L'Aborto Preterintenzionale: Tra Decriminalizzazione e Inasprimento Sanzionatorio

Nel corso della storia, il concetto di aborto ha subito profonde influenze di natura etica, religiosa e sociale, che hanno inevitabilmente generato «riflessi giuridici» differenti sia in ambito civile che penale. L'evoluzione della legislazione in materia di interruzione volontaria di gravidanza, in particolare riguardo alla figura dell'aborto preterintenzionale, riflette le mutevoli concezioni della società riguardo alla vita nascente, alla dignità umana e al ruolo dello Stato.

Un Percorso Storico: Dalla Roma Repubblicana al Codice Rocco

Ripercorrendo un breve excursus storico, osserviamo come nella Roma repubblicana, l'aborto procurato fosse considerato una «questione di diritto privato», di competenza del Censore dei buoni costumi. Per il diritto romano, alla pratica abortiva non si riteneva applicabile la nozione di reato, poiché "partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur". Era considerato semplicemente un atto turpe e immorale, comunque largamente praticato, specialmente dalle donne delle classi più elevate, tanto da divenire, in epoca imperiale, una «moda estetica» ad uso delle matrone. Le leggi romane accordavano, pertanto, una scarsa protezione al nascituro; se l'aborto veniva perseguito come reato, ciò avveniva principalmente in rispetto del diritto del padre alla progenie.

A Roma, la situazione non mutò significativamente durante i primi tempi dell'Impero. Fu necessario attendere l'epoca di Settimio Severo e Antonino per poter parlare di aborto in termini di illecito - ma si richiedeva pur sempre una denuncia da parte del marito! - quale vero e proprio delitto assimilato al veneficium (letteralmente «avvelenamento», «maleficio»). Tale pratica era repressa di regola con i lavori forzati, il bando e la pena pecuniaria, e con la pena capitale qualora avesse cagionato la morte della gestante. Di fatto, per lungo tempo, si punì l'interruzione della gravidanza solo per le donne coniugate e non per le nubili; concretamente, al concepimento i romani riconobbero solo un'aspettativa di diritto. Per il diritto Giustinianeo, l'uomo diviene soggetto di diritto dopo il parto.

Solo con l'avvento del Cristianesimo, la concezione dell'uomo muta e con essa anche il concetto di aborto. Se gli uomini sono tutti uguali e dotati della stessa dignità, non si concepisce più la soppressione di un essere umano, anche se in divenire, perché significherebbe privare la società di un'individualità. È a questo punto che si inizia a inquadrare il delitto di aborto e a considerarlo, nei primi tempi, persino più grave dell'omicidio. La Chiesa si occupò dell'aborto - considerato gravissimus facinus - nel corso dei secoli, mai privandolo della qualifica di delitto, ma attenuando la pena e, soprattutto, cercando di stabilire il momento in cui il feto veniva animato. Si iniziarono ad applicare alla pratica abortiva delle scriminanti e delle attenuanti, come la causa d'onore o la miseria della donna.

Con le leggi dei Longobardi, l'aborto fu definitivamente considerato delitto, in quanto omicidio di una creatura contenuta nel ventre della madre, e punito con l'obbligo del colpevole di pagare la metà del prezzo della donna che era stata costretta ad abortire senza il suo consenso. Per molto tempo, tuttavia, l'aborto continuò ad essere ricondotto al delitto riguardante «un qualcosa» che era ancora privo di vita, ma prossimo alla stessa. Si effettuò, comunque, una distinzione tra delitto volontario e fatto involontario, con la conseguente separazione degli istituti anche a livello sanzionatorio: si parlava propriamente di omicidio nel primo caso, con la conseguente applicazione di una pena pari al doppio rispetto al secondo.

I secoli successivi mantennero la distinzione tra delitto doloso e delitto colposo, ma venne aggiunto un nuovo elemento di giudizio: la distinzione tra «feto animato» e «feto inanimato», ovvero tra il prodotto del concepimento che avesse già assunto le caratteristiche proprie del genere umano e, invece, il prodotto medesimo nella fase precedente. Tale distinzione si fondava sulla tradizione biblica, che induceva a ritenere che l'anima non potesse venire ricevuta che in un corpo già umano. La tesi venne sostenuta anche nel diritto canonico di quei secoli, che era giunto a reprimere l'aborto come l'epulsione di un qualcosa che fosse già dotato di anima, fosse cioè animato.

Rappresentazione storica dell'aborto nella legge romana

La Disciplina dell'Aborto nei Codici Penali Italiani: Zanardelli e Rocco

Passando alla disciplina dell'aborto nei codici più recenti, nel Codice Zanardelli del 1889, l'aborto veniva classificato tra i delitti contro la persona, le cui disposizioni erano contenute nel capo IV agli artt. 381, 283, 383, 384 e 385. La ratio del codice del 1889 fu quella di evidenziare la tutela penalistica non solo nei confronti della madre, che poteva essere una donna nubile, ma anche del feto, difendendo la vita dell'uomo sin dalla fecondazione. I compilatori avevano previsto pene maggiori per chi esercitava un'arte o una professione sanitaria, mentre era prevista l'applicazione dell'attenuante in caso di causa d'onore. La nuova disciplina era dunque caratterizzata da una forte repressione dell'aborto, e l'oggetto della tutela era costituito non tanto dall'esistenza del nascituro quanto, piuttosto, dall'interesse sociale al normale svolgimento della vita intrauterina, dato che tale tutela era utile e necessaria al mantenimento e allo sviluppo della popolazione dello Stato. Il diritto penale del 1889 tutelava pertanto solo, in via indiretta, i diritti personali, tenendo sempre in luce gli interessi pubblici, anche quando la loro messa in pericolo o la loro lesione non poteva avvenire se non in rapporto alla lesione di determinate persone. Nel Codice Zanardelli non si distingueva tra i vari gradi di sviluppo del feto, ma la sua tutela proteggeva l'intera gestazione, a partire dalla fecondazione fino al momento della nascita. Solamente la fattispecie per colpa non veniva mai punita, ed era considerato lecito il solo aborto legittimato dallo stato di necessità.

Dal punto di vista più strettamente penalistico, l'interruzione della gravidanza veniva schedata quale delitto eventualmente bilaterale, il cui soggetto attivo doveva essere necessariamente la donna e solo eventualmente una qualunque altra persona. Nel codice del 1889 si conoscevano due distinte figure di aborto: l'aborto procurato dalla gestante e l'aborto consensuale procurato da terzi. A queste due figure principali di aborto, se ne poteva aggiungere una terza, conosciuta come «l'attentato aborto», la cui disciplina era dettata da un apposito articolo. Anche per questa figura restava valida la circostanza attenuante di cui a un altro articolo.

Decisamente diversa fu la classificazione operata in epoca fascista dal Codice Rocco del 1930. Mentre nel Codice Zanardelli il legislatore collocava il reato in questione tra i delitti contro la persona, nel Codice Rocco del 1930 (tra l'altro abrogato nella parte qui discussa) la disciplina relativa all'interruzione della gravidanza era contenuta nel libro II, titolo X, a partire dall'art. 545 c.p. fino all'art. 555 c.p., sotto la rubrica «delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe». L'oggetto della tutela penale - in proposito non tutti gli autori sembrano comunque concordare - veniva appunto riconosciuto nel cosiddetto patrimonio demografico dello Stato. A questo proposito è opportuno ricordare che già prima dell'emanazione del codice penale vi era stato un dibattito sulla collocazione di questo delitto. Il Carrara sosteneva che provocasse una lesione del diritto alla vita del concepito; l'Ambrosoli lo considerava delitto contro l'ordine della famiglia; il Pessina riteneva l'aborto un impedimento non a una vita in formazione, ma a che una vita si formi. Il Calogero, infine, sosteneva che per il feto non si poteva parlare di dignità di un uomo, poiché esso attraversa vari stadi di sviluppo per giungere a quello definitivo.

Nel progetto del codice penale vigente si prospettava di mantenere la stessa classificazione del Codice Zanardelli, poiché si individuava nella tutela della vita del feto l'interesse prevalente da difendere. Fu per personale iniziativa del guardasigilli Alfredo Rocco che si ricomprese l'aborto come delitto in un titolo speciale, sulla base della considerazione che «…l'aborto procurato, attentando alla maternità quale fonte perenne degli individui e della specie, costituisce in realtà un'offesa alla vita della razza e così della nazione e dello Stato». Il legislatore individuò nella gravidanza non un bene individuale, ma un bene pubblico, un valore sociale e collettivo inserito nella politica demografica e razziale perseguita dal fascismo. L'attenzione del legislatore del 1930 si concentrò pertanto unicamente sull'interesse dello Stato, mentre tutti gli altri interessi, quale potrebbe essere la vita del feto, cadevano su un piano nettamente inferiore e potevano ricevere una tutela solo in via indiretta. Per comprendere la ratio che sta alla base di un simile inquadramento, è bene ricordare che negli anni del fascismo, in cui tutto ruotava intorno allo Stato, l'interesse protetto nella disciplina dell'aborto non poteva che essere un interesse appartenente alla collettività in quanto tale, e l'individuo veniva tutelato solo indirettamente in quanto appartenente alla Nazione. Ciò che veniva incriminato era il «cagionato aborto», termine che indica il fatto attraverso il quale viene determinata l'uccisione del feto prima del parto fisiologico.

Copertina del Codice Penale Rocco del 1930

La Legge 194/78 e l'Introduzione dell'Aborto Preterintenzionale

Poco prima che cadessero i quarant'anni dall'entrata in vigore della Legge 22 maggio 1978, n. 194, il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 ha abrogato due norme - l'art. 17 e l'art. 18 - non prima, però, di aver introdotto nel codice penale l'art. 593 bis e l'art. 593 ter. Del resto, la delega prevedeva solo un “riordino” della materia penale, in tendenziale attuazione del principio della riserva di codice, mediante l'inserimento nel codice stesso di fattispecie criminose previste dalla legislazione speciale a tutela di beni e interessi costituzionalmente rilevanti.

Poche nozioni legislative hanno avuto vita contrastata quanto quella di delitto preterintenzionale. Benché la preterintenzione sia stata costruita dal legislatore come un criterio autonomo di ascrizione di responsabilità, si nega generalmente che essa costituisca un tertium genus tra dolo e colpa e che delinei rispetto a questi una forma di colpevolezza intermedia. Per questi motivi, non può che destare sorpresa, anche a distanza di anni, la previsione del delitto di aborto preterintenzionale introdotta con la legge 22 maggio 1978, n. 194, il cui art. 18, comma 2, prevedeva una pena più grave rispetto all'aborto doloso. Si tratta, infatti, dell'unica ipotesi pacifica di preterintenzione nel nostro ordinamento accanto a quella classica di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.).

Non c'è bisogno di collocarsi oggi in una prospettiva di ripensamento, a quarant'anni dall'emanazione della legge n. 194/78, per poter affermare che la previsione dell'aborto preterintenzionale fu una scelta del legislatore in controtendenza. Il primo elemento di tale controtendenza è rappresentato dalla sua stessa collocazione sistematica, che non trova riscontro nelle discipline di altri ordinamenti e che, come si è visto, è frutto di un percorso storico peculiare. Il secondo è che la legge 22 maggio 1978, n. 194 segnava il passaggio da una disciplina repressiva predisposta dal legislatore del ’30 in materia di aborto ad un regime di sostanziale liberalizzazione del fenomeno.

Gli interrogativi rispetto alla figura dell'aborto preterintenzionale si fanno legittimamente più consistenti se si considera che la previsione della preterintenzione quale autonoma forma di responsabilità risponde certamente alla ratio di predisporre una più efficace tutela di beni e interessi di particolare rilevanza, e che l'unico altro delitto preterintenzionale previsto nel nostro ordinamento è, come ricordato, l'omicidio di cui all'art. 584 c.p. Ora, poiché non è punibile a titolo di preterintenzione (come, del resto, neanche a titolo di colpa) un fatto che non sia già previsto dalla legge come reato - e dunque che non sia già punibile a titolo di dolo, il quale rimane ex art. 42, comma 2 c.p. il normale criterio di imputazione soggettiva di un fatto - occorre, in primo luogo, stabilire a quale fattispecie dolosa corrisponda la fattispecie preterintenzionale prevista prima dall’art. 18, comma 2 L. 194/78 e oggi dell’art. 593 ter, comma 2 c.p. (non v’è dubbio, per esempio, che la fattispecie preterintenzionale di omicidio dell’art. 584 c.p. corrisponda alla fattispecie dolosa di omicidio dell’art. 575 c.p.).

A seguito dell'abrogazione dell'intero titolo X del libro secondo del codice penale ad opera dell'art. 22 L. 194/78, sono rimaste due fattispecie incriminatrici dolose in materia di aborto: l'art. 18, comma 1 L. 194/78 (ora art. 593 ter, comma 1 c.p.), che corrisponde sostanzialmente all'abrogata disposizione dell'art. 545 c.p. nonché dell'art. 546, comma 3, n. 2 c.p., in quanto punisce (ma meno gravemente di prima) «chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna», e l'art. 19 L. 194/78, che punisce chiunque cagioni l'interruzione della gravidanza senza l'osservanza delle modalità previste dagli artt. 5 e ss. Evidenti ragioni di ordine logico-sistematico lasciano concludere che la fattispecie di aborto preterintenzionale sia riconducibile a quella dolosa prevista prima dall’art. 18, comma 1 L. 194/78 e ora dall’art. 593 ter, comma 1 c.p. Intanto, essa è contemplata dal comma 2 sia del previgente art. 18 che dell’attuale art. 593 ter. Ma soprattutto deve considerarsi che il presupposto del reato di cui all’art. 19 è il consenso della donna (se non vi fosse, ritorneremmo, infatti, nell’ambito dell’art. 593 ter, comma 1). Alla stregua di queste considerazioni, allora, si può affermare la riconducibilità dell’aborto preterintenzionale alla fattispecie dolosa dell’art. 18, comma 1 L. 194/78 (ora art. 593 ter, comma 1 c.p.).

Si ponga mente, infatti, al carattere distintivo della preterintenzione rispetto alle altre forme di responsabilità penale: nel delitto preterintenzionale l'evento dannoso o pericoloso che si è realizzato deve essere “più grave” di quello voluto dall'agente. In quanto “oltre” l'intenzione e non “al di fuori” di essa, l'evento deve essere strettamente collegato, sul piano causale, alla condotta posta in essere dall'agente al fine di realizzare un evento che, rispetto a quello verificatosi, è meno grave. Ebbene, l'art. 18, comma 2 richiede quale condotta-base voluta dall'agente quella consistente in “azioni dirette a provocare lesioni”, mentre tali non potrebbero considerarsi quelle poste in essere con il consenso della donna ai sensi dell'art. 19, in quanto non punibili. Viceversa, l'aborto preterintenzionale postula che la condotta da cui esso deriva sia diretta a realizzare un'aggressione dell'incolumità fisica della donna senza il suo consenso. Solo l'aggancio all'art. 593 ter, comma 1 c.p. (e non all'art. 19 L. 194/78) consente di superare le perplessità che emergono in ordine alla configurabilità dell'aborto preterintenzionale.

In ogni caso, se, diversamente da quanto ora proposto, si dovesse ritenere che la fattispecie di aborto preterintenzionale sia posta in un rapporto di continuità di tutela non (come qui si sostiene) con la fattispecie dolosa di cui all’art. 18, comma 1 (ora art. 593 ter, comma 1), bensì con quella, ugualmente dolosa, di c.d. aborto illecito di cui all’art. 19, costituirebbe circostanza ben strana il fatto che la fattispecie preterintenzionale fosse punita con una pena (da quattro a otto anni) più grave di quella prevista per la corrispondente fattispecie dolosa (l'aborto praticato senza l'osservanza delle modalità previste dagli artt. 5 e 8 è punito dall'art. 19, comma 1 con la reclusione sino a tre anni, mentre l'aborto praticato senza l'osservanza delle modalità previste dagli artt. 6 e 7 è punito dall'art. 19, comma 3 con la reclusione da uno a quattro anni); per quanto egualmente singolare risulti che comunque la sanzione già prevista dall’art. 18, comma 2 e ora riprodotta nell’art. 593 ter, comma 2 c.p. sia di quattro anni di reclusione.

Tre donne che hanno abortito rispondono a chi vuole cambiare le legge 194: "Non siamo assassine"

Il Bene Giuridico Tutelato e le Incongruenze Legislative

Qual è il bene giuridico tutelato dall’art. 18, comma 1 L. 194/78 (ora art. 593 ter, comma 1 c.p.)? Si potrebbe obiettare che, posta in questi termini, la questione è eccessivamente semplificata. Gli artt. 4 e ss. della legge n. 194/78 subordinano l'interruzione volontaria della gravidanza ad una serie di condizioni tali che la prosecuzione della gravidanza comporti un serio pericolo per la salute della donna. L'obiezione, invero, è meno fondata di quanto sembri.

La prima è la soluzione c.d. dei termini, che consiste nella legalizzazione dell'aborto entro un certo limite temporale, senza la necessità di giustificazioni. La seconda è la soluzione c.d. “delle indicazioni”, che consiste nella legalizzazione dell'aborto sulla base di determinati presupposti. Questa soluzione, a differenza di quella c.d. dei termini, implica il riconoscimento di un valore alla vita del concepito, la cui tutela, però, deve cedere il passo a quella degli interessi sottesi alle situazioni astrattamente previste dal legislatore, che di volta in volta ricorrano in concreto (p. es., salute della madre).

Solo formalmente il legislatore italiano ha dato ingresso nella legge n. 194/78 alla soluzione delle indicazioni, in realtà sostanzialmente atteggiandola come soluzione dei termini. In realtà, la soluzione delle indicazioni non trova alcun riscontro per l'aborto che venga eseguito entro i primi novanta giorni. Ciò risulta evidente se solo si pone mente al fatto che in tanto la soluzione delle indicazioni non deroga al suo intrinseco significato di tutela, almeno tendenziale, del concepito, in quanto sia effettivo l'accertamento in concreto dei presupposti di liceità fissati in astratto dal legislatore. Se le indicazioni (assai ampie, peraltro, quelle previste dall’art. 4 della L. 194/78) sono predicate su presupposti che la donna può allegare liberamente, senza che sia richiesto al medico di accertarne la fondatezza, allora la soluzione delle indicazioni finisce per coincidere con la soluzione dei termini.

In primo luogo, la legge non stabilisce alcuna forma di accertamento vincolante da parte dell'organo cui la donna è tenuta a rivolgersi, limitandosi a stabilire all'art. 5 che il medico della struttura pubblica (consultorio o struttura socio-sanitaria) o il medico di fiducia interpellati, una volta garantiti i necessari accertamenti medico-sanitari ed esaminate con il consenso della donna le possibili soluzioni ai problemi socio-economico-familiari che la inducono a richiedere l'interruzione della gravidanza, rilasciano alla donna copia di un documento attestante la gravidanza nonché la richiesta di aborto e la invitano a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i quali senza che abbia riveduto la sua posizione, la donna è abilitata ad abortire presso le sedi autorizzate. Nulla dice la legge, dunque, circa la “consistenza” dell'accertamento e della valutazione da compiersi da parte del medico nel corso dell'incontro, che si potrebbe ottimisticamente definire di “dissuasione”, con la donna. In sostanza, essa “non esclude che l’organo adito possa esercitare un sindacato più o meno pregnante sulle ragioni addotte dalla donna, ma non lo impone”: ciò equivale a dire che non è richiesto al medico di far discendere dall’esito dell’incontro (almeno questo, invece, doveroso) un giudizio finale sulla sussistenza o meno delle circostanze dell’art. 4, cui subordinare il rilascio del documento necessario per abortire. In secondo luogo, peraltro, la previsione delle circostanze legittimanti l'intervento abortivo è talmente generica ed imprecisata che risulterebbe praticamente impossibile al medico accertarne l'effettiva sussistenza. E ancora: se pure fosse in grado di fare ciò, il medico non potrebbe, stando alla lettera della legge, rifiutare il rilascio del documento (lo potrebbe legittimamente fare, invece, se la donna non allegasse alcuna delle circostanze previste dall’art. 4).

Non può non concordarsi, allora, con chi ritiene che al centro del sistema delineato dalla legge n. 194/78 “come linea di demarcazione tra la liceità e illiceità, vi è la volontà della donna”. Lungi dal dare luogo ad una etero-determinazione delle circostanze legittimanti l’aborto, gli artt. 4 e 5 non sfuggono alla fondata impressione che sanciscano, invece, la pratica affermazione del diritto della donna all’autodeterminazione. Se così è, risulta difficile sottrarsi alla convinzione che, in realtà, l’art. 18, comma 1 della legge n. 194/78 (ora art. 593 ter, comma 1 c.p.) sia una norma sostanzialmente inapplicata. Tanto è vero che esso punisce assai più rigorosamente l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna (da quattro ad otto anni) di quanto l’art. 19 punisca l’interruzione della gravidanza senza l’osservanza delle modalità previste dagli artt. 5 e ss.

O la legge vuole tutelare realmente la vita del concepito e allora non v’è motivo di giustificare una così sensibile diversità sanzionatoria quando egualmente non ricorrano le circostanze legittimanti ex art. 4. Oppure la legge non tutela la vita del concepito ovvero la tutela in modo marginale, sicché non sbaglia chi ritiene che l’art. 19 garantisca semplicemente l’interesse di tipo burocratico del rispetto delle modalità di legge: logica conseguenza di tale assunto sarebbe, perciò, che l’art. 593 ter, comma 1 c.p. (già art. 18, comma 1 L. 194/78) non sia più da considerare come norma a tutela del concepito. Assumendo, infatti, come premessa che sia sufficiente per abortire nei primi tre mesi di gravidanza la richiesta della donna, associata alla prospettazione non verificabile di una delle condizioni dell’art. 4, si dovrebbe concludere, se si ritenesse che l’art. 19 L. 194/78 sia la norma di riferimento, che l’art. 593 ter, comma 1 c.p. (già art. 18, comma 1 L. 194/78) sia normatività superflua. Se invece si reputa, come emerge dal complessivo impianto della legge n. 194/78, che l’art. 4 L. 194/78 sia norma che consente di superare la sanzione penale prevista dall’art. 19, allora, si dovrebbe concludere che l’art. 593 ter, comma 1 c.p. (già art. 18, comma 1 L. 194/78) sia una norma che punisce un fatto che non si verifica mai.

Questo discutibile approdo è la conseguenza di un difetto genetico della legge, e cioè del pregiudiziale discostamento dai principi costituzionali di riferimento di una regolamentazione dell’aborto nel nostro ordinamento, che erano stati indicati al legislatore dalla nota sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 della Corte Costituzionale. Non è azzardato affermare che la legge n. 194/78 non abbia dato piena attuazione ai principi costituzionali suggeriti dalla Consulta. Pur nella sua contraddittorietà, tuttavia, la sentenza n. 27/75 è stata fondamentale.

In primo luogo, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 c.p. «nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando l’ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato (…) e non altrimenti evitabile per la salute della madre, anche se non ricorrono tutti gli estremi dello stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p.». Quanto alle modalità con cui la legge n. 194/78 ha realizzato l’indicata estensione degli estremi dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. - troppo angusti nel ragionamento della Corte per poter trovare applicazione nel caso dell’aborto - l’art. 4 richiede innanzitutto che ricorra un pericolo “serio” per la salute della donna in relazione all’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni. Ma il pericolo “serio” è altro dal pericolo di un “danno grave” che integra la scriminante dello stato di necessità e che peraltro era letteralmente richiamato anche dalla sentenza n. 27/75. Esso è certamente indice di un grado di pericolosità inferiore, come dimostra il fatto che, per l’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, l’art. 6, richiedendo un “grave” pericolo, fa esplicito riferimento a processi patologici in atto che devono formare oggetto di un rigoroso accertamento medico. L’art. 7, infine, non prevede alcun grado di pericolo.

Ulteriore motivo di divergenza della legge n. 194/78 dalle indicazioni della Consulta è il fatto che essa mai menzioni il requisito del pericolo di non essere «altrimenti evitabile». Ed è proprio tale circostanza che integra la previsione di maggiore infedeltà rispetto alla sentenza della Corte e, di conseguenza, ai principi della Costituzione che ad essa erano sottesi. La parte pregnante delle “raccomandazioni” della Corte al legislatore è rimasta inattuata: nella legge n. 194/78 non si rinviene alcun riferimento all’impossibilità di evitare il pericolo per la salute della donna con mezzi diversi dall’aborto. Non si è lontani dal vero se si afferma che il legislatore ha ampiamente travalicato i limiti tracciati dalla Corte costituzionale, dando vita ad un’estensione della scriminante dell’art. 54 c.p. ben maggiore di quella prospettata dai giudici della Consulta. Il meccanismo delineato dagli artt. 4 e 5 della L. 194/78, infatti, non consente di ritenere che la volontà della donna sia stata validamente condizionata, anche in via mediata, dalla necessità di un accertamento medico. Non può non concludersi, dunque, nel senso che la L. 194/78, lungi dal fornire una disciplina che sia un’attuazione dei principi costituzionali, ha dato vita ad una disciplina che, per quanto concerne la tutela del concepito, si pone in contrasto con gli stessi. Non v’è dubbio che tale soluzione è il risultato di un’operazione di arbitraria reinterpretazione delle norme costituzionali, gli artt. 31 e 32, cui faceva riferimento la Corte nella sentenza n. 27/75.

Depenalizzazione e Inasprimento Sanzionatorio: Le Recenti Modifiche

La depenalizzazione è un'ipotesi in cui, a seguito di un intervento legislativo, consegue un diverso trattamento sanzionatorio: così ciò che un tempo costituiva reato può essere trasformato in un semplice illecito amministrativo o civile. Ma perché un reato viene depenalizzato e trasformato in un semplice illecito amministrativo o civile? E quali reati sono stati depenalizzati in questi ultimi anni? Innanzitutto, quando la condotta viene punita penalmente è necessario far partire le indagini. Questa fase, che non dura quasi mai meno di 6 mesi, può prolungarsi fino a 1 anno, e una volta conclusa viene formulato il capo di imputazione e si passa al rinvio a giudizio. Inoltre, la sanzione viene irrogata senza la necessità di un preventivo processo, ma solo sulla base dell'accertamento eseguito dal pubblico ufficiale, proprio come succede per le violazioni del Codice della strada.

Nel 2016 il legislatore ha introdotto un rilevante elenco di reati depenalizzati, tra cui la guida senza patente, l'ingiuria, la falsità in scrittura privata, atti osceni, sottrazione di cose comuni, danneggiamento semplice, appropriazione di cose smarrite, atti contrari alla pubblica decenza, turpiloquio, mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico, omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, omessa identificazione, omessa registrazione, e numerosi casi di contrabbando.

Tuttavia, in un quadro già complicato da una faticosa applicazione della legge 194/78, è intervenuto un pacchetto di norme contenute nel decreto legislativo sulle depenalizzazioni, varato dal Consiglio dei Ministri il 15 gennaio scorso. Le nuove norme contemplano un inasprimento della multa per il reato di aborto clandestino che prevede, per la donna che ricorre all'IVG entro i 90 gg, una multa fra i 5 mila e i 10 mila euro, snaturando la sanzione puramente simbolica prevista dal precedente articolo 19 della legge 194, che consisteva in sole 51 euro. Lo stesso decreto prevede la cancellazione del reato penale per chi abortisce oltre i 90 giorni di gravidanza.

Infografica sulla depenalizzazione di alcuni reati in Italia

L'Obiezione di Coscienza e le Difficoltà di Accesso all'Interruzione di Gravidanza

Nel nostro Paese, il 70% dei medici e degli infermieri sono obiettori di coscienza, ma ci sono Regioni dove l'obiezione è ancora più alta. La Calabria registra il 73%, la Campania l'82%, in Puglia gli obiettori di coscienza sono l'86% del totale, in Sicilia siamo all'87,6% e nel Lazio l'80%. Praticare l'interruzione di gravidanza è quindi diventato per le donne italiane un percorso ad ostacoli e contro il tempo, con l'eventualità di percorrere anche 800 chilometri per trovare una struttura pubblica dove abortire. Per questo motivo l'Italia è già stata condannata da tempo dalla Corte europea dei diritti umani per la mancata piena attuazione della legge 194.

Per quanto riguarda le straniere, si tratta di un vero e proprio caso di incitamento all'aborto clandestino. In Italia esiste il STP (straniero temporaneamente presente) che permette a tutti, anche privi di documenti, di essere assistiti nelle strutture pubbliche senza essere segnalati. Tuttavia, questo non riguarda chi proviene da un altro paese europeo, che ha una tessera sanitaria europea valida ovunque nell'Unione. Le donne rumene, però, non hanno questa tessera, perché il loro Governo non gliela fornisce. Per metterle in sicurezza è stata prevista la categoria dell'europeo non iscritto e una tessera speciale che si chiama ENI. Ma molte regioni non la riconoscono, neppure Emilia, Toscana o Lombardia. Quindi le donne rumene possono abortire in ospedale, ma pagando 1.200 euro. È dunque ovvio che ricorrano piuttosto a un medico privato che pratichi loro l'aborto a meno della metà. E poi se hanno complicazioni, se gli viene la febbre a 40, stanno a casa sperando che gli passi. Anche le donne nigeriane fanno molti aborti clandestini. Fra loro ci sono prostitute cui gli sfruttatori danno i farmaci che inducono l'aborto. Si tratta di un altro passo concreto verso l'eliminazione dei diritti fondamentali dei e delle migranti.

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