Tra Campo e Vita: Le Sfide delle Pallavoliste Italiane

Il mondo dello sport professionistico femminile, in particolare nel contesto italiano della pallavolo, presenta un intreccio complesso di successi personali, aspirazioni, e talvolta, sfide legali e sociali profonde. Le atlete non sono solo simboli di forza e abilità, ma anche figure che incarnano la lotta per il riconoscimento dei diritti e la parità di genere all'interno di un sistema che non sempre le tutela adeguatamente. Questo articolo esplora le storie di alcune di queste atlete, le problematiche strutturali che affrontano e le evoluzioni legislative in corso, dipingendo un quadro dettagliato delle loro realtà tra la gloria sul campo e le battaglie fuori.

La Gloria Olimpica e le Aspirazioni Personali: Il Volto di Anna Danesi

La pallavolo italiana ha visto emergere figure di spicco che, oltre a distinguersi per le loro eccezionali doti atletiche, offrono uno spaccato interessante sulla vita di un'atleta di alto livello. Tra queste, si annovera Anna Danesi, capitana delle ragazze del volley, la cui esperienza riflette sia il culmine della realizzazione sportiva sia la dimensione più intima e personale che accompagna un percorso agonistico. La sua testimonianza, "Siamo belle, sì, ma anche brave. E dire che da piccola volevo fare l'archeologa", rivela un'atleta consapevole del suo ruolo e della sua immagine, ma anche una persona con sogni e percorsi non convenzionali, dimostrando la profondità e la varietà di interessi che spesso caratterizzano gli individui dietro le divise sportive. L'ambizione di esplorare il passato attraverso l'archeologia, pur non essendosi concretizzata, evidenzia una curiosità intellettuale che va oltre il rettangolo di gioco.

Il raggiungimento di traguardi sportivi di enorme prestigio, come una medaglia olimpica, rappresenta un momento di consacrazione che si imprime non solo nella storia dello sport ma anche nella vita dell'atleta. La medaglia più bella, quella olimpica vinta a Parigi, se l’è appena fatta tatuare sul braccio sinistro. Questo gesto non è solo un omaggio a una vittoria, ma anche un simbolo indelebile di un'esperienza trasformativa. Il tatuaggio raffigura Atena Nike, la dea della vittoria, "quella" vittoria che Anna Danesi ha però più impressa nell’anima che sulla pelle. L'immagine della dea greca della vittoria incarna perfettamente lo spirito di trionfo e la dedizione necessaria per raggiungere l'eccellenza.

La strada verso la vittoria, tuttavia, non è priva di incertezze e tensioni. Anna Danesi stessa ha condiviso il suo stato d'animo prima di un evento così cruciale: "È stato magico, si sono allineati tutti gli astri, non è andato storto niente. E pensare che avevo un bel po’ d’ansietta. Il giorno prima di partire avevo portato al parco il cane con Davide, il mio fidanzato, e gli dicevo: “Ho paura di perdere, di fare un’altra figura di cacca”". Questa confessione rivela la pressione psicologica e le paure che possono affliggere anche gli atleti più preparati, sottolineando come la forza mentale sia tanto importante quanto quella fisica. Il superamento di queste ansie e la successiva vittoria rendono l'esperienza ancora più significativa, tanto da trasformare un momento di apprensione in un aneddoto da ricordare con affetto: "Adesso ogni volta che torniamo in quel parco ci ridiamo su". La storia di Anna Danesi, quindi, è un esempio di come le atlete navigate siano capaci di unire la maestria sul campo a una profonda umanità, affrontando la celebrità e le aspettative con autenticità e resilienza.

Anna Danesi con medaglia olimpica

Il Caso Lara Lugli: Una Questione Contrattuale e di Tutela della Maternità

Mentre Anna Danesi celebra successi e condivide le proprie emozioni, altre pallavoliste si trovano a fronteggiare sfide di natura ben diversa, spesso legate alla fragilità della loro posizione contrattuale e alla tutela dei diritti fondamentali. A distanza di pochi mesi e in un periodo storico in cui sale il livello di allarme circa le conseguenze della pandemia sulla condizione sociale e lavorativa delle donne, proprio in occasione della Giornata Internazionale della Donna una nuova e spiacevole vicenda è salita alla ribalta delle cronache, portando alla luce le vulnerabilità che molte atlete devono affrontare.

Questa vicenda ha come protagonista Lara Lugli, una pallavolista che aveva sottoscritto, per la stagione sportiva 2018/2019, un contratto con una ASD Volley avente ad oggetto le sue prestazioni agonistiche a favore della squadra del predetto club militante nel campionato B1. Questo tipo di contratto, comune nel panorama sportivo dilettantistico italiano, prevede un accordo per le prestazioni agonistiche, delineando le mansioni e gli impegni dell'atleta in relazione all'attività sportiva della squadra. Tale contratto veniva firmato per l’intera durata della stagione agonistica, da agosto a giugno, stabilendo un impegno a lungo termine per l'atleta. Inoltre, prevedeva la corresponsione di un compenso mensile pari a circa € 1.000,00, una somma che, seppur significativa per il contesto dilettantistico, non sempre garantisce la piena autonomia economica o la qualifica di professionista, lasciando le atlete in una zona grigia tra l'attività sportiva e il mondo del lavoro tradizionale.

La questione di Lara Lugli ha assunto una piega particolarmente delicata a causa di eventi personali imprevisti. All’inizio del mese di marzo 2019 la pallavolista comunicava alla propria società di essere incinta, un evento naturale e spesso desiderato nella vita di una donna, ma che nel mondo dello sport femminile può innescare meccanismi contrattuali problematici. Purtroppo, la gravidanza di Lugli si è interrotta il mese successivo con un aborto spontaneo. Tuttavia, l'evento della gravidanza, seppur conclusosi tragicamente, aveva già attivato le clausole presenti nel suo contratto.

È da presumere che la ASD Volley abbia dichiarato di volersi avvalere della suddetta clausola. La conseguenza diretta di tale applicazione fu che è noto che la giocatrice non è più rientrata in squadra, interrompendo di fatto il suo percorso agonistico con il club. A seguito di questa interruzione, la stessa ha richiesto la corresponsione del compenso relativo alle prestazioni di febbraio, legittimamente dovuto per il lavoro svolto prima della comunicazione. Questa richiesta, tuttavia, è poi sfociata nel giudizio monitorio e nel conseguente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudizio monitorio è un procedimento speciale volto ad ottenere rapidamente un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo) per crediti liquidi ed esigibili, mentre l'opposizione a decreto ingiuntivo è la fase successiva, in cui la parte intimata si oppone al decreto, dando il via a un contenzioso ordinario per accertare l'esistenza del credito e la validità delle pretese.

La differenza sostanziale tra il caso di Lara Lugli e quello, precedentemente discusso e riportato il 25 settembre, di Carli Lloyd/Casalmaggiore, è fondamentale per comprendere le implicazioni legali. Nel caso Casalmaggiore/Lloyd si ipotizzava un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. - che si ricorda prevedere la condanna all’adempimento o l’opzione della risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento del danno. L'articolo 1218 del Codice Civile disciplina la responsabilità del debitore per l'inadempimento, stabilendo che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel caso di una gravidanza, l'impossibilità di svolgere la prestazione sportiva potrebbe essere vista come una causa non imputabile, ma la questione rimaneva aperta riguardo alla natura dell'inadempimento e alle sue conseguenze.

Nel caso Lugli, la questione è ben diversa e afferisce alle clausole cd. "anti-maternità". Si tratta di clausole contrattuali riconducibili alle clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c. Questo tipo di clausola, regolato dall'articolo 1456 del Codice Civile, prevede che le parti possano convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. La specificità delle clausole risolutive espresse è che esse prevedono, al verificarsi dell’evento descritto - nel caso di Lugli, la gravidanza - la risoluzione di diritto del contratto, ovvero senza alcun intervento del giudice, nel momento in cui la parte - nel cui interesse è stata prevista la risoluzione - dichiara all’altra di volersene avvalere. Questo meccanismo rende la posizione dell'atleta particolarmente vulnerabile, poiché il club può unilateralmente sciogliere il vincolo contrattuale senza la necessità di un'azione giudiziaria o di una complessa valutazione di inadempimento, semplicemente constatando l'evento della gravidanza. Tali clausole rappresentano un ostacolo significativo per le atlete che desiderano conciliare la carriera sportiva con la maternità, ponendole di fronte a una scelta drastica e spesso penalizzante.

Simbolo della giustizia con rete da pallavolo

Le Clausole "Anti-Maternità" e la Mancanza di Tutela Professionale

Le proteste per l’inserimento di tali clausole all’interno dei rapporti contrattuali con le atlete vanno avanti da tempo, come riferisce l’Associazione Assist in diversi interventi. L'Associazione Nazionale Atlete (Assist) è da anni in prima linea nella denuncia di queste pratiche, considerandole lesive della dignità e dei diritti delle atlete. Le loro denunce hanno costantemente evidenziato come queste clausole creino una discriminazione di fatto basata sul genere, impedendo alle donne di esercitare liberamente il loro diritto alla maternità senza incorrere in gravi penalizzazioni professionali. Tuttavia, le denunce non sono ancora riuscite a interrompere una pratica in palese contrasto con tutte le norme vigenti nell’ordinamento a tutela della maternità, a partire dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, dalla Legge 1204/1971 (ora confluita nel D.Lgs. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza, stabilendo che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'applicazione delle clausole "anti-maternità" vìola apertamente questo principio, discriminando le donne sulla base della loro capacità riproduttiva. L'articolo 37 della Costituzione, inoltre, tutela il lavoro della donna, affermando che "la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione". Questa disposizione costituzionale è chiarissima nel voler salvaguardare la maternità come "funzione familiare essenziale", rendendo le clausole risolutive per gravidanza palesemente incostituzionali in quanto impediscono questa funzione e non garantiscono alcuna protezione speciale. La Legge 1204/1971, e successivamente il D.Lgs. 151/2001, hanno introdotto una serie di tutele specifiche per la maternità e la paternità nel mondo del lavoro, prevedendo congedi obbligatori e divieti di licenziamento per gravidanza. L'applicazione di queste norme al contesto sportivo femminile, in particolare per le atlete non professioniste, è stata storicamente problematica, creando un vuoto di tutela.

La radice di molte di queste problematiche risiede nello status di "professionismo" nello sport italiano. Come anticipato in precedenti analisi, solo gli atleti di alcuni settori, specificati nella L. 91/1981, possono ritenersi “professionisti” e accedere a tutte le garanzie che tale normativa prevede. La Legge n. 91 del 23 marzo 1981, intitolata "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", rappresenta il quadro normativo di riferimento per la regolamentazione del professionismo sportivo in Italia. Questa legge ha stabilito un elenco tassativo di discipline e settori considerati professionistici (principalmente calcio, basket, golf, ciclismo in ambito maschile), escludendo di fatto la maggior parte delle discipline, e quasi la totalità degli sport femminili, dalla piena applicazione delle tutele previste per i lavoratori subordinati. Ciò comporta che gli sportivi professionisti godano di tutte le garanzie tipiche del lavoro subordinato, come il diritto alla malattia, all'infortunio, alla maternità, ai contributi previdenziali e al trattamento di fine rapporto (TFR), mentre gli "sportivi dilettanti", che costituiscono la stragrande maggioranza degli atleti italiani, ne sono privi.

In ogni caso, il fatto di non appartenere formalmente ad un settore “professionistico” non ha impedito a molti atleti - uomini e donne - di ottenere sufficienti risultati da aprire la strada alla loro qualificazione come “atleti professionisti cd. di fatto”. Questi atleti, pur non essendo formalmente riconosciuti come professionisti secondo la L. 91/1981, operano in condizioni che di fatto replicano quelle di un rapporto di lavoro subordinato. Essi dedicano la quasi totalità del loro tempo all'attività sportiva, sottostanno a vincoli di orario e di presenza, e percepiscono compensi che, seppur "camuffati" o mascherati, sono essenziali per il loro sostentamento.

Secondo taluni questa classificazione dovrebbe permettere l’estensione anche a favore di tali soggetti delle garanzie di cui alla L. 91/1981. L'argomentazione a favore di questa estensione si basa sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sostenendo che se un rapporto presenta tutti i caratteri della subordinazione, indipendentemente dalla denominazione formale, debba essere trattato come tale ai fini della tutela. Tuttavia la lettera della legge non lascia spazio all’interpretazione. La formulazione tassativa della L. 91/1981 rende difficile un'interpretazione estensiva che includa gli "atleti di fatto". Di conseguenza, l’orientamento di merito ritiene che, in mancanza di una dichiarazione in senso contrario da parte della Federazione di appartenenza, l’atleta debba essere considerato un “dilettante”. Questo approccio prevale pur in presenza di tutti i caratteri del rapporto di lavoro subordinato, tra i quali, il vincolo di orario degli allenamenti o le remunerazioni tecnicamente non previste dalla L. 91/1981 per l’attività dilettantistica, spesso erogate come rimborsi spese o indennità, che in realtà costituiscono veri e propri stipendi.

Allo stato attuale, tuttavia, pur in presenza di un vincolo di orario di allenamento, che nella maggior parte dei casi impedisce di avere un’attività lavorativa alternativa, e in presenza di remunerazioni “camuffate” nelle vesti del rimborso spese, non vi è alcun dovere da parte delle Associazioni e/o società sportive di attivare contratti di lavoro professionistico di tipo subordinato. Questa lacuna normativa e interpretativa crea una zona d'ombra in cui le atlete, pur dedicando la loro vita allo sport con impegno e sacrificio paragonabili ai professionisti, si trovano prive delle tutele minime, esponendole a rischi e abusi contrattuali.

Tralasciando la problematica relativa al Gender Pay Gap, che pur meriterebbe un'analisi approfondita per le sue implicazioni sulla parità economica tra uomini e donne nel mondo dello sport, preme evidenziare in questa sede che proprio l’assenza di garanzie specifiche favorisce indirettamente il dilagare di pratiche incostituzionali e discriminatorie. Tra queste spicca l’inserimento nei contratti dei settori femminili delle citate clausole “Anti-maternità”. Queste clausole sono un esempio lampante di come l'assenza di un quadro normativo chiaro e vincolante permetta alle società di imporre condizioni contrattuali che discriminano le donne per la loro potenziale maternità. Le denunce delle “professioniste di fatto” provengono da discipline diverse, tra le quali la pallavolo e la pallacanestro, a dimostrazione che il problema è trasversale a molti sport di squadra femminili. Tutte riferiscono che tali clausole sono contenute negli stessi contratti ovvero in scritture private separate che tuttavia vanno a integrare gli accordi di ingaggio. Questo stratagemma legale, consistente nell'includere le clausole in documenti separati ma vincolanti, mira a eludere un controllo più stringente sulla loro legittimità, rendendo ancora più difficile per le atlete contestarle.

Donne, madri e sport.

Interventi e Riforme: Un Lento Percorso Verso la Parità

Nonostante la palese incostituzionalità della pratica delle clausole "anti-maternità", non si è ancora assistito ad un intervento decisivo da parte del Legislatore o del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) che ponga fine a questa disparità. La lentezza nel legiferare e nell'adottare misure concrete ha lasciato per anni le atlete in una posizione di svantaggio, costringendole a scegliere tra la carriera sportiva e la maternità, o a subire le conseguenze economiche e professionali di una scelta naturale.

È da riferire che il C.O.N.I. è intervenuto nel 2007 codificando il principio della tutela sportiva delle atlete in maternità. Questo intervento, seppur importante a livello di principio, ha dettato obblighi - a carico delle Federazioni nazionali - di garantire alle atlete madri il diritto al mantenimento del tesseramento, alla salvaguardia del merito sportivo e alla conservazione del punteggio internazionale per la propria disciplina. Queste misure sono state un passo avanti nel riconoscere la specificità della condizione delle atlete madri, mirando a preservare la loro carriera agonistica e la loro posizione nelle classifiche internazionali. Tuttavia, le direttive del C.O.N.I., pur essendo autorevoli, non hanno la stessa forza vincolante di una legge e non affrontano direttamente la questione delle clausole contrattuali discriminatorie o la piena equiparazione allo status di lavoratrici professioniste per tutte le atlete che di fatto lo sono.

La speranza di un cambiamento più incisivo è legata a recenti sviluppi legislativi. Da ultimo, occorre ricordare che da poco sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri i decreti legislativi della riforma dello sport. Questa riforma, a lungo attesa, ha l'obiettivo di modernizzare il quadro normativo sportivo italiano, affrontando diverse problematiche strutturali. Tra questi decreti, vi è quello in attuazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Questa legge delega il Governo a intervenire con decreti legislativi per riordinare e riformare le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di rapporti di lavoro sportivo. Nello specifico, il decreto in questione prevede al Capo II (artt. 39 e 40) del Titolo V “Disposizioni a sostegno delle donne nello sport”. Questi articoli rappresentano un tentativo concreto di affrontare le disuguaglianze di genere e di fornire un maggiore sostegno alle atlete.

Nonostante non sia ancora entrato in vigore il suddetto decreto, si auspica che gli articoli summenzionati dovrebbero promuovere la parità di genere e riprendere, in parte, quanto disposto con l’art. 12-bis del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), che ha istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili. Il Fondo per il professionismo negli sport femminili è una misura specifica destinata a sostenere la transizione verso il professionismo in alcune discipline sportive femminili, offrendo un supporto economico e contributivo che possa garantire alle atlete tutele simili a quelle dei colleghi uomini nei settori già riconosciuti come professionistici. L'attuazione di queste disposizioni potrebbe rappresentare una svolta significativa, fornendo strumenti concreti per superare le attuali discriminazioni e garantire un futuro più equo per le sportive italiane.

Simbolo del C.O.N.I. con riferimento alla maternità

La Necessità di una Riforma Radicale: Poteri e Responsabilità

Pare evidente da quanto brevemente riportato che la vera problematica, unica e centrale, sta nel fatto che - in assenza di una radicale azione di riforma della L. 91/1981 - la potestà di determinare quali discipline e quale genere di atleti possano accedere al rango di “professionista” rimane in capo alle Federazioni e alle determinazioni del C.O.N.I. Questa centralizzazione del potere decisionale, unita alla rigidità di una legge datata, crea un collo di bottiglia che impedisce un'evoluzione più rapida e inclusiva del sistema sportivo italiano. Le Federazioni, che spesso hanno interessi specifici e sono soggette a dinamiche interne complesse, possono ritardare o ostacolare il riconoscimento del professionismo, mantenendo lo status quo.

Oltre a ciò, per i “professionisti di fatto”, coloro che di fatto vivono e si allenano come atleti professionisti ma non godono del relativo status legale, le garanzie dipendono dagli accordi che questi riescono a negoziare con le associazioni o club. Questa dipendenza dalla capacità di negoziazione individuale crea un sistema disomogeneo e precario, dove il potere contrattuale dell'atleta è spesso limitato, specialmente in assenza di un forte sindacato o di un quadro normativo protettivo. Tale situazione, purtroppo, con riferimento alle donne apre alle ulteriori problematiche legate alle clausole di risoluzione contrattuale, come quelle "anti-maternità". La debolezza contrattuale delle atlete le espone a condizioni inique, che possono ledere i loro diritti fondamentali e la loro possibilità di conciliare vita privata e carriera.

Per quanto sia comprensibile la posizione di una società sportiva, l’interesse economico nel mantenere costi bassi e flessibilità contrattuale non può giustificare discriminazioni di tal sorta. L'efficienza economica non può e non deve prevalere sui principi etici e costituzionali di parità e tutela della persona. Il diritto alla maternità, la non discriminazione di genere e la dignità del lavoro sono valori irrinunciabili che devono essere garantiti a tutti, inclusi gli atleti che dedicano la loro vita allo sport. La sfida è dunque quella di trovare un equilibrio tra la sostenibilità economica delle società sportive e la piena tutela dei diritti delle atlete, attraverso una riforma che riconosca il loro valore non solo come atlete, ma come lavoratrici e cittadine a pieno titolo.

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