La Maternità Surrogata e il Quadro Giuridico in Italia: tra Divieti, Profili Penali e Tutela del Minore

La questione della maternità surrogata (spesso indicata con l'acronimo GPA, Gestazione per Altri) rappresenta uno dei nodi più complessi e dibattuti dell'ordinamento giuridico italiano. Il tema intreccia diritti fondamentali, istanze etiche, concezioni della dignità umana e la necessità di garantire tutele effettive ai minori nati attraverso tali tecniche, il tutto in un contesto caratterizzato da un divieto legislativo assoluto e da una giurisprudenza in costante evoluzione.

rappresentazione concettuale di una bilancia tra norme giuridiche e diritti del minore

L'architettura del divieto e la sentenza Paradiso e Campanelli

Il fondamento del divieto di maternità surrogata in Italia è rappresentato dall'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che sanziona penalmente chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Un caso giurisprudenziale emblematico, che ha delineato i contorni critici di questa materia, è quello noto come Paradiso e Campanelli c. Italia, giunto dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

All'origine della causa vi è un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da due cittadini, Donatina Paradiso e Giovanni Campanelli. I ricorrenti, dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'adozione internazionale, decisero di rivolgersi a una madre surrogata in Russia. Il bambino nacque a Mosca il 27 febbraio 2011 e i ricorrenti furono registrati come genitori dall'ufficiale dello stato civile. Tuttavia, al loro rientro in Italia, l'ufficio dello stato civile di Colletorto rifiutò di registrare il certificato di nascita russo.

Le autorità italiane, intervenute tramite il tribunale per i minorenni di Campobasso, disposero l'allontanamento del minore, ritenendo che i ricorrenti avessero aggirato le disposizioni della legge sull'adozione internazionale. Le perizie successive dimostrarono che il minore non era figlio biologico di nessuno dei due coniugi. Il tribunale rilevò che i ricorrenti si erano messi in una situazione illegale facendo entrare un minore in Italia facendo credere che si trattasse del figlio. Il caso sollevò questioni cruciali sulla dignità, sul legame biologico e sulla reale portata dell'interesse del minore rispetto alla violazione delle norme imperative del nostro ordinamento.

L'evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite

Negli anni, la giurisprudenza di legittimità ha cercato di rispondere alla sfida posta dal riconoscimento dei rapporti di filiazione nati all'estero tramite maternità surrogata. Con la sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno ribadito il diniego alla possibilità di trascrizione di un provvedimento straniero che attesta il rapporto di filiazione con il genitore d'intenzione, qualora questo sia nato da surrogazione.

A parere della Corte, il riconoscimento della co-genitorialità in questi casi trova impedimento intrinseco nel divieto assoluto che vige nell’ordinamento italiano. L'interesse del minore, pur essendo prioritario, non comporta per lo Stato l’obbligo di riconoscere in ogni caso uno status validamente acquisito in un Paese estero se ciò contrasta con l'ordine pubblico internazionale. La contrarietà all'ordine pubblico, nel caso di specie, è giustificata dalla sanzione penale prevista dalla legge 40/2004, che esprime il disvalore del legislatore verso una pratica percepita come lesiva della dignità della gestante e del bambino.

CACRM - Il Procedimento della Surrogazione HD

L'adozione in casi particolari come strumento di tutela

Data l'impossibilità di trascrivere direttamente l'atto di nascita estero, l'ordinamento italiano ha individuato nell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184/1983, lo strumento di tutela per il minore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2022, ha superato uno dei nodi centrali che ostavano all'utilizzo di questa disciplina, consentendo l'instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato e i parenti dell'adottante.

Il Collegio delle Sezioni Unite ha sottolineato che, attraverso l'adozione in casi particolari, si garantisce una verifica in concreto dell'idoneità dell'adottante e del preminente interesse del bambino. In questo procedimento, non viene assecondato il mero desiderio di genitorialità, ma si accerta l'esistenza di un rapporto affettivo già consolidato. Questa soluzione è stata ritenuta in linea anche con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale non impone una trascrizione automatica in sistemi che disapprovanola pratica della maternità surrogata.

La nuova frontiera del "reato universale"

Recentemente, il dibattito si è spostato sulla qualificazione penale della condotta commessa all'estero. Il 16 ottobre 2024 è stato approvato in Senato il disegno di legge che modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, estendendo la punibilità ai cittadini italiani che ricorrono alla surrogazione di maternità all'estero. Questa iniziativa configura la gestazione per altri come una sorta di "reato universale", in deroga al principio generale di territorialità della legge penale.

Molti giuristi hanno sollevato rilievi critici su questa scelta. La dottrina ha osservato che la maternità surrogata non presenta caratteri omogenei ai reati che tipicamente giustificano una giurisdizione universale, come quelli contro la personalità dello Stato. Inoltre, la questione della doppia incriminazione - ovvero la punibilità di un fatto sia in Italia che nel Paese dove è stato commesso - rimane un nodo centrale nel diritto penale internazionale, sollevando dubbi sulla cooperazione giudiziaria reale tra gli Stati.

infografica che illustra le differenze tra le legislazioni sulla procreazione assistita in vari Paesi

Considerazioni sulla dignità e il best interest of the child

Il fulcro del dibattito etico-giuridico rimane il concetto di dignità umana. Da una parte, l'ordinamento italiano guarda alla maternità surrogata come a una pratica che riduce la donna a mero "contenitore" e il bambino a "oggetto di scambio". Dall'altra, si pongono i diritti fondamentali dei bambini nati da tali percorsi, i quali, esistendo nella realtà sociale, necessitano di una veste giuridica che riconosca il legame affettivo con i propri genitori.

Le posizioni dottrinali, come quelle espresse da autorevoli studiosi di diritto di famiglia e bioetica, evidenziano la necessità di separare la valutazione penale della fattispecie illecita dalle ricadute sul rapporto di filiazione. Il rischio, paventato da molti, è che la fermezza nel divieto possa tradursi in una mancanza di tutele per soggetti, i bambini, che non hanno avuto voce in capitolo nel progetto procreativo. Il sistema giuridico si trova dunque a navigare tra la tutela di valori costituzionali astratti e la protezione concreta di persone vulnerabili, in un dialogo costante tra legislazione nazionale, principi sovranazionali e giurisprudenza creativa.

L'adozione in casi particolari, sebbene non priva di criticità, rimane ad oggi l'unico percorso percorribile per dare effettività al diritto del bambino alla continuità degli affetti, in un sistema che continua a negare la validità degli accordi di maternità surrogata a causa della loro radicale incompatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale.

tags: #italia #condannata #maternita #surrogata