La procreazione medicalmente assistita (PMA) rappresenta un campo in continua evoluzione, non solo dal punto di vista scientifico e tecnologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista giuridico e bioetico. Le questioni relative al consenso, alla sua revoca e alle conseguenze legali che ne derivano sono al centro di dibattiti accesi e di decisioni giudiziarie significative. Un caso emblematico che ha portato alla luce queste complesse problematiche è stato trattato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con un provvedimento del 27 gennaio 2021, successivamente analizzato e discusso anche dalla Corte Costituzionale.

Il Caso: Una Scelta Riproduttiva Interrotta e le Sue Ramificazioni
La vicenda trae origine da una coppia che, dopo aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita e aver ottenuto la fecondazione dell'ovocita, decise di interrompere la terapia per sopraggiunti motivi di salute. Una volta superate le problematiche sanitarie, la coppia concordò che quattro embrioni, creati in vitro, venissero conservati presso un centro medico specializzato.
La svolta nella vicenda si ebbe con la successiva separazione dei coniugi. Il marito, in seguito alla frattura del legame coniugale, manifestò la volontà di non acconsentire allo scongelamento degli embrioni, al fine di evitarne l'impianto nell'utero della moglie ormai separata. Questa decisione portò la donna a rivolgersi al Tribunale di Santa Maria C.V. con un ricorso d'urgenza. La sua richiesta era volta a ottenere l'autorizzazione all'impianto degli embrioni, motivando la sua urgenza con il raggiungimento dei 43 anni di età, un'età che riduceva significativamente le possibilità di successo di una gravidanza.
Il giudice del giudizio cautelare accolse la richiesta, ordinando al centro medico di procedere all'inserimento in utero degli embrioni crioconservati, custoditi presso la struttura e riferiti alla persona della ricorrente.
Il Reclamo del Marito e la Questione di Legittimità Costituzionale
Contro questo provvedimento cautelare, il marito propose reclamo, sollevando una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della Legge 40/2004. La norma, nella sua formulazione originaria, stabiliva che il consenso alla procreazione medicalmente assistita potesse essere revocato da ciascun soggetto fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Il marito sosteneva che la revoca del consenso, sebbene non ammessa dalla legge se intervenuta dopo la fecondazione e negata dal giudice di prime cure (in quanto ritenuta "non compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni, più volte affermata dalla Consulta"), fosse in realtà in contrasto con l'obbligo di conseguire, in ogni stato e grado del procedimento, il consenso informato, un principio cardine nei trattamenti sanitari.
Egli riteneva illegittima la norma anche perché in contrasto con "la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia", chiedendo il rigetto del provvedimento cautelare anche per il venir meno dei requisiti soggettivi relativi alla scelta fecondativa, dato l'intervenuta separazione dei coniugi. Il reclamo, tuttavia, venne rigettato.
La Natura dell'Embrione nell'Ordinamento Giuridico Italiano
Un aspetto centrale della discussione è la definizione dello status giuridico dell'embrione. Il Tribunale di Santa Maria C.V. ha opportunamente precisato che nel caso di specie non si controverteva "in materia di stato delle persone perché gli embrioni non sono persone giuridiche e non hanno capacità giuridica ai sensi dell’art. 1 c.c., ma sono destinatari delle sole garanzie previste dalla legge".
Questa distinzione è fondamentale. Già nel 1996, il Comitato Nazionale di Bioetica aveva definito il concetto di embrione, attribuendogli una "identità personale fin dalla fecondazione". Ciò implica che, pur non avendo capacità giuridica, l'embrione possiede un'identità personale che ha comportato la concessione di interventi finalizzati alla "salvaguardia della vita e della salute dei medesimi" e il divieto di "produzione di embrioni a fini sperimentali, commerciali o industriali".
Questa prospettiva è in linea con quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 194/1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza, che riconosce il "valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio". Il diritto del concepito a nascere e il diritto della donna ad effettuare una scelta in senso contrario non sono in antitesi, poiché la tutela, in entrambi i casi, trova fondamento nell'articolo 2 della Costituzione. Il minore, infatti, ha una "legittima aspettativa alla nascita, in assenza, naturalmente, delle condizioni facoltizzanti, all’interno del nostro ordinamento, quali l’interruzione della gravidanza".

Il Bilanciamento tra Autodeterminazione e Diritto alla Vita
Da queste premesse scaturisce un tema etico di primaria importanza: il possibile bilanciamento tra l'autodeterminazione della donna e il diritto a nascere del concepito. Il legame tra le normative sulla procreazione assistita e sull'interruzione volontaria di gravidanza risiede nella tutela dei diritti fondamentali della persona, connessi al tema della salute della donna e del bambino, dell'autodeterminazione e del consenso informato.
Proprio su quest'ultimo profilo, il reclamante (il marito) aveva lamentato una carenza di continuità nelle informazioni e la necessità di fornire un consenso aggiornato in tutte le fasi della PMA. A tal proposito, il Tribunale ha citato il Decreto Ministeriale n. 265/2016, il quale stabilisce che le informazioni fornite in fase di applicazione delle tecniche di PMA siano esaustive, senza la necessità di integrare il consenso già espresso.
La Norma sull'Irrevocabilità del Consenso: Articolo 6, Comma 3 della Legge 40/2004
Il punto nodale della sentenza impugnata risiede nell'interpretazione dell'articolo 6, comma 3, della Legge 40/2004. La norma recita: "La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo".
Si può pensare all'ipotesi in cui due partner abbiano rapporti sessuali senza precauzioni contraccettive: in questo caso, non si può ipotizzare che il padre possa "revocare il consenso" alla nascita del concepito, poiché tale prospettiva decisionale spetta unicamente alla donna. In relazione all'adesione a un progetto procreativo volontario, che comporta numerosi passaggi e un iter complesso, la consapevolezza richiesta è forse persino maggiore rispetto a una procreazione naturale. Le problematiche prospettate dal reclamante, relative alla nascita di un bambino dopo la separazione dei genitori, vengono affrontate dai giudici di Santa Maria C.V., i quali hanno evidenziato il peso e le ripercussioni psicologiche che l'interruzione di un progetto procreativo può avere sull'aspettativa della donna alla maternità.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 2023: Conferma dell'Irrevocabilità del Consenso Maschile
La questione ha raggiunto un importante punto di approdo con la sentenza n. 161 del 2023 della Corte Costituzionale. I giudici costituzionali hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'articolo 6, comma 3, della Legge 40/2004, sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e all'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Nella pronuncia, la Corte ha affermato la permanenza del divieto di revoca del consenso, prestato dall'uomo, all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) dopo la fecondazione dell'ovulo, anche laddove sia trascorso un certo lasso di tempo dalla prestazione del consenso.
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Il Contesto Normativo e le Modifiche alla Legge 40/2004
La Corte Costituzionale ha dettagliato il quadro normativo in cui si inserisce la questione, evidenziando come la Legge 40/2004 abbia subito significative modifiche a seguito di precedenti pronunce di incostituzionalità. In particolare, la sentenza n. 151 del 2009 ha inciso sul limite del numero di embrioni da creare e sulla contestualità dell'impianto, aprendo alla possibilità di crioconservazione degli embrioni non impiantati per scelta medica. Successivamente, la sentenza n. 96 del 2015 ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che impedivano l'accesso alla PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, introducendo la possibilità della diagnosi pre-impianto.
Questi interventi hanno determinato un "rovesciamento" del rapporto regola-eccezione relativo al divieto di crioconservazione: la prassi è diventata la crioconservazione, e l'eccezione l'impianto "a fresco". Questo mutamento ha creato un potenziale scarto temporale, anche significativo, tra la prestazione del consenso e il momento dell'impianto.
La Distinzione tra la Situazione della Donna e dell'Uomo
La Corte Costituzionale ha sottolineato la profonda diversità della situazione della donna rispetto a quella dell'uomo dopo la fecondazione. L'accesso alla PMA comporta per la donna un "grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità che coinvolge rischi, aspettative e sofferenze". Questo comporta rischi significativi per la sua salute psicofisica, tutelata dall'articolo 32 della Costituzione.
Di contro, l'uomo, pur esponendosi a implicazioni emotive e sociali, non subisce un coinvolgimento fisico diretto. L'irrevocabilità del suo consenso, quindi, è ritenuta "funzionale a salvaguardare l'integrità psicofisica della donna" dalle ripercussioni negative che potrebbero derivare dall'interruzione del percorso intrapreso, specialmente in casi in cui, a causa dell'età o delle condizioni fisiche, alla donna non residuasse più la possibilità di un nuovo percorso di PMA.
La Dignità dell'Embrione e il Bilanciamento degli Interessi
La Corte ha inoltre richiamato la "dignità dell'embrione", che "ha in sé il principio della vita". Pur riconoscendo che la tutela dell'embrione non è assoluta e può entrare in conflitto con diritti fondamentali di altri soggetti, la Corte ha ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la compressione della libertà di autodeterminazione dell'uomo in ordine alla prospettiva di una paternità non voluta sia ragionevole. Questo bilanciamento tiene conto della salute psicofisica della madre, della dignità dell'embrione e del diverso coinvolgimento dei due componenti della coppia nell'intervento di procreazione medicalmente assistita.
La Corte ha altresì affrontato la questione relativa alla violazione degli articoli 2 e 3 Costituzionali, legata alla potenziale lesione della libertà di autodeterminazione dell'uomo qualora, a seguito della separazione, venga meno l'affectio familiaris. Tuttavia, la Corte ha ribadito che il consenso prestato alla PMA è informato e finalisticamente orientato alla fondazione dello stato di figlio, con conseguenze giuridiche precise (articoli 8 e 9 della Legge 40/2004).
Libertà di Autodeterminazione e Diritto a Non Avere Figli
Riguardo alla presunta violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dell'uomo (articolo 8 CEDU), la Corte ha ricordato che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riconosce, in generale, il diritto a non avere figli. Tuttavia, ha anche sottolineato come gli Stati abbiano un ampio margine di apprezzamento nel risolvere dilemmi complessi come quello della PMA, dato che qualsiasi soluzione adottata può comportare la vanificazione degli interessi di una delle parti.
Implicazioni e Prospettive Future
La sentenza della Corte Costituzionale ha consolidato l'interpretazione dell'irrevocabilità del consenso maschile una volta intervenuta la fecondazione dell'ovulo, anche in un contesto in cui la crioconservazione degli embrioni è diventata prassi. Questo orientamento giurisprudenziale mira a bilanciare interessi fondamentali, quali la salute della donna, la dignità dell'embrione e la certezza dei rapporti giuridici derivanti dalla PMA.
Tuttavia, la complessità della materia e le continue evoluzioni scientifiche e sociali lasciano aperte ulteriori riflessioni. La necessità di un dialogo costante tra legislatore, giurisprudenza e società civile è fondamentale per affrontare le sfide etiche e giuridiche che emergono in un campo così delicato, garantendo la tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte e promuovendo un approccio equo e compassionevole. La giurisprudenza, con le sue pronunce, continua a delineare i confini di un diritto in divenire, cercando di armonizzare le esigenze individuali con la tutela di valori collettivi. La questione della revoca del consenso nella PMA, infatti, rimane un terreno fertile per dibattiti volti a trovare un equilibrio sempre più equo e sostenibile.
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