Terminologia e aspetti legali dell'aborto in Italia: un’analisi approfondita

Il dibattito sull'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Italia è un campo complesso che intreccia norme giuridiche, procedure sanitarie e diritti fondamentali. La disciplina di tale pratica trova il suo pilastro nella Legge 22 maggio 1978, n. 194, un testo che, pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità.

rappresentazione concettuale della Legge 194 e i diritti alla salute

Il quadro normativo e la Legge 194/78

In Italia, la donna ha diritto di interrompere volontariamente una gravidanza entro certi limiti temporali. La legge 194/78 descrive con chiarezza le procedure da seguire: esame delle possibili soluzioni dei problemi proposti, aiuto alla rimozione delle cause che porterebbero all'interruzione della gravidanza, certificazione e invito a soprassedere per sette giorni in assenza di urgenza.

Obiettivo primario della legge è la tutela sociale della maternità e la prevenzione dell’aborto attraverso la rete dei consultori familiari. È, in sostanza, una scelta drammatica ed estrema, che il diritto consente nella misura in cui un bene giuridico costituzionalmente sancito si pone in insanabile contrasto con un altro di pari valore: il diritto alla vita del concepito e quello alla salute fisica e psichica della gestante. Questa è la ratio - ovvero l’obiettivo - che traspare da tutto il suo testo e che tante pronunce giurisprudenziali hanno confermato nel corso degli anni.

Il limite temporale: entro e oltre i 90 giorni

Entro i primi 90 giorni (ossia 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione), l’aborto è ammesso sulla base di una autonoma valutazione della donna, che lo richiede perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica.

Dopo il novantesimo giorno, l’aborto è ammesso solo nei casi in cui un medico rilevi e certifichi che la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica, come nel caso di gravi anomalie genetiche o malformazioni del feto, o a causa di gravi patologie materne. La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l’aborto terapeutico, ma all’articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell’utero (attorno alle 22-24 settimane), il medico debba mettere in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita.

L'Italia repubblicana

Le metodiche di interruzione: farmacologica e chirurgica

Esistono due tecniche principali per eseguire una IVG: il metodo farmacologico e quello chirurgico.

Interruzione volontaria di gravidanza attraverso il metodo farmacologico

È una procedura medica basata sull'assunzione di almeno due principi attivi: il mifepristone (RU486) e una prostaglandina, a distanza di 48 ore l'uno dall'altro. Il mifepristone causa la cessazione della vitalità dell'embrione, mentre il secondo farmaco ne determina l’espulsione. Dal 12 agosto 2020, il Ministero della Salute ha aggiornato le linee di indirizzo, permettendo il ricorso a tale metodo fino a 63 giorni (9 settimane compiute) di età gestazionale, presso strutture ambulatoriali pubbliche, consultori o day hospital.

Interruzione chirurgica

Il metodo chirurgico viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana. Consiste nell’aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione, in anestesia locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale. Il raschiamento è gravato da maggiori complicazioni rispetto all’isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in casi particolari. L’intervento avviene per lo più sotto narcosi o anestesia locale: il collo dell’utero viene dilatato e viene inserita una fine cannula di plastica che aspira i tessuti embrionali.

Il ruolo dell’obiezione di coscienza e le criticità attuali

Un punto cruciale della Legge 194 è l’Articolo 9, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza. Tuttavia, la legge sottolinea che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura.

Nonostante la chiara normativa, l’Associazione Luca Coscioni evidenzia come la legge sia ancora applicata in modo difforme sul territorio nazionale. Le principali criticità riguardano:

  • L'accesso difficoltoso dovuto all'alto tasso di obiezione dei ginecologi.
  • La mancanza di garanzie nell'accesso alla metodica farmacologica.
  • Il limite dei 90 giorni, spesso fonte di ingiustizie per diagnosi tardive.

Diritti riproduttivi in una prospettiva globale

L’interruzione di gravidanza è un tema dibattuto a livello globale. Amnesty International riconosce l’accesso a servizi di aborto sicuro come un diritto umano fondamentale. In Paesi come la Francia, il diritto all'interruzione di gravidanza è stato recentemente inserito in Costituzione, a contrasto con tendenze restrittive osservate altrove, come negli Stati Uniti, dove l'annullamento della sentenza Roe v. Wade nel 2022 ha lasciato ai singoli Stati la libertà di legiferare, portando a scenari molto variegati.

In Italia, il percorso per garantire il pieno accesso alla salute riproduttiva passa attraverso l'impegno costante per l'informazione, l'aggiornamento del personale sanitario e la difesa di una legge che, pur necessitando di adeguamenti, rimane un baluardo per l'autodeterminazione della donna e la tutela della sua salute.

infografica comparativa sulle legislazioni mondiali in materia di aborto

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