Diventare genitori è un momento di grande cambiamento, che richiede non solo preparazione emotiva e fisica, ma anche un adeguato supporto economico e normativo. In Italia, il sistema previdenziale offre una rete di tutele per le lavoratrici madri e i padri, estendendosi oltre le tradizionali figure del lavoro subordinato. Le lavoratrici a progetto e le categorie assimilate, come i collaboratori coordinati e continuativi e le libere professioniste iscritte alla Gestione Separata dell'INPS, beneficiano di specifiche disposizioni che garantiscono un sostegno durante la gravidanza e i primi mesi di vita del bambino. Questa guida approfondisce le normative, i requisiti e le procedure per accedere a queste importanti indennità, offrendo un quadro completo delle opportunità disponibili per affrontare la genitorialità con maggiore serenità economica.
L'Estensione delle Tutele: Chi Rientra tra le Beneficiarie
Il quadro normativo italiano ha progressivamente ampliato le tutele di maternità e paternità a un'ampia platea di lavoratori non tradizionalmente subordinati. L'INPS, con la circolare 21 dicembre 2007 n. 137, ha fornito importanti istruzioni relative all'estensione alle lavoratrici a progetto e a categorie assimilate delle norme contenute negli artt. 16, 17 e 22 del Testo Unico maternità in materia di congedo di maternità/paternità. Questa estensione, che si applica per i parti e gli ingressi in famiglia a decorrere dal 7 novembre 2007, rappresenta un passo significativo verso la parificazione dei diritti previdenziali.
Nel concetto di categorie assimilate rientrano i cococo, anche senza progetto, gli associati in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla gestione separata che non siano iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria. Questo significa che una vasta gamma di professioniste, pur non avendo un contratto di lavoro dipendente classico, può accedere alle medesime protezioni. È importante sottolineare, tuttavia, che non possono essere equiparate le mini co.co.co., cioè quei rapporti di durata inferiore ai 30 giorni e con compenso inferiore ai 5.000 euro, per le quali le tutele previste sono differenti o assenti.
Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS, previste dall'art. 2, comma 26 Legge n. 335/1995, le cosiddette “parasubordinate” o libere professioniste, hanno diritto al congedo di maternità, come specificato nell'articolo 64 del Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.Lgs. n. 151/2001). Anche nei contratti dei collaboratori coordinati e continuativi, i cosiddetti "co.co.co.", gli eventi di maternità e/o paternità risultano tutelati da specifica normativa. Le tutele previste per gli iscritti alla Gestione Separata, infatti, sono del tutto simili a quelle di un lavoratore subordinato, anche se con modalità e procedure differenti, spesso più direttamente gestite dall'INPS.

Il Congedo di Maternità Obbligatoria: Diritti e Modalità
Il congedo di maternità rappresenta un periodo di astensione dal lavoro finalizzato a tutelare la salute della madre e del nascituro. Per le lavoratrici a progetto e le iscritte alla Gestione Separata, le modalità di fruizione e i requisiti economici sono definiti con precisione.
Il periodo di congedo obbligatorio ha come termine di riferimento la data presunta del parto. Il Testo Unico, all'art. 16 del D.Lgs. 151/2001, prevede per legge un periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro per tutte le donne in gravidanza durante l'arco temporale che precede e segue il momento del parto. Secondo la normativa, il congedo di maternità obbligatorio deve iniziare 2 mesi prima della data presunta del parto ed estendersi fino ai 3 mesi successivi al parto. La domanda deve essere corredata con il certificato medico di gravidanza, che attesti la data presunta del parto.
Grazie alla norma della maternità flessibile, la lavoratrice madre può fare domanda per ottenere l'astensione dal lavoro a partire da 1 mese precedente al parto fino ai 4 mesi successivi. A partire dal 2019, la legge ha introdotto la possibilità di svolgere tutti e 5 i mesi di congedo obbligatorio nel periodo successivo al parto, a condizione che un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Per accedere alla prestazione economica, le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata devono soddisfare specifici requisiti contributivi. In particolare, è necessario che risulti effettivamente accreditata o dovuta una mensilità di contribuzione, comprensiva dell’aliquota maggiorata (0,72%) nei 12 mesi precedenti la data presunta del parto. Questo 0,72% è una specifica percentuale destinata proprio a copertura delle tutele assistenziali (maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale).
L'indennità giornaliera per il congedo di maternità è pari all'80% di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi. Questo importo viene erogato direttamente dall’INPS alla lavoratrice. È importante notare che, per il diritto all'indennità, è vincolante che la lavoratrice non svolga attività lavorativa nel periodo di interdizione. Anzi, come per le lavoratrici dipendenti, vige proprio il divieto di adibire al lavoro la donna durante il periodo di congedo di maternità e di interdizione anticipata o prorogata. L’astensione dal lavoro va attestata nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente (nel caso della lavoratrice a progetto, delle lavoratrici coordinate e continuative, le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali) o associante in partecipazione o della libera professionista.
Tuttavia, con la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), sono state introdotte modifiche per le lavoratrici autonome con reddito fino a 8.972,04 euro, le quali hanno diritto a tre mesi in più di congedo di maternità. Per i periodi di maternità inerenti (totalmente o parzialmente) al 2022, l’indennità di maternità può essere chiesta per ulteriori tre mesi a partire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che nell’anno precedente il reddito dichiarato risulti inferiore a 8.145 euro (incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). L’indennità economica, per questa specifica casistica di lavoratrici autonome, spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa per i periodi aggiuntivi.
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Casistiche Speciali: Adozioni, Affidamenti e Congedo di Paternità
Le tutele di maternità e paternità si estendono anche a situazioni particolari, come le adozioni, gli affidamenti e i casi in cui il padre è chiamato a sostituire la madre.
Lo stesso congedo spetta alle lavoratrici madri in caso di adozioni, sia nazionali che internazionali. Nelle adozioni nazionali, l'indennità è riconosciuta per i primi tre mesi di ingresso in famiglia del bambino che non abbia superato i sei anni di età. Per le adozioni internazionali, l'età limite del bambino è estesa fino a 18 anni. Il diritto al congedo di maternità e alla relativa copertura economica spettano anche in caso di affidamento preadottivo di minori, nel qual caso compete, su presentazione di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia.
Il congedo di paternità, con la relativa indennità, è previsto per il padre collaboratore coordinato e continuativo (o a progetto), anche adottivo o affidatario, in situazioni specifiche: in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo del bimbo al padre. I periodi indennizzabili di paternità decorrono dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati e durano quanto il periodo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice, che può essere di tre mesi successivi al parto (o all'ingresso in famiglia in caso di adozione e affidamento), ovvero per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre. Anche in questi casi, l'indennità spetta a patto che l'interessato (madre o padre collaboratore coordinato e continuativo) possa far valere una contribuzione all'INPS per almeno tre mesi nell'anno precedente i due mesi prima del parto.
La Maternità Anticipata (Interdizione Anticipata dal Lavoro)
La maternità anticipata è una misura fondamentale per proteggere la salute della futura mamma e del bambino in situazioni di rischio, consentendo l'astensione dal lavoro prima dell'inizio del congedo di maternità obbligatorio.
La maternità anticipata è un diritto per tutte le donne lavoratrici, sia del settore pubblico che privato, ed è prevista dal D.Lgs. 151/2001. Questa misura consente alle donne in gravidanza di astenersi dal lavoro in anticipo rispetto ai tempi previsti dal congedo obbligatorio di maternità, tipicamente a partire dall'ottavo mese. Tale protezione è pensata per tutelare la salute della madre e del bambino e per gestire situazioni di rischio durante la gravidanza. L'astensione si estende anche nel caso di interdizione anticipata disposta a causa di particolari condizioni di salute della donna o di ambienti lavorativi che mettono a rischio la gravidanza.
Ci possono essere due condizioni fondamentali perché la lavoratrice madre possa fare richiesta di maternità anticipata:
- Condizioni mediche avverse o complicazioni: Se ci sono problemi di tipo medico che mettono a rischio la salute della donna o del feto, la donna si rivolge al proprio ginecologo per valutare le condizioni di salute e successivamente deve richiedere un certificato medico all'Azienda Sanitaria Locale (ASL).
- Condizioni di lavoro e ambientali non idonee: In presenza di lavoro faticoso, insalubre o pericoloso per la gravidanza, è lo stesso datore di lavoro a dover constatare l'incompatibilità del lavoro con la gravidanza. In questi casi, della gestione del caso si occuperanno gli Uffici Territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
È importante sottolineare che a partire dal 2023 la maternità anticipata può essere richiesta anche dalle lavoratrici autonome, grazie al D.Lgs. 105/2022 che ha modificato il D.Lgs. 151/2001. Con il messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023, l'INPS ha comunicato che la maternità anticipata per lavoro a rischio è estesa a tutte le donne lavoratrici, sia con contratti di lavoro dipendente che libere professioniste. Tra le categorie di lavoratrici che possono ottenere l'indennità per interdizione anticipata ci sono artigiane, commercianti, coltivatrici dirette o imprenditrici agricole, impiegate nella pesca marittima. Inoltre, può richiederla anche chi svolge lavori occasionali, con contratto a progetto, libere professioniste o dipendenti con contratto part-time.
La durata della maternità anticipata dipende dal motivo per cui viene richiesta. La lavoratrice madre deve immediatamente comunicare lo stato di gravidanza al suo datore di lavoro, il quale ha l'obbligo di constatare la compatibilità della mansione lavorativa assegnata con le condizioni di salute della donna. Nei casi di un'attività professionale considerata rischiosa, il datore di lavoro deve garantire una mansione alternativa che non sia pregiudizievole alla salute della lavoratrice in stato di gravidanza. Nell'impossibilità di garantire tale posizione, l'Ispettorato del Lavoro dispone la maternità anticipata per tutta la durata del periodo di gravidanza. Se le condizioni di lavoro rimangono pregiudizievoli e non è possibile un trasferimento di mansioni, gli ispettorati possono adottare un provvedimento di interdizione posticipata fino a 7 mesi dopo il parto.
Durante la maternità anticipata, la gestante non è soggetta a visita medica fiscale e può uscire liberamente. Tuttavia, deve presentare la domanda per la maternità obbligatoria alla metà del 7° mese di gestazione. L'interdizione anticipata dal lavoro garantisce una paga pari all'80% dello stipendio, come avviene per l'astensione obbligatoria. A seconda dei casi, questo importo è versato direttamente alla lavoratrice o tramite il datore di lavoro. Durante il periodo di astensione anticipata, la lavoratrice mantiene il diritto a tutti i benefici e contributi sociali previsti dal suo contratto di lavoro.
Tra i lavori considerati a rischio per la gravidanza, e che possono giustificare la maternità anticipata, vi sono:
- Attività e mansioni che espongono alla silicosi e all’asbestosi.
- Uso di scale o impalcature.
- Manovalanza faticosa oppure mansioni che costringono ad assumere posizioni affaticanti.
- Utilizzo di macchinari mossi a pedale o scuotenti.
- Ambienti a contatto con malattie infettive, sostanze tossiche o nocive.
- Mondatura del riso.
- Qualsiasi lavoro che si svolge a bordo di un veicolo in movimento come aerei, navi, treni, autobus.

Procedure di Richiesta e Documentazione Necessaria
Per accedere alle indennità di maternità o paternità, è fondamentale seguire una procedura precisa e presentare la documentazione corretta all'INPS.
Il primo passo per ottenere il sostegno è raccogliere i documenti necessari. In caso di gravidanza, il documento principale è il certificato medico di gravidanza, che attesti la data presunta del parto. Per la maternità anticipata, è necessario allegare il certificato rilasciato dal medico specialista di una struttura pubblica o convenzionata con il SSN (Sistema Sanitario Nazionale) che attesta la necessità del congedo anticipato. Se il certificato di gravidanza a rischio viene rilasciato da un ginecologo privato, la donna ha un periodo di tempo limitato entro il quale fare la richiesta di visita medica ginecologica presso una struttura pubblica del SSN per la validazione.
La domanda deve essere presentata all’INPS in modalità telematica (mod. MatGestSep - COD SR29), prima dell’astensione e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, onde evitare la prescrizione. Puoi inviare la richiesta online tramite il sito dell'INPS, accedendo con le proprie credenziali (SPID, CNS o CIE). In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center integrato, chiamando il numero 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico). Un'altra opzione è presentare la domanda di persona recandosi presso gli uffici dell'INPS o tramite un patronato, che offrono servizi telematici e assistenza nella compilazione. La richiesta dovrà essere corredata di specifici allegati, che variano a seconda della specifica indennità richiesta (maternità obbligatoria, anticipata, paternità, ecc.).
La gestione delle richieste di maternità anticipata è a carico dell'INPS. Quando l'astensione anticipata è disposta dall'ASL, il provvedimento decorre a partire dalla data del rilascio del certificato medico. Nel caso di condizioni di lavoro rischiose, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può disporre la maternità anticipata immediata. L'INPS paga l'indennizzo a partire dalle date indicate nei rispettivi provvedimenti. Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Se il ginecologo si rifiuta di rilasciare il certificato, non riconoscendo validi motivi per richiedere l'astensione anticipata dal lavoro, è possibile chiedere un secondo parere ad un altro medico o rivolgersi direttamente all'INPS per avere ulteriori informazioni sulle condizioni che giustificano la maternità anticipata. Al ginecologo bisognerà spiegare i sintomi, le preoccupazioni e il tipo di lavoro svolto, se le condizioni mediche della donna in gravidanza mettono a rischio la salute della donna o del feto, e se il tipo di lavoro che si svolge è troppo faticoso oppure insalubre.
Congedo Parentale e Altre Tutele per la Gestione Separata
Oltre al congedo di maternità, le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata hanno diritto ad altre forme di tutela, tra cui il congedo parentale e, in alcuni casi, l'indennità di malattia.
L'indennità per congedo parentale può essere fruita da tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. I requisiti per accedere a questa prestazione includono l'attribuzione, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, di almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione Separata con aliquota contributiva piena, e l’effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo già definito per i lavoratori subordinati (2 mesi prima e 3 dopo il parto, ma qui si riferisce specificamente al congedo parentale che segue la maternità). L’indennità giornaliera per il congedo parentale è pari al 30% di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi.
Per quanto riguarda l'indennità di malattia, essa è riconosciuta ai lavoratori parasubordinati per gli eventi morbosi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2007, e ai lavoratori libero professionisti per gli eventi morbosi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2012. Per accedere alla prestazione è necessario che sia stato trasmesso all’INPS il certificato di malattia, che al momento dell’evento sussista attività lavorativa in corso, che il lavoratore si sia astenuto dal lavoro durante il periodo indennizzato e che siano rispettati il requisito contributivo e reddituale. Affinché sia rispettato il requisito contributivo è necessario l’accredito nella Gestione, nei 12 mesi precedenti l’evento malattia, di almeno 3 mensilità. Per gli eventi di malattia inferiori a 4 giorni non sono indennizzati, ma è comunque necessario inviare il certificato medico perché, in caso di continuazione o ricaduta, l’evento verrà indennizzato nella sua interezza, compresi i primi 3 giorni. I lavoratori iscritti alla Gestione Separata sono soggetti a controlli medico-legali per accertare lo stato di malattia nelle fasce orarie 10-12 e 17-19. I giorni indennizzabili in uno stesso anno sono minimo 20 giornate e massimo 61 giornate. L’indennità è calcolata sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento.
È importante menzionare che l'interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione è considerata parto e dà diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi, come previsto dal Testo Unico (art. 28), recependo la storica sentenza n. 352/1990 della Corte Costituzionale.

Il Contratto a Progetto e la Sospensione del Rapporto di Lavoro
L'introduzione dei contratti a progetto con il decreto legislativo 276/2003 ha generato un sistema di tutele specifico che, pur allineandosi in molti aspetti alle collaborazioni coordinate e continuative, presenta alcune peculiarità, specialmente in relazione alla maternità e alla sospensione del rapporto di lavoro.
La riforma del lavoro, introdotta dal D.Lgs. 276/2003, aveva tra i suoi scopi dichiarati l'incremento delle tutele per i collaboratori. Si è creato un doppio sistema di tutele per i collaboratori: quello che si applica a tutte le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), sia quelle instaurate prima della riforma (prima del 24 ottobre 2003), sia quelle instaurate successivamente come i lavoratori a progetto; e quello valido solo per i lavoratori a progetto. Per ciò che concerne le tutele previdenziali (quelle che derivano dalla contribuzione del collaboratore a INPS e INAIL), i lavoratori a progetto ereditano tutto dal passato per ciò che riguarda le situazioni di malattia, ANF, infortunio e maternità.
La gravidanza, nel contesto del lavoro a progetto, comporta una specifica disciplina. Nel caso delle lavoratrici a progetto, la sospensione del rapporto di lavoro (il contratto a progetto) per l’astensione obbligatoria comporta il diritto alla proroga della durata del rapporto per un periodo di 180 giorni, salvo più favorevole disposizione del contratto individuale. Questo significa che il contratto non si estingue ma viene prolungato per un periodo prestabilito. Durante tale periodo di sospensione, tuttavia, non è prevista l'erogazione dei compensi da parte del committente, poiché l'indennità è a carico dell'INPS, previa verifica dei requisiti contributivi.
Questa specificità della gravidanza si differenzia da altre cause di sospensione del rapporto, come la malattia e l'infortunio. In caso di malattia e/o di infortunio, infatti, la sospensione non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può tuttavia recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a 1/6 della durata del rapporto fissata nel contratto ovvero a 30 giorni se la durata è determinabile (periodo di comporto). Ai fini della prova, il collaboratore è tenuto a presentare sempre (malattia, infortunio e gravidanza) apposita documentazione.
Il periodo di sospensione del lavoro può essere utile non solo per tutelare la salute della donna e del nascituro, ma anche per prepararsi psicologicamente a diventare neogenitori e intraprendere il percorso della genitorialità. Affrontare la maternità e la paternità è un'esperienza emozionante che talvolta può provocare stress e preoccupazioni. Fortunatamente, in tutte queste situazioni, il sistema previdenziale italiano offre alle mamme lavoratrici la possibilità di chiedere l'attuazione delle misure di maternità e anche un supporto psicologico può essere utile in questo percorso, attraverso sessioni di consulenza con professionisti dedicati che possono aiutare a gestire le nuove sfide.