La separazione dei genitori rappresenta una fase estremamente delicata che richiede una profonda riconfigurazione delle relazioni familiari. Quando tale evento coinvolge un figlio in tenera età, la questione dell'affidamento e, in particolare, del diritto di visita del genitore non collocatario - solitamente il padre - assume connotazioni di particolare complessità. Il quadro normativo italiano, supportato dalla giurisprudenza di legittimità, pone al centro di ogni decisione il superiore interesse del minore, declinato attraverso il principio della bigenitorialità, che deve essere garantito anche nelle prime fasi della vita.

Il fondamento giuridico della bigenitorialità
Il diritto alla bigenitorialità, sancito dalla Legge 54/2006, stabilisce il diritto del bambino a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, anche in caso di separazione. Questo diritto non è un concetto astratto, ma si traduce nel dovere dei genitori di cooperare nell'assistenza, nell'educazione e nell'istruzione della prole. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha ribadito che il principio della bigenitorialità, inteso come presenza comune di genitori nella vita del figlio, è idoneo a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.
La giurisprudenza di legittimità, tra cui la significativa ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, del 29 gennaio - 8 aprile 2019, n. 9764, ha chiarito che le restrizioni al diritto di visita dei genitori al figlio sono ammissibili solo se rigorosamente motivate nell'interesse superiore del minore. Non sono accettabili, infatti, provvedimenti che escludano a priori la possibilità di incontri o di pernottamento basandosi esclusivamente sulla "tenera età" del figlio senza un'analisi concreta della situazione specifica e dell'assenza di pregiudizi reali per il bambino.
La gestione dell'affidamento dei neonati e dei lattanti
La nascita di un figlio ridefinisce gli equilibri di una coppia e la gestione dell'affidamento di un neonato richiede soluzioni estremamente ponderate. Sebbene la fisiologia, come l'allattamento al seno, possa influenzare le modalità di frequentazione, essa non può essere utilizzata come giustificazione per un'esclusione o una limitazione eccessiva del ruolo paterno.
L'orientamento prevalente nella prassi dei tribunali, in linea con l'approccio volto a tutelare la continuità relazionale, prevede:
- Visite frequenti ma brevi: Nelle fasi iniziali, si prediligono incontri più ravvicinati nel tempo ma di durata contenuta, spesso presso l'abitazione materna o in luoghi familiari al bambino, per non alterare drasticamente la routine del lattante.
- Progressività: Il calendario di frequentazione non deve essere statico. Esso deve evolvere di pari passo con la crescita del bambino, prevedendo un ampliamento dei tempi di permanenza, inclusi i pernottamenti, in un'ottica di gradualità che rispetti i ritmi e le necessità del piccolo.
- Collaborazione genitoriale: La madre ha il dovere di collaborare per facilitare gli incontri. Ad esempio, ove necessario per l'allattamento, si possono adottare soluzioni organizzative come l'estrazione del latte, permettendo al padre di trascorrere momenti da solo con il figlio, garantendo così l'esplicazione della relazione genitoriale in situazioni fondamentali per la crescita.

Il pregiudizio come criterio di valutazione
Un punto nodale della giurisprudenza riguarda l'illegittimità di provvedimenti che, basandosi su presunzioni, neghino il pernottamento del figlio presso il padre fino a una certa soglia di età. La Corte di Cassazione (si veda anche l'ordinanza n. 16125 del 2020) ha ribadito che non è corretto escludere il pernottamento esclusivamente in base alla tenera età del minore senza considerare, in concreto, la presenza di pregiudizi specifici.
La regolazione dei pernottamenti è da considerarsi "consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire la sua esplicazione rispetto a momenti e a situazioni fondamentali per la crescita del minore". In assenza di evidenze che indichino un concreto pericolo per il benessere del bambino, il diritto alla bigenitorialità deve prevalere su timori o pregiudizi di natura astratta.
La tutela contro le condotte ostruzionistiche
La condotta di un genitore, in particolare di quello collocatario, che ponga in essere atti volti a limitare in modo ingiustificato la frequentazione dell'altro genitore con il figlio, è considerata gravemente lesiva. Tale comportamento viola il diritto del minore alla bigenitorialità e la capacità del genitore collocatario di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore.
Qualora si verifichino comportamenti ostracistici, come il rifiuto ingiustificato di consegnare i figli o l'ostacolo ai contatti telefonici, il genitore non collocatario dispone di diversi strumenti di tutela:
- Interventi in sede civile: Si può richiedere la modifica delle condizioni di affidamento, l'applicazione di misure sanzionatorie ex art. 709 ter c.p.c., e il risarcimento del danno subito per la violazione del diritto alla genitorialità.
- Interventi in sede penale: In casi gravi di inadempimento doloso o di abbandono morale, è possibile procedere tramite denuncia o querela ai sensi dell'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) o dell'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
Tecnologie e nuove modalità di frequentazione
Oltre al contatto fisico, che rimane fondamentale, la giurisprudenza e la prassi legale riconoscono sempre più il ruolo delle tecnologie per mantenere il legame tra genitore e figlio, specialmente in situazioni di distanza geografica o di impossibilità temporanea di incontro fisico. La videochiamata o videoconferenza consente un'interazione verbale e visiva che avvantaggia la relazione.
Tuttavia, queste modalità non devono mai trasformarsi in un obbligo rigido o in un sostituto totalitario della relazione personale diretta. Esse richiedono collaborazione e tolleranza tra i genitori, affinché non divengano strumenti di disturbo o controllo, ma un supporto efficace per il mantenimento del legame affettivo. Il benessere del minore, il suo sviluppo psicologico e i suoi tempi di attenzione devono sempre prevalere su orari prestabiliti in modo rigido dal giudice.
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Ruolo dei professionisti nella mediazione
La gestione della crisi familiare, soprattutto in presenza di figli molto piccoli, beneficia enormemente dell'intervento di figure professionali specializzate, come i mediatori familiari o i coordinatori genitoriali. Questi professionisti intervengono con maggiore tempestività rispetto ai tempi del Tribunale, aiutando la coppia a costruire piani di frequentazione personalizzati e attuabili, focalizzati sulla risoluzione del conflitto specifico piuttosto che sulla contrapposizione giudiziaria.
L'obiettivo ultimo, perseguito sia dall'autorità giudiziaria che dai professionisti del settore, deve rimanere la protezione del diritto del figlio a crescere in un ambiente che, nonostante la separazione, gli assicuri una costante e significativa presenza di entrambe le figure genitoriali. Ogni decisione deve quindi muoversi dal particolare - ovvero le esigenze e i ritmi del singolo bambino - al generale, ovvero l'affermazione del principio di bigenitorialità come garanzia di crescita sana ed equilibrata.