In Italia, il percorso della maternità e della genitorialità è accompagnato da un robusto sistema di tutele legislative che mirano a garantire alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di conciliare al meglio i bisogni familiari con le esigenze dell’attività professionale. Questo sistema, che ha le sue radici in normative storiche, si è evoluto nel tempo attraverso interventi legislativi significativi e interpretazioni giurisprudenziali. Il panorama normativo sulla genitorialità, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, conosciuto come il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", rappresenta ancora oggi il testo di riferimento fondamentale per la tutela e il sostegno della famiglia. È importante sottolineare che questo testo opera fatte salve le condizioni di maggiore favore stabilite da altre leggi, dai contratti collettivi e da ogni altra disposizione in materia. Diverse novità e aggiornamenti sono stati introdotti da decreti legislativi più recenti, come il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, e da varie leggi di bilancio, che hanno ulteriormente ampliato e specificato i diritti e le modalità di fruizione di tali tutele. Le principali norme di riferimento in materia di maternità e lavoro sono proprio il D.Lgs. 151/2001 e la Legge n. 1204 del 1971, un primo e storico riferimento per la tutela delle lavoratrici madri.

Il Congedo di Maternità Obbligatorio: Fondamento della Tutela
Il congedo di maternità obbligatorio rappresenta il pilastro della protezione per la lavoratrice in gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto. Questo diritto consente alle lavoratrici dipendenti di astenersi dal lavoro per tutelare la propria salute e quella del neonato. Il Testo Unico sulla maternità e paternità (Decreto Legislativo 151/2001) ne prevede l’obbligatorietà.
La legge prevede l’obbligo di astensione dal lavoro per la lavoratrice da due mesi prima la data presunta del parto, sino a tre mesi dopo. Esiste però la possibilità di astenersi dal lavoro in un momento antecedente i due mesi precedenti la data presunta del parto, in determinate condizioni di salute della lavoratrice, oppure il mese precedente la data presunta del parto e i quattro mesi successivi. Dal 2019, la neomamma ha la possibilità di lavorare fino al nono mese di gravidanza. In questo caso, il congedo inizia subito dopo il parto e l’indennità viene erogata per i cinque mesi successivi alla nascita del bambino. La fruizione di tale modalità di congedo è subordinata all’attestazione da parte del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e del medico aziendale, laddove presente, che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La durata del congedo di maternità dopo il parto è pari rispettivamente a tre mesi, salvo flessibilità, e ai giorni compresi tra “data presunta” e “data effettiva” in caso di parto successivo alla “data presunta”. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche quando la somma dei periodi, prima e dopo il parto, supera il limite di cinque mesi. Questa disposizione, originariamente prevista in via sperimentale per il solo anno 2015, è stata resa definitiva dal Decreto Legislativo n. 80 del 2015. Nel caso di parto prematuro o precoce, ovvero quando la data effettiva del parto è precedente alla data presunta, il congedo include i tre mesi successivi al parto più i giorni non goduti. Per le lavoratrici che svolgono mansioni incompatibili con il puerperio, il congedo si estende all’intero periodo d’interdizione prorogata disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Nel caso in cui si scelga di non astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti alla data presunta del parto, in presenza di documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, il congedo si protrae per i cinque mesi successivi al parto. Questa indicazione è stata specificata dalla circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148. In casi di lavori particolarmente nocivi, il congedo può estendersi fino a sette mesi dopo il parto, garantendo la stessa retribuzione del congedo standard. Per parto prematuro con ricovero del neonato, il congedo può essere prolungato utilizzando i giorni non fruiti prima della nascita.
Il congedo di paternità obbligatorio: tutto quello che devi sapere
Indennità e Copertura Economica del Congedo di Maternità
Durante il congedo obbligatorio, la lavoratrice riceve un’indennità pari all’80% della retribuzione. Questa indennità, erogata con il cosiddetto "congedo di maternità", è spesso integrata al 100% dalla contrattazione collettiva, garantendo così una copertura economica completa. È importante sottolineare che questo periodo è considerato a tutti gli effetti come lavoro: maturano ferie, tredicesima e eventuali miglioramenti contrattuali. L’indennità di maternità è a carico dell'INPS nella maggior parte dei casi. Esistono però situazioni particolari in cui l’indennità non viene erogata dall’INPS, ma direttamente dal datore di lavoro o dalla cassa previdenziale di riferimento. I dettagli, però, possono variare leggermente in base alla specifica situazione lavorativa della beneficiaria. Il diritto all’indennità di maternità si estende anche ai casi in cui l’inizio del congedo avvenga entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorativo, inclusivo di lavoratrici in cassa integrazione, disoccupazione o mobilità. Le lavoratrici possono accreditare figurativamente il periodo di maternità anche se non in servizio, purché abbiano almeno cinque anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria. Per ottenere l’indennità sono necessari precisi requisiti contributivi.
Interdizione Anticipata per Rischi o Complicanze
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della gestante può essere anticipato rispetto ai due mesi antecedenti al parto. Questa possibilità si verifica in due scenari principali:
- Gravi complicanze: Se la gravidanza presenta complicanze serie o persistono condizioni di salute che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la futura mamma ha il diritto di anticipare il congedo di maternità. Questo avviene sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 151/2001, come specificato anche nella circolare INPS 27 ottobre 2022.
- Condizioni di lavoro rischiose: Se il lavoro svolto rappresenta un pericolo per la salute della donna incinta e del nascituro, è possibile anticipare il periodo di astensione. In questi casi, l'interdizione anticipata è disposta dalla ASL. Il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 stabilisce, infatti, il divieto di adibire le lavoratrici in gravidanza al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
Adozione e Affidamento
Le tutele della maternità e della paternità si estendono anche ai casi di adozione e affidamento. In caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale, i cinque mesi di astensione obbligatoria si calcolano a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Per le adozioni e gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato.
Le Tutele per le Lavoratrici Autonome
Il panorama normativo non trascura le lavoratrici autonome. In base al Decreto Legislativo 20 giugno 2022, n. 105, le lavoratrici autonome hanno diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi che precedono i due mesi prima del parto. Questa possibilità è concessa nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 151/2001, come ribadito dalla circolare INPS 27 ottobre 2022. Per i periodi di maternità inerenti, totalmente o parzialmente, al 2022, l’indennità di maternità può essere chiesta per ulteriori tre mesi a partire dalla fine del periodo di maternità. Questa estensione è condizionata al fatto che nell’anno precedente il reddito dichiarato risulti inferiore a 8.145 euro, un importo incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, l'indennità durante il congedo anticipato corrisponde all'80% di 1/365 del reddito. Per ulteriori approfondimenti su queste disposizioni è utile consultare la circolare INPS 3 gennaio 2022.

Adempimenti e Termini Amministrativi
Per fruire del congedo di maternità, la lavoratrice deve inviare la domanda online all’INPS prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto. Le modalità per l’invio sono diverse: attraverso il portale MyINPS, contattando il Contact center ai numeri 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile), oppure tramite i patronati. Il certificato medico di gravidanza deve pervenire prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità. Il termine per la definizione del provvedimento relativo all'indennità di maternità è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 241 del 1990. L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione è considerata parto e dà diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi, come recepito dal Testo Unico (Art. 28) e dalla storica sentenza n. 320 del 1999 della Corte Costituzionale.
Divieto di Licenziamento e Diritto al Rientro
Una delle tutele più significative per le lavoratrici in gravidanza e nel periodo post-parto è il divieto di licenziamento. Questo divieto si estende dall’inizio della gravidanza, ovvero dalla comunicazione dello stato di gravidanza al datore di lavoro, fino al termine dei periodi d’interdizione e fino al compimento di un anno del figlio. L’articolo 54 del Decreto Legislativo 151/2001 sancisce chiaramente questa protezione.

Il divieto di licenziamento di cui all’articolo 54 del D.Lgs. 151/2001 non si applica solo in specifici casi, quali:
- In caso di colpa grave da parte della lavoratrice, tale da costituire giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. Questa ipotesi è stata introdotta dal D.Lgs. 80/2015, che ha reso esplicito quanto già disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 405 del 2001.
- In caso di cessazione dell’attività dell’azienda o del ramo cui la lavoratrice è addetta.
- In caso di scadenza del termine per cui il contratto di lavoro è stato stipulato.
- In caso di esito negativo della prova, facendo salvo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della Legge n. 903/1977.
Al termine dei periodi di congedo, la lavoratrice ha il diritto di rientrare al lavoro senza subire penalizzazioni. L'articolo 56 del D.Lgs. 26/3/01 n. 151 stabilisce che la lavoratrice madre, al termine del periodo di congedo per maternità, ha diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino. Questo diritto si applica anche in caso di permessi, congedi e riposi disciplinati dal Testo Unico. La lavoratrice ha inoltre il diritto al rientro nelle stesse mansioni o mansioni equivalenti. Nel periodo di divieto di licenziamento, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni, con mantenimento di retribuzione e qualifica. Quanto al compimento di mansioni superiori od equivalenti, si applica l’articolo 2103 del Codice Civile. La chiusura e il trasferimento in altra città dell’unità cui la lavoratrice è adibita non ne giustifica la sospensione della retribuzione, in applicazione analogica dell’articolo 54, quarto comma, D.Lgs. 26/3/01 n. 151, quando risulti che l’attività è continuata in altra città, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano il 6/8/2012.
Gestione della Gravidanza sul Luogo di Lavoro
Quando si parla di gravidanza e lavoro, la legge italiana prevede diverse forme di tutela che permettono alle lavoratrici di conciliare i bisogni familiari con l’attività professionale.
Comunicazione della Gravidanza e Modalità
Sulle modalità di comunicazione della gravidanza al datore di lavoro non esiste una procedura specifica o una scadenza rigida. La normativa non stabilisce una scadenza imperativa. Nella prassi, molte donne scelgono di condividere la notizia dopo il terzo mese di gestazione, quando si supera la fase iniziale più delicata della gravidanza. Generalmente, si inizia con una comunicazione verbale, seguita da una dichiarazione scritta che rende la notizia ufficiale.
Orario Lavorativo e Straordinari
Uno dei temi più delicati riguarda l’orario lavorativo. Durante la gravidanza, le lavoratrici non possono essere obbligate a svolgere straordinari. Le ore aggiuntive di lavoro, infatti, sono considerate una fonte di stress e affaticamento che potrebbe compromettere il benessere della donna e del nascituro. In generale, la legge prevede che il carico di lavoro venga modulato per garantire la tutela della salute della lavoratrice.
Visite Mediche e Permessi Correlati
Le visite mediche e gli esami legati alla gravidanza rappresentano un altro aspetto importante. Idealmente, queste dovrebbero essere fissate al di fuori dell’orario di lavoro. Tuttavia, ci sono esami che richiedono una programmazione in orari specifici, ad esempio al mattino presto e a digiuno. Per questi casi, la legislazione prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario, senza che ciò comporti una riduzione della retribuzione.
Mansioni Incompatibili e Lavoro Notturno
Il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 proibisce l'assegnazione di mansioni che potrebbero nuocere alla salute della madre e del bambino. Queste includono il trasporto e il sollevamento di pesi, nonché lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Nel periodo di divieto, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni, con mantenimento di retribuzione e qualifica.
Un’ulteriore protezione riguarda il lavoro notturno. L’articolo 53, commi 1 e 2, del D.Lgs. 26/03/01 n. 151, stabilisce che non è obbligata a prestare il lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio in età inferiore a tre anni. Questa disposizione si applica anche al personale di volo dell’aviazione civile, nonostante le normative specifiche del settore, in quanto il D.Lgs. 8/4/03 n. 66 e il D.Lgs. 19/8/05 n. 185 non hanno abrogato o derogato le disposizioni a tutela della maternità e paternità, come affermato dal Tribunale di Busto Arsizio in diverse ordinanze (16/9/2009 e 18/5/2009).
Congedo Parentale e Congedi per Genitorialità
Oltre al congedo di maternità obbligatorio, la legislazione italiana prevede una serie di strumenti per supportare entrambi i genitori nella cura dei figli, tra cui il congedo parentale e i congedi specifici per la paternità o per situazioni particolari.
Accesso e Durata del Congedo Parentale
Il congedo parentale spetta alla madre biologica e al padre entro i primi dodici anni di vita del figlio. Il periodo massimo complessivo indennizzabile, al 30% della retribuzione, tra i due genitori è stato esteso da sei a nove mesi. Queste modifiche sono state introdotte dall’articolo 2, comma 1, lettera i del Decreto Legislativo n. 105 del 2022. Restano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del Testo Unico. La madre, così come il padre, ha diritto a undici mesi, continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui nove mesi indennizzabili al 30% con un incremento di tre mesi rispetto alle precedenti previsioni normative, qualora si trovi nella condizione di genitore solo.
Il diritto all’astensione facoltativa dal lavoro è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 151/2001. Le modalità e i tempi di fruizione dei congedi parentali sono stati ampiamente modificati da due recenti decreti legislativi, il n. 80 e il n. 81 del 2015, entrambi emanati per dare attuazione al cosiddetto Jobs Act. Queste nuove disposizioni, originariamente previste in via sperimentale per il solo anno 2015, sono state successivamente rese definitive e strutturali dal Decreto Legislativo n. 185 del 2016. Il diritto all’astensione facoltativa è riconosciuto anche ai genitori adottivi e affidatari, che possono usufruire dei congedi parentali entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, come stabilito dall’articolo 36 del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. 80/2015. Hanno diritto anche al congedo parentale, con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino/a.
Congedo di Paternità Obbligatorio e Alternativo
Con la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, è stato introdotto, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, un vero e proprio obbligo di astensione dal lavoro anche in capo al lavoratore padre, della durata di un giorno e da fruirsi entro 5 mesi dalla nascita del figlio. La Legge 208/2015 (cosiddetta Legge di Stabilità 2016) ha reso strutturale questa misura e ha previsto un periodo di astensione obbligatoria per il padre di due giorni. La medesima riforma ha inoltre previsto, sempre in via sperimentale e poi resa strutturale, che nello stesso periodo il padre lavoratore ha la facoltà di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
In caso di morte o grave infermità della madre, nonché in caso di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre, è invece il lavoratore padre ad avere la facoltà di assentarsi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, il cosiddetto congedo di paternità alternativo. I periodi indennizzabili di paternità, che decorrono dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, durano quanto il periodo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice.
Congedi per Figli con Disabilità (Legge 104)
La legislazione offre tutele specifiche per i genitori di figli con disabilità. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992, articolo 4, comma 1, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale. Questo può essere fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni. In alternativa, nei primi tre anni di vita del minore, è previsto un permesso giornaliero di due ore retribuite, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Questo è regolamentato dall’articolo 33 del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. 80/2015.
La madre, come il padre del figlio disabile con handicap grave, ha diritto ai permessi previsti dalla Legge 104, che si articolano in diverse forme a seconda dell’età del figlio:
- Figlio minore fino a tre anni di età: si può optare per il prolungamento del congedo parentale, per riposi orari retribuiti o per tre giorni di permesso mensile.
- Figlio minore, di età compresa tra i tre e i dodici anni o, in caso d’adozione o affidamento, che abbia compiuto i tre anni ed entro dodici anni dall’ingresso in famiglia: si possono fruire tre giorni di permesso mensile o il prolungamento del congedo parentale.
- Figlio d’età superiore ai dodici anni o, in caso d’adozione o affidamento, oltre i dodici anni dall’ingresso in famiglia: si possono fruire tre giorni di permesso mensile.
In aggiunta a questi permessi, la madre, come il padre, di un disabile con handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) ha diritto al congedo straordinario ai sensi della Legge 104.
La malattia della lavoratrice madre o del lavoratore padre durante il periodo di congedo parentale interrompe il periodo stesso con conseguente slittamento della scadenza e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia.
Il congedo di paternità obbligatorio: tutto quello che devi sapere
Supporto alla Genitorialità nel Primo Anno di Vita del Bambino
Il legislatore ha previsto ulteriori misure per sostenere i genitori nei delicati primi mesi e anni di vita del bambino.
Riposi Giornalieri per Allattamento
La madre lavoratrice dipendente ha diritto anche ai riposi giornalieri nel primo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso d’adozione o affidamento. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. I due riposi diventano di mezz’ora ciascuno se c’è un asilo aziendale all’interno della struttura in cui la madre lavora o se si utilizzano riposi giornalieri in due distinti momenti della giornata.Attualmente, l’orientamento maggiormente diffuso nella giurisprudenza amministrativa ritiene che il padre possa fruire dei riposi retribuiti anche nel caso in cui la madre sia casalinga, e quindi, più in generale, disoccupata, in quanto considera che tale caso sia ricompreso nella fattispecie della “madre non lavoratrice dipendente”. Questo è stato confermato dal Consiglio di Stato n. 4293/2008 e dalla Cassazione n. 20324/2005. Il padre può usufruire dei riposi anche se la madre non si avvalga dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione, ad esempio per aspettativa o permessi non retribuiti, come indicato dalla Circolare ministeriale n. 32/2000, o se la madre lavoratrice autonoma percepisca l’indennità per il congedo di maternità, sempre secondo la Circolare ministeriale n. 32/2000.
Permessi per Malattia del Bambino
I permessi per malattia del bambino costituiscono un'ulteriore forma di tutela. Per i bambini fino a tre anni d’età, i permessi per malattia possono coprire tutto il periodo della malattia, senza limiti di giorni. Per i bambini tra i 3 e gli 8 anni, il congedo è pari a 5 giorni all’anno. La stessa tutela si estende fino ai 12 anni del bambino nel caso in cui la madre sia l’unico affidatario del minore, purché convivente.
La Trasformazione del Rapporto di Lavoro (Part-Time)
Ai lavoratori genitori è infine riconosciuta la facoltà di chiedere, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part-time). L’unico limite è che la riduzione di orario non potrà essere superiore al 50%. Questa novità è stata introdotta dal D.Lgs. 80/2015. È prevista anche la possibilità di accedere al part-time per comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità. In tema di lavoro part-time post maternità, i contraenti collettivi, pur prendendo in considerazione anche le esigenze produttive e organizzative potenzialmente confliggenti con quelle del dipendente, hanno però tracciato precisi e insuperabili confini al pieno esercizio della discrezionalità e del potere organizzativo del datore di lavoro, circoscrivendolo, in via generale, ai casi di infungibilità delle mansioni e, in presenza di mansioni fungibili, a soglie numeriche.
Voucher per Servizi di Baby Sitting (Storico/Alternativo)
Risale alla riforma del mercato del lavoro del 2012 l’introduzione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, della possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e in alternativa alla fruizione del congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting ovvero per far fronte ai costi dei servizi pubblici o dei servizi privati accreditati per l’infanzia. Il cosiddetto "bonus nido" o voucher per baby-sitting è stato un tentativo di fornire un supporto concreto alle famiglie.
Le Dimissioni della Lavoratrice Madre e del Lavoratore Padre
La legislazione italiana prevede specifiche tutele anche nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore decidano di rassegnare le dimissioni durante il periodo di tutela della genitorialità.
Il Periodo Protetto per le Dimissioni
La lavoratrice può presentare le dimissioni volontarie durante il cosiddetto “periodo protetto”, che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino. Tale protezione si estende anche al lavoratore padre che si dimetta durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Convalida delle Dimissioni e Preavviso
La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il predetto periodo deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro, come stabilito dall’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001. In questo periodo, la lavoratrice o il lavoratore che si dimettono non sono tenuti al preavviso, come previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. 80/2015. In caso di dimissioni presentate nel periodo in cui è vietato il licenziamento, la lavoratrice ha diritto all'indennità di preavviso, come previsto dall’articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 151/2001.
L'Evoluzione Normativa e la Giurisprudenza: Un Quadro Dinamico
Il sistema di tutele per la maternità e la paternità in Italia non è statico, ma si è costantemente evoluto nel tempo, grazie a nuove leggi, riforme significative e importanti pronunce della giurisprudenza.
Il Ruolo del Testo Unico e delle Riforme Recenti
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, rimane la pietra angolare di tutte le normative in materia. Tuttavia, il contesto socio-economico e la crescente attenzione alla parità di genere e alla conciliazione vita-lavoro hanno portato a interventi legislativi successivi che hanno ampliato e specificato i diritti.Tra le riforme più incisive si annovera il cosiddetto Jobs Act, attuato tramite vari decreti legislativi, tra cui il D.Lgs. n. 80/2015 (misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e il D.Lgs. n. 81/2015 (disciplina organica dei contratti di lavoro). Questi decreti, in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, hanno ridisegnato la normativa in materia di congedi parentali, introducendo una serie di modifiche dichiaratamente volte a estendere il diritto di astensione dal lavoro dei lavoratori genitori. Molte di queste modifiche, inizialmente previste in via sperimentale per il solo anno 2015, sono state successivamente rese definitive e strutturali dal D.Lgs. 185/2016 e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).Un’ulteriore novità in materia di congedi parentali è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 81/2015. Anche il Decreto Legislativo n. 105 del 2022 ha apportato modifiche rilevanti, in particolare per le lavoratrici autonome e l'estensione del periodo indennizzabile di congedo parentale.

L'Influenza della Contrattazione Collettiva
Occorre ricordare che molti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), negoziati tra sindacati e aziende, riconoscono ulteriori diritti e condizioni più favorevoli alle donne in gravidanza e ai genitori sul lavoro, rispetto a quanto previsto dalla legge. Questi accordi possono integrare l'indennità di maternità fino al 100% della retribuzione, offrire permessi aggiuntivi o altre facilitazioni.
Sentenze Chiave e Interpretazioni Giurisprudenziali
La giurisprudenza ha giocato un ruolo fondamentale nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme, spesso colmando lacune o rafforzando le tutele.
- La Corte Costituzionale con la sentenza n. 405 del 2001 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, in relazione al licenziamento per giusta causa, fornendo un importante precedente.
- La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 18 novembre 2020, causa n. C-463/19, ha stabilito che la Direttiva n. 2006/54/CE, sulla parità di trattamento tra uomini e donne, non osta a un contratto collettivo nazionale che riservi alle lavoratrici, che si prendono cura in prima persona del proprio figlio, il diritto a un congedo supplementare da godersi successivamente a quello ordinario di maternità, a condizione che tale astensione sia volta a tutelare le medesime con riguardo sia alle conseguenze della gravidanza sia alla loro condizione di maternità.
- Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 9 novembre 2018, n. 6168, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per una lavoratrice non assunta a causa dello stato di gravidanza, ribadendo che l’inserimento in graduatoria attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione.
- La Cassazione, con sentenza del 20 giugno 2014, n. 14110, ha affermato che, ove la contrattazione collettiva ricolleghi la progressione in carriera all’anzianità di servizio, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità è equiparato al periodo di effettivo servizio, salvo che la stessa contrattazione collettiva subordini la promozione ad altri particolari requisiti.
- Il TAR Calabria, Sez. II, con sentenza del 10 giugno 2010, ha stabilito che le procedure selettive di accesso ai pubblici uffici devono uniformarsi al principio costituzionale della parità di trattamento, e la condizione di maternità impone alle pubbliche amministrazioni di adottare ogni misura necessaria per garantire la tutela della donna e assicurarle la partecipazione al concorso in condizioni di parità effettiva con gli altri candidati.
- La Cassazione, con sentenza del 3 marzo 2008, n. 5749, ha chiarito che l’articolo 14 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, pur prescrivendo determinate formalità quanto alla redazione e alla produzione del certificato di gravidanza, non collega alcuna sanzione all’inosservanza di tali requisiti formali, sicché la lavoratrice illegittimamente licenziata può presentare tale certificato anche in allegato al ricorso con il quale impugna il licenziamento.
Queste pronunce sottolineano l'importanza di un'applicazione attenta e contestualizzata delle norme, garantendo che le tutele previste siano effettivamente operative e che non vi siano discriminazioni basate sullo stato di gravidanza o sulla genitorialità. La costante attenzione legislativa e giurisprudenziale conferma l'impegno dell'Italia nel sostenere le famiglie e nel promuovere un equilibrio tra vita professionale e personale.