La Normativa sulla Selezione degli Embrioni in Italia: Evoluzione e Prospettive della Legge 40/2004

Nel panorama giuridico italiano, la disciplina della procreazione medicalmente assistita (PMA) è stata profondamente influenzata dalla Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita". Questa legge è stata promulgata con l’obiettivo primario di «favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana», delineando un quadro normativo che, fin dalla sua entrata in vigore, ha suscitato ampio dibattito e ha subito significative modifiche a seguito di numerosi interventi giurisprudenziali. L’originario impianto della L. 40/2004 è stato infatti oggetto di contestazioni e di pronunce da parte della Corte Costituzionale italiana e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che hanno progressivamente reinterpretato o dichiarato illegittime alcune delle sue disposizioni più restrittive, plasmando così l'attuale assetto normativo in materia di PMA e, in particolare, sulla selezione degli embrioni.

Cronologia delle sentenze sulla Legge 40/2004

Il Contesto Pre-Legge 40: Un Vuoto Normativo

Prima dell’entrata in vigore della legge 40/2004, la materia concernente la Procreazione medicalmente assistita (PMA) era disciplinata, di fatto, da un mosaico di fonti che includeva ordinanze dei ministri della Salute, il codice deontologico dei medici e taluni interventi dei giudici. Questa situazione di "vuoto normativo" generava incertezza sia per le coppie che per gli operatori sanitari, rendendo urgente la necessità di una regolamentazione organica. Il 10 marzo 2004 segna l’entrata in vigore della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la quale, dopo dieci anni di dibattito parlamentare, ha regolamentato la libertà riproduttiva, fino ad allora considerata parte inalienabile dei diritti della persona, sottoponendola a restrizioni.

La Legge 40/2004: Principi e Restrizioni Originari

La Legge 40/2004 si proponeva di bilanciare il diritto alla procreazione con la tutela del concepito, stabilendo un insieme di regole stringenti per l'accesso e l'applicazione delle tecniche di PMA.

Finalità e Ambito di Applicazione (Art. 1)

L'articolo 1 della legge esprime la finalità principale: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito». Questo articolo, pur aprendo la possibilità al ricorso alla PMA, poneva immediatamente l'accento sulla tutela del concepito, un principio che ha informato molte delle restrizioni originarie.

Interventi contro la Sterilità e l'Infertilità (Art. 2)

L'articolo 2 prevedeva che il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, potesse promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell'infertilità, favorendo interventi per rimuoverle e ridurne l'incidenza. Era prevista anche la promozione di studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e campagne di informazione e prevenzione. Per queste finalità, era autorizzata una spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Modifiche alla Legge sui Consultori Familiari (Art. 3)

L'articolo 3 aggiungeva all'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405 (sui consultori familiari), nuove lettere riguardanti l'informazione e l'assistenza sui problemi della sterilità e dell'infertilità umana, nonché sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Inoltre, prevedeva l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare come alternativa alla PMA.

Accesso alle Tecniche (Art. 4)

L'articolo 4 stabiliva che le tecniche di procreazione medicalmente assistita dovessero essere applicate in base a due principi fondamentali: la gradualità, per evitare interventi più invasivi tecnicamente e psicologicamente, ispirandosi al principio della minore invasività; e il consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

Requisiti Soggettivi per l'Accesso (Art. 5)

Uno degli aspetti più dibattuti della legge riguardava i requisiti soggettivi per l'accesso alla PMA. L'articolo 5 stabiliva che alle tecniche di procreazione assistita potessero accedere «coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Queste limitazioni escludevano le coppie omosessuali, i single, e inizialmente anche le coppie fertili portatrici di malattie genetiche.

Infografica: Requisiti per l'accesso alla PMA in Italia

Il Consenso Informato (Art. 6)

L'articolo 6 dedicava ampio spazio al consenso informato, richiedendo che il medico informasse dettagliatamente i soggetti sui metodi, sui problemi bioetici, sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici, sulle probabilità di successo e sui rischi delle tecniche, nonché sulle relative conseguenze giuridiche. Alla coppia doveva essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento come alternativa. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche doveva essere espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile, con un termine non inferiore a sette giorni tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica. Il medico responsabile della struttura poteva decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario, fornendo motivazione scritta di tale decisione.

Linee Guida (Art. 7)

L'articolo 7 prevedeva che il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisse, con proprio decreto, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Queste linee guida sarebbero state vincolanti per tutte le strutture autorizzate e dovevano essere aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica.

Stato Giuridico del Nato (Art. 8) e Divieto di Disconoscimento (Art. 9)

Gli articoli 8 e 9 regolamentavano lo stato giuridico del nato e il divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre. In particolare, la madre del nato a seguito di PMA non poteva dichiarare la volontà di non essere nominata.

Strutture Autorizzate e Registro Nazionale (Art. 10 e 11)

Gli interventi di PMA dovevano essere realizzati in strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte a un registro nazionale istituito presso l'Istituto superiore di sanità (Art. 10). L'iscrizione a tale registro era obbligatoria (Art. 11), il quale avrebbe raccolto e diffuso informazioni per garantire trasparenza e pubblicità delle tecniche e dei risultati.

Divieti Generali e Sanzioni (Art. 12)

L'articolo 12 elencava una serie di divieti e relative sanzioni, tra cui l'applicazione di tecniche a coppie non conviventi o dello stesso sesso, o senza consenso informato. Prevedeva pene severe per la clonazione umana, con reclusione da dieci a venti anni e multe elevate.

Sperimentazione sugli Embrioni Umani (Art. 13)

Questo articolo era cruciale per la normativa sulla selezione degli embrioni. L'articolo 13 vietava qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. La ricerca clinica e sperimentale era consentita solo per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non fossero disponibili metodologie alternative. Erano inoltre vietati: la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o sperimentazione; ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi diretti ad alterarne il patrimonio genetico; interventi di clonazione; e la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa.

Principi etici e legali nella PMA

Crioconservazione degli Embrioni e Numero di Embrioni (Art. 14)

L'articolo 14 rappresentava un punto di forte critica. Originariamente, vietava la crioconservazione degli embrioni, per ridurre il soprannumero di embrioni creato in corso di procreazione assistita. Il comma 2, inoltre, affermava che non poteva essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto (cioè tre al massimo), e tutti gli embrioni prodotti dovevano essere impiantati in utero.

Le Sentenze della Corte Costituzionale e della Corte EDU: Una Trasformazione Costante

Nel corso degli anni, l’originario impianto della L. 40 è stato progressivamente smantellato o modificato da una serie di pronunce giurisprudenziali, che hanno reso l'attuale disciplina della PMA in Italia assai diversa da quella concepita nel 2004.

Il Dibattito Referendario e le Prime Contestazioni

Già nel 2004, subito dopo l'entrata in vigore della legge, Radicali Italiani e l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica depositarono cinque referendum abrogativi in Corte di cassazione, condannando la norma come lesiva del diritto alla salute e del principio di uguaglianza. Vari esponenti di centro sinistra e di centro destra sottoscrissero la proposta di referendum. Nel settembre 2004, i comitati referendari consegnarono in Corte di cassazione le firme necessarie. Il referendum, tuttavia, si concluse senza il raggiungimento del quorum, con il 25% degli italiani che condannarono la legge, anche a causa dell’ostruzionismo e della disinformazione. Nonostante l'esito del referendum, il dibattito non si placò, e la legge 40 continuò ad essere messa alla prova dai tribunali.

La Riforma dell'Art. 14: Numero di Embrioni e Crioconservazione

Una delle prime e più significative modifiche all'assetto originario della legge è arrivata con la sentenza n. 151 della Corte Costituzionale, pubblicata il 1º aprile 2009. Questa sentenza ha dichiarato parzialmente illegittimi i commi 2 e 3 dell'articolo 14. In particolare, il comma 2 è stato dichiarato illegittimo laddove prevedeva un limite di produzione di embrioni "comunque non superiore a tre" e laddove prevedeva l'obbligo di "un unico e contemporaneo impianto". Ciò ha implicato che non vi è più un limite massimo al numero di embrioni producibili e che non è più obbligatorio il loro impianto contemporaneo.

Indirettamente, l'effetto immediato di questa sentenza della Corte Costituzionale è stato la riapertura alla diagnosi genetica preimpianto (PGD), poiché adesso i pazienti hanno il diritto di essere "informati, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero". Inoltre, è stata aperta una deroga al divieto di crioconservazione degli embrioni. La Legge 40/2004 non consentiva il congelamento degli embrioni tranne nei casi in cui non risultasse possibile trasferire gli embrioni per grave e documentato stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione. A seguito della sentenza n. 151/2009, in deroga al principio generale di divieto di crioconservazione, potranno essere crioconservati gli eventuali embrioni soprannumerari ove il loro trasferimento risulti contrario o alle esigenze di procreazione o all’interesse alla salute del paziente.

L'Accesso alla PMA per Coppie Fertili Portatrici di Malattie Genetiche

Un altro punto di forte frizione riguardava l'accesso alla PMA per coppie che, pur essendo fertili, erano portatrici di malattie genetiche trasmissibili.Nel gennaio e febbraio 2014, i Tribunali di Roma, con due ordinanze di rimessione, sollevavano questione di legittimità costituzionale della norma che vietava l'accesso alle tecniche di PMA alle coppie portatrici di malattie genetiche per contrasto con gli articoli 2, 3, 32 e 117, co. 1 della Costituzione. Similmente, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 4 marzo 2015 (ord. n. 58158/2014), sollevava la stessa questione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 96/2015 (nota anche come sentenza n. 155/2015 nelle fonti fornite), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 40/2004, nella parte in cui non consentivano il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche. Questa decisione ha ampliato significativamente la platea dei soggetti ammessi alla PMA.

La Diagnosi Genetica Preimpianto (PGT) e la Selezione degli Embrioni

Il divieto di "ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni" (Art. 13) era uno dei pilastri della legge originale, ma si scontrava con la necessità di prevenire la nascita di bambini affetti da gravi patologie genetiche. La questione della diagnosi preimpianto (PGD o PGT, Preimplantation Genetic Test) è stata al centro di un lungo contenzioso.

Inizialmente, il Tribunale di Catania nel 2004 rigettò una richiesta di applicazione della diagnosi preimpianto. Successivamente, il Tribunale di Cagliari, con un ricorso ex art. 700 del 24 settembre 2007, disapplicò le Linee Guida applicative della Legge 40/04 che prevedevano come tecnica di diagnosi preimpianto solo l'indagine di osservazione dell'embrione, ordinando l’esecuzione dell’indagine preimpianto. Questa applicazione della norma è stata confermata dal Tribunale di Firenze il 17 dicembre 2007. Nonostante queste decisioni, nessuna aveva portata generale.

Un passo fondamentale è stato l'annullamento, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il 21 gennaio 2008, delle Linee Guida nella parte relativa alle “Misure di Tutela dell’embrione”, dove si istituiva che ogni indagine sull’embrione dovesse essere solo di tipo osservazionale. Ciò ha aperto la strada a indagini più approfondite.

Cos'è la PGT-Diagnosi Genetica Preimpianto

La svolta decisiva è arrivata l'11 novembre 2015. A seguito di un ricorso incidentale del tribunale di Napoli, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 229/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3, lettera b), e 4. Nello specifico, è stata dichiarata illegittima la parte che sanzionava penalmente la condotta dell'operatore medico volta a consentire il trasferimento nell'utero della donna dei soli embrioni sani o portatori sani di malattie genetiche. Questa decisione è stata motivata dal contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione, rispettivamente per violazione del principio di ragionevolezza e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, e, paradossalmente, anche per violazione del principio di cui all'articolo 1 della medesima Legge 40 (violazione della tutela della salute dell'embrione che, senza la detta selezione di geni, si troverebbe a sviluppare gravi patologie genetiche).

Questo ha rappresentato un cambiamento epocale, consentendo la selezione degli embrioni in caso di gravi malattie genetiche trasmissibili, un aspetto centrale della "normativa selezione embrioni Italia". La Corte ha così riconosciuto la legittimità della diagnosi preimpianto, ribadendo un diritto fondamentale alla salute e alla genitorialità consapevole.

La Fecondazione Eterologa: Dal Divieto alla Legalizzazione

La legge 40/2004, nella sua versione originale, vietava esplicitamente la fecondazione eterologa, ovvero il ricorso a ovulo o seme di donatori esterni alla coppia. Questo divieto è stato contestato anche a livello europeo. Il 28 agosto 2012, la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) aveva già bocciato la legge sull'impossibilità per una coppia fertile, ma portatrice di una malattia genetica, di accedere alla diagnosi preimpianto degli embrioni. Una sentenza successiva della Prima Sezione della Corte EDU (1º aprile 2010, S. H. contro Austria) aveva ritenuto incompatibile il divieto della fecondazione eterologa con i valori protetti dalla CEDU.

Sebbene la Grande Camera della Corte EDU abbia successivamente ribaltato la pronuncia della Prima Sezione, affermando che gli Stati aderenti alla convenzione dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la fecondazione eterologa, in quanto non esiste ancora un consenso sostenibile tra gli Stati europei, il dibattito in Italia è proseguito.

L'8 aprile 2014, la Corte Costituzionale si è riunita per discutere del divieto di fecondazione eterologa, e il giorno successivo, 9 aprile 2014, la Corte Costituzionale ha cancellato tale divieto con la sentenza n. 162/2014. Questa pronuncia ha legalizzato la fecondazione eterologa in Italia, aprendo nuove possibilità per le coppie con problemi di fertilità che non potevano ricorrere alla fecondazione omologa. A seguito di questa sentenza, sono stati elaborati nuovi documenti come la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 4 settembre 2014 e le Linee guida ministeriali del 5 luglio 2015, per regolamentare la pratica.

Confronto tra fecondazione omologa ed eterologa

Il Consenso Informato e la sua Irrevocabilità

Un aspetto delicato del consenso informato, disciplinato dall'Art. 6 della legge 40, riguarda la sua irrevocabilità. Il 7 dicembre 2012, il Giudice per le Indagini Preliminari di Pompei aveva sollevato il dubbio di legittimità sul divieto di revoca del consenso informato e donazione degli embrioni alla ricerca.

Più recentemente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 161/2023, ha dichiarato l’infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale ordinario di Roma circa la irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo. In particolare, il remittente eccepiva il contrasto dell’art. 6, comma 3, con gli artt. 13, comma 1 e 32 comma 2, della Costituzione e agli artt. 2, 3 e 117 comma 1 Cost, quest’ultimo in relazione all’art. 4 CEDU. Ciò significa che il consenso alla PMA, una volta prestato e concretizzata la fecondazione, non può essere revocato. La donna può richiedere l’impianto dell’embrione anche se il partner sia deceduto (Cass., 15 maggio 2019, n. 13000) ovvero sia cessato il loro rapporto (Corte cost., n. 161/2023).

Lo Stato Giuridico del Nato: La Tutela dei Minori e i Vuoti Normativi

Anche gli articoli 8 e 9, riguardanti lo stato giuridico del nato e il divieto di disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre, sono stati oggetto di scrutinio costituzionale. La più recente pronuncia della Corte Costituzionale in materia, la sentenza n. 32/2021, ha affermato la costituzionalità degli artt. 8 e 9 della legge 40/2004. Dette disposizioni non prevedono, sistematicamente interpretati, che i nati di fecondazione medicalmente assistita possano essere riconosciuti da parte dell'ex-partner femminile della madre biologica, con la quale ha avviato congiuntamente il progetto procreativo.

Tuttavia, pur non accogliendo la domanda, il Giudice delle leggi ha ravvisato un vuoto di tutela degli interessi dei suddetti nati ad avere contatti continuativi e significativi con le due persone che li hanno voluti e accolti come figli, in quanto anche il ricorso all'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 comma d della legge 184/1983, è nel caso di specie preclusa per il mancato assenso della madre biologica. La Corte, pur cosciente circa la delicatezza politica ed etica dell'argomento e della complicatezza della disciplina, ha rigettato il ricorso affermando che, al fine di evitare l'insorgere di disarmonie in una materia assai complessa, la normativa abbisogna di un intervento organico e ponderato del legislatore. Ha auspicato che il Parlamento legiferi nel più breve tempo possibile, eseguendo un equo bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco e prevedendo adeguati mezzi di tutela degli interessi migliori dei minori.

In una pronuncia più recente, la sentenza 68/2025 (presentata come futura e ipotetica nel testo fornito), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 per violazione degli artt. Questo indica una continua evoluzione e la persistenza di aree che richiedono ulteriori interventi legislativi.

Altre Pronunce e Rilievi di Costituzionalità

La Corte Costituzionale ha rigettato altre questioni di costituzionalità in riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004 con la sentenza n. 221/2019. Similmente, con la sentenza n. 69/2025 (futura/ipotetica), la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5 della l. 40. Con la sentenza n. 155/2025 (futura/ipotetica), la Corte ha dichiarato inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Como relativamente all'art. 5 e 12 della legge n. 40/2004, con riferimento all’art. 32 Cost. e all’art. 117, comma primo, alla luce dei parametri interposti di cui agli artt. 8 e 14 CEDU, all’art. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Queste pronunce dimostrano come il testo della Legge 40 sia stato costantemente sotto esame, con la Corte Costituzionale che ha agito come un vero e proprio "legislatore negativo", eliminando o modificando le norme ritenute incostituzionali, ma anche confermando la legittimità di altre disposizioni.

Diagramma: Percorso della PMA in Italia

Le Nuove Linee Guida (2024): L'Aggiornamento della Normativa PMA in Italia

Per recepire tutte le modifiche intervenute a livello giurisprudenziale e gli avanzamenti scientifici, il 20 marzo 2024 sono state approvate con decreto ministeriale le nuove linee guida al riguardo della fecondazione assistita. La pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale il 9 maggio 2024 (GU n. 107) le ha rese effettive. Questo atto di regolamentazione è necessario per accogliere e recepire le varie pronunce giudiziarie succedutesi all’ultimo aggiornamento normativo del 2015.

Processo di Revisione e Contenuti Chiave

La legge stessa prevede, all’articolo 7, che il ministro della Salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità e previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, definisca, con proprio decreto, le linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di PMA e che le medesime vengano aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica.

E proprio in riferimento agli avanzamenti non solo medici, ma anche normativi, intervenuti in questi anni, il testo delle nuove linee guida cita fra le altre novità da considerare nell’indirizzare la guida della materia “la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani”. Vengono citate anche le sentenze della Corte Costituzionale 161/2023, con la quale sono state rigettate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Roma in punto di revoca del consenso prestato alla PMA (in particolare nei casi di separazione o decesso del partner maschile), la sentenza 229/2015, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della parte della legge 40 in cui si contemplava come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili, e la sentenza 96/2015, in cui non si consentiva il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili.

Le Tecniche di PMA e i Requisiti di Accesso Aggiornati

Per questo motivo, le nuove linee guida passano in rassegna tutte le tecniche e il profilo delle coppie per cui sono consigliate, dall’inseminazione intrauterina (IUI, Livello I, meno invasivo) alla FIVET (fecondazione in vitro con trasferimento dell’embrione) e alla ICSI (iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo) (Livello II), fino alle tecniche più complesse come IMSI e GIFT (Livello III). In tutti i casi di primo e secondo livello si procede preventivamente con il prelievo dei gameti e poi con il trasferimento in utero degli embrioni al 3°-5° giorno.

L'accesso a tali procedure è concesso esclusivamente a coppie maggiorenni, eterosessuali, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, ma sempre e comunque con infertilità o sterilità accertata. Questa si stabilisce con un iter diagnostico che viene avviato in seguito a mancato concepimento dopo 6-12 mesi di tentativi senza successo. In base ai risultati, lo specialista potrà proporre la tecnica più adeguata. I nuovi aggiornamenti nella normativa hanno comunque ampliato il ventaglio dei requisiti. Oggi possono accedere alla PMA anche coppie fertili portatrici di patologie genetiche trasmissibili; sierodiscordanti (ad esempio HIV+, HBV, HCV); persone che hanno effettuato crioconservazione preventiva di gameti o tessuti gonadici.

Mappa dei centri PMA autorizzati in Italia

La Preservazione della Fertilità e la Consulenza Psicologica

Fra gli altri nuovi punti inseriti, le linee guida prevedono la possibilità di procedere con la preservazione della fertilità per ragioni mediche, una novità rispetto alla versione precedente. Inoltre, la consulenza psicologica è raccomandata per tutte le coppie che accedono ai trattamenti di PMA ed è consigliata a tutti i centri specializzati “un’attenta valutazione clinica del profilo della donna e degli eventuali rischi nella evoluzione della gravidanza, in particolare del rapporto rischi-benefici con specifico riferimento alle complicanze ostetriche (incluse le gravidanze multiple), alle potenziali ricadute neonatologiche e ai potenziali rischi per la salute della donna”. Si devono tenere in considerazione il rischio diabetologico, eventuali patologie autoimmuni e/o genetiche, il peso corporeo della donna che dovrà sottoporsi a tecniche di PMA e in particolare il suo body mass index (BMI), perché un BMI sopra il valore di 30 comporta maggiori rischi chirurgici, anestesiologici, una riduzione della possibilità di ottenere una gravidanza e un aumento del rischio di aborto nonché di complicanze materno-fetali.

Il Ruolo del Medico e il Registro Nazionale PMA

Al riguardo, come previsto all’art. 6, comma 4 della legge n. 40/2004, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla PMA esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

Le nuove linee guida prevedono anche che “ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di PMA, devono essere esplicitate, con chiarezza e per iscritto, le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della Legge 40/2004”.

In Italia, per accedere alla fecondazione assistita è possibile rivolgersi a centri pubblici (con il ticket), convenzionati, o privati autorizzati. Un elenco pubblico a cui fare riferimento per tutte le strutture è presente nel Registro Nazionale PMA, gestito dall’Istituto Superiore di Sanità, e accessibile tramite un sito internet dedicato. Qui è possibile consultare l’elenco completo suddiviso per Regione, con la tipologia di livello autorizzato. La PMA, con queste modalità, è inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): le regioni devono fornire i trattamenti gratuitamente o con ticket, con tetto massimo di sei tentativi per coppia e limite d’età femminile fino a 46 anni.

Il percorso della PMA in Italia, dalle sue origini con la Legge 40/2004, è stato un cammino tortuoso e dinamico, segnato da un continuo dialogo tra il legislatore, la comunità scientifica e la magistratura. Le sentenze della Corte Costituzionale e l'aggiornamento delle Linee Guida hanno permesso di adattare la normativa alle esigenze concrete delle persone, garantendo un equilibrio più equo tra la tutela della vita nascente e il diritto alla genitorialità, inclusa la cruciale questione della selezione embrionale in caso di gravi patologie genetiche.

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