L'assegno di maternità rappresenta una forma cruciale di sostegno al reddito prevista dall'ordinamento italiano per supportare le famiglie nel momento della nascita, dell'adozione o dell'affidamento preadottivo di un minore. In particolare, nei contesti locali come la Sicilia, la gestione di tali prestazioni avviene in stretta collaborazione tra i Comuni, che curano la ricezione delle istanze, e l'INPS, che provvede all'erogazione effettiva dei contributi.

Definizione e finalità del beneficio economico
L'assegno di maternità è un beneficio economico rivolto alle madri, incluse quelle adottive o affidatarie, che al momento della nascita del bambino o dell'ingresso del minore in famiglia risultino disoccupate. Il contributo è pensato specificamente per chi è privo del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o per chi percepisce tale indennità in misura inferiore all'importo dell'assegno stesso. È importante sottolineare che l'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e viene erogato in un'unica soluzione dall'INPS tramite accredito su conto corrente o libretto postale dotato di codice IBAN intestato o cointestato alla richiedente.
Soggetti beneficiari e requisiti di accesso
Il servizio è rivolto alle cittadine in possesso di specifici requisiti di residenza e status giuridico. Possono presentare domanda:
- Madri cittadine italiane, comunitarie o di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano.
- Cittadine extracomunitarie titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rifugiate politiche, titolari di protezione sussidiaria o apolidi.
- Cittadine familiari di cittadini italiani, dell'Unione o di soggiornanti di lungo periodo, titolari del diritto di soggiorno o permanente.
- Cittadine lavoratrici algerine, marocchine, tunisine, turche e familiari, in forza degli Accordi Euro-Mediterranei.
La richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato e regolarmente soggiornante al momento della nascita del figlio o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica. Un elemento fondamentale per l'accesso è il possesso di un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato. A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte ai minorenni; pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica), è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
Casi particolari: la richiesta da parte del padre
L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre, se maggiorenne, in circostanze specifiche previste dalla normativa vigente, tra cui:
- Abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre.
- Decesso della madre del neonato.
- Ipotesi in cui la madre sia minorenne (in questo caso il figlio deve essere stato riconosciuto dal padre, essere presente nella sua famiglia anagrafica e soggetto alla sua potestà).
Se anche il padre è minorenne, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la potestà sulla madre minorenne (ad esempio la nonna del bambino) o dal legale rappresentante della madre.
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Procedura per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento preadottivo. Il Comune, dopo aver verificato i requisiti e le condizioni dei richiedenti, provvederà a trasmettere la pratica all'INPS per l'istruttoria finale.
Documentazione necessaria
Per completare correttamente l'istanza è necessario predisporre:
- Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale della richiedente.
- Comunicazione del protocollo dell'ISEE (che includa il nuovo nato).
- Copia del codice IBAN intestato o cointestato alla richiedente.
- Copia del titolo di soggiorno (per le cittadine straniere).
È fondamentale che le informazioni fornite siano veritiere; in caso di dichiarazione mendace, l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del beneficio ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Vincoli, cumulabilità e aggiornamenti annuali
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, a meno che non si abbia diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. In caso di parto gemellare, il contributo viene raddoppiato. I valori soglia dell'ISEE e gli importi dell'assegno sono soggetti a variazioni annuali stabilite tramite circolare dall'INPS in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ad esempio, per l'anno 2025, l'assegno è fissato in 407,40 euro per cinque mensilità (per un totale di 2.037,00 euro) con un tetto ISEE fissato a 20.382,90 euro.

Differenze tra assegno comunale e assegno statale
È opportuno distinguere tra l'assegno di maternità concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001) e l'Assegno di maternità dello Stato per lavori atipici e discontinui. Quest'ultimo è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, erogata direttamente dall'INPS, rivolta a lavoratrici che abbiano almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'ingresso del bambino in famiglia, oppure a disoccupate che abbiano lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.
Il termine per la definizione del provvedimento amministrativo da parte dell'INPS è fissato in 55 giorni, secondo il regolamento interno dell'Ente. Si ricorda infine che il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018, garantendo che le informazioni fornite siano utilizzate esclusivamente per le finalità istituzionali dell'ente ricevente. Per ulteriori dettagli e per assistenza specifica, i cittadini sono invitati a rivolgersi agli Sportelli Sociali del proprio Comune o ai CAAF convenzionati sul territorio.