La separazione dei coniugi è un momento delicato che può comportare l'attribuzione di un "addebito" a uno dei coniugi, con significative conseguenze giuridiche. L'addebito non è una sanzione automatica per la fine del matrimonio, ma piuttosto una statuizione che riconosce la violazione grave di specifici doveri coniugali, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Questa analisi si propone di esplorare le condizioni per la pronuncia di addebito, le sue implicazioni e le diverse fattispecie considerate dalla giurisprudenza italiana, con un focus particolare sulle violazioni del dovere di fedeltà, di coabitazione e, in un caso specifico, sulla mancata procreazione.
I Fondamenti dell'Addebito di Separazione
L'articolo 151 del Codice Civile prevede che la separazione possa essere addebitata a uno dei coniugi quando la violazione dei doveri coniugali ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o ha arrecato grave pregiudizio all'educazione della prole. I doveri coniugali fondamentali sono sanciti dall'articolo 143 del Codice Civile, che impone ai coniugi l'obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione.
Il coniuge che chiede l’addebito della separazione all’altro ha l’onere di provare sia la violazione degli obblighi matrimoniali, sia il nesso di causalità tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza. Non è sufficiente accertare la sola violazione dei doveri ex art. 143 c.c.; è invece necessario accertare che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Gli Ermellini statuiscono che i motivi riguardanti la sussistenza del nesso eziologico tra violazione del dovere di fedeltà e intollerabilità della prosecuzione della convivenza sono inammissibili se non adeguatamente provati. La separazione non è addebitabile ex art. 151 c.c. quando manca la prova del nesso di causa tra la violazione dell’obbligo di fedeltà ed il venir meno dell’affectio coniugalis.
Il Dovere di Fedeltà e l'Addebito

L’obbligo reciproco alla fedeltà costituisce uno dei fondamentali doveri che scaturiscono dal matrimonio secondo quanto stabilito dall’art. 143 c.c. L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile.
Tuttavia, questa regola generale trova un'eccezione fondamentale: l'addebito può essere escluso se si constata la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. Ciò richiede un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In altre parole, se la relazione extraconiugale ha seguito e non preceduto l’insorgere della crisi coniugale, non potrà essere considerata la causa della crisi stessa, ma piuttosto una conseguenza. In tali casi, la domanda di addebito a carico del coniuge "infedele" è stata respinta.
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. D’altra parte, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
L'obbligo di fedeltà coniugale, non solo assume un contenuto negativo avente ad oggetto il dovere di non intrattenere relazioni con terzi, ma anche un contenuto più ampio fino a ricomprendere il dovere di ricerca e realizzazione della comunione di vita materiale e spirituale. Inoltre, l’obbligo di fedeltà riguarda l’esclusività del rapporto coniugale ed è violato anche quando il rapporto con gli altri è meramente platonico, a condizione, aggiunge la Cassazione, che offenda la dignità e l’onore dell’altro coniuge.
Infedeltà del coniuge: possibile la pronuncia di addebito della separazione e il risarcimento danni
Aspetti Esteriori e Sospetti di Infedeltà
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. La giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi anche su casi di iscrizione a siti di incontri, sottolineando come tale condotta possa rendere addebitabile la separazione se genera plausibili sospetti di infedeltà e offende la dignità dell'altro coniuge. Tuttavia, in assenza di prova dell'iscrizione e, soprattutto, della correlazione causale tra questa condotta e la crisi matrimoniale, l'addebito non può essere pronunciato.
L'Abbandono del Domicilio Coniugale

Anche l’allontanamento dalla casa coniugale, che pure costituisce violazione del dovere di coabitazione, non costituisce di per sé motivo di addebito. L’abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente a motivare l’addebito della separazione, atteso che la condotta determina l’impossibilità della convivenza con la cessazione di tutti gli obblighi ad essa connotati, salvo che si provi che tale evento sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto in momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si fosse già verificata.
In caso di allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La Cassazione ha riconosciuto che anche i litigi frequenti con la suocera convivente costituiscono giusta causa per l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, qualora sia accertato che tutti i problemi dei coniugi traggono origine e fondamento dalle continue discussioni tra un coniuge e la suocera convivente e che tali contrasti hanno portato ad un progressivo logoramento del rapporto affettivo fra gli stessi coniugi.
La Mancata Procreazione e l'Interruzione Volontaria di Gravidanza
Un caso particolare e delicato riguarda l'addebito della separazione per mancata procreazione o per decisioni relative alla maternità. Il Tribunale di Monza (sentenza n. 388/2006) ha affrontato il caso in cui il marito chiedeva l'addebito a carico della moglie per il fatto che quest'ultima aveva interrotto la gravidanza contro il proprio parere. La domanda di addebito è stata respinta in quanto la Legge n. 194/1978, introduttiva dell’aborto, attribuisce in via esclusiva alla donna la facoltà di decidere l'interruzione della gravidanza. Se ricorrono le condizioni previste dalla legge, dunque, la donna ha un vero e proprio "diritto all’aborto". Pertanto, conclude il Tribunale, alla luce della disciplina di cui alla Legge n. 194/1978, la decisione della donna di interrompere la gravidanza non può configurare una violazione dei doveri coniugali tale da giustificare l'addebito della separazione.
Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l'autonomia decisionale della donna in materia di salute riproduttiva prevale su eventuali pretese del coniuge, e l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge non può essere considerato causa di addebito.
Conseguenze dell'Addebito della Separazione

Il principale effetto della dichiarazione di addebito è previsto dall’art. 156, 1° comma, Cod. Civ., per cui il coniuge dichiarato responsabile della rottura del rapporto matrimoniale non ha diritto a ricevere dall’altro il mantenimento qualora non abbia adeguati redditi propri. Tuttavia, il Legislatore si è preoccupato di mitigare, per così dire, la sanzione dell’addebito prevedendo nel 3° comma dell’art. 156 C.C. che “resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui all’art. 433 e segg. c.c.”.
Per meglio comprendere il significato di tale disposizione normativa, occorre brevemente esaminare quale sia la funzione dell’assegno di mantenimento e quella dell’assegno alimentare. L’assegno di mantenimento svolge una funzione assistenziale nei confronti del coniuge privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, sempreché sussista una disparità economica tra i coniugi. L’assegno alimentare, ha dunque, un ambito ben limitato che, lungi dall’essere rapportato al pregresso tenore di vita, è rappresentato da quanto occorre per consentire all’alimentando di soddisfare le sue fondamentali esigenze di vita quali vitto, alloggio, vestiario, oltre quei beni e servizi che nella attuale società integrano un minimo di vita dignitosa. L’obbligo alimentare non può essere negato a favore del coniuge al quale sia stata addebitata la separazione qualora questi goda di una modesta pensione di invalidità e per il solo fatto che conviva con i genitori.
Inoltre, va sottolineato come l’obbligo alimentare non solo presuppone lo stato di indigenza dell’alimentando, il quale deve provare anche l’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di una attività lavorativa impedita dalle proprie condizioni di salute ed in genere dalla incapacità fisica, ovvero dalla impossibilità, per circostanze intrinseche al medesimo non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle sue attitudini e condizioni sociali.
Il coniuge separato con addebito, qualora la relativa sentenza sia passata in giudicato, perde i diritti successori propri del coniuge (art. 548 c.c.).
L'Addebito e la Responsabilità Extracontrattuale (Illecito Endofamiliare)

La violazione del dovere di fedeltà può comportare poi una responsabilità extracontrattuale nell’ambito di quella figura giuridica che va sotto il nome di illecito endofamiliare. Su questo punto, la dottrina e la giurisprudenza presentano posizioni divergenti.
Una parte della dottrina nega l’ammissibilità dell’illecito endofamiliare sulla base della considerazione che la normativa generale prevista dall’art. 2043 c.c. non si applicherebbe ai rapporti familiari. I fautori della tesi negazionista evidenziano, in particolare con riferimento al dovere di fedeltà, come la sua violazione costituisca, in pratica, esercizio di un diritto di libertà, come tale inidoneo ad arrecare un danno che possa più propriamente considerarsi ingiusto, presupposto della tutela aquiliana ex art. 2043 C.C. In pratica la condotta tenuta in ossequio a quei doveri scaturenti dall’art. 143 c.c. non potrebbe dar luogo a responsabilità civile.
Di contrario avviso altra autorevole dottrina e giurisprudenza che ammettono il ricorso alla c.d. "tutela aquiliana atipica" anche nell'ambito dei rapporti familiari, quando la violazione dei doveri coniugali leda diritti costituzionalmente protetti. Su tale lunghezza d’onda si attesta la Cassazione con la sentenza 18853/2011, la quale ha affermato che la risarcibilità dei danni non patrimoniali è ammissibile in tutti i casi di lesione di diritti inviolabili della persona, riconosciuti dalla Costituzione, e che la violazione dei doveri coniugali può integrare tali lesioni.
Non è possibile in materia qualsiasi automatismo tra la condotta lesiva dei doveri sanciti dall’art. 143 CC e la pronuncia di addebito, dovendosi negare, a fortiori, che tale comportamento possa di per sé essere fonte di responsabilità civile. La pretesa risarcitoria debba essere connotata di un quid plus, rappresentato proprio dalla esistenza di un danno ingiusto: il quale non coincide né con la semplice violazione dei doveri matrimoniali né con la mera rottura dell’unione coniugale, scelta, questa, inquadrabile tra i diritti che garantiscono la libertà della persona.
Da ciò deriva che la semplice pronuncia di addebito non determina necessariamente effetti risarcitori pur costituendo presupposto cui agganciare la richiesta di risarcimento. Con la conseguenza che l’assenza di una pronuncia di addebito escluderebbe il fondamento della pretesa risarcitoria in quanto difetterebbe, in ogni caso, la sussistenza in radice di un danno ingiusto. Tuttavia, il Tribunale di Latina ha sostenuto che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa implicare gli estremi dello illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2043 c.c.”.
Questa ultima pronuncia si pone in linea con l’orientamento espresso dalla Cassazione nella citata sentenza 18853/2011 la quale, nell’escludere un collegamento tra addebito della separazione e responsabilità risarcitoria, ha sottolineato come la mancanza di addebito della separazione non impedisca una distinta azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla violazione dei doveri coniugali, con la conseguenza che “ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l’addebito, o si sia rinunciato alla relativa pronuncia, il giudicato si forma sul dedotto e deducibile unicamente in relazione al petitum azionato e non sussiste, pertanto, alcuna preclusione allo esperimento della azione risarcitoria per la violazione di cui all’art. 143 c.c.”.
Tale opinione appare confermata dalla successiva Cassazione 17/01/2012 n° 610 e da Cassazione 06/06/2013 n° 14366 ove è sottolineata la differenza (dei presupposti e caratteri) tra la domanda risarcitoria, per i danni conseguenti alla violazione degli obblighi matrimoniali, e quella di addebito. Una differenza che impedisce - data la mancanza di una ipotesi di connessione “forte” tra le due domande - la possibilità di proporle cumulativamente in un unico processo, rimanendo soggette a riti diversi.
Il Contributo Economico per i Figli e l'Assegno Unico Universale
Il contributo economico per il figlio deve essere determinato tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori e delle spese sostenute. L’assegno unico universale, in caso di affido condiviso e in assenza di accordi diversi, deve essere ripartito al 50% tra i genitori. Questa disposizione riflette la comune responsabilità genitoriale e l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, indipendentemente dalle vicende della separazione tra i coniugi.
Un Caso Pratico di Separazione e Richieste di Addebito

Un esempio concreto di come le questioni di addebito vengano affrontate in tribunale è offerto da una sentenza del Tribunale di Latina. P.L. ha chiesto la separazione dal marito A.C., avanzando diverse richieste, tra cui l'addebito a carico del marito. A fondamento della domanda di addebito, P.L. rappresentava che il sig. C. aveva abbandonato il domicilio coniugale. Il marito A.C. ha contestato l'addebito, eccependo che il suo allontanamento era avvenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata. Il Tribunale di Napoli, in un'altra pronuncia, prevedeva l'addebito a carico del marito, assegnava la casa coniugale alla moglie e stabiliva il mantenimento della figlia minore Sempronia a carico di entrambi.
Questi esempi evidenziano la complessità delle dinamiche che portano alla separazione e come le richieste di addebito siano strettamente legate alla prova del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza. La valutazione delle singole situazioni, delle prove prodotte e delle argomentazioni difensive è fondamentale per l'esito del giudizio di addebito.
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