il soggetto o un terzo potesse incidirvi in maniera sostanziale. Tuttavia, lo straordinario sviluppo delle scienze mediche ha concesso che, in precisate condizioni e in una certa misura, ritmi e cadenze possano essere dettate dall'uomo. È doveroso mettere in risalto che, grazie agli sviluppi delle tecniche diagnostiche e di rianimazione, l'accezione culturale e giuridica di morte è, rispetto al passato, indubbiamente variata. Se sul piano giuridico, fino al '700, la morte si riferiva all'esalazione dell'ultimo respiro, in seguito alla cessazione del battito cardiaco con conseguente arresto dell'attività cardiocircolatoria, infine con la cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo. L'ultimo criterio, in Italia sancito dall'articolo 1 della legge n. 578 del 29 dicembre 1993, trova la sua genesi dalla necessità di fissare un concetto di morte che fosse compatibile con l'espianto e la donazione degli organi. Il dibattito sul fine vita, storicamente, ha anticipato quello sull'accertamento dell'inizio vita.

Nel diritto italiano, la salute è espressamente tutelata all'articolo 32 della Costituzione, sia in termini individuali che collettivi. Il comma 2 dell'articolo 32 Cost. riconosce implicitamente un generale diritto di rifiutare ogni trattamento che non sia espressamente previsto dalla legge: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". L'individuo, quindi, è titolare di un diritto costituzionalmente garantito al rifiuto di ogni terapia la cui obbligatorietà non è prevista da uno speciale atto legislativo, che, sempre e comunque, deve rispettare la persona umana. Questo rappresenta un esempio di "permissività" fondamentale, dove la volontà del paziente è tutelata contro trattamenti non voluti.

Dilemma Etico Fine Vita

Perché prevalga la dimensione impositiva dell'interesse pubblico su quella permissiva riconducibile al diritto al rifiuto, è necessario un intervento legislativo. L'articolo 5 del codice civile vieta espressamente gli atti di disposizione del proprio corpo "quando cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica", e la Cassazione ha sostenuto, con sentenza 21748 del 2007, che non può parlarsi di un diritto al suicidio. Questo porta al cuore del problema dell'eutanasia, che si articola in diverse forme: attiva/passiva, volontaria/involontaria. Mentre il rifiuto delle cure rientra nella sfera di autonomia individuale, l'eutanasia attiva o l'aiuto al suicidio toccano il confine tra la libertà di autodeterminazione sulla propria vita e i divieti imposti dall'ordinamento, specialmente in Italia dove l'aiuto al suicidio rimane reato. Il problema si complica ulteriormente in caso di soggetto incapace, dove la volontà espressa in precedenza o la decisione di un tutore legale diventano centrali, affrontando la questione di come bilanciare la tutela dell'individuo con il rispetto della sua volontà.

Religione e Politica: Una Tensione Costante

Da più parti arrivano segnali forti per ripensare gli intrecci fra politica e religione. Sul banco degli imputati compare il cattolicesimo democratico che si era consolidato su alcune linee di pensiero tutte poste in discussione. Un'idea forte di laicità dell'azione politica, la preferenza per una Chiesa che non detta imperativi al legislatore ma parla piuttosto alle coscienze, un dialogo privilegiato con la sinistra: tutto ciò è ritenuto incongruo per due motivazioni chiare. La proposta alternativa è chiarissima: non di laicità abbiamo bisogno, ma di "integrazione inedita di fede e ragione".

Il presente è qualcosa da ricostruire nella nostra mente facendo parlare il passato, perché non si può isolare i due momenti senza farne delle entità assolute. A Firenze, la storia ci afferra con prepotente forza evocativa almeno in due periodi. Alla fine del Quattrocento, al culmine del Rinascimento, l'uomo più importante e prestigioso di Firenze non era Lorenzo de’ Medici, il Magnifico, e neppure Michelangelo o Machiavelli, ma un "fraticello" di Ferrara, Savonarola, capace di farsi "promotore dell’ideale repubblicano" contro il dominio dei Medici, e di ripristinare una moralità perduta nella città. Questo esempio storico mostra un momento di forte "imposizione" religiosa sulla vita politica e sociale. L'inizio della fine cominciò quando si fece più stretta la immedesimazione dei suoi progetti con una annunciata volontà di Dio di cui si affermò voce e messaggero. Quando nel marzo del 1498 un francescano, per accertare le verità di Savonarola, lanciò la sfida di una prova del fuoco, migliaia di seguaci del Frate domenicano si offrirono di entrare nel rogo, ma ciò che accadde in quei giorni fu proprio "l’inizio della fine".

Stato e Chiesa in Italia

Il Segretario non nega l’importanza della religione nel reggimento dello Stato ed esalta anzi la virtù che può essere mediata e nutrita dal sentimento religioso, ma imputa gravi colpe alla Chiesa romana e da per scontata la "superiorità dell’antiqua virtus sulla vita cristiana quale è insegnata dalla Chiesa". Ciò può spiacere a chi è stato educato in un sistema monista, religioso o morale, ma può essere invece un antidoto forte contro ogni fanatismo.

Durante il dibattito per la formazione del testo costituzionale italiano, si rinunziò ad un espresso riferimento alla divinità perché, dopo attenta e meditata riflessione, cattolici e laici concordarono di non votare su Dio. Negli anni sessanta il concilio Vaticano II ha segnato una "sconvolgente inversione di tendenza". Una lettura negativa della storia aveva individuato la Chiesa "come una cittadella assediata, impegnata in una guerra di trincea, nella quale l’immobilismo sembrava la migliore - se non l’unica - forma di resistenza possibile".

Ciò che disturba, ora come allora, è l'uso strumentale di quel sentimento. C’è un gran bisogno di Comunità ove accogliere e unire giovani e meno giovani, di diversa provenienza, sulle cose da fare assieme nell’interesse generale. Senza imporre una dottrina, ma in piena aderenza al messaggio evangelico come perno dell’azione quotidiana. Gruppi guidati da una morale non precettiva ma centrata sul ruolo che l’altro deve avere nei progetti di vita. In tal modo non si rinunzia ad affrontare i temi centrali del presente. Si avvertono solo, nel profondo, i pericoli storici di chiamare Dio a sostegno di contingenti scelte politiche.

La Dignità Umana come Faro del Biodiritto

Di fronte ai mutamenti vorticosi imposti dalle nuove tecnologie occorrono nuove consapevolezze giuridiche ed etiche nei confronti della vita e della morte, sottratte sempre più al determinismo della natura, mentre l’evoluzione sociale rende necessario un ripensamento della vita familiare e di coppia. Decisiva è invece la forza del diritto che deve fondarsi su di un ordine condiviso e la chiave di volta di un dialogo fra laici e credenti sta nel "pensare che la sacralità della vita è la vita libera" perché "questo è il segno della creazione".

Il criterio unificante nelle diverse e complesse questioni bioetiche è la dignità della persona, la stessa che ai sensi dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2012/C 326/02) è inviolabile e deve essere tutelata e rispettata. La dignità umana, però, pone questioni controverse, non essendoci concordia sull'identificazione della sua natura. Nonostante ciò, essa rimane un principio guida essenziale per orientare le scelte legislative e giurisprudenziali. Il dialogo fra fede e ragione ha molti meriti e un limite perché "l’essere umano è ben più di un soggetto dotato di una ragione" e perché oggi è soprattutto necessario "saldare la razionalità con la dimensione corporea dell’uomo e delle sue percezioni sensibili, la sua cultura e la sua storia". Il paradigma biologico resta immutato, considerato che la realtà biologica in sé non cambia, ma a mutare è, infatti, il paradigma giuridico, in costante ricerca di equilibrio tra le certezze scientifiche, le istanze etiche e le diverse sensibilità culturali e religiose.

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