Nel contesto dinamico e in costante evoluzione del mondo del lavoro, la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici madri assume un'importanza cruciale, specialmente in settori che presentano specifici fattori di rischio. Il settore dell'acconciatura, con la sua alta diffusione in Italia e la peculiarità delle mansioni svolte, è un esempio emblematico in cui le normative sulla maternità e la valutazione dei rischi si intersecano per garantire un ambiente di lavoro sicuro. L'analisi approfondita dei rischi e delle soluzioni, supportata da documenti specifici e dalla contrattazione collettiva, è fondamentale per comprendere come le lavoratrici parrucchiere possano essere protette durante la gravidanza e il puerperio, con particolare attenzione alla possibilità di richiedere la maternità anticipata.
La Valutazione dei Rischi Specifica nel Settore dell'Acconciatura
L'attenzione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è un pilastro della normativa italiana, che si manifesta attraverso una serie di documenti significativi e un costante sforzo di aggiornamento e analisi. Nel contesto specifico delle lavoratrici del settore dell'acconciatura, un contributo fondamentale è offerto dalla pubblicazione “La valutazione dei rischi per la salute in gravidanza e puerperio nel settore dell’acconciatura”. Questo documento, realizzato dall’Azienda USL Viareggio in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Lucca, rappresenta un punto di riferimento essenziale. Pur essendo stato pubblicato con qualche anno di distanza rispetto alla sua elaborazione iniziale, esso è ancora in grado di fornire, ai titolari di attività di acconciatura e ai medici competenti, utili indicazioni per analizzare i "fattori di rischio presenti nel settore che possono provocare danni alla salute durante la gravidanza ed il puerperio" e per prendere le cautele necessarie per le lavoratrici.
L'Italia, infatti, si caratterizza per una distribuzione degli acconciatori che è tra le più elevate fra i paesi dell’Unione Europea, rendendo la questione della tutela particolarmente rilevante. La normativa di tutela della maternità prevede che durante la gravidanza la donna "possa continuare a lavorare solo in condizioni ambientali e professionali sicure". Questa affermazione sottolinea l'importanza di una valutazione dei rischi che tenga conto delle specificità del genere, una prospettiva che il documento di Viareggio abbraccia pienamente.
Il datore di lavoro, nell’ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Questa valutazione deve considerare, in particolare, i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’Allegato C del D.Lgs. n. 81/2008. Per un'acconciatrice, il rischio chimico è strettamente legato alle sostanze contenute all’interno dei diversi prodotti cosmetici destinati alla cura dei capelli, come tinte, prodotti per la decolorazione, lozioni, lacche spray, prodotti per la stiratura o la permanente o fiale per trattamenti particolari. Oltre al rischio chimico, la professione del parrucchiere comporta spesso movimenti ripetitivi e posture prolungate, un ciclo di lavoro che può essere descritto come "tintura / lavaggio / permanente / accoglienza cliente / tintura / taglio / messa in piega / accoglienza cliente / tintura / lavaggio / taglio / messa in piega", evidenziando una sequenza di operazioni che si susseguono regolarmente.
Analisi Dettagliata dei Rischi e delle Soluzioni per le Acconciatrici
Per comprendere appieno le sfide che le lavoratrici del settore acconciatura affrontano durante la gravidanza e il puerperio, è fondamentale esaminare in dettaglio i fattori di rischio specifici per ogni mansione e le relative soluzioni preventive. Il documento dell'Azienda USL Viareggio offre un'analisi puntuale di queste situazioni.
Durante il Lavaggio dei Capelli
Questa fase include operazioni quali il lavaggio con shampoo, la frizione con balsamo, l'uso di cachès coloranti, il fissaggio con liquido per contropermanenti e la risciacquatura di teste precedentemente trattate con colore, decolorante o stirante. I fattori di rischio rilevati sono molteplici:
- Chimici: Contatto cutaneo ed inalazione di prodotti coloranti, decoloranti, stiranti e perossido di idrogeno.
- Posturali: Attività in stazione eretta prolungata con flessione protratta in avanti del rachide.
- Infettivi: Parassiti del cuoio capelluto.
Le possibili soluzioni proposte dal documento sono le seguenti:
- Durante la gravidanza: L'attività è possibile escludendo le operazioni di risciacquatura di teste trattate con coloranti, decoloranti e stiranti e quelle di fissaggio. Si raccomanda di svolgere il lavoro in modo discontinuo, per non più di 4 ore su una giornata lavorativa di 8 ore, alternando la posizione seduta e quella in piedi. È, inoltre, da valutare, con l’avanzare della gravidanza, i disagi provocati dalla posizione flessa in avanti al lavatesta.
- Durante il puerperio: L'attività è possibile per tutto l’orario di lavoro, escludendo le operazioni di risciacquatura di teste trattate con coloranti, decoloranti stiranti e quelle di fissaggio.
Durante il Taglio dei Capelli
Le operazioni di taglio con forbici, rasoi o macchinetta presentano i seguenti fattori di rischio:
- Posturali: Stazione eretta prolungata con atteggiamento in flessione anteriore del rachide, arti superiori a lungo sollevati, movimenti fini ripetuti della mano e flessoestensione del polso.
- Infettivi: Parassiti del cuoio capelluto.
Per mitigare questi rischi, le soluzioni includono:
- Durante la gravidanza: L'attività è possibile, con pause, per non più di 4 ore su una giornata lavorativa di 8 ore.
- Durante il puerperio: L'attività è possibile senza limitazioni orarie.
Durante la Messa in Piega con Phon o Bigodini
Questa fase comprende il montaggio di bigodini su capelli non trattati, il massaggio della cute con frizioni curative, fissative o coloranti, l'asciugatura con spazzola e phon e l'arricciatura con ferro. I fattori di rischio sono:
- Posturali: Prolungata stazione eretta con arti superiori sollevati ed atteggiamento del rachide in flessione anteriore, movimenti fini della mano e del polso, sostegno manuale del phon di peso variabile tra i 300 ed i 500 grammi.
- Chimici: Contatto cutaneo con sostanze irritanti e sensibilizzanti.
- Fisici: Campi elettromagnetici di intensità non trascurabile durante l’uso di phon.
Le soluzioni correlate per le lavoratrici in gravidanza sono:
- Durante la gravidanza: Attività possibile senza le operazioni di massaggio con frizioni coloranti e fissative, per non più di 4 ore su una giornata lavorativa di 8 ore, mantenendo il phon a distanza di almeno 30 cm.

È importante sottolineare che la protezione della maternità non è solo un obbligo di legge, ma rappresenta uno degli strumenti principali per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro, riducendo discriminazioni e barriere alla partecipazione femminile. La lavoratrice può rinunciare alla scelta di fruire del congedo maternità esclusivamente dopo il parto solo entro l’inizio del periodo di congedo ante partum (ossia prima dell’ottavo mese di gravidanza). Gli obblighi a carico del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica delle lavoratrici in gravidanza diventano operativi solo dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza.
La Maternità Obbligatoria e le Sue Articolazioni Legali
La normativa italiana in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, principalmente contenuta nel Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, noto come “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, stabilisce i diritti e i doveri relativi al periodo di astensione dal lavoro per le lavoratrici madri.
Nella generalità dei casi, è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto. Questo periodo costituisce il cosiddetto congedo di maternità obbligatorio, per un totale di cinque mesi. Più precisamente, la donna in gravidanza lavora solitamente fino all'8°-9° mese di gestazione per poi astenersi dal lavoro fino al momento del parto e per i 3-4 mesi successivi, per un totale massimo di 5 mesi.
Il Decreto Legislativo 151/2001, tuttavia, riconosce la possibilità di articolare diversamente il periodo di congedo. L'articolo 16, comma 1.1, aggiunto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, consente alla lavoratrice, previa idonea certificazione medica, di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi. Tale opzione, nota come "maternità flessibile" o "congedo dopo il parto", è subordinata all’attestazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Entrambi devono certificare che la scelta non comporti rischi per la salute della gestante e del nascituro. Le istruzioni operative dettagliate per poter fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto sono riportate nelle circolari INPS dedicate.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, le lavoratrici hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione, come stabilito dall'articolo 15 del D.Lgs. 151/2001. Questa indennità rappresenta un sostegno economico fondamentale per le famiglie durante una fase cruciale della vita.
È importante ribadire che la protezione della maternità è un diritto fondamentale e che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla lavoratrice madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. Tali misure sono volte non solo a tutelare la salute, ma anche a promuovere la parità di genere, riducendo discriminazioni e barriere alla partecipazione femminile nel mondo del lavoro.
La Maternità Anticipata: Requisiti, Procedure e Tutele Specifiche
La maternità anticipata rappresenta una deroga al periodo ordinario di astensione dal lavoro, consentendo alla lavoratrice di interrompere l'attività prima dei due mesi precedenti la data presunta del parto. La richiesta di maternità anticipata può essere effettuata da tutte le donne lavoratrici nel settore sia pubblico che privato; tuttavia, la domanda trova approvazione solo se sussistono le basi - determinate dalla legge vigente in materia - per consentire un'interruzione dal lavoro prima del tempo. Le condizioni che possono giustificare la concessione della maternità anticipata sono principalmente legate a situazioni di rischio per la salute della madre o del bambino.
Secondo la normativa vigente, la maternità anticipata può essere concessa in presenza di gravi complicanze della gravidanza e/o per la presenza di pregresse condizioni morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza stessa. Per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata, la maternità anticipata può essere concessa solo in presenza della condizione di gravi complicanze o condizioni morbose preesistenti.
Per avviare la procedura, la lavoratrice deve presentare una serie di documenti specifici al servizio ispezione dell'ispettorato del lavoro competente in base alla propria residenza abituale. Questi documenti includono:
- Un certificato medico di gravidanza, redatto dal medico della ASL (Azienda Sanitaria Locale).
- Un certificato medico del ginecologo, che attesti la presenza di complicanze gravi e/o di preesistenti condizioni morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza.
Al fine di garantire l'accettazione della domanda di maternità anticipata in caso di gravi complicazioni e/o preesistenti condizioni morbose, il certificato dell'ASL è SEMPRE necessario. Difatti, l'accertamento medico effettuato dall'ASL costituisce un documento tecnico vincolante per l'ispettorato del lavoro per l'emanazione del provvedimento a favore del congedo anticipato. Dopo aver consegnato la documentazione, alla gestante verrà rilasciata una ricevuta in duplice copia. Durante la maternità anticipata, la donna non è soggetta a visita medica fiscale e può pertanto ritenersi libera di uscire in qualsiasi momento della giornata. In alcuni casi, per poter ottenere la maternità anticipata, potrebbe essere necessario presentare altri documenti in aggiunta a quelli sopra elencati.
Un caso particolare riguarda la maternità anticipata in situazioni di parto prematuro (prima dell'8° mese). In una simile situazione, la domanda deve essere presentata dalla donna direttamente all'ASL, per via telematica oppure tramite i patronati locali. La madre potrà godere di un periodo di astensione dal lavoro pari al numero di giorni compresi fra la data effettiva del parto e la data presunta, sommati ai cinque mesi di maternità obbligatoria "ordinaria" prevista dalla legge.
La normativa riconosce anche l'esistenza di lavori considerati a rischio, che consentono l'astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici in maternità ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001. In particolare, l'articolo 7 del D.Lgs. n. 151/2001 individua i lavori vietati alla lavoratrice in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in quanto pericolosi per la sicurezza e la salute. Rientrano tra questi i lavori che espongono agli agenti chimici in grado di causare malattie professionali di cui alla lettera c) del citato articolo. Inoltre, il D.Lgs. n. 151/2001 vieta di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’Allegato A del D.Lgs. 151/2001, e vieta di adibire le lavoratrici ai lavori che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’Allegato B del D.Lgs. 151/2001.
MATERNITA' ANTICIPATA #maternità #maternitàanticipata
Il Contributo della Contrattazione Collettiva: Il CCNL per Estetica e Acconciatura
Oltre alla legislazione nazionale, un ruolo di primaria importanza nella tutela delle lavoratrici e, in particolare, delle acconciatrici, è rivestito dalla contrattazione collettiva. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per Estetica, Parrucchieri, Acconciatura, firmato da Unilavoro Pmi - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e Confsal Fisals, definisce un quadro normativo specifico per il settore. Le parti stipulanti ribadiscono che il presente CCNL deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile, impegnandosi a sostenere la sua corretta applicazione in tutte le sedi Istituzionali competenti al fine di garantire omogenee condizioni per tutte le imprese del Settore.
Il contratto collettivo si applica a una vasta gamma di lavoratori dipendenti di imprese che operano nell'acconciatura, nell'estetica, nella tricologia non curativa, nel tatuaggio, nel piercing, nei centri benessere (ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera) e nella toelettatura di animali ove questa sia l'attività prevalente.
Il CCNL dedica spazio alle Relazioni Sindacali, riconoscendo alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) il diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, in appositi spazi messi a disposizione dal datore di lavoro. Inoltre, l'articolo 3 garantisce ai lavoratori il diritto di riunirsi in Assemblee fuori dall'orario di lavoro o, per un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite, anche durante l'orario di lavoro. Queste riunioni, che non possono superare le due ore e trenta minuti di durata singolarmente, devono essere concordate in sede aziendale, assicurando la regolare funzionalità delle aziende, la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico.
Un aspetto cruciale per la flessibilità e l'adattamento alle specifiche esigenze territoriali e aziendali è la Contrattazione Collettiva Decentrata, delineata dall'articolo 6 del CCNL. A livello regionale, per il tramite delle articolazioni territoriali dell'Ente Bilaterale, possono essere attivate contrattazioni che includono istituti quali il welfare territoriale, l'orario di lavoro, la flessibilità e la banca ore, la formazione professionale, la determinazione dei programmi di alta professionalità e, in particolare, la tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori e le pari opportunità. Questi punti sono direttamente rilevanti per la protezione delle lavoratrici madri, permettendo di adattare le normative generali alle realtà locali e di settore. A livello aziendale, la contrattazione può apportare modifiche migliorative rispetto ai contratti nazionali e regionali, coprendo temi come la mensa o i buoni pasto, il welfare aziendale e accordi specifici per lo sviluppo e la competitività delle aziende.
La presenza di tali clausole nella contrattazione collettiva sottolinea come la tutela delle lavoratrici, e la gestione della maternità, non siano demandate unicamente alla legge, ma trovino un'importante concretizzazione e specificazione anche a livello negoziale, permettendo un approccio più mirato alle esigenze del settore.
Gli Organismi Bilaterali: Strumenti per la Tutela e lo Sviluppo del Settore
Nel panorama della tutela lavorativa e dello sviluppo settoriale, gli organismi bilaterali rivestono un ruolo sempre più centrale. Il CCNL per Estetica, Parrucchieri, Acconciatura, riconosce e disciplina il funzionamento dell'Ente Bilaterale (ESBII) e dell'Organismo Paritetico Nazionale (O.P.), strumenti fondamentali per l'applicazione e l'integrazione delle normative, comprese quelle relative alla maternità.
L'ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia), costituito e strutturato su base paritetica tra l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro, è lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito. Tra le sue molteplici funzioni, l'ESBII programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, provvede al monitoraggio e alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi, ed elabora, progetta e gestisce proposte e iniziative in materia di formazione continua e qualificazione professionale. Cruciale per la nostra trattazione è che l’ESBII riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali e, in particolare, svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questo significa che l'Ente Bilaterale ha un ruolo attivo nel garantire che le condizioni lavorative siano sicure, aspetto fondamentale per le lavoratrici in gravidanza o nel puerperio. Può anche promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, contribuendo all'inclusione. L’ESBII, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale (C.I.S.), si occupa inoltre della gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Accanto all'ESBII Nazionale, operano gli ESBII Territoriali, i quali costituiscono lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti a livello locale. Essi promuovono la formazione e la qualificazione professionale, il finanziamento di corsi di riqualificazione, interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali e altri interventi di carattere sociale. Anche gli ESBII Territoriali hanno tra i loro compiti quelli demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, oltre a promuovere e gestire iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
Un altro organismo di primaria importanza è l'Organismo Paritetico Nazionale (O.P.), iscritto al numero 3 del Repertorio Nazionale degli Organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’O.P. costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08. Le sue funzioni includono il supporto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L’O.P. svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali. Su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

Questi organismi bilaterali, attraverso le loro funzioni di monitoraggio, formazione, supporto e attestazione, giocano un ruolo cruciale nel garantire che le disposizioni legislative e contrattuali relative alla salute e sicurezza, e quindi alla tutela della maternità, siano effettivamente applicate e integrate nelle pratiche aziendali del settore dell'acconciatura. La loro azione è un esempio concreto di come la collaborazione tra le parti sociali possa contribuire a creare ambienti di lavoro più sicuri e inclusivi.
tags: #maternita #anticipata #parrucchiera