Maternità surrogata: un’analisi complessa tra divieti normativi e tutele del minore

La maternità surrogata rappresenta uno dei temi più complessi del diritto contemporaneo, perché intreccia tecnica medica, scelte etiche e regole giuridiche di forte impatto. In Italia il divieto è chiaro e rafforzato dalla recente estensione della punibilità anche ai fatti commessi all’estero da cittadini italiani. Il significato della maternità surrogata consiste nella gravidanza portata avanti da una donna per conto di altri, ma la maternità surrogata è vietata dalla legge italiana ed è oggi punita anche se realizzata all’estero.

In termini pratici, la gestante assume l’impegno di condurre la gravidanza e, alla nascita, di non rivendicare lo status genitoriale, che viene attribuito ai committenti secondo le regole del Paese in cui la procedura è avvenuta. È importante chiarire subito un punto: in Italia la pratica è vietata, ed è prevista una sanzione penale per chi “realizza, organizza o pubblicizza” la surrogazione (art. 12, comma 6, legge n. 40/2004).

rappresentazione concettuale della complessità legale e bioetica

Il funzionamento medico della surrogazione

Sul piano medico, la surrogazione può avvenire con modalità diverse. Nella forma più discussa, la gestante non ha un legame genetico con il bambino: l’embrione viene formato mediante fecondazione in vitro con i gameti di uno o entrambi i committenti oppure con gameti di donatori, e poi trasferito nell’utero della gestante. Esiste anche una modalità “tradizionale”, in cui la gestante fornisce anche l’ovocita: in tal caso, oltre a portare la gravidanza, ha un legame genetico con il nato, e questo può rendere più delicata la gestione dei conflitti e delle tutele, a seconda dell’ordinamento coinvolto.

Sul piano sanitario, la gestante è la persona che affronta tutti gli aspetti della gravidanza: controlli, rischi ostetrici, eventuali terapie, scelte cliniche durante la gestazione e, naturalmente, il parto. La procreazione medicalmente assistita, nei Paesi in cui la surrogazione è consentita, si innesta spesso in protocolli già usati per la fecondazione in vitro: stimolazione ovarica, prelievo degli ovociti, fecondazione in laboratorio, coltura embrionale e trasferimento nell’utero.

La procreazione medicalmente assistita in sicurezza per mamma e bambino

Distinzioni terminologiche e percezione sociale

L’espressione “utero in affitto” è spesso usata come sinonimo di maternità surrogata, ma in realtà porta con sé un’impronta comunicativa diversa. È un termine che tende a mettere in primo piano la dimensione economica e contrattuale, e per questo viene percepito come più polemico. “Maternità surrogata”, invece, è la formula più neutra e tecnica, adatta a descrivere l’istituto senza suggerire, già nel nome, un giudizio morale.

Chi cerca “utero in affitto” spesso vuole capire se “si può fare” e perché in Italia sia così contestato; chi cerca “maternità surrogata” tende più frequentemente a voler capire che significa, come funziona e soprattutto quali sono le regole. Non tutte le situazioni di surrogazione sono uguali: cambiano i legami genetici, cambiano le leggi del Paese estero, cambiano gli atti che attestano la genitorialità e cambia, di conseguenza, la strada percorribile al rientro in Italia.

Il quadro normativo italiano e il "reato universale"

L’ordinamento italiano affronta il tema con una scelta netta: la surrogazione è vietata e penalmente sanzionata. Il riferimento è l’art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che punisce chi realizza, organizza o pubblicizza tale pratica con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa particolarmente elevata. Con la legge 4 novembre 2024, n. 169, il legislatore ha aggiunto un passaggio decisivo: se i fatti relativi alla surrogazione sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana.

L’espressione “reato universale” è entrata stabilmente nel dibattito pubblico dopo la riforma del 2024. Tecnicamente, si tratta di una forma di estensione della giurisdizione penale fondata sulla cittadinanza. Questo comporta questioni applicative non marginali: occorre accertare dove e come si sia svolto il percorso, quali atti siano stati sottoscritti e quale sia stato il ruolo dei soggetti coinvolti.

infografica sulle tappe legali della maternità surrogata in Italia

Il riconoscimento del rapporto di filiazione

Quando un bambino nasce fuori dall’Italia a seguito di un percorso di surrogazione, la questione centrale diventa il riconoscimento del suo status giuridico nel nostro ordinamento. La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (sentenza n. 12193/2019), ha affermato che il divieto integra un principio di ordine pubblico, con la conseguenza che non può essere automaticamente riconosciuto in Italia un provvedimento straniero che attribuisca lo status genitoriale al soggetto privo di legame biologico.

La trascrizione non è un passaggio meramente burocratico: da essa dipendono diritti essenziali come la responsabilità genitoriale, la cittadinanza, la successione e la stabilità dei rapporti familiari. L’ordinamento prevede strumenti alternativi, tra cui l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184/1983, che consente di consolidare giuridicamente un legame già esistente. Si tratta però di un percorso giudiziario che richiede tempi, valutazioni e un accertamento concreto dell’interesse del minore.

Riflessioni etiche e prospettive internazionali

Il dibattito non è destinato a esaurirsi. Una delle principali obiezioni riguarda il rischio di sfruttamento della donna gestante, soprattutto nei contesti economicamente fragili. Un altro profilo riguarda la posizione del minore. C’è chi teme che l’accordo tra adulti possa trasformare la nascita in oggetto di una pianificazione contrattuale troppo spinta; altri, invece, sottolineano che ciò che conta è la qualità del progetto genitoriale e la capacità di assumere responsabilità stabile nel tempo.

Le differenze tra ordinamenti, la mobilità internazionale e l’evoluzione delle tecniche mediche mantengono alta la complessità del tema. La giurisprudenza ha progressivamente distinto le posizioni: in presenza di un legame genetico con uno dei genitori intenzionali, si è affermata una maggiore apertura al riconoscimento del rapporto, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 8 CEDU e sul diritto all’identità personale del minore. Questo assetto impone di leggere le decisioni non come chiusure assolute, ma come tentativi di coordinare principi diversi: dignità della donna, funzione dell’adozione, tutela dell’identità del minore e rispetto degli obblighi internazionali.

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