La Normativa e le Procedure per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza nelle Cliniche Italiane

L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Italia è una procedura medica che permette di terminare una gravidanza durante i suoi primi stadi. Si tratta di una scelta che riguarda la gestante e che può essere motivata da una varietà di ragioni diverse e strettamente personali. In Italia, l’interruzione volontaria di gravidanza è legale e può essere effettuata in strutture ospedaliere o cliniche private autorizzate, garantendo alle donne l'accesso a un servizio sicuro e controllato. L’Associazione Luca Coscioni si batte perché tutte e tutti abbiano pieno accesso alla salute e ai diritti riproduttivi, sia attraverso l’impegno per un’adeguata informazione e per un reale accesso ai moderni metodi contraccettivi, sia per garantire il diritto all’aborto.

La Legge 194/1978: Fondamento e Principi

In Italia l’accesso all’aborto volontario è regolato dalla legge 194 del 22 maggio 1978, denominata "Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza". Questa legge, pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. La Legge n. 194/78 garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconoscendo il valore sociale della maternità e tutelando la vita umana dal suo inizio. Dal 1978, tale intervento è regolamentato da questa legge, che sancisce le modalità del ricorso all’aborto volontario. L’intervento può essere effettuato presso le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e le strutture private convenzionate e autorizzate dalle regioni. L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) consiste nel ricorso alla conclusione della vita di un embrione per ragioni esogene. La legge indica chiaramente che l’interruzione volontaria della gravidanza non è un mezzo per il controllo delle nascite. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda tutti i paesi del mondo a dotarsi di leggi che legalizzino e regolamentino l’IVG al fine di garantire la libera scelta delle donne e per scongiurare le morti o le gravi complicazioni causate da pratiche abortive clandestine o interventi chirurgici insicuri. Oggi l’IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) è un intervento del tutto sicuro dal punto di vista medico, gravato da una percentuale di complicazioni, sia immediate che a distanza, davvero minima.

Bilancia dei diritti nella Legge 194/78

Limiti Temporali per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza

La Legge 194 stabilisce chiari limiti temporali per l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, differenziando le procedure a seconda dell'epoca gestazionale.

IVG Entro i Primi 90 Giorni

Entro i primi 90 giorni (ossia 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso sulla base di una autonoma valutazione della donna. La donna lo richiede perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica. La Legge 194/78 all’articolo 4 recita: “Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia”. Oggi in Italia qualsiasi donna può richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari.

IVG Dopo il Novantesimo Giorno (Aborto Terapeutico)

Dopo il novantesimo giorno (da 13 settimane, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso solo nei casi in cui un medico rilevi e certifichi che la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica. L'interruzione volontaria di gravidanza può essere praticata dopo i primi 90 giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure quando siano accertate gravi anomalie del feto che potrebbero danneggiare la salute psicofisica della donna. Questi processi patologici, e il conseguente pericolo per la salute della donna, devono essere certificati dal medico, che può avvalersi a tal fine di apposite indagini (ecografie, risonanze o radiografie, villocentesi e amniocentesi), nonché di consulenze specialistiche (genetista, radiologo, psichiatra). In entrambi i casi, lo stato patologico deve essere accertato e documentato da un medico del servizio ostetrico e ginecologico che pratica l’intervento, che può avvalersi della collaborazione di specialisti.Comunemente, viene definito “terapeutico” l’aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione (cioè nel secondo trimestre di gravidanza). La legge 194 lo regola agli articoli 6 e 7. L’aborto oltre il novantesimo giorno è consentito quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Questi includono gravi patologie della donna, sia fisiche (a esempio patologie tumorali, cardiopatie gravi, gravi patologie della gravidanza, come la rottura del sacco amniotico con elevato rischio infettivo ecc.) sia psichiche, oppure malformazioni o malattie fetali che potrebbero mettere a rischio la salute fisica o mentale della donna.La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l’aborto terapeutico, ma all’articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell’utero (cioè attorno alle 22-24 settimane), il medico metta in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Pertanto, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. È dunque praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino interruzioni volontarie di gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest’epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all’estero per abortire.

Diagramma di flusso delle tempistiche IVG

Il Percorso di Accesso all'IVG: Dalla Richiesta al Certificato

La procedura per ottenere il certificato necessario per interrompere la gravidanza si svolge seguendo il percorso stabilito dalla legge 194/78. Sia prima sia dopo il novantesimo giorno, per accedere all’interruzione di gravidanza (IVG) la donna deve rivolgersi a un medico (del consultorio o anche un medico di sua fiducia), che deve redigere un documento attestante la richiesta della donna. Durante la prima visita medica, il ginecologo conferma lo stato di gravidanza e la settimana gestazionale attraverso un esame clinico e/o ecografico. Al termine della visita, il medico rilascia il certificato per l’interruzione volontaria di gravidanza, che attesta lo stato di gravidanza e consente di avviare il percorso. Il documento (certificato, se il medico attesta l’urgenza della procedura) è indispensabile per accedere all’IVG. Il modo più semplice per ottenere il documento o il certificato è di rivolgersi a un consultorio pubblico, non di ispirazione religiosa. Nella gran parte dei casi il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento.

Il Periodo di Riflessione e i Casi di Urgenza

Nel caso in cui il medico non consideri urgente l’intervento, invita la donna a rispettare un periodo di “riflessione” di sette giorni, trascorsi i quali la donna può rivolgersi a un centro autorizzato per l’espletamento della procedura. Dalla data di rilascio del certificato decorre un periodo di riflessione di almeno 7 giorni, previsto dalla legge, prima che la procedura di IVG possa essere effettuata in ospedale o in altra struttura autorizzata. L’intervento può essere effettuato a distanza di una settimana dalla certificazione medica che attesta lo stato di gravidanza e conferma la volontà della donna di interromperla. Questo deve avvenire entro la 12° settimana di gestazione. È importante sottolineare che nella valutazione dell’esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale.In condizioni di urgenza, il medico informa la donna circa la possibilità di presentarsi immediatamente presso le strutture autorizzate all’intervento, con il certificato emesso. La Legge stabilisce infatti che si possa effettuare l’intervento a distanza di una settimana dalla certificazione medica che attesta lo stato di gravidanza e conferma la volontà della donna di interromperla.

Lisa Noja: "Regione Lombardia garantisca il diritto delle donne all'accesso all'IVG"

Metodiche di Interruzione Volontaria di Gravidanza

L’aborto può essere effettuato con il metodo chirurgico o con il metodo farmacologico. Entrambi i metodi sono sicuri per la salute.

IVG Farmacologica

L’IVG farmacologica può essere praticata fino al 63° giorno, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione (9 settimane compiute di età gestazionale). Secondo le “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine” emanate dal Ministero della Salute il 12 agosto 2020, può essere eseguita presso gli ospedali e le case di cura autorizzate in regime di Day Hospital, nonché presso i consultori e le strutture ambulatoriali pubbliche autorizzate dalla Regione, in regime ambulatoriale, funzionalmente collegate all’ospedale. In Italia, questo metodo può essere prescritto entro il 63° giorno di gravidanza (63° a partire dal 1° giorno dell’ultima mestruazione).Per l’aborto farmacologico si utilizzano due farmaci, il mifepristone, più noto come RU486, e una prostaglandina, il misoprostolo. È una procedura altamente sicura ed efficace, che può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, in regime di ricovero di day-hospital. Il primo è una procedura medica, distinta in più fasi, che si basa sull’assunzione di almeno due principi attivi diversi, il mifepristone (meglio conosciuto col nome di RU486) e una prostaglandina, a distanza di 48 ore l’uno dall’altro.La procedura farmacologica si basa sull’assunzione di due farmaci: il primo giorno si somministra il Mifepristone, meglio noto come RU486, che contrasta l’azione dell’ormone della gravidanza, il progesterone. Il mifepristone, interessando i recettori del progesterone, necessari per il mantenimento della gravidanza, causa la cessazione della vitalità dell’embrione. Dopo 48 ore viene assunto il secondo farmaco, il misoprostolo, che agisce sull’utero preparato dal mifepristone e determina il distacco e l’espulsione della gravidanza. L’assunzione del secondo farmaco, della categoria delle prostaglandine, ne determina l’espulsione. La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza. A distanza di circa 3 ore dalla seconda somministrazione solitamente si verifica la conclusione dell’evento abortivo attraverso perdite simili alla mestruazione e si controlla la buona riuscita dell’interruzione di gravidanza, sul posto ecograficamente o diversi giorni dopo con analisi beta HCG. In ogni caso si ricorda che è stato eliminato l’obbligo di ricovero.Per l’IVG farmacologica il dolore viene gestito nella maggior parte dei casi con antidolorifici da banco (FANS), come ibuprofene o naprossene. In caso di allergia, paracetamolo. In ogni caso la persona percepisce dolori addominali simili ai suoi mestruali, ma più forti, dato che il processo è quello di un’espulsione indotta. Nella maggior parte dei casi non è paragonabile al dolore di un parto e si evitano così l’intervento chirurgico e quello anestetico (portatori di possibili complicanze), ma la persona è attrice principale e consapevole del procedimento.

IVG Chirurgica

Il metodo chirurgico viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana e prevede il ricovero in day-hospital. L’intervento chirurgico comporta un ricovero in day hospital. L'intervento, effettuato in anestesia locale o in alcuni casi generale, avviene in sala operatoria. L’intervento si chiama isterosuzione e viene eseguito in anestesia locale o generale. Il collo dell’utero viene dilatato cautamente con dei dilatatori del diametro da 6 a 13 mm, e successivamente viene inserita nell’utero una fine cannula di plastica che aspira i tessuti embrionali. Consiste nell’aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione, in anestesia locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale. Talvolta l’intervento è preceduto dalla somministrazione di farmaci che facilitano la dilatazione del collo dell’utero (per via vaginale o sub-linguale). Durante l’intervento, viene dilatato il collo dell’utero in modo da poter entrare con una cannula (metodo Karman) e si esegue l’aspirazione del contenuto. Raramente l’intervento prevede l’utilizzo finale di una curette di acciaio, per eseguire l’RCU, cioè la revisione della cavità uterina. Il raschiamento è gravato da maggiori complicazioni rispetto all’isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari.Per l’IVG chirurgica, il dolore viene gestito con anestesia locale che intorpidisce l’area, sedazione profonda che può far addormentare la persona durante l’intervento. In alcuni casi viene ancora praticata l’anestesia generale, che potrebbe portare complicanze. Di solito la persona non vede il procedimento in prima persona, ma solo il pre- e il post- intervento.

Post-Intervento e Rischi

Dopo circa due settimane dall'IVG farmacologica viene effettuato un nuovo test di gravidanza, con il dosaggio della betaHCG e, sulla base del risultato, il medico giudicherà la procedura conclusa oppure procederà ad un controllo clinico ed eventualmente ecografico.Dopo l'IVG chirurgica, potranno seguire perdite di sangue per circa 15/20 giorni, per alcune persone fino a 40, dopodiché è opportuno ripetere un test di gravidanza in laboratorio (beta HCG) per avere la certezza che si siano ridotti nel sangue gli ormoni relativi alla gravidanza. Non effettuate i test casalinghi, perché gli ormoni restano attivi per diverse settimane e quindi saranno senza dubbio positivi. Le mestruazioni torneranno dopo 30 o 40 giorni dall’intervento.L’intervento chirurgico potrebbe comportare: emorragia grave (1 caso su 1.000 interventi); perforazione uterina (1 caso su 1.000 interventi), danno al collo uterino (2 casi su 1.000 interventi) e infezioni (1 caso su 100 interventi). La fertilità può essere alterata se si manifesta una complicanza infettiva grave o dei danni all’utero molto gravi, quali perforazioni complicate. L’intervento farmacologico non essendo meccanico non presenta rischi di lesione o perforazione dell’utero (date dall’errore umano), ma comporta comunque gli stessi rischi di infezione (1 caso su 100 interventi) e di emorragia; in più la possibile necessità di ripetere l’IVG (1-2 casi su 100). Il metodo chirurgico è più efficace perché essendo “meccanico” ha il minimo rischio che non funzioni (circa 2%).

La Situazione Attuale in Italia: Dati e Criticità

In base alla relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia nell’anno 2020, il numero di IVG risulta essere stato di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione.Dalla relazione ministeriale si può vedere come, dopo oltre 40 anni, la legge sia ancora applicata male e addirittura non applicata in molti suoi punti e in molte aree del nostro paese, un quadro grave e ben descritto dall’indagine Mai Dati. Inoltre, dopo oltre 40 anni, la legge stessa ha mostrato inadeguatezze nel testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili e che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all’autodeterminazione. La principale riguarda gli articoli 6 e 7 della legge: nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell’utero (viability), la donna è costretta ad andare all’estero per abortire. Oltre quell’epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l’aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto; non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità. Lo stesso limite del novantesimo giorno è causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all’estero per interromperla.

Ostacoli e Ingiustizie nell'Applicazione della Legge 194

La legge prevede infatti per il personale sanitario (medico e paramedico) la possibilità dell’obiezione di coscienza, che si traduce in una ridotta disponibilità di personale da adibire a questi servizi e ad un sovraccarico importante per i sanitari che si rendono disponibili. La legge 194/78 all’articolo 9 recita: “Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. Tuttavia, nella realtà non è così e il servizio cambia moltissimo da città a città. Questa problematica contribuisce a creare lunghe attese per sottoporsi ad una IVG, un problema comune quasi all’intero territorio nazionale, con ovviamente alcune aree nelle quali il problema diventa davvero serio.

Mappa dell'Italia con indicatori di disponibilità IVG

Il Ruolo dei Consultori e delle Strutture Autorizzate

Nel rispetto della libertà e della dignità della donna, il percorso previsto nei consultori della Regione Lazio è orientato all’umanizzazione del rapporto tra la donna e il personale sanitario e alla trasparenza in tutte le fasi del percorso assistenziale. La privacy della donna che ricorre all’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) è garantita per legge; tutti gli operatori sociosanitari con cui la donna verrà in contatto sono tenuti al segreto professionale.Puoi rivolgerti al Consultorio, preferibilmente della tua Zona di residenza, dove riceverai accoglienza, informazioni sul percorso, counselling e verrà fissato un appuntamento con il Ginecologo che ti fornirà tutte le informazioni necessarie sulle metodiche di esecuzione dell'IVG e rilascerà un documento dove si prende atto sia del tuo stato di gravidanza che della tua volontà di interromperla. L’IVG avviene all’interno delle strutture sanitarie pubbliche, la richiesta di interruzione di gravidanza deve essere firmata dalla donna richiedente e dal medico che effettua consulenza e visita medica.Viene fissato un primo colloquio con un componente dell’equipe multidisciplinare. In questa prima fase si offre alla donna tutto il sostegno e le informazioni necessarie perché possa decidere consapevolmente se proseguire o interrompere la gravidanza secondo quanto previsto dalla legge. Nel corso della prima consultazione la donna viene informata, utilizzando anche materiale scritto, su: possibili alternative all'IVG; metodiche disponibili (farmacologica o chirurgica); vantaggi e svantaggi di ciascun metodo; gestione del dolore; possibili complicanze; follow up e contraccezione.Se la donna decide di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza viene effettuato almeno un colloquio e vengono fornite tutte le informazioni necessarie sulle procedure descrivendo anche i due possibili percorsi. In assenza di condizioni di urgenza: al termine dell’incontro il medico del consultorio di fronte alla richiesta di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per effettuare l’interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate. In tutte le fasi del percorso, se la donna ha dei dubbi e lo desidera, può tornare presso il Consultorio Familiare per chiedere ulteriori approfondimenti che la aiutino nella decisione.

Casistiche Particolari: Minorenni e Donne con Tutela

La richiesta di IVG è effettuata personalmente dalla donna. Nel caso delle minorenni, è necessario l’assenso da parte di chi esercita la potestà o la tutela. Tuttavia se, entro i primi 90 giorni, chi esercita la potestà o la tutela è difficilmente consultabile o si rifiuta di dare l’assenso, è possibile ricorrere al giudice tutelare. Quest’ultimo, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, può autorizzare la donna a decidere l’interruzione di gravidanza.Particolare attenzione viene dedicata all’accoglienza della donna minorenne e all’accompagnamento alla scelta. In questa prima fase, che consiste in un primo colloquio con un operatore dell’equipe multidisciplinare, si offre alla giovane donna tutto il sostegno e le informazioni necessarie perché possa decidere consapevolmente se proseguire o interrompere la gravidanza secondo quanto previsto dalla legge ovvero “quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto”.In caso di minori si possono verificare tre situazioni, ognuna delle quali prevede un percorso specifico:

  1. Minorenni con autorizzazione dei genitori o di chi esercita la tutela: Il medico firma e consegna la documentazione con la quale la minore, accompagnata dai genitori o da chi esercita la tutela, può presentarsi presso le strutture autorizzate per effettuare l’intervento. È necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori anche se legalmente separati. Se hai meno di diciotto anni per l’IVG è necessario l’assenso di tutte e due i genitori, se hanno la potestà genitoriale congiunta, o dell’unico genitore che ha la potestà genitoriale esclusiva. Se ne hai già parlato con i tuoi genitori puoi recarti con loro al Consultorio altrimenti gli Operatori del Consultorio ti aiuteranno a coinvolgerli.
  2. Minorenni che chiedono di non coinvolgere i genitori o chi esercita la tutela genitoriale (articolo 12 comma 2): Il medico redige il certificato che attesta l’urgenza e la dichiarazione della volontà della minore di non coinvolgere i genitori o di chi esercita la tutela genitoriale, quindi scrive una relazione medica per il Giudice Tutelare (G.T.) indicando l’epoca gestazionale. Il consultorio organizza uno o più colloqui di approfondimento con la minore ed entro 7 giorni (se non c’è urgenza), nel più breve tempo possibile (in caso di urgenza) rilascia una relazione con le informazioni relative al contesto sociale e un’analisi sulle motivazioni che spingono la minore a non coinvolgere i genitori o chi ne esercita la tutela ed esprime il parere del servizio. L’equipe del Consultorio invia la richiesta di udienza al Giudice Tutelare che, entro cinque giorni, sentita la ragazza e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che espone e della relazione trasmessagli, può autorizzarla, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza. Se invece non puoi o non vuoi parlare con loro l'equipe consultoriale entro sette giorni preparerà una relazione congiunta che l'assistente sociale rimetterà al Giudice tutelare il quale, dopo valutazione del caso, esprimerà il suo consenso.
  3. Minorenni i cui genitori o chi esercita la tutela si rifiutino di dare il proprio consenso o non siano d’accordo tra di loro (art. 12 comma secondo): In tale situazione la procedura coincide con quella descritta al punto precedente e prevede l’udienza presso il Giudice Tutelare.

Nel caso in cui la donna sia stata interdetta per infermità di mente, la richiesta di intervento deve essere fatta anche dal suo tutore o dal marito, che non sia legalmente separato. La Legge 194/78 all’articolo 13 recita: “Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o da marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa, nonché il parere del tutore se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8”.

Diritti delle Cittadine Straniere

Per le cittadine straniere, comunitarie e non, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce l’assistenza sanitaria prevista per l’IVG e comporta parità di trattamento rispetto alle cittadine italiane. Alle cittadine straniere non iscritte al servizio sanitario nazionale, siano esse regolari o irregolari, la prestazione sanitaria dell’IVG sarà garantita dietro pagamento alla ASL delle tariffe previste per legge, che possono cambiare a seconda della regione. Per le donne che non parlano la lingua italiana è garantito l’intervento del mediatore culturale per consentire loro di sottoscrivere un consenso informato, completo e veritiero e avere un supporto nella comunicazione durante tutte le fasi della procedura. Le donne straniere che non siano in possesso della tessera sanitaria o del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) vengono indirizzate al PUA (Punto Unico di Accesso della ASL) o presso gli uffici competenti del territorio per il rilascio di questi documenti.

Prevenzione e Contraccezione Post-IVG

Dopo l’intervento la donna può chiedere all’ostetrica una consulenza per essere adeguatamente informata sui metodi contraccettivi a disposizione e poter scegliere quello più adeguato alle sue esigenze. È importante iniziare subito dopo l’intervento a utilizzare il metodo contraccettivo prescelto. La visita di controllo costituisce l’occasione per affrontare con più serenità e consapevolezza la necessità di proteggersi dal rischio di una nuova gravidanza indesiderata e quindi di un altro aborto. Affidarsi ad una contraccezione sicura, oltre a mettere al riparo la donna dal rischio di gravidanze indesiderate, può aiutare ad avere una maggiore tranquillità e confidenza durante il rapporto sessuale. In particolare è importante per gli adolescenti, che in questa fase della vita esplorano la sessualità spesso senza preoccuparsi di proteggersi. L’interruzione di gravidanza non è mai una procedura desiderata, piuttosto è un bisogno di salute. In questo senso non è mai “facile”: si preferirebbe in ogni caso essere altrove a fare altro e in certi casi pesano il vissuto personale, psicologico e di stigma sociale.È importante inoltre, per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, pianificare e iniziare subito la contraccezione che nei due anni successivi all’IVG è gratuita per le donne iscritte al SSN, residenti o domiciliate in Toscana, o in possesso di codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) e per le studentesse fino ai 25 anni di età iscritte alle Università toscane. Il counselling contraccettivo e l’avvio della contraccezione viene garantito già dai Reparti e dagli Ambulatori dove viene effettuata l’IVG. Contestualmente all’intervento è possibile richiedere, per la contraccezione, l’inserimento della spirale o dell’impianto sottocutaneo.

Associazione Luca Coscioni: Impegno e Proposte di Modifica

L’Associazione Luca Coscioni offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all’estero. Donne o coppie che si siano trovate in queste condizioni potrebbero aiutarci a portare il problema davanti ai giudici, anche a livello internazionale. L’Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione della legge 194 attraverso l’impegno per:

  • Garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane. Ogni struttura dovrebbe garantire la presenza di medici non obiettori per attuare l’intervento.
  • Applicare pienamente l’articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza: la legge sottolinea infatti che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura.
  • Definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza.
  • Garantire a tutte e a tutti l’informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.
  • Vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l’obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.

L’Associazione si batte inoltre per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità:

  • Articolo 4, che stabilisce il limite di 90 giorni per l’aborto “on demand”, basato sull’autonoma valutazione della donna.
  • Articolo 5, che stabilisce l’obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico, e che prevede un periodo di “riflessione” di 7 giorni.
  • Articoli 6 e 7, che regolano l’aborto volontario cosiddetto terapeutico.
  • Articolo 9, che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie.

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