L'Italia si trova di fronte a una complessa intersecazione di sfide demografiche, diritti riproduttivi e politiche sociali. Da un lato, la popolazione italiana continua a diminuire, con un numero di nascite sempre più esiguo che alimenta il fenomeno delle "culle vuote" e contribuisce a un progressivo invecchiamento della società. Dall'altro, la Legge 194 del 1978, che regola l'interruzione volontaria di gravidanza, è al centro di un dibattito continuo sulla sua piena applicazione, sulle sue inadeguatezze dopo oltre quarant'anni dalla sua promulgazione e sul suo impatto sulla salute e l'autodeterminazione delle donne. Questo articolo si propone di esplorare in profondità questi aspetti, analizzando il contesto demografico, la genesi e i principi della Legge 194, le sue modalità di applicazione e le persistenti criticità, fino alle recenti controversie politiche e culturali che la riguardano, fornendo un quadro informativo e strutturato di una questione che tocca il cuore della società italiana.
La Crisi Demografica Italiana: Analisi delle "Culle Vuote"
Un Paese che si Restringe: Le Statistiche della Natalità
La popolazione residente in Italia continua a diminuire. Su base annua a gennaio si registrano meno 116 mila persone, un dato che evidenzia un progressivo ampliamento del saldo negativo tra nascite e decessi. Questa tendenza è particolarmente marcata: nel 2019, sono nati 67 bambini ogni 100 persone decedute. Solo dieci anni fa, il rapporto era quasi alla pari, 97 a 100, indicando una drastica inversione di rotta.
Fattori della Bassa Natalità: Dalla Crisi Economica alle Difficoltà Giovanili
La bassa e ancora declinante natalità è innanzitutto la conseguenza del forte assottigliamento delle coorti in età potenzialmente fertile. A ciò si contrappone un innalzamento delle speranze di vita che ingrossa le file delle coorti più vecchie, alterando l'equilibrio generazionale. La piccola ripresa della fecondità che aveva segnato gli anni a cavallo del nuovo millennio, infatti, è stata fermata dalla crisi iniziata nel 2008. Questa crisi ha colpito particolarmente le generazioni più giovani, le quali incontrano difficoltà nel formare una famiglia, stante quelle che incontrano a entrare nel mercato del lavoro e ad assicurarsi redditi decenti e ragionevolmente sicuri.
Maternità e Mercato del Lavoro: Un Doppio Rischio per le Donne
Le difficoltà economiche e lavorative accomunano uomini e donne, ma per queste ultime presentano il rischio aggiuntivo degli effetti di una possibile maternità. Tra questi effetti si annoverano il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine per le lavoratrici dipendenti, o l’essere considerata lavoratrice “a rischio” da un potenziale datore di lavoro perché madre, o ancora di perdere clienti se lavoratrice autonoma. Questi rischi si sommano alla sfida della conciliazione tra maternità e lavoro, in un mercato del lavoro la cui organizzazione non è sempre amichevole nei confronti di chi ha la responsabilità di bambini piccoli.
La Sfida della Conciliazione e la Scarsità dei Servizi per l'Infanzia
A rendere ancora più ardua la conciliazione tra vita lavorativa e familiare si aggiunge la scarsità, oltre che il costo, dei servizi per la prima infanzia. Pur tenendo conto dei nidi convenzionati, di quelli privati e delle sezioni primavera nelle scuole per l’infanzia, il livello di copertura arriva al 25 per cento. Questa media nazionale maschera grandi differenze tra regioni e tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Le conseguenze di questa mancanza di supporto sono evidenti: secondo i dati dell’Ispettorato del lavoro, oltre il 70 per cento di chi lascia volontariamente il lavoro lo fa a causa della difficoltà a conciliarlo con la maternità.
Fecondità: Differenze Anagrafiche, Regionali e l'Apporto delle Donne Straniere
I numeri aiutano anche a capire come mai oggi le donne tra i 35 e i 39 anni facciano più spesso figli di quelle tra i 25 e i 29 anni, e le ultra-quarantenni ne facciano come le 20-24enni, segno di un rinvio dell'età della prima maternità. I dati aiutano anche a comprendere perché, contrariamente a qualche decennio fa, il tasso di fecondità sia un po’ più alto al Nord (1,36) rispetto al Centro (1,25) e al Mezzogiorno (1,26). In parte, contribuisce sicuramente la più forte presenza di stranieri nelle regioni settentrionali, dato che la fecondità tra le straniere, ancorché in calo, è più alta (1,89) che tra le autoctone (1,22). Di fronte a questo quadro, giacciono in parlamento diverse proposte di legge che affrontano l’uno o l’altro di questi temi, cercando soluzioni a una crisi demografica che incide profondamente sul futuro del Paese.

La Legge 194 del 1978: Contesto Storico e Principi Fondamentali
Dalla Criminalizzazione alla Regolamentazione: La Storia dell'Aborto in Italia
La Legge 194 del 22 maggio 1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza ha rappresentato una svolta epocale per la società italiana, ponendosi come parte integrante di una vera stagione riformista della sanità, che si somma infatti alla legge sulla chiusura dei manicomi e alla nascita del Servizio sanitario nazionale. Fino al 1978, l’interruzione volontaria della gravidanza era considerata un reato in Italia. Il “codice Rocco” prevedeva una serie di reati tra cui “l’aborto di donna consenziente”, l’aborto di donna “non consenziente”, “l’autoprocurato aborto” e la “istigazione all’aborto”. Del tutto in linea con la concezione culturale dell’epoca era l’attenuante della “causa d’onore” che permetteva la diminuzione delle pene per chi commetteva i reati previsti per l’aborto per “salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto”. Il codice penale puniva il “procurato aborto” - secondo il linguaggio dell’epoca - o, secondo il linguaggio del codice, l’aborto di donna consenziente: le sanzioni colpivano sia chi cagionava l’aborto sia la donna che consentiva l’aborto. Nel 1975, la Corte costituzionale depenalizzò il cosiddetto procurato aborto, aprendo la strada a una nuova legislazione.
Fattori Determinanti per l'Approvazione della Legge
Numerosi fattori influenzarono l’approvazione della legge. Nel contesto e nel dibattito internazionale vi fu la fondamentale sentenza della Corte suprema statunitense Roe vs Wade, che collocò il diritto di aborto all’interno del diritto alla privacy e negò lo statuto di “persona” al feto. A livello nazionale, un deciso ruolo lo ebbe il disastro ambientale di Seveso: il 10 luglio del 1976, in seguito a un incidente accaduto all’industria Icmesa, di proprietà della multinazionale svizzera Hoffman-La Roche, di Meda, si verificò la fuoriuscita di una nube di diossina che investì una grande area coinvolgendo i comuni di Seveso, Meda, Desio e Cesano Maderno.
Da un punto di vista politico però, la pressione maggiore venne dall’esplosione del movimento femminista. “Aborto libero e gratuito” era uno slogan del femminismo emancipazionista degli anni settanta. Il movimento femminista ebbe anche un merito legato al miglioramento delle tecniche abortive, fino a quel momento legato al “raschiamento”. In clandestinità furono praticati numerosi aborti con la tecnica dell’aspirazione con il cosiddetto metodo Karman. La curiosità, spesso sottaciuta, è relativa al fatto che Harvey Karman non fosse un medico. L’inventore della maggiore tecnica chirurgica sugli aborti era uno psicologo: tecnica che veniva insegnata poi alle donne dei gruppi di self-help per praticare direttamente le interruzioni clandestine. Ricorrenti sono le polemiche sulla celebre foto di Emma Bonino ritratta mentre pratica un aborto con una pompa da bicicletta usata in luogo dell’allora proibitivo (da un punto di vista dei costi) aspiratore. Eugenia Roccella - allora femminista radicale, oggi portavoce del Family day - scrisse un libro ("Aborto: facciamolo da noi", Napoleoni, 1975) per insegnare alle donne dei gruppi femministi la tecnica abortiva. “Aborto libero” come slogan evocava la liberalizzazione delle pratiche abortive. Per legalizzazione, invece, si intendeva quel processo legislativo che prevedeva la depenalizzazione parziale e la regolazione di termini, procedure, requisiti, diritti e doveri per interrompere la gravidanza.
L'Impianto Normativo della 194: Tra Liberalizzazione e Sanitarizzazione
La soluzione adottata con la legge 194 scontentò i fautori della liberalizzazione e dell’autodeterminazione. L’impianto normativo non riconosce, infatti, formalmente l’autodeterminazione, ma sposa un’impostazione di carattere sanitario. Il diritto di abortire, quindi, come diritto, non viene riconosciuto, ma il diritto all’interruzione di gravidanza viene subordinato a determinate condizioni. La legge tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità, pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto. Specificamente, la donna può abortire solo se “accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.” Si sanitarizza la richiesta ma non la si subordina realmente alle condizioni di salute, quanto meno nei primi 90 giorni di gestazione. È interessante notare che a firmare la legge furono Giovanni Leone (presidente della Repubblica), Giulio Andreotti (presidente del consiglio), Tina Anselmi (ministro della sanità), Francesco Bonifacio (guardasigilli) e altri ministri come Tommaso Merlino e Filippo Maria Pandolfi, tutti politici democristiani.
Il Referendum Abrogativo del 1981: La Conferma Popolare della Legge
Nel 1981 fu organizzato un referendum abrogativo per eliminare la Legge 194, promosso dal Movimento per la vita. Tuttavia, quasi il 70 per cento dei votanti si dichiarò a favore dell’aborto e quindi la legge non fu modificata, confermando la sua validità e accettazione nella società italiana dell'epoca.

Modalità e Condizioni dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza secondo la Legge 194
La Legge 194/1978 stabilisce un quadro preciso per l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), delineando termini, procedure e metodologie che le donne devono seguire.
Il Limite dei 90 Giorni per l'Aborto "on demand"
Entro i primi 90 giorni (ossia 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso sulla base di una autonoma valutazione della donna. Questa richiesta è formulata perché la donna ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica, come previsto dall'articolo 4 della legge.
Oltre il Novantesimo Giorno: Condizioni di Grave Pericolo
Dopo il novantesimo giorno (da 13 settimane, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso solo nei casi in cui un medico rilevi e certifichi che la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica. Questo può verificarsi, ad esempio, a causa di gravi anomalie genetiche o di malformazioni dell’embrione o del feto, oppure a causa di gravi patologie materne come tumori, cardiopatie gravi, gravi patologie della gravidanza (come la rottura del sacco amniotico con elevato rischio infettivo) o patologie psichiatriche. Questi processi patologici, e il conseguente pericolo per la salute della donna, devono essere certificati dal medico, che può avvalersi a tal fine di apposite indagini (ecografie, risonanze o radiografie, villocentesi e amniocentesi), nonché di consulenze specialistiche (genetista, radiologo, psichiatra).
Il Percorso per Accedere all'IVG: Documentazione e Tempi di Riflessione
Sia prima sia dopo il novantesimo giorno, per accedere all’interruzione di gravidanza (IVG) la donna deve rivolgersi a un medico. Questo può essere un professionista del consultorio o anche un medico di sua fiducia. Il medico ha il compito di redigere un documento attestante la richiesta della donna. Questo documento (certificato, se il medico attesta l’urgenza della procedura) è indispensabile per accedere all’IVG. Nel caso in cui il medico non consideri urgente l’intervento, invita la donna a rispettare un periodo di “riflessione” di sette giorni. Trascorsi questi sette giorni, la donna può rivolgersi a un centro autorizzato per l’espletamento della procedura. È importante sottolineare che nella valutazione dell’esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale. Il modo più semplice per ottenere il documento o il certificato è di rivolgersi a un consultorio PUBBLICO, non di ispirazione religiosa, il quale nella gran parte dei casi assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento.
Aborto "Terapeutico": Una Questione di Semantica e Limiti di Viabilità
Secondo la legge 194 del 1978, tutte le interruzioni volontarie della gravidanza sono “terapeutiche”, poiché l’aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Tuttavia, comunemente viene definito “terapeutico” l’aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione (cioè nel secondo trimestre di gravidanza). La legge 194 lo regola agli articoli 6 e 7.La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l’aborto terapeutico, ma all’articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell’utero (cioè attorno alle 22-24 settimane), il medico metta in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Pertanto, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. È dunque praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino Interruzioni volontarie di gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest’epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all’estero per abortire.
Metodiche per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza
L’aborto può essere effettuato con il metodo chirurgico o con il metodo farmacologico.
Il metodo chirurgico viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana e prevede il ricovero in day-hospital. Consiste nell’aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione, in anestesia locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale. Il raschiamento è gravato da maggiori complicazioni rispetto all’isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari.
Per l’aborto farmacologico si utilizzano due farmaci, il mifepristone, più noto come RU486, e una prostaglandina, il misoprostolo. È una procedura altamente sicura ed efficace, che può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, in regime di ricovero di day-hospital. Nel 2020, l’aborto farmacologico è stato eseguito nel 35,1 per cento dei casi di IVG, con grandi differenze tra le Regioni: dall’1,9 per cento del Molise a oltre il 50 per cento in Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Basilicata.
Aborto farmacologico: cos'è la pillola RU-486
Le Criticità e le Ombre sull'Applicazione della Legge 194: Un Quadro Complesso
Nonostante la Legge 194 sia in vigore da oltre quarant'anni, la sua applicazione presenta ancora diverse criticità che ne compromettono la piena attuazione e l'equità, generando ingiustizie inaccettabili per molte donne.
Il Continuo Calo delle IVG e le Sue Controversie
In base alla relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia nell’anno 2020, il numero di IVG risulta essere stato di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia (pari a 234.801 casi), si è rilevata una continua diminuzione. Secondo quanto dichiarato da uno degli esperti del settore dell’Istituto Superiore di Sanità, l’organo che elabora i dati per il rapporto del Ministro, «La 194 è stato il più grande successo italiano di Sanità pubblica». Tuttavia, il caso italiano, quanto a diminuzione di aborti, è atipico, e sorgono interrogativi su come si sia realizzata questa riduzione.
Parafrasando il beato Newman, "brindiamo ai modelli matematici, ma prima che ad essi brindiamo al pallottoliere". Le rilevazioni indicano l’Italia ai livelli più bassi d’Europa per utilizzo di contraccezione, e le confezioni di pillole del giorno dopo utilizzate in Italia sono un terzo rispetto alla Francia. Nel periodo 2007-2011, i dati Osmed mostrano che in Italia il consumo di pillole contraccettive è calato del 4,4%, ma gli aborti legali sono diminuiti nello stesso arco di tempo del 12,1%. La riduzione del 17% del tasso di abortività legale negli ultimi 10 anni non può quindi dipendere da un inesistente incremento dell’utilizzo di contraccettivi.
Mancata o Cattiva Applicazione: Le Ingiustizie Inaccettabili
Dalla relazione ministeriale si può vedere come, dopo oltre 40 anni, la legge sia ancora applicata male e addirittura non applicata in molti suoi punti e in molte aree del nostro paese, un quadro grave e ben descritto dall’indagine Mai Dati. Inoltre, la legge stessa ha mostrato inadeguatezze nel testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili e che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all’autodeterminazione.
Diagnosi Tardive e Viaggi all'Estero Forzati: La principale riguarda gli articoli 6 e 7 della legge. Nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell’utero (viability), la donna è costretta ad andare all’estero per abortire. Oltre quell’epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l’aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto; non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità.
Il Limite dei 90 Giorni: Una "Fantasia del Legislatore": Lo stesso limite del novantesimo giorno è causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all’estero per interromperla.
L'Obiezione di Coscienza: Un Ostacolo All'Accesso (Articolo 9)
Uno degli elementi più discussi della legge 194 è la possibilità, concessa dall’articolo 9, per i ginecologi di ricorrere all’obiezione di coscienza e di rifiutarsi di effettuare un aborto, per esempio per motivi etici o religiosi. Le questioni problematiche sono sostanzialmente tre: l’aumento, nel corso dei decenni dell’istituto dell’obiezione di coscienza a livelli non tollerabili per il sistema. Il diritto all’aborto dovrebbe essere sempre garantito, ma di fatto l’alto tasso di obiettori crea una stortura e complica per molte donne l’effettiva possibilità di accedere alla procedura. La legge sottolinea infatti che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura. Tuttavia, questo non sempre accade: due anni fa, l’IVG era praticata nel 63,8 per cento delle strutture autorizzate, anche in questo caso con differenze rilevanti nelle diverse regioni, dal 100 per cento della Valle d’Aosta al 28,6 per cento di Bolzano. A questo si aggiunge una certa intolleranza all’utilizzo delle procedure farmacologiche.
Il Ruolo Sottodimensionato dei Consultori Familiari
La legge 194 attribuisce un ruolo centrale ai consultori familiari, strutture istituite da una legge del 1975 in cui operano varie figure professionali, tra cui ginecologi, ostetriche, psicologi e assistenti sociali, per assistere le donne, i bambini e gli adolescenti nella sfera della salute fisica e mentale. I consultori offrono servizi di sostegno psicologico, educazione affettiva e sessuale, e si occupano anche di contraccezione e IVG che, come abbiamo visto, dovrebbe essere resa disponibile con metodo farmacologico. Secondo una legge del 1996, sul territorio nazionale dovrebbe essere presente un consultorio ogni 20 mila abitanti, ma la realtà è diversa: secondo un’indagine dell’Istituto superiore di sanità relativa al periodo 2018-2019, i consultori attivi sono in media uno ogni 35 mila abitanti. Secondo la legge 194, tra le altre cose, i consultori dovrebbero assistere (art. 2) le donne in gravidanza informandole sui loro diritti e cercando di risolvere i problemi che potrebbero portarle a decidere di abortire.

La Persistenza dell'Aborto Clandestino
La legalizzazione non ha affatto azzerato gli aborti clandestini. Se all’inizio degli anni ’80 l’impiego di 3 diversi modelli matematici fornì la cifra di 100.000 aborti clandestini che, sommata agli aborti legali, portava il numero di aborti alla cifra complessiva di 350.000, la stessa individuata da uno dei modelli prima della legge 194, oggi le stime sono più controverse. La stima di 15.000 aborti clandestini fornita dagli esperti al parlamento non è stata più aggiornata dal 2005. Il dottor Antonio Oriente, vicepresidente dell’Aicog, indica lo “strano” incremento degli aborti spontanei soprattutto tra le più giovani, un fenomeno solo in parte legato alle variazioni di età e di storia riproduttiva. È difficile avere numeri incontrovertibili sulla “diminuzione” degli aborti (sia legali che clandestini) in Italia, e sarebbe utile una spiegazione convincente che andasse oltre un semplicistico “post hoc, ergo propter hoc”.
Aborto farmacologico: cos'è la pillola RU-486
Il Dibattito Culturale e Politico intorno alla Legge 194
La Legge 194, pur essendo un pilastro del diritto riproduttivo in Italia, è costantemente al centro di un acceso dibattito che ne mette in discussione l'effettività, l'equità e la portata culturale.
La "Parte Buona" della 194 e le Aspettative Non Soddisfatte
La Legge 194 del 1978 contiene all’inizio norme a tutela della maternità e della «vita umana sin dal suo inizio». Se la “parte buona” della 194 venisse effettivamente applicata sarebbe certamente un bene. Vorrebbe dire che il SSN (a prescindere dai volontari) informerebbe le donne in modo veritiero, completo e corretto su chi c’è nel grembo materno, su cosa è l’aborto e su quali conseguenze può avere per la salute psicofisica della madre. Se così fosse probabilmente il numero degli aborti diminuirebbe davvero. Tuttavia, attualmente si osserva come la legalizzazione non abbia fatto diminuire gli aborti registrati.
Visioni Pro-Vita: L'Iniquità della Legge e il Linguaggio
Per i sostenitori delle posizioni pro-vita, questo dato di fatto rende la legge 194 una legge intrinsecamente iniqua, gravemente discriminatoria dei più piccoli, che calpesta il primo dei diritti fondamentali che è il diritto alla vita. Viene definita una legge retrograda, che ci riporta al I secolo a.C., una legge da cancellare. Chi pensa che in fondo se fosse applicata sarebbe una buona legge è comunque un abortista. Di solito si dice: “Io non abortirei mai, ma una legge ci vuole per quelle disperate…”: NO. La legge ha un importante ruolo pedagogico. Inevitabilmente quello che è legale “diventa” moralmente accettabile.In occasione delle polemiche del tutto ideologiche, strumentali e gratuite, sollevate intorno alla norma che consente l’accesso ai consultori ai volontari prolife - norma invero già presente nella legge 194 - gli abortisti hanno ricominciato a urlare con il loro solito stile violento e intollerante che il diritto all’aborto non si tocca, la 194 non si tocca.Innanzi tutto bisogna riconoscere l’umanità del concepito. In troppe occasioni si può constatare con mano che la narrazione menzognera dei radicali ha fatto presa sull’opinione pubblica: la “donna” incinta non è “madre” se non desidera il figlio. Questi non è un “bambino”, ma è solo il “prodotto del concepimento”. Queste e altre espressioni coniate dalla “neolingua” orwelliana hanno ottenuto il loro scopo perverso. Le parole hanno modificato non solo le idee, ma addirittura hanno stravolto la realtà. Il fatto che una donna incinta sia madre non è una questione semantica né ideologica, è un semplice dato di realtà. Realtà che però viene sistematicamente ignorata e sfacciatamente negata. Ormai è oggettivamente e laicamente incontestabile che quel “grumo di cellule” col Dna umano, sin dal concepimento, sia un homo sapiens (lo dice la scienza!). Dobbiamo riappropriarci di un linguaggio veritiero e corretto.Una seconda questione culturale basilare è che se i rapporti sessuali servono a divertirsi, si avranno sempre troppe gravidanze indesiderate (nonostante la contraccezione). Se si tornasse davvero alla natura - tanto osannata a sproposito - si dovrebbe riscoprire che naturalmente i rapporti sessuali sono destinati alla procreazione. Nell’era dell’edonismo certi discorsi sono difficili da fare. Per di più, si cresce da decenni in una società ipersessualizzata dove fin da bambini si viene condizionati dal mito dell’apparire e dell’essere sexy a tutti i costi.
Il Supporto Sociale come Alternativa e lo Stato di Necessità
Certamente resta fondamentale il fatto che la società civile adempia al dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, offrendo alle donne incinte in difficoltà tutto il sostegno necessario per portare avanti la gravidanza, tenere il bambino o darlo in adozione. Legalmente, poi, esiste da sempre l’esimente generica dello “stato di necessità” (art. 54 c.p.) che esclude la punibilità di chiunque commetta un fatto necessario a salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Le Controversie Politiche Recenti e le Elezioni del 2022
Durante la campagna elettorale del 2022, la politica è tornata a confrontarsi sul tema dell’aborto, e in particolare sulla legge n. 194. A parole, nessuno dei partiti principali vuole modificarla o abrogarla, ma dopo le elezioni potrebbe cambiare il modo in cui viene applicata. La coalizione di centrodestra è stata accusata di voler cambiare questa legge, ma sia la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sia il segretario della Lega Matteo Salvini hanno respinto questa ipotesi.Nella coalizione di centrosinistra, il Pd vuole per esempio garantire «l’applicazione della legge 194/1978 in ogni sua parte sull’intero territorio nazionale» e «rafforzare la rete di consultori». Nella coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia si impegna ad applicare pienamente la legge 194 «a partire dalla prevenzione» e a «tutelare la vita umana fin dal suo inizio». Il tema non compare nel programma della Lega, ma il 18 settembre Matteo Salvini ha detto in un comizio a Pontida che bisogna «tutelare la vita», aggiungendo che «l’ultima parola spetta sempre e solo alla donna». L’unico partito candidato alle elezioni che vuole esplicitamente eliminare la possibilità di abortire è Alternativa per l’Italia.
Casi Regionali e Ostacoli all'Aborto: Umbria e Marche
Negli ultimi due anni, però, alcune regioni amministrate dal centrodestra si sono mosse in modo diverso, tentando di rendere meno agevole l’accesso all’aborto. È il caso, per esempio, dell’Umbria e delle Marche.Nell’estate 2020, aveva fatto discutere la decisione della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei (Lega) di revocare la possibilità di effettuare l’aborto farmacologico in regime di day hospital, cioè senza necessità di ricovero ospedaliero. Teoricamente, le linee guida dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) vigenti in quel momento, risalenti al 2010, richiedevano che le donne restassero in ospedale per almeno tre giorni, fino alla completa espulsione del «prodotto del concepimento», ma lasciava alle regioni la possibilità di organizzarsi diversamente. Ad agosto 2020, il Ministero della Salute ha aggiornato le direttive, stabilendo che l’aborto farmacologico deve sempre essere possibile anche in regime di day hospital, con il quale le donne possono recarsi nella struttura sanitaria per assumere il primo farmaco, tornare a casa e ripresentarsi due giorni dopo per completare la procedura. Nella stessa occasione il ministero aveva esteso la possibilità di effettuare la procedura farmacologica anche nei consultori, oltre che in ospedale.Un esempio è quello delle Marche, regione amministrata da settembre 2020 da Francesco Acquaroli, eletto con Fratelli d’Italia e sostenuto anche da Lega, Forza Italia e da alcune liste civiche. A inizio 2021, la giunta Acquaroli ha eliminato la possibilità di effettuare l’aborto farmacologico nei consultori, costringendo quindi le donne interessate a fare riferimento agli ospedali di Urbino, San Benedetto del Tronto o Senigallia. Al tempo avevano fatto particolarmente discutere le affermazioni di Carlo Ciccioli, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, che in una riunione del consiglio regionale del gennaio 2021 aveva definito la difesa del diritto all’aborto come «una battaglia di retroguardia, senza dubbio», citando anche il pericolo di una presunta «sostituzione etnica» come motivazione per incentivare le donne italiane a fare figli e risolvere il problema della natalità. Di recente, le Marche sono state indicate dagli oppositori politici di Meloni come l’esempio di quello che succederà in tutta Italia dopo un’eventuale vittoria di Fratelli d’Italia alle successive elezioni. Gli ultimi dati disponibili sulle IVG in Italia sono riferiti al 2020, e quindi non riflettono ancora le conseguenze delle scelte della giunta Acquaroli sull’accesso all’aborto nella regione. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha difeso la legge, rimarcando che “dove la legge viene applicata, il trend è positivo”.

L'Impegno dell'Associazione Luca Coscioni per l'Applicazione e la Modifica della Legge
L’Associazione Luca Coscioni si batte perché tutte e tutti abbiano pieno accesso alla salute e ai diritti riproduttivi, sia attraverso l’impegno per un’adeguata informazione e per un reale accesso ai moderni metodi contraccettivi, sia per garantire il diritto all’aborto. L’Associazione offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all’estero. Donne o coppie che si siano trovate in queste condizioni potrebbero aiutare a portare il problema davanti ai giudici, anche a livello internazionale.L’Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione della legge 194 attraverso l’impegno per:
- Garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane.
- Applicare pienamente l’articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza: la legge sottolinea infatti che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura.
- Definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza.
- Garantire a tutte e a tutti l’informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.
- Vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l’obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.
L’Associazione si batte inoltre per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità:
- Articolo 4, che stabilisce il limite di 90 giorni per l’aborto “on demand”, basato sull’autonoma valutazione della donna.
- Articolo 5, che stabilisce l’obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico, e che prevede un periodo di “riflessione” di 7 giorni.
- Articoli 6 e 7, che regolano l’aborto volontario cosiddetto terapeutico.
- Articolo 9, che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie.