La Polizia Municipale e la Sicurezza dei Bambini in Auto: Normative, Seggiolini e Dispositivi Antiabbandono

La sicurezza dei bambini sui veicoli è un pilastro fondamentale della sicurezza stradale, regolamentata da normative precise e la cui osservanza è costantemente monitorata dalle forze dell'ordine, inclusa la Polizia Municipale. La legge italiana stabilisce chiaramente che i bambini in auto devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, come i seggiolini, e successivamente dalle cinture di sicurezza, a seconda dell'età, del peso e dell'altezza. Questo quadro normativo, in continua evoluzione, mira a prevenire infortuni gravi e a salvaguardare la vita dei più giovani passeggeri, introducendo anche strumenti innovativi come i dispositivi antiabbandono.

Obbligo di Ritenuta: La Base della Sicurezza Infantile sui Veicoli

L'uso dei sistemi di ritenuta per bambini in auto è regolato dall'articolo 172 del Codice della Strada (CdS), la medesima norma che prevede l'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti i sedili di un veicolo. La disciplina è particolarmente articolata e sempre contenuta nell’articolo 172, il quale stabilisce che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini adeguato al loro peso e di tipo omologato. Questo obbligo generale si estende a tutti gli occupanti, siano essi conducenti o passeggeri, dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, nonché dei veicoli L6e dotati di carrozzeria chiusa, purché muniti di cintura di sicurezza. Il punto di riferimento principale per comprendere chi è obbligato a utilizzare le cinture di sicurezza è, dunque, l’articolo 172 del Codice della Strada, che disciplina l’uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta per bambini.

In linea generale, sono previsti sistemi omologati per bambini fino a 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 metri. Dunque, l’obbligo del seggiolino dura fino a che il bambino raggiunge i 12 anni di età; tuttavia, se il bambino raggiunge 1,50 m di altezza prima di compiere 12 anni, si può utilizzare la cintura di sicurezza senza alcun rialzo. Al contrario, se un bambino ha già compiuto 12 anni ma non è più alto di 1,50 metri, si consiglia di utilizzare un rialzo anche se questo non è più obbligatorio.

Bambini in auto e cinture di sicurezza

Un ulteriore profilo importante riguarda il dovere del conducente di verificare l’efficienza dei dispositivi di ritenuta. Il comma 2 dell’articolo 172 stabilisce, infatti, che il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi. Ciò implica che non basta la mera presenza delle cinture, ma esse devono essere in condizioni tali da poter svolgere correttamente la loro funzione, garantendo la massima protezione per i passeggeri.

Sistemi di Ritenuta per Bambini: Classificazioni e Omologazioni Essenziali

Nella scelta del seggiolino per il trasporto dei bambini in auto, spesso si può incappare nell’errore di non comprare quello adatto all’età, al peso o all'altezza del bambino. È fondamentale che i sistemi di ritenuta per bambini, utilizzati a bordo dei veicoli destinati al trasporto di persone e di cose, siano omologati conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). L’omologazione è disciplinata in particolare dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 maggio 2014, che, nel recepire la direttiva 2014/37/UE, ha stabilito le prescrizioni in materia.

Regolamento UNECE 44 (basato sul peso)

I regolamenti UNECE attualmente in vigore includono il Regolamento 44 nelle sue versioni R44/03 e R44/04. Questo regolamento fa riferimento al peso del bambino, pertanto, chi acquista seggiolini omologati ai sensi di questo regolamento, dovrà basare la scelta in funzione del peso del bambino, secondo una classificazione in gruppi specifica. Si possono acquistare in base all’età seggiolini auto per bambini di diversi gruppi, che sono i seguenti:

  • Gruppo 0: Adatto per bambini con un peso fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa. Questi sistemi sono comunemente identificati come navicelle e permettono ai bambini che hanno meno di 9 mesi di viaggiare in posizione sdraiata.
  • Gruppo 0+: Progettato per bambini con un peso fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa. L'ovetto, come è noto questo tipo di seggiolino, offre una maggiore protezione per la testa e per le gambe rispetto alla navicella. Normalmente vanno posizionati sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia.
  • Gruppo I: Pensato per bambini con un peso incluso tra i 9 e i 18 kg, tipicamente fino a 4 o 5 anni di età. Questi seggiolini devono essere ben assicurati con la cintura in modo da evitare qualsiasi movimento.
  • Gruppo II: Si tratta di cuscini con braccioli adatti ai bambini di peso compreso tra i 15 kg e i 25 kg. Questa categoria è spesso identificata come seggiolino auto età dai 4 ai 6 anni. Grazie a questo supporto, è possibile utilizzare la cintura di sicurezza, facendola passare sulla spalla e sul bacino in modo corretto.
  • Gruppo III: Destinato a bambini con un peso compreso tra i 22 e i 36 kg, e fa parte del seggiolino auto età da 6 a 12 anni. Anche in questo caso si tratta di un rialzo che aumenta l’altezza del bambino e consente di utilizzare correttamente le cinture di sicurezza. I sistemi di ritenuta non integrali, privi di schienale (c.d. rialzi), omologati ai sensi del R44/04 possono essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm. Tuttavia, i modelli di rialzi senza schienale per bambini sotto i 125 cm (già disponibili sul mercato) restano ancora in vendita sino ad esaurimento. Dai 126 cm in poi è possibile utilizzare solo il rialzo senza schienale (o alzatina).

Regolamento UNECE 129 (i-Size, basato sull'altezza)

Il regolamento UNECE 129, nelle sue versioni R129/1 e R129/2, rappresenta un'innovazione nel campo della sicurezza, facendo riferimento all’altezza del bambino. Pertanto, chi intende acquistare un seggiolino omologato secondo le caratteristiche previste da questo regolamento, sceglierà in base alla statura del bambino, in rapporto al suo peso. I seggiolini omologati i-Size, fanno riferimento al R129/1 e prevedono l’installazione di tipo ISOFIX. Questo è un sistema di fissaggio internazionale e standardizzato al sedile dell’auto che non richiede l’utilizzo della cintura di sicurezza del veicolo, ma presuppone una specifica predisposizione dell’automobile per tale sistema. Il Regolamento UNECE 129 non sostituisce il Regolamento UNECE 44, ma si aggiunge ad esso, consentendo di scegliere quale tipologia di seggiolino acquistare in base alle caratteristiche di omologazione e alle proprie esigenze. È importante notare che per essere omologato, il seggiolino deve superare dei crash test anche da impatto laterale, garantendo una protezione più completa.

Indicazioni sull'Etichetta di Omologazione

Le informazioni relative all’omologazione del seggiolino sono riportate in un’apposita etichetta attaccata al seggiolino stesso. È fondamentale consultare questa etichetta per assicurarsi che il prodotto sia conforme alle normative vigenti e adatto alle specifiche del bambino.

Etichetta di omologazione seggiolino auto

Guida all'Installazione e al Posizionamento del Seggiolino Auto

Non è sufficiente chiedersi quando si parla di seggiolino auto fino a che età è obbligatorio; è importante, al tempo stesso, sapere come installare le diverse tipologie di rialzo e seggiolini. La fase di installazione del seggiolino è un altro passaggio fondamentale che va fatto in maniera corretta per garantire la massima sicurezza del bambino.

L'Installazione Corretta: Un Passaggio Non Negligibile

Le istruzioni fornite dal produttore sono utilissime e prima di mettere il bimbo è sempre meglio controllare accuratamente se l’installazione è stata eseguita correttamente. Quando non siamo sicuri di aver eseguito la procedura corretta, è consigliabile fermare il veicolo in un’area sicura, come un parcheggio, piuttosto che sul fuoristrada, e dopo un apposito controllo la guida sarà più serena e il bimbo in sicurezza. Anche un seggiolino di ultima generazione e omologato perde la sua efficacia se non installato a regola d'arte.

Posizionamento nel Veicolo e Gestione degli Airbag

Generalmente, il seggiolino viene installato in senso contrario rispetto a quello di marcia finché l’altezza del bambino non supera quella del poggiatesta, o comunque fino ai 15 mesi del bambino per gli ovetti. Questa configurazione offre una protezione superiore per la testa e il collo del bambino in caso di impatto frontale. I bambini per i quali è prescritto l’uso obbligatorio del seggiolino possono essere trasportati anche sul sedile anteriore, rispettando le prescrizioni dei singoli regolamenti per ciò che concerne il posizionamento in senso contrario o uguale a quello di marcia, ad eccezione di quelli rientranti nel gruppo 0 che possono essere installati solo sul sedile posteriore.Se il seggiolino è installato al posto del passeggero, è imprescindibile disattivare l’airbag frontale anteriore. Gli airbag possono salvare la vita, ma se un seggiolino rivolto all'indietro è troppo vicino al cruscotto con l'airbag attivo, un'esplosione potrebbe causare infortuni gravi al bambino. Il seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro non deve essere utilizzato su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. Se il seggiolino è installato posteriormente, occorre disattivare gli airbag laterali se interferiscono con il seggiolino.

L'Utilizzo dei Rialzi (Alzatine)

I rialzi e le alzatine sono consentiti solo a partire dai 125 cm di altezza del bambino, come specificato dal Regolamento UNECE 44/04 per i sistemi senza schienale. Questi dispositivi sono studiati per elevare il bambino quel tanto che basta per consentire alle cinture di sicurezza dell'auto di passare correttamente sopra la spalla e il bacino, fornendo la protezione necessaria.

Dispositivi Antiabbandono: Una Tutela Irrinunciabile per i Più Piccoli

Un elemento ormai centrale nella disciplina del trasporto dei bambini è l’obbligo di utilizzare dispositivi anti-abbandono. Questa normativa è stata introdotta con la legge 1 ottobre 2018, n. 117, che ha modificato l’articolo 172 del Codice della Strada.

L'Introduzione dell'Obbligo

La legge 117/2018 ha introdotto l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sugli autoveicoli e sugli autocarri di qualsiasi massa. L’obbligo, inizialmente previsto per il 1° luglio 2019, è entrato in vigore a partire dal 7 novembre 2019, dopo la pubblicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019, n. 122, che ha definito le caratteristiche tecniche di tali dispositivi. Questo Decreto ha regolamentato l'attuazione dell'articolo 172 del Nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni.

Caratteristiche e Funzionamento dei Dispositivi

Le caratteristiche di tali dispositivi, che sono finalizzati a ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli, sono state determinate con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Decreto del MIT è chiaro: i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo. Potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate.Questi dispositivi possono essere integrati all’origine nel seggiolino stesso, oppure costituire una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso, oppure ancora essere un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo. L'obiettivo è garantire una maggiore sicurezza e ridurre i tragici casi di bambini dimenticati in auto.

Come funzionano i seggiolini auto ANTIABBANDONO

Il Ruolo della Polizia Municipale e le Sanzioni per la Non Conformità

La Polizia Municipale, come le altre forze dell'ordine, gioca un ruolo cruciale nell'assicurare l'applicazione delle normative sulla sicurezza stradale, inclusa quella relativa al trasporto dei bambini. La vigilanza sull'uso corretto dei seggiolini auto e dei dispositivi antiabbandono è parte integrante delle loro attività per la salvaguardia della comunità.

L'Articolo 172 del Codice della Strada: Infrazioni e Conseguenze

La violazione degli obblighi relativi all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini comporta sanzioni amministrative e, in determinati casi, incide anche sul punteggio della patente. L’articolo 172 prevede specifiche conseguenze per chi non osserva tali obblighi. Ad esempio, chi non si doterà dei dispositivi antiabbandono incorrerà nelle violazioni previste dall’articolo 172 CdS, con una sanzione amministrativa che va da 81 euro a 326 euro. Se il pagamento avviene entro 5 giorni, l'importo si riduce.Le violazioni più generali previste dall’art. 172, comma 10, relative al mancato uso dei sistemi di ritenuta per bambini di statura inferiore a 1,50 m, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 euro a 3.464 euro. Questo denota la serietà con cui il legislatore considera la protezione dei minori.Inoltre, l’articolo 218-ter del Codice della Strada collega alcune violazioni, tra cui quelle dei commi 10 e 11 dell’articolo 172, alla sospensione della patente in relazione al punteggio. In particolare, la sospensione è di sette giorni quando il conducente risulta in possesso di un punteggio inferiore a venti ma pari almeno a dieci punti, e di quindici giorni quando il punteggio è inferiore a dieci punti. Questa misura si aggiunge alla sanzione amministrativa pecuniaria, configurandosi come sanzione accessoria che incide direttamente sulla possibilità di continuare a guidare.

Responsabilità del Conducente e Peculiarità delle Sanzioni

Il comma 11 dell’articolo 172 precisa che, quando il passeggero minore degli anni sedici non è assicurato con un sistema di ritenuta o con la cintura di sicurezza, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Questa previsione sottolinea l'ampio spettro di responsabilità che ricade sul conducente, che non riguarda solo la guida in senso stretto, ma anche la cura delle condizioni di sicurezza dei passeggeri più vulnerabili. Oltre a dover verificare l’efficienza dei sistemi di ritenuta, il conducente è quindi tenuto a dotarsi e utilizzare correttamente il dispositivo anti-abbandono quando trasporta bambini sotto i quattro anni.

Evoluzione Legislativa e Aggiornamenti Normativi

La normativa sui sistemi di ritenuta è stata oggetto di numerosi aggiornamenti e modifiche nel corso degli anni per adeguarsi alle nuove tecnologie e alle crescenti esigenze di sicurezza. Di seguito un riepilogo delle principali disposizioni che hanno contribuito a delineare il quadro attuale:

  • Decreto 20 dicembre 1996: Disposto con l'art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.
  • Decreto 22 dicembre 1998: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.
  • Decreto 29 dicembre 2000: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.
  • Decreto 24 dicembre 2002: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.
  • Decreto 22 dicembre 2004: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
  • Decreto 29 dicembre 2006: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.
  • Decreto 17 dicembre 2008: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.
  • Decreto 22 dicembre 2010: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
  • Decreto 19 dicembre 2012: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.
  • Decreto 16 dicembre 2014: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.
  • Decreto 20 dicembre 2016: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
  • Legge 1 ottobre 2018, n. 117: Ha disposto con l'art. 1, comma 1, che le disposizioni relative ai dispositivi antiabbandono si applicano "a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019".
  • Decreto 27 dicembre 2018: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
  • Legge 1 ottobre 2018, n. 117, come modificata dal D.L. 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. n. 157: Ha disposto, con l'art. 29, comma 1, che le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cui ai commi 1-bis e 11 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020.
  • Decreto 31 dicembre 2020: Disposto con l'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 332/2014, ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Questi continui aggiornamenti sottolineano l'impegno costante nel migliorare la sicurezza stradale, adattando le norme alle evidenze scientifiche e alle nuove esigenze sociali.

Casi Particolari ed Esenzioni dall'Obbligo di Ritenuta

Nonostante la rigidità delle norme, l'articolo 172 del Codice della Strada prevede alcune eccezioni all'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

Situazioni Specifiche di Trasporto

Il comma 8 dell’articolo 172 elenca una serie di categorie esentate dall’obbligo di uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta per bambini. Tra queste rientrano, ad esempio, soggetti affetti da particolari patologie o condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta, sulla base di certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti. Anche le donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione medica, possono essere esentate se l'uso delle cinture costituisce un rischio particolare. Inoltre, l’obbligo non si applica ai conducenti e ai passeggeri dei veicoli di polizia, di emergenza e di soccorso quando impegnati in attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

Una ulteriore specificazione riguarda i bambini di statura non superiore a 1,50 m che viaggiano su autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza (ad esempio, taxi) o su autoveicoli adibiti al noleggio con conducente (NCC). In tali casi, la norma consente che i bambini possano non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 privi di tali sistemi, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare, mentre quelli di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. Questa previsione evidenzia come, in assenza di dispositivi adeguati, il legislatore limiti o vieti il trasporto dei minori, proprio perché la mancanza di ritenuta renderebbe il rischio inaccettabile.

Trasporto di Bambini su Altri Mezzi

La sicurezza dei bambini non si limita solo al trasporto in automobile. Esistono norme anche per altri mezzi di trasporto:

  • In bicicletta con un bambino: In bici solo una persona maggiorenne può trasportare un bambino fino agli 8 anni, purché correttamente seduto su di un seggiolino, di tipo omologato, fissato alla bici.
  • Su motocicli e ciclomotori: È consentito trasportare bambini dai 5 anni compiuti in su solo se è in grado di mantenere una postura stabile ed equilibrata mentre il mezzo è in movimento. Il bambino deve anche riuscire a tenersi saldamente al conducente del mezzo e deve raggiungere i poggiapiedi del passeggero. Il bambino dai 5 anni in su che non è ancora in grado di mantenere un equilibrio sicuro e stabile sul sedile del passeggero, non può viaggiare su motocicli o ciclomotori.

Bambino in bicicletta con seggiolino

Consigli Pratici per un Viaggio Sicuro e Consapevole

Oltre alla conoscenza e al rispetto delle normative, alcuni consigli pratici possono fare la differenza per garantire la massima sicurezza dei bambini durante i viaggi in auto.

Manutenzione e Scelta del Seggiolino

È importante ricordare che i seggiolini di solito hanno una data di scadenza. Non tutti sanno, infatti, che dopo qualche anno i costruttori non garantiscono più il loro corretto funzionamento e la loro efficacia. Per questo motivo, anche in periodi di crisi economica in cui si potrebbe essere tentati di acquistare un seggiolino per l’auto di seconda mano, è fondamentale verificarne l'integrità e la data di scadenza. Un seggiolino vecchio o danneggiato potrebbe non offrire la protezione necessaria in caso di incidente. Inoltre, è sempre consigliabile scegliere seggiolini conformi alle normative europee più recenti, come quelle derivanti dai regolamenti UNECE R129, che offrono standard di sicurezza più elevati.

Sicurezza Durante il Viaggio e in Gravidanza

  • Evitare distrazioni: Mettere giochi nel seggiolino insieme al bambino mentre si viaggia in auto non è raccomandabile, in quanto possono diventare proiettili pericolosi in caso di frenata brusca o incidente.
  • Soste regolari: Durante viaggi lunghi, è consigliabile fare delle soste regolari per camminare e sgranchirsi un po’ le gambe. Questo vale sia per gli adulti che per i bambini, che hanno bisogno di muoversi per evitare l'affaticamento.
  • Viaggiare in auto in gravidanza: L’utilizzo della cintura di sicurezza in modo corretto è fondamentale anche in gravidanza. La cintura deve essere posizionata in modo da non comprimere l'addome, con la fascia orizzontale sotto il ventre e quella diagonale tra i seni, per proteggere sia la madre che il feto. La gravidanza può spesso causare stanchezza, spossatezza e scomodità, quindi è ancora più importante fare delle pause e ascoltare il proprio corpo.

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