Il panorama delle misure di sostegno alle famiglie in Italia è in costante evoluzione, mirando a fornire un aiuto concreto ai genitori nella gestione della cura dei figli e nel bilanciamento tra vita lavorativa e familiare. Tra le diverse iniziative che si sono susseguite, alcune hanno specificamente affrontato le esigenze emergenti, come quelle legate a particolari periodi di crisi, mentre altre rappresentano una riforma strutturale del sistema di welfare per l'infanzia. Un aspetto di particolare interesse riguarda la possibilità di coinvolgere i membri della famiglia estesa, come i nonni, nelle attività di cura, con o senza riconoscimento economico.

Questo articolo esplora due delle principali forme di supporto: il Bonus baby-sitting, che ha rappresentato un'importante risorsa in un contesto specifico, e l'Assegno Unico e Universale per i figli, la misura cardine introdotta per riorganizzare e semplificare il sostegno economico alle famiglie.
Il Voucher Baby-sitting per la Cura dei Figli: Un Aiuto Flessibile in Contesti Specifici, anche con i Nonni
In un periodo caratterizzato da particolari necessità, come quello legato all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato introdotto il Bonus baby-sitting e centri estivi. Questa misura è stata concepita per sostenere i genitori nella gestione della cura dei figli, offrendo un'alternativa alla fruizione del congedo COVID-19, che era stato incrementato fino ad un massimo complessivo di 30 giorni. La fruizione del bonus è stata possibile fino al 31 luglio 2020. L'ammontare del bonus poteva arrivare fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e di lavoratori autonomi. Per specifiche categorie di lavoratori, come i dipendenti del settore sanitario, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'importo poteva raggiungere una soglia più elevata, fino a 2.000 euro. È importante notare che il bonus era incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus nido. Il bonus era rivolto a tutte le famiglie, incluse quelle affidatarie, con un figlio minore di 12 anni alla data del 5 marzo 2020. Il limite di età dei figli non sussisteva se il minore in questione era disabile. Il genitore beneficiario dell'agevolazione doveva convivere con il minore per il quale aveva richiesto il bonus. Inoltre, nessuno dei genitori doveva beneficiare di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quali NASPI, CIGO, indennità di mobilità e simili.
Un aspetto peculiare e molto discusso di questa agevolazione era la possibilità di retribuire membri della famiglia, inclusi nonni e parenti, per il servizio di baby-sitting. L'Inps ha chiarito che il voucher da 1.200 euro per i servizi di baby-sitting poteva essere usato per pagare nonni e parenti. Anche nonni e familiari potevano, dunque, essere retribuiti con il voucher baby sitter COVID-19. L'indennità, che aveva un importo fino a 1.200 euro per i lavoratori e a 2.000 euro per quelli del settore sanitario, poteva essere utilizzata per retribuire un nonno o un parente che si occupasse di assistere i figli fino a 12 anni di età. Tuttavia, una condizione fondamentale era che il parente o il nonno che accudiva i bambini non fosse convivente con il nucleo familiare che richiedeva il bonus. Lo ha specificato l’Inps attraverso apposite circolari. Se il familiare che accudisce i bambini convive con chi richiede il bonus baby, questo servizio doveva essere svolto a titolo gratuito. Facendo degli esempi per chiarire, un fratello, una sorella, un nonno o una nonna che vivono insieme ai genitori richiedenti il bonus non potevano essere retribuiti per la prestazione di baby-sitting. In nessun caso, poi, il prestatore di servizio di baby-sitting poteva essere un genitore, padre o madre.
DECRETO CURA ITALIA: BONUS BABY-SITTER (spiegato bene)
Per retribuire il bonus baby-sitter con il libretto di famiglia, si faceva riferimento all’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. La circolare Inps specificava che, anche se il voucher baby-sitter seguiva le regole del libretto di famiglia, per il bonus non valeva il vincolo che il prestatore non dovesse avere in corso o aver cessato da meno di 6 mesi con l’utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale, sorgeva spesso il dubbio se la percezione della retribuzione come baby-sitter potesse determinare una riduzione della pensione. A tal riguardo, l'Inps ha chiarito che assolutamente no: un nonno che percepiva la pensione continuava a percepire lo stesso importo che gli spettava. Per quanto riguarda la questione se il bonus baby-sitter facesse reddito, la risposta era no. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale. Va specificato che il bonus baby-sitter non faceva reddito se la persona che svolgeva l’attività di baby-sitting non accumulava, nell’arco dell’anno, altre prestazioni occasionali con le quali superava i limiti economici previsti per l’esenzione fiscale, indicati dall’art. 54-bis, comma 4, del D.L. n. 50/2017. I redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, caratterizzato dall'assenza del vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del committente, erano cumulabili con la pensione quota 100 nei limiti di 5 mila euro lordi annui. Le altre forme di lavoro occasionale non autonomo non potevano rientrare nella deroga prevista dal legislatore.
Per compilare la domanda, i richiedenti dovevano essere in possesso di credenziali Pin INPS, credenziali SPID, carta d'identità elettronica 3.0 o carta nazionale dei servizi. Il genitore che desiderava usare il bonus baby-sitter per nonni o familiari doveva fare domanda all’Inps, per periodi decorrenti dal 5 marzo al 31 luglio 2020, per ottenere il beneficio. La somma veniva accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale, su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda. Era possibile fare richiesta direttamente all’INPS ma, per accedere alla prestazione gratuitamente e con sicurezza, erano a disposizione i servizi di Patronato. Gli operatori erano inoltre a disposizione per sciogliere ogni dubbio o incertezza.
L'Assegno Unico e Universale per i Figli: La Riforma Strutturale del Sostegno alle Famiglie
A partire da gennaio 2022, con i primi pagamenti a marzo, è entrato in vigore l'Assegno Unico e Universale per i Figli (AUU), istituito dal D.Lgs n. 230/2021. Questa misura rappresenta una riforma epocale del sistema di welfare per le famiglie italiane, mirando a semplificare e potenziare il supporto economico per i figli a carico. L'AUU ha carattere universalistico e si rivolge a tutte le famiglie, indipendentemente dalla situazione lavorativa dei genitori, e ha sostituito una serie di precedenti agevolazioni, rendendo il sistema più equo e facilmente accessibile.
Con l'introduzione dell'Assegno Unico, sono stati abrogati il premio alla nascita (il cosiddetto "bonus mamma domani"), l'assegno di natalità (che era comunemente chiamato "bonus bebè"), gli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Verrà abrogato anche il bonus tre figli, mentre rimarrà in vigore la maternità comunale di 1.700 euro. L'Assegno Unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Tuttavia, per le mensilità di gennaio e febbraio 2022, i percettori di RDC hanno continuato a ricevere l'integrazione di assegno temporaneo. Per percepire l'assegno unico da marzo 2022, hanno dovuto presentare domanda, tenendo presente che i pagamenti sono disposti a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il calcolo dell'importo dell'Assegno Unico è strettamente legato alla situazione economica del nucleo familiare, in particolare all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). È necessario aver presentato un ISEE valido per definire l'importo dell'assegno. È possibile anche presentare la domanda senza ISEE, ma in questo caso si accederà solo all'importo minimo previsto per l'assegno unico. Sarà comunque possibile presentare l’ISEE successivamente, e in questo caso l’importo dell’assegno sarà determinato in base al valore ISEE per il proprio nucleo familiare. La prestazione Assegno Unico, avendo carattere universalistico, può essere richiesta anche in assenza di ISEE, ma con le conseguenze sull'importo menzionate. Chi ha avuto una variazione di reddito rilevante nel 2021 può presentare ISEE corrente. La richiesta può essere accompagnata dall’ISEE corrente, che fotografa una situazione reddituale e patrimoniale del nucleo più vicina rispetto a quelle registrate nell’ISEE ordinario (che guarda al reddito e al patrimonio di due anni prima: ad esempio, l'ISEE 2022 si basa su reddito e patrimonio del 2020). Nel caso di variazione reddituale, l’ISEE corrente vale sei mesi.
La composizione del nucleo familiare ai fini ISEE è un aspetto cruciale. In generale, l’ISEE fa riferimento alla famiglia anagrafica che risulta dallo stato di famiglia in Comune. Per richiedere l’assegno unico, in presenza di figli minorenni, è necessario presentare l’ISEE minorenni, disciplinato dall'articolo 7 del Dpcm 159/2013. Tale indicatore è diverso dall’ISEE ordinario solo nel caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro: nel caso in cui il genitore non convivente non contribuisca versando un assegno di mantenimento del figlio (il cui importo andrebbe dichiarato nell’ISEE), il suo reddito e patrimonio rilevano nell’indicatore come «componente attratta» o «componente aggiuntiva». Gli eventuali altri familiari, come zii o nonni, che convivono con il minore, vanno inclusi nel nucleo familiare ai fini ISEE 2022 valido per l’assegno unico. Anche il nuovo convivente della madre divorziata va incluso. Per i figli maggiorenni, invece, il riferimento è all’ISEE ordinario (articoli da 2 a 5 del Dpcm 159/2013) e i maggiorenni con residenza diversa rispetto ai genitori fanno nucleo a sé soltanto se non sono più a carico a fini Irpef oppure se hanno un’età pari o superiore a 26 anni.
DECRETO CURA ITALIA: BONUS BABY-SITTER (spiegato bene)
Per avere la maggiorazione destinata alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, che percepivano assegni al nucleo familiare, è necessario dichiarare di avere l’ISEE sotto questa soglia e di aver percepito gli ANF nel 2021. Senza la presentazione dell’ISEE, non sarebbe possibile "fleggare" nella domanda di assegno unico la richiesta della maggiorazione prevista dall’articolo 5 del Dlgs 230/2021, destinata appunto alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro.
La domanda per l'Assegno Unico può essere presentata da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente dal figlio maggiorenne, a condizione che abbia un’età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti: 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea, 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, 3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, 4) svolgimento del servizio civile universale. Per i nuovi nati, l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, una volta che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. Non si può ancora rinunciare né modificare la domanda inviata: cliccare sul pulsante "rinuncia" in questa fase significa rinunciare alla prestazione nella sua interezza.
I pagamenti dell'Assegno Unico avvengono secondo un calendario preciso. Per le domande presentate a gennaio e febbraio, i pagamenti hanno cominciato a essere erogati tra il 15 e il 21 marzo. Per le domande presentate successivamente, il pagamento viene effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’assegno da parte del secondo genitore è opzionale. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. Nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario, l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore. Le modalità di pagamento includono l'accredito sul conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estero area SEPA, carta prepagata con Iban.

L'INPS ha messo a disposizione un simulatore per consentire agli interessati di calcolare l’importo mensile dell’assegno unico per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. I dati necessari per la simulazione includono la composizione del nucleo familiare, quindi il numero di figli, l’età anagrafica e lo stato di disabilità. Inoltre, serve l’importo ISEE in corso di validità per l’anno 2022 che si calcola sui redditi 2020 attestati nella certificazione unica 2021. In caso di separazioni, divorzi o genitori non conviventi, i dati reddituali dell’altro genitore vanno comunque indicati all’interno del simulatore. Al fine di ottenere il calcolo della componente fiscale eventualmente spettante in sostituzione delle detrazioni fiscali è necessario provvedere all’inserimento del reddito complessivo Irpef di ciascun genitore (comprensivo dell’eventuale quota di reddito soggetto a tassazione sostitutiva e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’acconto), desumibile da ISEE (quadro FC 8, sezione II) ovvero dal modello redditi 2021 (redditi 2020), ovvero dal 730/2021 e in assenza della dichiarazione fiscale dalla CU della medesima annualità 2021. Ai fini del calcolo della componente familiare, l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) può essere assunto dall'attestazione ISEE del genitore richiedente. È importante sottolineare che il risultato del simulatore dell’assegno unico è assolutamente indicativo.
Rimangono ancora alcuni aspetti che richiedono ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS. Ad esempio, riguardo al divorziato/separato, al momento non fa parte del nucleo ISEE e quindi non è tra i titolari della carta Rdc; per gli aspetti legati a Rdc, ci sarà comunque apposito messaggio. Non è prevista una conferma obbligatoria: il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Anche per i residenti a San Marino che percepiscono redditi in Italia e per i figli a carico under 21 residenti all'estero (iscritti all’AIRE), si attendono chiarimenti all’interno della prossima circolare Inps. Allo stesso modo, per situazioni complesse come quattro figli di cui uno con più di 21 anni o genitori separati con figlio minore disabile che vive con la madre, si attendono dettagli specifici.