Il settore dei servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione e dei servizi integrati/multiservizi rappresenta un comparto fondamentale per l’economia nazionale, caratterizzato da un’evoluzione costante verso attività di facility management e gestione di appalti complessi sia pubblici che privati. La disciplina che regola i rapporti di lavoro in questo ambito è contenuta nel CCNL di settore, recentemente oggetto di importanti aggiornamenti contrattuali volti a garantire una maggiore tutela economica e normativa ai lavoratori.
Il rinnovo contrattuale e l'adeguamento retributivo
In data 6 agosto 2025 è stato sottoscritto, da AGCI Servizi, Confcooperative, Legacoop e Unionservizi-Confapi e le Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UilTrasporti, l’accordo integrativo del rinnovo del CCNL Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi del 13 giugno 2025. Tale intesa definisce le nuove tabelle degli aumenti retributivi, rispondendo alla necessità di adeguare le buste paga al mutato contesto macroeconomico.
L’incremento dei minimi contrattuali del 2° livello è pari a complessivi 215,00 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale 2025-2028, comprensivi del recupero inflattivo del periodo pregresso 2021-2024. Per quanto riguarda la massa salariale, l’aumento economico stabilito determina per una lavoratrice o un lavoratore a tempo pieno inquadrato al 5° livello una massa salariale complessiva pari a 4.310 euro entro la data di vigenza del CCNL (dicembre 2028). Inoltre, a copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio - 31 dicembre 2025) è prevista l’erogazione di una "una tantum" di 104 euro, spettante per intero anche ai lavoratori cessati che fossero in forza il 17 dicembre 2025.

La struttura degli scatti di anzianità per gli impiegati
Il trattamento economico dei lavoratori impiegati prevede una struttura specifica per il riconoscimento della crescita professionale e temporale all'interno della medesima impresa. Gli impiegati, per l’anzianità di servizio maturata presso una stessa impresa, hanno diritto, per ogni biennio di anzianità, a una maggiorazione del 6,25% calcolata sulla retribuzione tabellare del livello di appartenenza in vigore al momento della maturazione dello scatto.
Il meccanismo è limitato da un tetto massimo: l'impiegato ha diritto a maturare un massimo di 8 scatti biennali di anzianità, fino al raggiungimento del 50% della retribuzione tabellare dell’ultimo livello di appartenenza. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. È importante sottolineare che tali aumenti non possono essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, garantendo così una progressione salariale distinta. In caso di passaggio di livello, il dipendente mantiene l’importo in cifra degli aumenti maturati, mentre la frazione di biennio in corso al momento del passaggio rimane utile per la maturazione dello scatto successivo.
L'anzianità forfettaria per gli operai
In considerazione della specificità del settore, fortemente caratterizzato da appalti di durata predeterminata, il CCNL prevede per gli operai una disciplina differente, denominata "anzianità forfettaria di settore". Questa indennità viene erogata in misure fisse, a differenza degli scatti automatici previsti per gli impiegati.
L'anzianità forfettaria di settore non viene corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel comparto. A partire dal quinto anno, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore (fatti salvi i passaggi di appalto, che non interrompono l'anzianità), viene corrisposta secondo gli importi previsti dal CCNL in un'unica quota fissa, non prevedendo la maturazione di ulteriori scatti periodici. Questo sistema mira a bilanciare la stabilità retributiva con le dinamiche tipiche del cambio appalto, tipico delle attività di pulizia e facility management.
PASSAGGIO DI LIVELLO (A LAVORO), COME FUNZIONA?
Maternità e tutele della genitorialità
Il CCNL riconosce l'importanza della conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Oltre alle tutele previste dalle leggi vigenti, il contratto prevede disposizioni specifiche per le assenze legate alla maternità e al congedo parentale. Le imprese hanno la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale, con un anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione.
Questa disposizione permette di mantenere l'operatività del cantiere o del servizio, garantendo al contempo il diritto alla conservazione del posto di lavoro per chi usufruisce dei congedi. Le limitazioni all'utilizzo di contratti a termine non si applicano in questi casi specifici, facilitando la gestione del personale da parte delle imprese, anche nel caso di cooperative sociali o di lavoro, per le quali si applica la legge 3 aprile 2001, n. 142.
Inquadramento e classificazione del personale
La corretta applicazione degli aumenti e degli scatti di anzianità dipende strettamente dall'inquadramento del lavoratore. La classificazione è unica per operai, impiegati e quadri ed è articolata su 8 livelli. La distinzione tra le figure di impiegato e operaio viene comunque mantenuta per tutti gli effetti normativi, legislativi e contrattuali che prevedono un trattamento differenziato.
Il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli diversi è inquadrato al livello superiore qualora le mansioni relative a tale livello risultino prevalenti, salvo il caso di mutamento temporaneo. La declaratoria del 4° livello, ad esempio, include lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, come i capisquadra o gli addetti a disinfezioni e bonifiche ambientali.
Elementi della retribuzione e calcolo delle mensilità aggiuntive
La retribuzione mensile, basata su un orario normale di 40 ore settimanali, si compone di diversi elementi: paga base nazionale conglobata, indennità di contingenza (nella quale è conglobato l'E.D.R.), eventuali trattamenti integrativi ed indennità di funzione. Per il calcolo della retribuzione oraria, il divisore convenzionale mensile è fissato a 173.
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità. La tredicesima viene corrisposta entro il 20 dicembre, mentre la quattordicesima è erogata entro il 15 luglio. In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno, le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi. Il calcolo viene effettuato in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso, garantendo così una corretta proporzionalità in base all'effettivo periodo di servizio prestato.

Assistenza sanitaria integrativa e welfare aziendale
Parallelamente agli aumenti retributivi, le Parti hanno inteso potenziare il sistema di welfare contrattuale. È prevista l'integrazione del Servizio Sanitario Nazionale con prestazioni aggiuntive obbligatorie, finanziate attraverso un Fondo convenzionato gestito dall'Ente Bilaterale.
Il finanziamento del Fondo è a carico dell'azienda con un contributo pari a 10 euro mensili per il personale assunto a tempo pieno e 7 euro mensili per quello assunto a tempo parziale. Questo strumento rappresenta un pilastro del trattamento normativo, garantendo ai lavoratori l'accesso a prestazioni sanitarie senza ulteriori oneri diretti, rafforzando così il potere d'acquisto reale e la tutela della salute all'interno del comparto delle pulizie e dei servizi integrati.