Maternità e Carcere: Un Ossimoro Strutturale e Le Sue Implicazioni
Trattare di maternità e carcere significa risalire alle radici di un ossimoro, alla luce della strutturale incompatibilità dell’assolvimento della funzione materna nel contesto penitenziario italiano. La maternità e, solo in via residuale, la paternità delle persone private della libertà personale mettono in luce come la pena detentiva impatti inevitabilmente anche sulla condizione della prole, generando una «infanzia rubata in termini di continuità, affettività e serenità». Questa realtà è particolarmente critica poiché, spesso, la madre reclusa è l’unica responsabile della cura del minore che, di fatto, si trova così a dover “scontare” una pena senza aver commesso alcun reato.
Due sono le alternative ugualmente problematiche che possono prospettarsi in tale scenario. Da un lato, vi è la possibilità che, in alcuni casi consentiti dalla legge, la madre detenuta possa tenere con sé il minore durante l’espiazione della pena o durante la misura cautelare, generando una “carcerizzazione” vissuta in prima persona senza aver commesso alcun reato. Diversamente, potrebbe verificarsi il forzato distacco in ragione della detenzione che provoca la separazione dalla madre reclusa, con una brusca interruzione del legame affettivo di cui l’ordinamento è chiamato a prendersi carico, in primo luogo, in nome dei diritti del minore coinvolto.
In chiave introduttiva, appare peraltro necessario precisare alcune questioni che possono aiutare nella messa a fuoco del carattere problematico del tema. Occorre tenere presente come il contesto carcerario rappresenti di per sé un ambito profondamente problematico, al cui interno si assiste a un sistematico tradimento del senso costituzionale della potestà punitiva statuale secondo cui «le pene devono tendere alla rieducazione». A fronte di un’affermazione che assegna all’autorità pubblica il dovere di proiettare le pene in chiave di risocializzazione, è certo che le modalità di espiazione inneschino una tensione con l’orizzonte tracciato in Costituzione. Il dubbio di un contrasto con la tutela dignitaria della persona reclusa riguarda in specie la garanzia nell’accesso a diritti sociali, dunque al lavoro, alle prestazioni sanitarie, all’istruzione, ma in generale la pienezza nella tutela delle libertà di chi viva uno stato di detenzione.
Il Contesto Carcerario Italiano: Sfide Strutturali e Umane
Nel panorama penitenziario italiano, un elemento di fondamentale rilevanza, e spesso oggetto di dibattito, è il cosiddetto “sovraffollamento carcerario”. Questo fenomeno è frequentemente utilizzato nel dibattito come prova autoevidente del tradimento dello statuto costituzionale della pena, un’argomentazione che a volte non necessita neppure di ulteriori precisazioni. Tuttavia, è importante considerare il suo impatto sulle modalità di espiazione della pena.
Come noto, in simile fenomeno è stata riconosciuta una “violenza” della lingua italiana, che ha coniato un «superlativo di un superlativo» per rappresentare la realtà del contesto carcerario. Le condizioni di detenzione, spesso precarie, sono state stigmatizzate a più riprese dalle istituzioni, in particolare dalla Corte costituzionale, e condannate dalla Corte europea dei diritti umani, che le ha ritenute «ai limiti della tortura». Raccogliendo gli spunti di chi ha provato a problematizzare la questione, è importante tuttavia riflettere sulla portata che il “sovraffollamento” assume - come questione giuridica - sul piano interno nella sua fenomenologia e nell’interpretazione che, negli anni, la Corte di Strasburgo ha messo a punto.
Questi elementi inducono non tanto a svilire il sicuramente significativo impatto, sulla qualità della pena, delle ridotte dimensioni di spazio disponibile per la persona reclusa, quanto piuttosto a contestualizzarlo alla luce delle numerose variabili necessariamente da considerare per una valutazione di insieme. Ci si riferisce non soltanto ai parametri numerici da utilizzare per una valutazione degli spazi, ma anche, ad esempio, all’inclusione, nel computo complessivo, della mobilia e dei servizi igienici, così pure alla considerazione anche di altri fattori come la libertà di movimento all’interno della cella o la permanenza al di fuori della cella per la maggior parte della giornata. Una corretta interpretazione della questione del sovraffollamento non soltanto eviterebbe quella eterogenesi dei fini che è stata stigmatizzata dalla dottrina e che, in ultima analisi, rischia di scalfire i diritti e le libertà delle persone recluse, ma eviterebbe altresì di “schiacciare” la problematicità del contesto carcerario a questo solo aspetto, impedendo di prestare attenzione alle ulteriori dimensioni e così condizionando le possibili soluzioni al problema. La complessità del sistema impone una visione olistica, che sappia andare oltre la mera dimensione quantitativa per affrontare le sfide strutturali e umane che caratterizzano la detenzione.

La Specificità della Condizione Femminile e la Maternità Reclusa
Vi è una ulteriore considerazione che fa da sfondo alla trattazione della maternità reclusa, posta la sua necessaria riconduzione nell’alveo delle specificità della criminalità femminile, spesso prevalentemente orientata verso tipologie di reato espressione più di marginalità sociale che di allarme sociale. In aggiunta, le donne ree manifestano un peculiare rapporto tra restrizione in carcere, affettività e genitorialità, rispetto alla condizione femminile, di cui occorre necessariamente tenere conto parlando di maternità reclusa.
Sotto questo profilo, la questione è da inquadrare nel contesto di una assai poco indagata riflessione sulla condizione femminile all’interno delle carceri. La condizione delle donne detenute è poco assunta quale parametro sulla cui base valutare l’attuazione dei progetti di risocializzazione delle persone recluse, tanto da un punto di vista strutturale, quanto gestionale e organizzativo. In questo quadro, la maternità in carcere - fisicamente ed emotivamente diversa - vive «una dimensione penitenziaria quasi marginale». La stessa organizzazione penitenziaria, pensata e realizzata soltanto al maschile, ha regole comportamentali che rappresentano il prodotto di un’elaborazione tipicamente maschile, senza attenzione all’ambito emozionale. Ciò perpetra un approccio che intende la differenza femminile come scostamento o deviazione dallo standard maschile, assunto quale punto di riferimento privilegiato dallo stesso sistema normativo.
Ampiamente riconosciuto dagli organismi internazionali, simile aspetto è confermato anche dalla limitatezza degli studi sulla criminalità e sulla criminologia femminile che, anche in questo ambito, confinano la condizione femminile all'invisibilità, quasi all’insignificanza per il diritto penale. La questione si pone come ancor più problematica per quanto riguarda la garanzia nell’accesso ai diritti sociali che, quale strumento di inveramento dell’uguaglianza costituzionale, dovrebbero essere garantiti anche (o meglio, soprattutto) per le persone recluse a prescindere dal genere. Un efficace esempio è rappresentato dalla valutazione delle patologie derivanti dalla reclusione, che pure non trova alcuno studio specifico rispetto alla condizione femminile, fatta eccezione per le patologie o le necessità tipiche della maternità, che certamente non può però ritenersi dimensione esaustiva.
Vi è un ultimo elemento da considerare come necessario presupposto della presente analisi. Posta l’assenza di considerazione del minore coinvolto, alla luce della visione “adultocentrica” del sistema penitenziario, occorre tenere conto di come molte delle questioni problematiche connesse alla maternità reclusa possano essere validamente estese anche a quante vivono la maternità all’interno delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (le cosiddette Rems), che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), o che sono trattenute nei centri di permanenza per i rimpatri (ex Cie). La tutela della dignità e dei diritti deve essere universale, superando le barriere detentive e di genere, per garantire un approccio che tenga conto delle specificità e delle vulnerabilità intrinseche a queste condizioni.

Dalla parte di Antigone. Le donne detenute in Italia
L'Evoluzione della Normativa Italiana sulla Maternità in Carcere
In una prospettiva storica, mentre la necessità di una reclusione separata sulla base del sesso è presente fin dal 1600 e la criminalità femminile raccoglie attenzione già nel positivismo giuridico, il tema della condizione detentiva per le madri rappresenta una questione relativamente recente. Solo nella metà dell’Ottocento si pose, per la prima volta, il problema della maternità delle detenute, giungendo alla conclusione per cui non si potesse consentire la presenza di minori in carcere, in particolare dopo i tre anni, dovendosi preferire l’affido alla famiglia di origine o l’orfanotrofio. Tuttavia, anche in questo contesto, per le madri recluse si raccomandava comunque un trattamento adeguato alla particolare condizione, riconoscendo, seppur embrionalmente, una specificità della maternità in detenzione.
Consapevole della delicatezza di questa fase della vita, anche il legislatore penale del 1930 aveva rivolto attenzione al rapporto tra la madre detenuta e la prole. Ciò avveniva attraverso il possibile differimento dell’esecuzione della pena per la donna incinta e la madre di prole in tenera età. Di regola, la presenza in carcere di un minore era preclusa, con il divieto, per i minorenni, persino della possibilità di visita. Solo in via eccezionale le madri con bambini di età inferiore ai due anni potevano essere autorizzate dalla direzione dell’istituto a tenere con sé i figli in carcere, presumendo una inidoneità educativa del genitore che conduceva alla interruzione della relazione con i figli nel loro stesso interesse, una visione che rifletteva le sensibilità dell'epoca.
In tempi più recenti, la legislazione ha compiuto passi significativi, introducendo ulteriori normative volte a mitigare l’impatto che la detenzione della madre può generare in termini di interruzione dei rapporti affettivi con la prole o, alternativamente, quale “carcerizzazione degli infanti”. Questo è avvenuto attraverso la previsione di meccanismi volti a favorire l’espiazione della pena all’esterno delle strutture detentive nei primi anni di vita del bambino, segno di una crescente consapevolezza dei diritti e delle esigenze dei minori coinvolti.
Una tappa fondamentale in questo percorso è costituita dalla riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, la quale colloca al centro del sistema la figura del detenuto, non più subordinata rispetto all’amministrazione. Nel configurare per la persona reclusa o internata un vero e proprio “diritto a prestazioni sanitarie” e nel riconoscere che il diritto alla salute spetta «alla pari dei cittadini in stato di libertà», la normativa richiama la necessità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ma anche - specificamente - dell’assistenza sanitaria per la gravidanza e la maternità, oltre che dell’assistenza pediatrica ai bambini che le donne recluse possono tenere in istituto durante la primissima infanzia. Così, presso ogni istituto penitenziario per donne, furono previsti servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Per le detenute madri, era inoltre contemplata la possibilità di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni, con il connesso obbligo dell’amministrazione penitenziaria di organizzare appositi asili nido per la cura e l’assistenza dei bambini. Pur nella salvaguardia della relazione materna, l’ingresso di un minore di tre anni in carcere rappresentava, comunque, una soluzione problematica poiché rendeva il successivo distacco forse ancor più drammatico. Inoltre, recludeva il bambino in un “contesto punitivo”, certamente povero di stimoli, insalubre e non idoneo alla creazione di un rapporto affettivo fisiologico con la figura genitoriale e - in generale - all’apprendimento, così fondamentale nei primi anni di vita.

Proprio nella consapevolezza della problematicità del tema, nel 1986, con la cosiddetta “legge Gozzini”, dal nome del suo promotore, era stata introdotta una modifica all’ordinamento penitenziario, prevedendo la detenzione domiciliare per la madre di prole in tenera età e garantendo al bambino un’assistenza materna continuativa in ambiente familiare o comunque extramurario. In particolare, nel caso di una donna incinta, o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente, che fosse condannata, si prevedeva la possibilità di scontare, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, fatto salvo il caso dell’elevata pericolosità sociale della madre. La Corte costituzionale aveva successivamente esteso anche al padre questa possibilità, ma solo in caso di decesso della madre o di sua assoluta impossibilità di assistenza alla prole. Le argomentazioni avevano richiamato l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, su cui è ordinato il matrimonio, e il riconoscimento dei diritti della famiglia, del dovere-diritto dei genitori di cura della prole con pari responsabilità, nonché delle provvidenze che la legge deve disporre affinché siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacità. Inoltre, era stata richiamata la tutela dell’infanzia che rende incompatibile con l’articolo 3, in connessione con gli articoli 29, 30 e 31 Cost., la previsione a favore delle sole madri. Analogamente a quanto avviene per la detenzione domiciliare ordinaria, la detenzione domiciliare speciale può essere concessa anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o è in condizioni che le rendono assolutamente impossibile provvedere alla cura dei figli, né vi è modo di affidare la prole ad altri.
Nel 2001, con la cosiddetta “legge Finocchiaro”, dal nome dell’allora Ministra per le pari opportunità, il legislatore pose al centro il fascio dei diritti e delle libertà del bambino coinvolto, riconosciuto come titolare di un diritto all’assistenza materna in modo continuato e in ambiente familiare. Così, fu introdotta la possibilità di differire l’esecuzione della pena non pecuniaria per la donna incinta e per la madre di un bambino di età inferiore a un anno, insieme a una serie di altre vicende di ambito sanitario per la persona interessata. Il differimento è possibile anche nel caso in cui la madre abbia un figlio di età non superiore ai tre anni, mentre per le condannate madri con figli di età non superiore ai dieci anni è possibile essere ammesse alla detenzione domiciliare, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. La legge aveva pure introdotto l’istituto della detenzione domiciliare speciale, che consente alle detenute condannate a pene superiori a quattro anni, madri di bambini di età non superiore a dieci anni, di poter scontare il residuo di pena presso la propria abitazione o in altro luogo di cura, assistenza o accoglienza, dopo aver espiato un terzo della pena in carcere o quindici anni in caso di condanna all’ergastolo. Ai tribunali di sorveglianza compete la facoltà di concedere la detenzione domiciliare e fissare le modalità di attuazione. Per la madre detenuta che non avesse ottenuto la detenzione domiciliare ordinaria o la detenzione domiciliare speciale, erano inoltre state ampliate le possibilità di provvedere alla cura dei figli, in un ambiente non carcerario, per un periodo di tempo predeterminato nel corso della giornata. Fu, inoltre, prevista l’assistenza esterna dei figli minori, con l’estensione dei benefici alle detenute madri di bambini sopra i dieci anni di età. Per evitare abusi e un uso strumentale della maternità, erano state previste alcune condizioni per l’ammissione alle misure alternative, ossia l’assenza di rischio di recidiva e la dimostrazione della concreta possibilità di ripristinare un ambiente familiare idoneo, aspetti cruciali per bilanciare la tutela del minore con le esigenze di sicurezza.
Il Modello di Prassi Sanitaria Penitenziaria: Un Approccio Integrato alla Tutela della Salute
La prassi sanitaria all’interno delle strutture penitenziarie italiane si articola attraverso un modello integrato, volto a garantire l'accesso alle cure e la tutela della salute della popolazione detenuta. Questo sistema si avvale della collaborazione tra il personale sanitario interno al carcere e le strutture ospedaliere del territorio, come l'ASST Papa Giovanni XXIII e, per specifiche esigenze, l'Ospedale San Paolo.
L'Accoglienza e la Valutazione del Nuovo Giunto
Ogni nuovo giunto in istituto è soggetto ad un attento inquadramento plurispecialistico. Questo processo inizia con la valutazione all’ingresso da parte del Medico di Primo Soccorso (MPS) il quale accoglie il detenuto e raccoglie l’anamnesi. Si presta particolare attenzione agli aspetti traumatici eventualmente occorsi durante l’arresto, alle problematiche psichiatriche, alla presenza di dipendenze patologiche e alla presenza di malattie infettive. Particolare attenzione viene data al rilievo delle condizioni psicologiche e soprattutto alla presenza di segni di disagio grave. All’anamnesi segue la visita medica con rilevazione dei parametri vitali, la prescrizione di terapia iniziale e l’impostazione di una serie di accertamenti clinici. In particolare, vengono eseguiti esami ematochimici generali con screening delle principali patologie infettive di interesse comunitario, come la Tubercolosi, mediante esecuzione di Test IGRA - Quantiferon, le epatiti virali, l’HIV e la Lue, quest’ultima ancora prevista per legge. Il nuovo giunto viene poi sempre segnalato allo psicologo che effettua una valutazione entro le 24-72 ore successive. Se necessario, il detenuto viene segnalato anche per altre valutazioni, in particolare al SerD (Servizio per le Dipendenze), allo psichiatra o ad altro specialista clinico, garantendo un approccio multidimensionale sin dai primi momenti della detenzione.
Servizi Medici Ambulatoriali e di Sezione
L'attività ambulatoriale è svolta dai medici di primo soccorso (MPS) e dai medici che assicurano l’assistenza nelle sezioni (MS). I primi, presenti h24, forniscono le prime risposte alle esigenze mediche del detenuto il quale, in presenza di problematiche non urgenti, accede a visita prenotandosi secondo un calendario settimanale prestabilito. La prenotazione avviene iscrivendosi ad una lista raccolta dal personale infermieristico durante il giro della terapia. I calendari sono articolati in modo che ogni detenuto ha a disposizione tre “ambulatori” ogni settimana per le valutazioni cliniche non urgenti. Le visite urgenti vengono valutate per priorità dal MPS presente e la visita viene poi eseguita nel più breve tempo possibile in funzione della priorità clinica stabilita dal medico. Nel corso della visita il medico informa il paziente della problematica riscontrata e delle conseguenti decisioni che hanno comunque sempre carattere di “proposta” diagnostico/terapeutica, con assoluta libertà, per la persona ristretta, di accogliere o meno la proposta stessa. Il MPS svolge anche attività di certificazione prima della mobilizzazione interna o esterna dei detenuti, di nulla osta all’attività lavorativa, sullo stato di salute dei detenuti scioperanti della fame e sete, di inabilità lavorativa, di infortunio sul lavoro con moduli INPS e altre attestazioni necessarie. Il MS, figura in corso di implementazione, è il medico che seguirà nel tempo il detenuto. Effettua una prima valutazione e presa in carico del ristretto successivamente alla disponibilità dei referti degli accertamenti di primo livello impostati al momento dell’accettazione come nuovo giunto. La visita avviene su chiamata del detenuto. Nel corso della valutazione spiegherà al detenuto le caratteristiche principali del servizio e imposterà il successivo iter diagnostico e terapeutico personalizzato. Il medico è comunque sempre disponibile, 24 ore su 24, per visite mediche urgenti, che vengono richieste tramite l’addetto alla sorveglianza o l’infermiere o altra figura ed effettuate nel più breve tempo possibile in funzione della priorità clinica stabilita dal medico stesso. Il medico di Sezione svolge la propria attività su programmazione ed è responsabile dell’attuazione del piano terapeutico concordato col detenuto al momento della presa in carico, seguendone l’iter anche confrontandosi direttamente con gli specialisti in caso di necessità. Per le problematiche di maggior impegno clinico/assistenziale informa e relaziona il medico con funzione di “vice” oltre al referente, concordandone la gestione per garantire la continuità e l'efficacia delle cure.
Il Ruolo dell'Infermieristica Quotidiana
L’attività infermieristica si svolge prevalentemente nella fascia oraria 8-22 e comprende diverse funzioni essenziali. Gli infermieri svolgono attività di consegna della terapia, medicazioni, prelievi, vaccinazioni, rilevazione parametri vitali, “ascolto” riguardo esigenze sanitarie, educazione sanitaria, e riordino della documentazione sanitaria in vista della movimentazione del detenuto. Ricevono inoltre richieste di valutazione clinica o psicologica che poi girano agli operatori interessati. La “consegna” della terapia è l’attività prevalente. La terapia consegnata al detenuto deve essere assunta dallo stesso in presenza; qualora questo non avvenga, l’infermiere comunica alla sorveglianza e al medico il non rispetto della prescrizione. Il “giro terapia” avviene in tre momenti per il circondariale e il femminile, in particolare al mattino, a metà pomeriggio e dopo cena. Nel “penale” la consegna dei farmaci avviene nel primo pomeriggio. Durante il giro per la terapia l’infermiere raccoglie dai detenuti le richieste di visita medica, fungendo da primo contatto per molteplici esigenze di salute.
Supporto Psicologico e Psichiatrico
Il supporto psicologico è fornito da personale qualificato appartenente alla Psicologia Clinica presente tutti i giorni lavorativi e, per i detenuti con dichiarato abuso patologico di sostanze attuale, da psicologi afferenti al SerD. Tutti i detenuti all’ingresso, entro 24-72 ore, vengono sottoposti a valutazione psicologica e, all’occorrenza, presi in carico per supporto e per quanto di competenza. L’attività di supporto psichiatrico è garantita dai reparti di Psichiatria 1-2. Lo psichiatra è presente in istituto tre o quattro giorni a settimana e valuta i detenuti su richiesta del medico di primo soccorso, del medico del SerD o degli psicologi. Mantiene anche i contatti con le strutture territoriali, garantendo la continuità della presa in carico nelle situazioni che lo necessitano, aspetto fondamentale per patologie croniche o complesse.
L'Assistenza Medica Specialistica
L’attività medica specialistica è gestita dall’ASST Papa Giovanni XXIII che garantisce all’interno della struttura penitenziaria le visite mediche specialistiche previste dalla normativa vigente. In particolare, sono assicurate le visite cardiologiche, stomatologiche (per quanto riguarda le attività previste nei LEA, Livelli Essenziali di Assistenza), infettivologiche e psichiatriche, oltre ad altre prestazioni quali le visite oculistiche, ortopediche, dermatologiche, di chirurgia generale e fisiatriche. Presso il polo ospedaliero Papa Giovanni XXIII sono poi disponibili accessi dedicati per le altre specialità non erogabili direttamente in istituto. Le visite specialistiche vengono prescritte dal medico di primo soccorso o dal medico di sezione previa valutazione del paziente; il detenuto non può far richiesta diretta di visita, ma deve segnalare la problematica al proprio medico di riferimento che deciderà l’approccio diagnostico più corretto nel singolo caso. Eventuali visite specialistiche in libera professione (per esempio, accesso del dentista personale in istituto, ma anche visite cardiologiche, ortopediche e di altro specialista) vanno richieste al medico referente mediante compilazione dell’apposito modello ministeriale, che viene visionato per autorizzazione dal Direttore dell’Istituto Penitenziario. Al momento della richiesta verranno spiegate da parte del coordinatore infermieristico le modalità di ingresso del consulente esterno.
Ricovero Ospedaliero e Servizi Specifici
Il ricovero ospedaliero è deciso, nell’urgenza, dai medici in servizio e avviene presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII previo passaggio in Pronto Soccorso. Accanto al ricovero in urgenza, è prevista una modalità di ricovero programmato sia all'Ospedale Papa Giovanni XXIII che presso la Divisione Medicina V° Protetta dell’ASST Santi Paolo e Carlo nel polo ospedaliero San Paolo. Il ricovero ospedaliero può essere proposto dai medici in servizio, ma deve essere indicato dallo specialista dell’UOC di ricovero che prenderà in carico il detenuto per l’opportuno trattamento specialistico.Per il ricovero all'Ospedale Papa Giovanni XXIII: il medico penitenziario chiede visita specialistica. Lo specialista, valutato il caso, pone l’indicazione al ricovero ed eventualmente all’intervento. Il detenuto entra in una lista d’attesa comune a quella della popolazione generale e viene poi chiamato per esami preoperatori e ricovero quando stabilito in base alla programmazione ospedaliera. Il Referente medico (o il suo vice) informa la Direzione del Carcere del programma quando giunge la comunicazione del ricovero che avverrà in camera blindata.Per il ricovero all’Ospedale San Paolo: il medico penitenziario chiede visita specialistica allo specialista dell’ASST Papa Giovanni XXIII che porrà l’indicazione a ricovero/intervento e la priorità dello stesso. Il medico penitenziario raccoglie dal detenuto il consenso al trasferimento nella Divisione Medicina V° Protetta e informa il referente medico (o il vice) della necessità di contattare il reparto milanese per sottoporre il caso. Il referente medico, raccolta la valutazione specialistica e il consenso da parte del detenuto per il trasferimento, invia la documentazione al Responsabile della Divisione Medicina V° Protetta del H San Paolo per valutazione.Il detenuto può anche richiedere autonomamente una prestazione ospedaliera, ad esempio qualora intenda “privatizzare” un intervento o un esame strumentale. In questi casi l’iter istituzionale da seguire prevede che, autonomamente o tramite il proprio legale, il detenuto si procuri l’indicazione al trattamento e la disponibilità al ricovero della struttura ospedaliera scelta, rivolgendosi poi all’Autorità Giudiziaria per le opportune autorizzazioni.

Il Servizio per le Dipendenze (SerD Carcere)
Il SerD Carcere, afferente all'Unità Dipendenze dell’ASST Papa Giovanni XXIII, si occupa all’interno della struttura penitenziaria della valutazione, certificazione e presa in carico dei detenuti con segnalati disturbi da uso di sostanze o di addiction, mantenendo i rapporti con le strutture territoriali di riferimento. Stante il numero elevato di detenuti con tale patologia, sono state definite delle priorità di intervento. In particolare, si garantiscono entro 72 ore la visita medica per i soggetti con dichiarato uso di eroina e/o con sintomi di astinenza da eroina o alcool, l’esecuzione delle procedure per gli esami tossicologici, il Triage infermieristico a tutti i pazienti, la somministrazione della terapia con farmaci agonisti degli oppioidi, le valutazioni cliniche a seguito di segnalazione di rischio autolesivo dei pazienti in carico al Servizio, delineando un servizio essenziale per una fetta significativa della popolazione detenuta.
Gestione Amministrativa e Rapporti con Figure Esterne
Il servizio amministrativo all’interno della struttura penitenziaria si occupa di veicolare i protocolli in arrivo e in partenza da e verso il servizio sanitario. Si occupa inoltre della programmazione degli accertamenti sanitari da effettuarsi presso la sede ospedaliera, oltre che delle necessità logistiche interne. Interfacciandosi con “l’ufficio cartelle cliniche” della Direzione Medica, collabora nella gestione delle pratiche di richiesta di documentazione sanitaria provenienti dalla magistratura o dagli utenti.I rapporti tra servizio di Sanità Penitenziaria e figure esterne, in particolare per l’attività certificativa, sono regolamentate dalla DGR 4719 del 13/01/2016. Il servizio assicura la piena collaborazione nelle attività generali che abbiano cointeressenza con l’aspetto giuridico/sanitario, producendo su richiesta dell’Amministrazione penitenziaria certificazioni per nulla osta a traduzione, certificazione di infortunio sul lavoro, certificazione di stato di malattia del detenuto lavorante, relazioni sanitarie su richiesta dell’amministrazione penitenziaria e/o dell’autorità giudiziaria con parere sulla compatibilità o meno con la detenzione (ai sensi dell'art. 146 - donne gravide e casi AIDS conclamata - e dell'art. 147 - grave infermità fisica tenendo conto della considerazione oggettiva della malattia, in relazione alle condizioni di efficienza sanitaria del singolo istituto carcerario, intese come possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione), referto medico obbligatorio in caso di lesioni e certificazioni mediche per invalidità civile. È importante notare che il medico penitenziario non svolge perizie di parte né rilascia attestazioni valutative ai detenuti, ai famigliari e ai difensori, ai quali è consentito richiedere copia del diario clinico adottando la prassi vigente nell’Azienda.
L’emergenza COVID-19 ha avuto un forte impatto sull’organizzazione e gestione dei servizi di sanità penitenziaria in diversi momenti operativi, richiedendo un’adeguata e flessibile riorganizzazione delle prassi per tutelare la salute di tutti gli attori coinvolti nel sistema penitenziario.
Oltre la Maternità: La Necessità di una Visione di Genere nel Carcere Italiano
In ambito europeo, le Regole Penitenziarie Europee dedicano un più ampio spazio alla condizione delle donne. La citata Regola 34, tra l’altro, prevede che: «Le autorità devono porre un’attenzione particolare ai bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle donne detenute al momento di prendere decisioni che coinvolgono qualsiasi aspetto della detenzione». Nella successiva Regola 81 si prevede che debba esserci un personale penitenziario formato e specializzato a lavorare con le donne, oltre che con minorenni, stranieri e malati psichici. Dunque, le specificità penitenziarie richiedono attenzione su tanti livelli, compresi quelli organizzativi, formativi e strutturali, riconoscendo una complessità intrinseca alla condizione femminile in detenzione.
Invece, la donna nell’Ordinamento penitenziario italiano è considerata principalmente nella sotto-identità di madre, limitando la visione delle sue esigenze e dei suoi diritti al solo aspetto genitoriale. In parte, se ne è resa conto la stessa amministrazione penitenziaria, che pur non facendo il passo lungo e necessario di una più complessa riorganizzazione degli uffici, per colmare il gap che divide la nostra legge rispetto alle regole europee, nel 2008 ha proposto un regolamento ministeriale per le sezioni e gli istituti femminili. Viene messo a disposizione degli istituti periferici un regolamento-tipo che dovrebbe valere dappertutto a esclusione delle sezioni di Alta Sicurezza. Si ammette in modo esplicito che la circolare «mira a colmare una grave lacuna dell’organizzazione penitenziaria, favorendo l’introduzione su tutto il territorio nazionale, pur con gli adattamenti necessari a ciascuna realtà locale, di una regolamentazione specifica che tenga conto delle peculiarità dell’esecuzione penale riguardante il genere femminile». In questa formulazione, compare per la prima volta e in maniera esplicita la parola ‘genere’, segnalando un tentativo di riconoscere una dimensione più ampia della specificità femminile.
Si riconosce, inoltre, che «forse anche a causa dell’esiguità della percentuale di donne detenute, rimasta pressoché costantemente attestata intorno al 5% delle presenze complessive, si riscontra un’evidente difficoltà del sistema a elaborare accorgimenti organizzativi e offerte riabilitative idonei a cogliere e valorizzare la specificità della popolazione detenuta femminile». Addirittura, si scrive che: «nel mondo penitenziario, sono andati diffondendosi linguaggi e codici valoriali riferibili essenzialmente agli uomini, basati su meccanismi di dominio e su modalità relazionali fondate sul potere e sulla forza». Dopo queste premesse, ci si sarebbe potuti attendere una maggiore ambizione regolamentare. Invece, restano ancora eccessive le assimilazioni tra uomo e donna nella vita quotidiana. Eppure, le donne evadono meno, non commettono quasi mai atti di violenza e i magistrati di sorveglianza si fidano maggiormente di loro nella concessione di misure alternative alla detenzione, evidenziando una differenza di condotta che il sistema non sempre recepisce appieno.
Sebbene meritoriamente ispirato a una idea nuova di regolamentazione specifica della identità femminile, tornano anche nella circolare alcuni stereotipi. Ad esempio sulle vocazioni e le passioni femminili, che rischiano di limitare la visione delle potenzialità riabilitative e risocializzanti. Un’attenzione adeguata è data nella legislazione primaria e secondaria alle donne detenute madri, ma la legge italiana, pur prevedendo un’ampia possibilità di accesso alle alternative alla detenzione, sia nella fase pre-processuale che nell’esecuzione della pena, e consentendo alla madre di scegliere di tenere con sé il bambino fino all’età di tre anni in sezioni e istituti speciali con un regime interno molto aperto e un alloggio simile a una casa normale, presenta ancora delle lacune. In particolare, la legge non prevede che l’amministrazione penitenziaria si occupi delle attività più significative per i bambini, in particolare della possibilità di uscire dal carcere, che sono affidate a volontari, creando una dipendenza da soggetti esterni per aspetti cruciali dello sviluppo infantile e della qualità della vita del minore. La sfida rimane quella di sviluppare un sistema che riconosca pienamente la donna detenuta nella sua individualità, oltre il ruolo materno, garantendo diritti e opportunità in linea con gli standard europei.

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