Diritti e Adempimenti per la Nascita di un Figlio di Cittadini Italiani all'Estero: La Nuova Normativa sulla Cittadinanza per Discendenza

La disciplina della cittadinanza italiana per i figli di cittadini italiani nati all'estero ha subito una profonda trasformazione, in particolare con l'entrata in vigore della Legge n. 74/2025, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 28 marzo 2025 n. 36. Questa normativa ha radicalmente modificato la materia dello ius sanguinis, il diritto alla cittadinanza che si trasmette attraverso la discendenza di sangue, introducendo nuove condizioni e adempimenti. Se in passato la trasmissione era di fatto automatica e garantita, adesso non lo è più in tutti i casi, ma avviene solo in determinate circostanze e con specifiche procedure a carico dei genitori. L'obiettivo di questo articolo è illustrare le nuove regole, fornire esempi e risorse utili per orientarsi in un panorama normativo che, dal 23 maggio 2025, ha interrotto l’automatismo della trasmissione per i figli di cittadini italiani che nascono fuori dal territorio italiano, significando che per i nati all’estero non basta più essere figli di un genitore italiano per essere considerati italiani dalla nascita.

La Rivoluzione della Cittadinanza per Ius Sanguinis: Cosa Cambia dal 23 Maggio

Il Decreto Legge n. 36/2025, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2025 (noto come decreto Tajani), ha introdotto modifiche significative alle regole sulla trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza, ovvero da un genitore al figlio, in tutti i casi in cui il figlio nasce all’estero. Le regole precedenti al 27 marzo 2025 erano essenzialmente universali, stabilendo che il figlio di un cittadino italiano fosse automaticamente italiano, salvo rarissime eccezioni o diverse scelte del genitore. La nuova normativa, invece, ha ristretto i meccanismi di trasmissione della cittadinanza a casi specifici, introducendo condizioni aggiuntive che non sono autonome. Questo significa che la cittadinanza italiana, anziché essere trasmessa indefinitamente come in passato con il solo obbligo di registrazione, ora viene persa, tipicamente alla quarta o quinta generazione, salvo il rispetto di precise condizioni.

Una delle principali ragioni di questa revisione normativa, come indicato, non è quella di “punire” chi ha acquisito un’altra cittadinanza, ma piuttosto di utilizzare questa circostanza come indicativa dell’anzianità migratoria. In altre parole, chi non ha genitori né nonni esclusivamente italiani è probabile che appartenga a una linea familiare emigrata da diverse generazioni, e di conseguenza non riceve la cittadinanza italiana in trasmissione. Ciò ha generato un dibattito, con una questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’articolo 3bis, limitatamente alle parole “anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo” per violazione degli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione. Tuttavia, il 12 marzo 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino, respingendo i ricorsi e confermando la Legge numero 74 del 2025 nella sua interezza. Pertanto, la legge è rimasta invariata. È quindi possibile che per tutti coloro nati cittadini italiani per linea di sangue, l’art. 3bis non possa trovare mai applicazione.

Timeline of Italian citizenship law changes

Casi Specifici di Trasmissione della Cittadinanza Italiana per Nascita all'Estero

Per chi nasce fuori dall’Italia dopo il 23 maggio 2025, la cittadinanza viene ancora trasmessa solo nei seguenti casi, definiti dalla nuova legge:

  1. Genitore con Cittadinanza Esclusivamente Italiana: È cittadino italiano dalla nascita chi ha almeno un genitore che è esclusivamente cittadino italiano, cioè non ha altre cittadinanze. In questo caso, oltre all’atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue, i genitori dovranno presentare una richiesta di trascrizione dell’atto di nascita. A tale richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri che il minore non abbia altra cittadinanza straniera di cui, per esempio, uno od entrambi i genitori siano titolari (per esempio padre tedesco e madre italiana - e viceversa). Ciascun genitore dovrà pertanto allegare alla richiesta di trascrizione un certificato di residenza rilasciato dalle autorità tedesche in cui sia esplicitamente indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita dell’interessato, anche la/le cittadinanza/e posseduta/e e la data di emigrazione in Germania (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG).
  2. Nonno/Nonna con Cittadinanza Esclusivamente Italiana: È cittadino italiano dalla nascita chi ha almeno un nonno o una nonna che è esclusivamente cittadino italiano, o lo era al momento della morte (se deceduto). Anche in questo caso, oltre all’atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue e alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita da parte dei genitori, dovrà essere allegata idonea documentazione (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG) che dimostri che almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno o una nonna possiede al momento della nascita del minore - o possedeva al momento della morte - esclusivamente la cittadinanza italiana.
  3. Non Diritto ad Altre Cittadinanze: È cittadino italiano dalla nascita chi non ha diritto ad altre cittadinanze alla nascita e non può acquisirne tramite “semplice dichiarazione”.

Per “genitore” si intende chi appare sul certificato di nascita come tale. Qualora un individuo rientri in più di una di queste casistiche, è possibile scegliere di quale avvalersi al momento della registrazione. A chi rientra in più di una casistica si consiglia di privilegiare la residenza del genitore per due anni, poi l’esclusiva cittadinanza del nonno, poi l’esclusiva cittadinanza del genitore e infine il non-diritto ad altre cittadinanze, a causa degli adempimenti documentali richiesti.

Flowchart of Italian citizenship transmission requirements

Il Requisito della Residenza in Italia per la Trasmissione della Cittadinanza

Un aspetto cruciale introdotto dalla nuova normativa riguarda la residenza in Italia. Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio/a. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero. La circolare ai prefetti del 24 luglio 2025 ha chiarito che la fattispecie secondo cui un cittadino italiano che ha risieduto in Italia per due o più anni consecutivi, possedendo la cittadinanza italiana in quegli anni, può trasmettere la cittadinanza ai propri figli, si applica a tutti i cittadini italiani, inclusi quelli che lo sono dalla nascita. Questo corregge un’interpretazione iniziale di alcuni Comuni e Consolati che avevano erroneamente ritenuto tale disposizione rivolta soltanto ai cittadini per acquisto (matrimonio, residenza, ecc.). È fondamentale notare che la trasmissione della cittadinanza, per quanto riguarda i nuovi aventi diritto, è automatica sul piano giuridico, ma ciò non basta per avere un passaporto italiano o per essere registrati come cittadini italiani. È infatti necessario far trascrivere l’atto di nascita presso il Consolato italiano competente per il paese in cui è nata la persona. Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana.

La Procedura di Trascrizione dell'Atto di Nascita: Adempimenti Essenziali

I cittadini italiani genitori di figli nati all'estero hanno l'obbligo di richiedere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o del Comune di iscrizione A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) la trascrizione dell'atto di nascita del minore. La ratio dell'istituto è la medesima ispiratrice della dichiarazione di nascita, a cui sono sottesi interessi pubblicistici di ordine pubblico e anche diritti civili del nuovo nato conseguenti all'iscrizione anagrafica in A.P.R. o A.I.R.E. (Anagrafe della Popolazione Residente o Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), con la possibilità di richiedere il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.). La trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile del Comune e la conseguente iscrizione A.P.R. o A.I.R.E. del nuovo nato rappresentano passaggi fondamentali per il pieno riconoscimento dei diritti del cittadino italiano all'estero.

REGISTRAZIONE di una NASCITA presso il Consolato 📜

Il primo passo, una volta verificato che il bambino rientra nei casi previsti dalla nuova legge per essere cittadino italiano dalla nascita, è registrarne la nascita al Consolato di riferimento. Si ha tempo fino ai 18 anni di età per farlo, anche se si consiglia vivamente di provvedere al più presto per evitare complicazioni future.

Documentazione Richiesta per la Trascrizione e la Prova della Cittadinanza

La procedura di trascrizione richiede la presentazione di una serie di documenti specifici:

  • Atto di nascita originale: Deve essere in modello internazionale plurilingue o in formato documento pubblico Reg. UE 2016/1191.
  • Richiesta di trascrizione: Un modulo specifico da parte dei genitori.
  • Traduzione dell'atto di nascita: Se l'atto non è plurilingue, deve essere tradotto in lingua italiana con traduzione dichiarata conforme al testo straniero (art. 22 D.P.R. 396/2000) dall'Autorità Consolare Italiana all'estero, che potrà anche tradurre l'atto, o da un traduttore ufficiale straniero che attesti la conformità della traduzione, la cui firma dovrà essere sempre legalizzata dal Consolato italiano. La traduzione potrà essere effettuata anche in Italia da un traduttore ufficiale (con firma asseverata dalla Cancelleria del Tribunale ordinario, del Giudice di Pace o da un notaio) o da un'autorità diplomatica straniera in Italia, con obbligo di legalizzazione di firma del traduttore da parte della Prefettura, a meno che lo Stato straniero non sia aderente alla Convenzione de L'Aia del 05/10/1961 (che rende sufficiente l'apostille) o alla Convenzione di Londra del 07/06/1968 in tema di esenzione da legalizzazioni.
  • Legalizzazione dell'atto: L'atto deve essere legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero (art. 33 D.P.R. 396/2000) o, se il paese rientra nella Convenzione dell'Aia, tramite apposizione di apostille.
  • Documentazione per la prova della cittadinanza: Certificati idonei a dimostrare che il bambino ha diritto alla trasmissione della cittadinanza, che variano a seconda dei casi. Ad esempio, per i casi di esclusiva cittadinanza italiana del genitore o nonno, è richiesta documentazione come l'Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG per i residenti in Germania, che attesti le cittadinanze possedute e la data di emigrazione.
  • Altri eventuali documenti: Qualsiasi altra documentazione per la cittadinanza italiana dei figli richiesta dal Consolato (es. certificato di non-naturalizzazione del genitore italiano).

È fondamentale che l’atto di nascita riporti esattamente i dati anagrafici del genitore italiano, senza errori o omissioni, per evitare ritardi nella procedura. Molti genitori scoprono solo anni dopo che i figli, pur avendo diritto alla cittadinanza, non risultano registrati. L’Ufficio di Stato Civile, accertato che l’atto ricevuto sia a norma con le prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, provvede alla trascrizione dell’atto di nascita trasmesso, iscrivendo il minore in A.P.R. o A.I.R.E. In caso di domanda rivolta per il tramite del Consolato, sarà l'autorità diplomatica italiana all'estero a istruire la procedura e a fornire ogni informazione utile agli interessati. La procedura non prevede costi aggiuntivi dal 30 dicembre 2025. Si tratta di una procedura che può richiedere tempo, quindi si consiglia agli interessati di agire il prima possibile.

Situazioni Particolari e Deroghe: Minori e Riconoscimento Iure Sanguinis

La nuova normativa ha previsto alcune fattispecie specifiche e deroghe per gestire le transizioni e le situazioni pregresse.Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all’articolo 3bis, lettera a), che non siano già cittadini italiani dalla nascita, è possibile rendere la dichiarazione di volontà di acquisire la cittadinanza italiana entro il 31 maggio 2029. Questa deroga, la cui deadline è stata modificata dal decreto-legge 31 dicembre 2025 (il cui numero non è specificato nel testo fornito), si applica ai figli di almeno un genitore italiano dalla nascita (o riconosciuto iure sanguinis) che erano minorenni in data 23 maggio 2025 e non sono cittadini italiani dalla nascita in automatico secondo le nuove disposizioni.

Diverso è il caso di figli nati all’estero da genitori naturalizzati cittadini, per cui l’articolo 3bis non si applica.

Family tree demonstrating ius sanguinis

Riconoscimento della Cittadinanza per i Figli in Età Adulta o Discendenti di Generazioni Precedenti

Se un genitore italiano non ha registrato la nascita del figlio quando questi era minorenne, il figlio potrà comunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in età adulta. Il richiedente dovrà dimostrare la continuità della cittadinanza italiana nella propria linea familiare. Questo procedimento richiede la ricostruzione dell’albero genealogico, la raccolta degli atti di nascita di tutti gli ascendenti e spesso anche la presentazione di certificati che attestano che nessuno ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. È un iter più complesso, ma pienamente possibile e legittimo.

Far riconoscere la cittadinanza italiana per discendenti di avi italiani nati all’estero è un passo importante non solo per accedere a diritti amministrativi, ma anche per mantenere vivo il legame con le proprie radici. Tuttavia, la questione diventa molto complessa quando si tratta del riconoscimento di discendenti di terza o quarta generazione, poiché per loro la nuova normativa esclude l'applicazione del principio dello ius sanguinis in automatico. Occorre pertanto intraprendere un'azione giudiziale, volta a chiedere il riconoscimento del diritto, previa disapplicazione della Legge n. 74/2025, in quanto ritenuta da alcuni in violazione dei diritti acquisiti di chi è già nato nella vigenza della precedente normativa. Ciò implicherebbe chiedere al giudice di sollevare la questione di illegittimità costituzionale, sebbene, come già menzionato, la Corte Costituzionale abbia già respinto tali ricorsi.

Le Sfide del Riconoscimento per le Generazioni Successive: L'Impatto della Legge 74/2025

La Legge 74/2025 ha introdotto un cambiamento epocale che avrà ripercussioni significative sulle comunità italiane all'estero. La normativa interrompe l’automatismo della trasmissione della cittadinanza per i figli di cittadini italiani che nascono fuori dal territorio italiano. Senza dubbio, la legge spezzerà in pochi anni il legame con l’Italia del possesso della cittadinanza di tutte le comunità storiche di emigrati giunte nel Regno Unito, e in generale in altri paesi, prima della seconda guerra mondiale. Infatti, questa legge interviene anche sulle domande jure sanguinis, impedendo a milioni di persone nel mondo di ottenere la cittadinanza italiana. Associata, ad esempio, alla Brexit, che ha reso i cittadini britannici extracomunitari, questo sarà un forte disincentivo per gli italo-discendenti non italiani a venire a studiare o lavorare in Italia, che diventerà per loro un paese estero come un altro. Con il tempo, il legame sarà dunque sempre più teorico e sottile, fino a scomparire.

È peraltro importante capire che la normativa non vuole “punire” chi ha acquisito un’altra cittadinanza, ma solo usare la circostanza come indicativa dell’anzianità migratoria. In altre parole, chi non ha genitori né nonni esclusivamente italiani è probabile che sia emigrato da varie generazioni, e dunque non riceve la cittadinanza italiana in trasmissione. Il possesso di altre cittadinanze come criterio di anzianità migratoria è impreciso e sicuramente penalizzerà molte persone che, per propria storia familiare, hanno altre cittadinanze pur avendo mantenuto forti legami con l’Italia.

Consideriamo alcuni esempi per chiarire l'impatto:

  • Caso 1: Trasmissione automatica interrottaUn italiano, Antonio, emigra nel Regno Unito. Antonio fa un figlio, Biagio, che è cittadino italiano per nascita in automatico. Biagio trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia, e fa un figlio, Carlo, che non è cittadino italiano per nascita in automatico secondo le nuove regole, poiché nessuna delle tre condizioni previste dalla legge (genitore esclusivamente italiano, nonno esclusivamente italiano, o non diritto ad altre cittadinanze) si applica. Carlo, a sua volta, trascorre la sua vita nel Regno Unito e fa un figlio, Daniele. Daniele non è cittadino per nascita, e nemmeno Carlo lo era, quindi non si applica neppure la dichiarazione. Essendo britannico, non è neppure apolide. Questo mostra come la cittadinanza italiana si perda nel giro di poche generazioni.

  • Caso 2: Genitore con doppia cittadinanzaAndrea, cittadino italiano, vive nel Regno Unito e acquisisce anche la cittadinanza britannica. Andrea fa una figlia, Beatrice, che è cittadina italiana per nascita in automatico e, nella maggioranza dei casi, anche britannica. Beatrice trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia e fa un figlio, Diego. Diego non è cittadino italiano in automatico, in quanto nessuna delle tre condizioni previste dalla legge si applica (il genitore Andrea non ha cittadinanza esclusivamente italiana). Diego, a sua volta, trascorre la sua vita nel Regno Unito e fa una figlia, Elena. Elena non è cittadina per nascita, e nemmeno Diego, quindi non si applica neppure la dichiarazione. Essendo britannica, non è neppure apolide.

  • Caso 3: Mancanza dei requisiti chiaveAnisa, cittadina italiana, fa un figlio che nasce nel Regno Unito, Boris. Boris non è cittadino italiano per nascita. Infatti, Anisa non ha cittadinanza esclusivamente italiana, e neanche un nonno esclusivamente italiano. Un genitore non ha neppure vissuto per due anni in Italia da cittadino italiano e, infine, nessun genitore è cittadino per nascita (dunque neppure la dichiarazione si applica). La cittadinanza si trasmetterebbe solamente se Boris fosse altrimenti apolide ma, con ogni probabilità, Boris avrà diritto alla cittadinanza originaria della madre e spesso anche a quella britannica.

Questi esempi illustrano come la normativa, pur non volendo "punire" la doppia cittadinanza, la utilizzi come un indicatore di una minore continuità del legame con l'Italia attraverso le generazioni, portando alla perdita della cittadinanza italiana in tempi più brevi rispetto al passato.

Criticità e Considerazioni Pratiche per i Cittadini Italiani all'Estero

Le nuove regole, pur mirando a dare chiarezza, presentano diverse criticità e complessità pratiche per i cittadini italiani residenti all'estero.

Complessità documentale: Gli adempimenti documentali possono essere complessi e costosi per chi ha vissuto in molti paesi e desidera avvalersi della fattispecie di "genitore/nonno esclusivamente italiano". Infatti, non esiste una prassi internazionale per i documenti di non-naturalizzazione, per cui occorrerà interfacciarsi con tutti i paesi in cui si è vissuto per ottenere le prove necessarie. Nel Regno Unito, la prova di non-naturalizzazione britannica ufficiale è quella fornita da Home Office attraverso il form NQ, che ha un costo elevato (£459, più apostille e traduzione). Tuttavia, i Consolati sono disposti a considerare anche prove alternative, come share codes e dichiarazioni di diritto di voto esclusivamente per le elezioni amministrative rilasciate dal Council. Sottolineiamo, però, che il semplice “share code” non può, da solo, essere ritenuto sufficiente.

Autocertificazioni: Una nota positiva è che da settembre sono accettate le autocertificazioni al posto di alcuni certificati (come quelli di residenza storica e di cittadinanza, che vanno ottenuti dai Comuni in Italia e non sono tra quelli scaricabili da ANPR), in conformità con l’articolo 45 del D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si raccomanda molta cautela a non autocertificare il falso per errore, comodità o guadagno personale, poiché ciò comporta conseguenze legali.

Impatto sulla consapevolezza: Chi ha acquisito la cittadinanza italiana ed è emigrato dopo meno di due anni dall’acquisizione ha compromesso il diritto alla cittadinanza dei propri figli, senza aver potuto averne consapevolezza all’epoca della scelta. Questo solleva questioni di retroattività e informazione ai cittadini.

Iscrizione AIRE: Chi non si è iscritto all’AIRE per tempo potrebbe paradossalmente beneficiare del mancato adempimento perché dal certificato di residenza storico potrebbe risultare una residenza di due o più anni in Italia, soddisfacendo uno dei requisiti per la trasmissione della cittadinanza.

Casi pratici: Lucia e Marco vivono a Toronto da oltre dieci anni. Lei è italiana, nata a Bologna, e lui ha doppia cittadinanza, italiana e canadese. I loro due figli sono nati entrambi in Canada. Se Lucia fosse l'unico genitore italiano, e avesse mantenuto solo la cittadinanza italiana, i figli sarebbero cittadini. Ma se anche Lucia avesse acquisito la cittadinanza canadese, e nessuno dei due avesse risieduto in Italia per almeno due anni dopo l'acquisizione della cittadinanza italiana e prima della nascita dei figli, la situazione si complicherebbe significativamente.

Queste nuove regole si applicano anche a tutte le domande di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”, cioè quelle degli italo-discendenti. La normativa, con il tempo, porterà a una graduale diminuzione del numero di cittadini italiani all'estero per discendenza, mutando profondamente il profilo delle comunità italiane nel mondo.

Orientarsi nella Nuova Normativa: Consigli Utili e Riferimenti Legali

Orientarsi in questo nuovo e complesso quadro normativo richiede attenzione e, in molti casi, il supporto di professionisti.

Il primo passo è capire in quale situazione ci si trova, analizzando attentamente la propria linea familiare e le cittadinanze dei genitori e nonni. Se il bambino è cittadino italiano dalla nascita anche secondo la nuova legge ("casi verdi"), occorre registrarne la nascita al Consolato di riferimento. Si ha tempo fino ai 18 anni di età per farlo, ma si consiglia di provvedere al più presto. Questa è una procedura di stato civile che richiede il certificato tradotto e apostillato, alcuni moduli e documenti dei genitori, e certificati idonei a dimostrare il diritto alla trasmissione della cittadinanza, che variano a seconda dei casi.

Chi vive all’estero e desidera tutelare il diritto dei propri figli alla cittadinanza può contare su strumenti chiari, anche se a volte la burocrazia rende il percorso più complicato del necessario. Per chi ha bisogno di una guida sicura, la competenza può davvero fare la differenza. Studi legali specializzati come lo Studio Legale Internazionale Boschetti, attraverso il progetto avvocatoimmigrati.it, o l'avvocato Stefano Cuomo dello studio legale Family Law Italy, sono operativi su Roma come avvocati internazionalisti privati e di famiglia, e seguono da anni famiglie italiane nel mondo, conoscendo da vicino le difficoltà pratiche che si incontrano nei diversi contesti consolari. Il loro supporto può essere cruciale per la ricostruzione dell’albero genealogico, la raccolta degli atti di nascita di tutti gli ascendenti, la dimostrazione della continuità della cittadinanza italiana nella propria linea familiare e per la gestione di tutte le complesse procedure burocratiche.

In una fase iniziale venivano richiesti i certificati di residenza storica e di cittadinanza, che vanno ottenuti dai Comuni in Italia: questi non sono tra quelli scaricabili da ANPR. Tuttavia, da settembre sono accettate le autocertificazioni al posto di questi certificati, in conformità con l’art. 45 del D.P.R. 445/2000. Se fossero comunque richiesti certificati specifici, la questione se vadano richiesti con marca da bollo o in carta libera non è ancora chiara e enti diversi applicano prassi diverse. Generalmente, i certificati tra organi della PA sono vietati e si usano le autocertificazioni, rendendo questa una potenziale eccezione con prassi incerta.

Approfondimenti Normativi: Fonti e Evoluzione della Disciplina

Per gli "addetti ai lavori" o per chi volesse approfondire le fonti delle affermazioni riportate e monitorare l'evoluzione della normativa e della sua interpretazione, è utile fare riferimento ai seguenti atti e chiarimenti:

  • Legge 74/2025: Ha convertito il decreto legge 36/2025 apportando modifiche significative alla disciplina della cittadinanza per discendenza.
  • Decreto Legge n. 36/2025: Conosciuto come “decreto Tajani”, ha avviato la riforma della materia dello ius sanguinis.
  • Circolare 26185 del 28 maggio 2025 - Legge 23 maggio 2025, n. 74: Questa è stata la prima circolare emanata dal Ministero dell’Interno pochi giorni dopo la nuova legge, chiarendo che le nuove disposizioni introducono condizioni aggiuntive e non autonome, e che i meccanismi di trasmissione della cittadinanza rimangono gli stessi, ma vengono ristretti a casi specifici.
  • Circolare ai prefetti del 24 luglio 2025 - Legge 23 maggio 2025, n. 74: Questa seconda circolare del Ministero dell’Interno ha specificato che la fattispecie secondo cui un cittadino italiano che ha risieduto in Italia per due o più anni consecutivi, possedendo la cittadinanza italiana in quegli anni, può trasmettere la cittadinanza ai propri figli, si applica a tutti i cittadini italiani, inclusi quelli che lo sono dalla nascita. Questo ha chiarito un'interpretazione errata iniziale di alcuni Comuni e Consolati che l'avevano rivolta solo ai cittadini per acquisto (matrimonio, residenza, ecc.). In particolare, chi viene riconosciuto come cittadino per “jure sanguinis” è considerato tale dalla nascita, anche retroattivamente.
  • Decreto-legge 31 dicembre 2025: Ha modificato la deadline per usufruire della deroga per i figli di cittadini italiani per nascita che erano minorenni al 23 maggio 2025 e non sono già cittadini italiani dalla nascita in automatico, stabilendo la possibilità di rendere la dichiarazione di volontà di acquisire la cittadinanza italiana entro il 31 maggio 2029.
  • Sentenze della Corte Costituzionale: Il 12 marzo 2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto la Legge numero 74 del 2025, respingendo i ricorsi. Pertanto, la legge è rimasta com’era, confermando la sua piena legittimità costituzionale.

Questi riferimenti sono essenziali per comprendere il fondamento e l'applicazione delle nuove norme, che continuano ad essere oggetto di dibattito e approfondimento da parte di esperti e delle autorità competenti. La materia è in costante evoluzione e richiede un monitoraggio continuo per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni.

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