Il dibattito sull’assistenza ai bambini nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, inclusa l'eventualità del cambio del pannolino, è tornato recentemente al centro dell’attenzione, spesso alimentato da interpretazioni non sempre accurate delle ultime normative contrattuali. Non è una novità del nuovo Contratto, e non è corretto, come alcune testate specializzate o quotidiani affermano, che a partire dal 1° maggio 2024 questo compito si configuri come una nuova attività aggiunta alla normale operatività dei collaboratori scolastici all'interno delle scuole dell’infanzia e della primaria. Al contrario, l’evoluzione normativa e l'orientamento giurisprudenziale dimostrano una continuità nella previsione di tali incombenze, con l'ultimo rinnovo contrattuale che si limita a specificare e contestualizzare meglio queste mansioni, non a introdurne di inedite. Questa specificazione è fondamentale per dissipare equivoci e per garantire la piena comprensione delle responsabilità e dei diritti del personale scolastico, assicurando al contempo il benessere e l'inclusione degli alunni che necessitano di tale supporto.

Il Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e le Interpretazioni Inaccurate
Il recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-2021, con decorrenza 1° maggio 2024 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale ATA, ha generato alcune discussioni riguardo alle mansioni dei collaboratori scolastici. È del tutto infondata la tesi, ripresa anche da qualche rivista di settore, secondo cui l’ultimo rinnovo contrattuale avrebbe comportato un aggravio dei compiti affidati ai collaboratori scolastici per quanto riguarda l’assistenza e la cura dell’igiene personale degli alunni frequentanti la scuola primaria e dell’infanzia.
In realtà, rispetto alla formulazione del CCNL 2006-2009, nella nuova declaratoria si aggiungono solo le parole “nella scuola dell’infanzia e primaria”, delimitando così l’ambito di questa attività che era già prevista. Le parole “nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. [… del medesimo CCNL]” erano, infatti, già contenute nel precedente profilo di collaboratore scolastico. Questo significa che il nuovo contratto di lavoro non modifica né rende più gravose le incombenze previste, facendosi piuttosto carico di specificare meglio e con maggior chiarezza le prestazioni dovute dal personale. L'intento principale del rinnovo è stato quello di fornire una maggiore chiarezza interpretativa, circoscrivendo e formalizzando compiti che, in pratica, erano già parte integrante delle attività richieste ai collaboratori scolastici.
Il contratto ha, comunque, demandato alla contrattazione integrativa nazionale (art. 54 c. 7) la possibilità di compensare gli altri incarichi ordinari non rientranti nella precedente fattispecie, in sede di contrattazione integrativa di istituto. Questa disposizione sottolinea l'attenzione verso la complessità di alcune mansioni, prevedendo meccanismi di valorizzazione e retribuzione per quelle che si ritengono particolarmente delicate, onerose o complesse. Per completezza di informazione, è opportuno segnalare che le novità introdotte dal CCNL 2019-2021 sono diverse e tutte di segno positivo, mirando a una migliore definizione dei ruoli e a una maggiore valorizzazione del personale ATA.
La Posizione dell'ARAN: Chiarezza e Continuità
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) si è occupata di recente di questo argomento, rispondendo a quesiti in merito alle mansioni dei collaboratori posti da alcuni dirigenti scolastici circa un presunto aggravio delle mansioni derivante dal nuovo contratto di lavoro. I chiarimenti forniti dall'ARAN sono stati successivamente confermati da un recentissimo orientamento applicativo, il CIRS 124 del 5 novembre 2024. In tale orientamento, l’Agenzia richiama, in coerenza con precedenti orientamenti, quanto è contenuto nell’allegato A del CCNL 2019/21, il quale non ha innovato la precedente disciplina.
Il documento dell'ARAN include fra le specifiche professionali del collaboratore scolastico “l’assistenza necessaria… nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. In tali incombenze rientrano senz’altro, come esplicitamente scrive l’ARAN, anche le attività rivolte a “pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini”. Questo orientamento è cruciale perché non solo ribadisce la continuità della disciplina, ma scioglie ogni dubbio sulla natura specifica di queste attività. L’ARAN, con la sua autorevolezza, fornisce un’interpretazione univoca che dovrebbe mettere fine alle controversie e alle errate convinzioni.
Già in passato, e prima dell’ultimo rinnovo contrattuale, l’ARAN era intervenuta in materia, in particolare con l’orientamento CIRS62 del 24 febbraio 2021. A una domanda specifica, “L’igiene personale degli alunni della scuola dell’infanzia rientra nei compiti dei collaboratori scolastici?”, l'ARAN aveva risposto: “La tabella A area A del CCNL 29.11.2007 prevede chiaramente che il personale ATA […] presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47” del medesimo CCNL. Tale articolo 47, infatti, al comma 2, contempla tra le mansioni del personale ATA proprio “l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona […]”.
Questa sequenza di orientamenti applicativi dimostra una linea interpretativa coerente e consolidata nel tempo, che precede di gran lunga le recenti modifiche contrattuali. L'obiettivo è sempre stato quello di assicurare che l'assistenza all'igiene personale fosse garantita, in particolare per gli alunni più piccoli o quelli con disabilità, riconoscendo il ruolo fondamentale dei collaboratori scolastici in questo contesto.
Il Precedente Giudiziario: La Sentenza della Corte di Cassazione
A ulteriore conferma della doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale, l’ARAN ricorda che “alle stesse risultanze perviene la Corte di Cassazione”. È doveroso richiamare l’intervento della VI sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22786/2016 (data ud. 19/02/2016, deposito 30/05/2016), ha condannato penalmente tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare un cambio del pannolino ad un’alunna disabile.
Questa sentenza rappresenta un punto di riferimento cruciale, poiché evidenzia non solo una responsabilità contrattuale, ma anche una potenziale responsabilità penale in caso di omissione di soccorso o di abbandono di persona incapace. La Corte di Cassazione, massima espressione della giustizia ordinaria, ha quindi riconosciuto la piena inclusione dell'assistenza igienica, come il cambio del pannolino, tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici, soprattutto quando si tratta di alunni con disabilità che non possono provvedere autonomamente. La decisione della Cassazione rafforza l'interpretazione dei sindacati e dell'ARAN, sottolineando come l'assistenza alla persona non sia un'attività discrezionale ma un obbligo derivante dal rapporto di lavoro e dalla specifica natura del contesto scolastico, che impone la tutela dei minori e dei soggetti più vulnerabili. Tale pronunciamento giurisprudenziale funge da monito e da chiarimento definitivo sulla questione, fornendo un autorevole precedente per la gestione di situazioni analoghe. L’importanza di questo verdetto va oltre il singolo caso, stabilendo un principio che permea l'intero sistema scolastico e le responsabilità del personale.
RIFORMA CARTABIA: LA NUOVA PROCEDURA DI ALLONTANAMENTO D'URGENZA DEL MINORE (ART. 403 C.C.)
Evoluzione Storica della Normativa sull'Assistenza Scolastica
Per fare giustizia di contestazioni all’ultimo CCNL che appaiono chiaramente opportunistiche e strumentali, vale la pena ripercorrere gli sviluppi di una questione che è stata spesso causa di tensioni e incomprensioni, oltre che di oggettivo disagio per alunne e alunni interessati. La storia normativa in materia di assistenza igienico-personale a scuola è complessa e riflette i mutamenti nell'organizzazione del lavoro e nella visione dell'integrazione scolastica.
Il Periodo Ante Anno 2000: Un Quadro Frammentato
Innanzitutto, è necessario tenere distinto il periodo precedente all'anno 2000, quando il personale era in parte assoggettato al contratto degli Enti Locali e in parte a quello della scuola, dal periodo successivo. Fino al 1999, la gestione del personale ausiliario presentava una frammentazione significativa, che rifletteva la diversa attribuzione delle competenze amministrative. Nella scuola elementare, l’obbligo dell’assistenza igienica e motoria era garantito dal “mansionario” dei bidelli dipendenti dei Comuni. Il medesimo mansionario, approvato con il DPR 347/1983 e poi confermato nei successivi Contratti collettivi per gli Enti Locali, prevedeva espressamente, tra le mansioni dei bidelli, le attività di cura dell'igiene personale degli utenti dei servizi. Questo denota una chiara consapevolezza, fin da allora, della necessità di tale assistenza.
Nella scuola media, il CCNL dell’agosto 1995 disponeva che i “bidelli possono svolgere assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Questa formulazione, pur utilizzando il verbo "possono", veniva interpretata come una facoltà che, in presenza di necessità, si trasformava in obbligo per garantire il diritto all'integrazione degli alunni.
Infine, nella scuola superiore, i bidelli dipendevano in alcuni casi (istituti professionali, istituti tecnici) dalle Amministrazioni provinciali e in altri casi (Licei) dall’Amministrazione scolastica. Di conseguenza, ai primi si applicavano le norme dei contratti degli enti locali, e agli altri il CCNL del comparto scuola, creando una disomogeneità nel trattamento delle mansioni e delle responsabilità. Questa situazione evidenziava la necessità di una riforma che armonizzasse le normative e le competenze a livello nazionale.
La Legge 124/1999 e la Riorganizzazione
Un punto di svolta fondamentale si ebbe con il Decreto Legislativo 112/1998, che, intervenendo sul decentramento amministrativo, attribuì le funzioni di “supporto alla integrazione scolastica” ai Comuni (per la scuola materna, elementare e media) e alle Province (per tutti i tipi di scuola superiore). Questa riorganizzazione delle competenze prefigurò un nuovo assetto per il personale.
Il vero cambiamento strutturale avvenne con la Legge 124/1999, che trasferì allo Stato tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che opera nelle scuole, unificando così il regime contrattuale e le dipendenze. A seguito dell’entrata in vigore di questa legge, tra l’allora Ministero della Pubblica Istruzione, l’Unione delle Province d'Italia (U.P.I.), l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali, venne sottoscritto un Protocollo di intesa il 12 settembre 2000. Il Protocollo era finalizzato a individuare i servizi e le risorse necessarie a garantire un’efficace e corretta gestione del servizio scolastico. Con tale atto vennero definite anche le cosiddette “funzioni miste” per il personale ATA, chiarendo ulteriormente il quadro delle responsabilità.
L’art.2, punto B) del protocollo stabiliva che “l’attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL- comparto Scuola 26/05/1999 - art.31 - Profilo A/2 collaboratore scolastico… Restano invece nella competenza dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno all’Istituzione scolastica”. Questa distinzione è cruciale: l'assistenza di base è assegnata al personale scolastico, mentre quella specialistica rimane a carico degli enti locali. Nella citata tabella A/2, tra gli altri, venivano ricompresi i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, di pulizia, di vigilanza, di collaborazione con i docenti, l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’uscita, e l’assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso di servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

I Primi CCNL e l'Introduzione di Specifiche Funzioni
Il percorso di specificazione delle mansioni ha continuato con i successivi rinnovi contrattuali. Nel rinnovo per il biennio economico del 15 marzo 2001, la tabella D, che definisce i profili professionali del personale ATA, modificò, almeno in parte, le competenze del collaboratore scolastico, in attesa di un loro riassetto complessivo. Infatti, oltre a riproporre quanto già disposto con riferimento agli alunni portatori di handicap, a corredo della tabella A/2 si precisava che “Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Questa è una delle prime esplicitazioni chiare della necessità di garantire l'assistenza per i bambini della scuola materna, prevedendo anche strumenti di compensazione per queste attività. Veniva, altresì, ribadita la partecipazione a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento dei collaboratori anche con riferimento all’integrazione e alla prevenzione della dispersione scolastica, riconoscendo la complessità e l'importanza del ruolo.
Con la successiva Intesa dell’8 marzo 2002, oggetto di un’apposita sequenza contrattuale in applicazione di quanto previsto dall’art.18 del CCNL 15/03/2001, venne attribuita espressamente, ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole dell’infanzia, una "funzione aggiuntiva" per queste attività. Ciò confermava la crescente attenzione verso le esigenze specifiche dei più piccoli e la necessità di formalizzare e retribuire adeguatamente tali compiti.
Incarichi Specifici e Posizioni Economiche
Il CCNL 2002/2005, I biennio economico, all’art.47, disciplinava il rapporto di lavoro del personale ATA disponendo che i relativi compiti sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. L’attribuzione degli incarichi è compito del Dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Gli incarichi specifici sono quindi incarichi che per il loro svolgimento richiedono un maggior impegno e pertanto il contratto nazionale prevede, coerentemente, una retribuzione accessoria a ciò finalizzata. Questo meccanismo di "incarichi specifici" ha permesso di riconoscere formalmente e retribuire le mansioni più gravose, tra cui rientra a pieno titolo l'assistenza igienico-personale.
Il successivo CCNL relativo al II biennio economico 2004/05, all’art.7, introdusse negli ordinamenti ATA le cosiddette “posizioni economiche”. Queste, in sostanza, sono da interpretarsi quali sviluppi orizzontali finalizzati alla valorizzazione professionale destinati ai lavoratori delle aree A (collaboratori) e B (Assistenti). L’attribuzione delle posizioni economiche avviene previa frequenza e positivo superamento di un corso di formazione, e comporta l’affidamento di ulteriori e più complesse mansioni che, per il personale collaboratore scolastico, riguardano l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso. Anche in questo caso, si nota come l'assistenza agli alunni con disabilità sia stata progressivamente integrata nei percorsi di valorizzazione professionale.
Infine, è importante notare che il CCNL 2006/09 non è intervenuto sui profili professionali del personale ATA, così come il successivo CCNL 2016/18 (sottoscritto, come si ricorderà, dopo circa dieci anni di blocco dei rinnovi contrattuali). Questo significa che le disposizioni relative all'assistenza igienico-personale, già consolidate negli anni precedenti, sono rimaste immutate fino al più recente rinnovo, confermando una linea di continuità piuttosto che di rottura o introduzione di nuove attribuzioni.
L'Interpretazione Sindacale e la Chiarezza Contrattuale
Fino a oggi, tutte le Organizzazioni Sindacali hanno sempre interpretato unanimemente l’assistenza alla persona come assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, come già ricordato in precedenza. Questa interpretazione concorde da parte delle rappresentanze dei lavoratori è un elemento di forte continuità e stabilità nel panorama contrattuale e normativo. La medesima interpretazione viene fornita anche dall’ARAN, non solo con il recentissimo orientamento applicativo CIRS124, ma anche col precedente CIRS62 del 24 febbraio 2021, e prima ancora col meno recente orientamento SCU_045 del 15 giugno 2012. L'uniformità di vedute tra le parti sociali e l'agenzia negoziale è un chiaro indicatore della coerenza della normativa nel tempo.
È, dunque, del tutto evidente che il CCNL 2019/21, con riferimento al personale ATA, non attribuisce alcun compito aggiuntivo. Piuttosto, contribuisce a una maggior chiarezza del testo, rendendo esplicito ciò che era già implicito o interpretato in maniera consolidata. L'obiettivo primario di questa riformulazione è stato quello di eliminare ogni possibile ambiguità, definendo con precisione l'ambito di intervento dei collaboratori scolastici. La UIL Scuola Rua, pur non avendo sottoscritto l'ultimo contratto al termine delle trattative per il rinnovo, ha fortemente incalzato l’Aran per specificare e delineare un testo chiaro relativamente al significato di “cura dell’igiene personale” e alla responsabilità dei collaboratori scolastici che, secondo la loro visione, erano aumentate rispetto a quelle previste nel precedente contratto. Nonostante questa percezione da parte di un sindacato, l'interpretazione generale e quella dell'ARAN hanno ribadito la natura chiarificatrice e non innovativa delle modifiche, confermando che il collaboratore scolastico è tenuto contrattualmente a prestare ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, oltre all’accesso nelle aree delle strutture scolastiche.
L'ARAN, nel chiudere la sua disamina, ha enfatizzato la potenziale violazione dell’Art. 32 della Costituzione italiana, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Questo rafforza ulteriormente l'idea che l'assistenza igienico-personale non sia solo una questione contrattuale, ma un dovere etico e legale a tutela della dignità e della salute degli alunni.
Compensi Aggiuntivi per Compiti Delicati
Il nuovo CCNL 2019/2021, pur ribadendo la natura non aggiuntiva delle mansioni relative all'assistenza igienico-personale, prevede espressamente la corresponsione di una retribuzione accessoria. Questa retribuzione è definita secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto, ma deve comunque essere in linea con la valorizzazione delle posizioni economiche. L'introduzione esplicita di questa previsione economica risponde all'esigenza di riconoscere il carattere particolarmente delicato, oneroso o complesso di alcune prestazioni, come appunto l'assistenza all'igiene personale dei bambini, specialmente in contesti che richiedono un impegno maggiore o competenze specifiche.
Questa previsione contrattuale riflette una visione che mira a valorizzare il ruolo dei collaboratori scolastici, riconoscendo non solo la doverosità delle loro mansioni, ma anche il valore aggiunto di un servizio che contribuisce in modo significativo all'inclusione e al benessere degli alunni. La contrattazione di istituto avrà quindi il compito di definire i criteri e le modalità per l'assegnazione di tali compensi, garantendo trasparenza e equità nella distribuzione delle risorse. Questo sistema consente di adattare le retribuzioni accessorie alle specifiche esigenze e complessità di ciascuna realtà scolastica, tenendo conto delle particolari situazioni degli alunni e del carico di lavoro del personale. L'importanza di questa clausola è duplice: da un lato, rafforza la legittimità delle richieste di un giusto compenso per mansioni che, sebbene previste, possono essere particolarmente impegnative; dall'altro, incentiva una maggiore disponibilità e professionalità del personale nell'erogazione di questi servizi essenziali.