Tutela delle Lavoratrici Gestanti: Un Focus sui Lavori a Rischio, con Particolare Riferimento alla Professione di Commessa

Un argomento che noi di Studio LARS abbiamo particolarmente a cuore è quello della tutela delle lavoratrici gestanti. Per queste lavoratrici, in un momento così delicato e importante della loro vita, è stata istituita una normativa specifica che mira a salvaguardare la loro salute e quella del nascituro, garantendo al contempo il rispetto dei loro diritti professionali. La gravidanza, infatti, pur essendo un evento naturale, può comportare sfide significative per le donne che continuano a svolgere attività lavorative, specialmente in determinate professioni.

Sei una lavoratrice e hai scoperto che aspetti un bebè? Sei, per caso, molto preoccupata perché ritieni che l’attività di lavoro da te svolta non sia compatibile con il tuo stato gravidico? Queste preoccupazioni sono legittime e affrontate da un quadro normativo solido, pensato proprio per offrire supporto e protezione. Esistono indicazioni specifiche che riguardano la gestione della gravidanza nel contesto lavorativo, delineando chiaramente quali siano i diritti e i doveri di lavoratrici e datori di lavoro.

Donna incinta al lavoro in piedi

Il Quadro Normativo di Riferimento per la Tutela della Maternità

In Italia, le lavoratrici in stato interessante e le neomamme sono principalmente tutelate dal D.Lgs. 151/01, definito Testo unico a tutela della maternità e paternità, e dal D.Lgs. 81/08, conosciuto come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, con successive modifiche e integrazioni. Questi due testi legislativi costituiscono i pilastri su cui si fonda la protezione delle donne lavoratrici durante la gravidanza e la maternità.

La normativa del 2001, in particolare, disciplina i congedi, i riposi e i permessi, aspetti fondamentali per permettere alle lavoratrici di gestire al meglio questo periodo cruciale. E, soprattutto, determina anche misure preventive e protettive per la loro salute e sicurezza in qualità di soggetti particolarmente sensibili al rischio. Il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) rappresenta un compendio essenziale delle disposizioni legislative volte a garantire che la gravidanza e il periodo post-parto siano vissuti dalle lavoratrici con la massima serenità e sicurezza possibili dal punto di vista professionale. Questo decreto riconosce, infatti, la necessità di una speciale e adeguata protezione per la lavoratrice madre e per il bambino, assicurando al contempo che le condizioni di lavoro consentano alla donna lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare. Gli obblighi a carico del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica delle lavoratrici in gravidanza diventano operativi solo dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza.

Il D.Lgs. 81/08, d'altro canto, si concentra sulla valutazione e gestione dei rischi in ambiente lavorativo, estendendo la sua protezione anche alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La combinazione di questi due decreti assicura un approccio olistico alla tutela, coprendo sia gli aspetti temporali legati all'astensione dal lavoro, sia quelli legati alla sicurezza e salubrità dell'ambiente lavorativo.

Il Congedo di Maternità Obbligatorio e le Sue Articolazioni

Nella generalità dei casi è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto. Questo periodo è definito congedo di maternità obbligatorio, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 151/2001. Il Dlgs 151/2001 prevede dunque il congedo obbligatorio di maternità nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto stesso.

Tuttavia, la normativa riconosce la possibilità di articolare diversamente il periodo di congedo, offrendo maggiore flessibilità. Una disciplina particolare è dettata dall’art. 17 del D.Lgs. 151/2001, a norma dell’art. 15 della Legge n. 53 del 8/3/2000 e s.m.i. Tale flessibilità consente alla lavoratrice, previa idonea certificazione medica, di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi, come aggiunto dal comma 1.1 dell’art.16 del D.Lgs. 151/2001, introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Questa opzione è subordinata all’attestazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Entrambi devono certificare che la scelta non comporti rischi per la salute della gestante e del nascituro. Le istruzioni operative per poter fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto sono riportate in specifiche Circolari INPS, che forniscono le linee guida dettagliate per l'applicazione di tale possibilità. È importante sottolineare che la lavoratrice può rinunciare alla scelta di fruire del congedo maternità esclusivamente dopo il parto solo entro l’inizio del periodo di congedo ante partum, ossia prima dell’ottavo mese di gravidanza. Questo vincolo temporale è fondamentale per la corretta gestione amministrativa e medica della richiesta.

Il divieto di adibire le lavoratrici al lavoro può essere anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto se le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, sono ritenuti gravosi o pregiudizievoli per la loro salute o per quella del bambino. Questa previsione rientra nell'ambito della maternità anticipata, un meccanismo di protezione ulteriore che si attiva in presenza di condizioni lavorative specifiche.

La Valutazione dei Rischi e i Lavori Pericolosi o Faticosi

L’accento, in particolare, è posto sui rischi legati all’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici della lavoratrice in gravidanza. Questo è un altro aspetto importante previsto dal D.Lgs 151/2001, che si interseca profondamente con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro, nell’ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Questa valutazione deve considerare, in particolare, i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché a processi o condizioni di lavoro specifici, come quelli elencati nell’Allegato C del D.Lgs. 151/2001.

Durante il periodo della gravidanza sono vietate alcune attività lavorative in quanto particolarmente pericolose, faticose o insalubri. Vediamo sinteticamente quali sono i lavori a rischio che consentono astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici in maternità ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e del D.Lgs. 81/2008.

Un lavoro viene considerato a rischio se viola il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, attività che possono mettere a dura prova il fisico della gestante e creare rischi per il feto. Inoltre, sono vietati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’Allegato A del D.Lgs. 151/2001. Allo stesso modo, viola il divieto di adibire le lavoratrici ai lavori che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’Allegato B del D.Lgs. 151/2001.

La valutazione spetta al datore di lavoro, il quale è tenuto a comunicare alle lavoratrici e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) i risultati della valutazione stessa, con annesse le misure di prevenzione e protezione adottate. Uno dei rischi principali, spesso sottovalutato ma di grande impatto, è lo stress, e a tal proposito, i primi mesi di gravidanza sono i più sensibili. In caso di rischio accertato, il datore di lavoro deve modificare per il tempo necessario le condizioni e l’orario di lavoro della gestante. O, in alternativa, spostare la lavoratrice ad altra mansione informando contestualmente la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL). È un principio fondamentale che, se la mansione nuova è inferiore, la retribuzione e la qualifica devono restare quelle originarie, per non penalizzare la lavoratrice.

Fino a sette mesi dopo il parto, il datore di lavoro non può far svolgere alla neomamma lavori pericolosi, faticosi e insalubri. In particolare, la lavoratrice non può passare più di metà giornata lavorativa in piedi o in posizione scomoda, con riferimento, ad esempio, a commesse e cameriere. Parimenti, non può utilizzare macchinari che trasmettano vibrazioni intense né salire a bordo di qualsiasi mezzo di comunicazione in moto, come aerei, navi, pullman, se queste attività comportano un rischio specifico.

Maternità e Lavoro - Tutela delle donne in gravidanza (video sintesi del d.lgs 151 / 2001)

Il Caso Specifico della Commessa: Stare in Piedi, Movimentazione Carichi e Altri Rischi

La professione di commessa, parrucchiera, cameriera o altre mansioni simili, richiedono spesso di stare molte ore in piedi. Questo aspetto, apparentemente innocuo, assume una rilevanza critica durante la gravidanza. “Salve, sono incinta di due mesi. Io mi sento bene ma lavoro come commessa e sto molte ore in piedi.” Questa è una delle domande comuni che le lavoratrici si pongono, riflettendo una preoccupazione diffusa. Lavorare in piedi comporta gravidanza a rischio. Lavorare troppe ore in piedi è usurante a priori, figuriamoci per una lavoratrice in gravidanza. Comporta rischi e la donna in maternità va tutelata.

Uno studio condotto dall’Università di Rotterdam ha dimostrato che lavori usuranti, come quelli che richiedono una prolungata stazione eretta, possono ripercuotersi non solo sulla donna causando problemi fisici come dolori alla schiena, gonfiore e affaticamento, ma anche sul feto, che potrebbe riportare conseguenze potenzialmente dannose, soprattutto sul peso e sulla conformazione fisica. Questo dato scientifico rafforza la necessità di una tutela specifica per queste categorie di lavoratrici.

La situazione si complica ulteriormente quando al tempo trascorso in piedi si aggiungono altre mansioni fisicamente impegnative. “Ciao mamme faccio la commessa, sto in piedi 8 ore al giorno in piu' ci arriva sempre merce e molte volte scarichiamo anche noi sollevando cartoni pesanti… Ho paura per il mio fagottino!” Questa testimonianza diretta evidenzia due rischi aggiuntivi: la movimentazione manuale di carichi e gli orari prolungati. Il lavoro in gravidanza è ritenuto a rischio quando comporta sollevamento di carichi pesanti o posizioni scomode e usuranti come per le attività che costringono a stare in piedi per molto tempo, o che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, come previsto dall'Allegato A, lett. G) e Allegato C, lett. A, 1, g) del D.Lgs. 151/2001.

Un altro aspetto da non sottovalutare, come rivelato da alcune esperienze, è il tragitto casa-lavoro. “Poi vivo a Roma e devo prendere 3 mezzi pubblici (strapieni) e sinceramente, ho iniziato subito con la malattia…” Il pendolarismo, soprattutto in contesti urbani congestionati e con mezzi pubblici affollati, può rappresentare un ulteriore fattore di stress e affaticamento, contribuendo a rendere il lavoro insostenibile anche prima del congedo obbligatorio.

Donna incinta e stress lavoro correlato

Maternità Anticipata per Gravidanza a Rischio: Quando e Come Richiederla

Quando viene riconosciuta la maternità anticipata per gravidanza a rischio? Non tutte le donne riescono a lavorare fino all’ottavo o nono mese di gravidanza. Talvolta, la gestazione risulta problematica. Se la lavoratrice svolge mansioni pesanti, che costringono a stare in piedi per molte ore, è possibile richiedere la maternità anticipata per gravidanza a rischio anche se la lavoratrice sta bene fisicamente. Questo è un punto cruciale: il rischio può derivare dalla mansione stessa, non solo da complicazioni mediche individuali. Ne hanno diritto tutte le lavoratrici (dipendenti e autonome) ai sensi del D.Lgs. 151/2001.

In caso di gravidanza a rischio per tipo di mansione svolta o ambiente di lavoro insalubre, la domanda va presentata al servizio di ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) del proprio territorio dalla lavoratrice o dal datore di lavoro. Il processo prevede tempistiche definite: l’Ispettorato del Lavoro ha 7 giorni di tempo dalla richiesta della lavoratrice per esprimersi nel merito della questione. Se la maternità anticipata non viene concessa, la lavoratrice ha 10 giorni di tempo per presentare altri documenti e sperare in un cambio di posizione, o per appellarsi alla decisione.

Il certificato medico di un ginecologo dell'ASL, che riporti i dati della lavoratrice, la data dell'ultimo ciclo mestruale e la data presunta del parto, è il documento fondamentale per avviare la procedura. Questo va consegnato al datore di lavoro, chiedendo una ricevuta e una copia del certificato. Da quel momento, il datore di lavoro ha diverse opzioni: può cambiarti mansione con una compatibile con la gravidanza - ad esempio, prevedere metà ore in negozio e metà in cassa o seduta - oppure deve lasciarti a casa da subito. Tutto ciò deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro con l'apposito modulo. Se il datore di lavoro non adempie a questi obblighi, la lavoratrice può rivolgersi direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro, perché è contro la legge lasciarti mansioni che comportano stare in piedi per tante ore o lavori di magazzino. La conoscenza di questi diritti è fondamentale: "Le aziende se ne approfittano troppo della poca conoscenza in materia."

Con la maternità anticipata la lavoratrice in gravidanza non è soggetta a visita fiscale, quindi è libera di uscire per tutto il periodo di gestazione, un ulteriore elemento di serenità per la futura mamma. È importante chiarire anche la questione della retribuzione: "Ma chi si mette in maternita' a rischio lo stipendio è totale o si viene pagati all'80% ??" Generalmente, durante il periodo di congedo di maternità, l'indennità è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera, anche se alcune contrattazioni collettive possono integrare questa percentuale fino al 100%.

Testimonianze e Precedenti Giuridici: La Conferma della Tutela

Le esperienze personali delle lavoratrici e le sentenze dei tribunali offrono una chiara conferma dell'importanza e della validità della normativa sulla maternità a rischio. "Ciao a tutte. Anche io sono commessa in un negozio di abbigliamento a Bari. Il giorno dopo che ho saputo di essere in attesa mi sono messa in malattia. Ho aspettato la prima visita, dopo circa 10 giorni, e mi sono messa in gravidanza a rischio x alcune fitte!!!! Con il nostro lavora non di scherza, poi quando si lavora x delle grosse aziende loro preferiscono così!!!!" Queste parole evidenziano come in alcune realtà aziendali, soprattutto le più strutturate, ci sia una maggiore consapevolezza e propensione a tutelare le dipendenti, talvolta anche per evitare possibili contenziosi.

La vicenda decisa dal Tribunale capitolino prende le mosse dalla richiesta, da parte di una società, di astensione per maternità anticipata, presentata ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 151/2001. In merito ai compiti individuati per le cassiere, il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale espressamente ne prevedeva il divieto in conformità agli artt. 7, all. A, lett. G) ("lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante") e 11, all. C, lett. A, 1, g) del D.Lgs. 151/2001. In ottemperanza al parere medico e in conformità alle disposizioni di legge speciali e generali (art. 2087 cod. civ., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori), il Tribunale di Roma ha accolto le difese della datrice. Ha ritenuto irrilevante che il rischio per la cassiera gestante, legato allo stazionamento in piedi durante l’orario di lavoro e alla movimentazione manuale delle merci, riguardi un orario full time o part time. Ciò che conta, ha stabilito il Tribunale, è che le mansioni di cassiera sono affaticanti e pregiudizievoli per la gestante e per il nascituro. Perciò, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza da parte dell’Ispettorato, condannandolo a rifondere alla Società retribuzioni e contributi versati a favore delle lavoratrici (Trib. Roma n. 1123 e 1124/2022 e n. 2802/2022). Questo precedente giudiziario è di grande importanza perché chiarisce che il rischio non dipende dall'intensità dell'orario (full-time o part-time) ma dalla natura della mansione stessa.

Nonostante la chiarezza normativa, ancora oggi molte donne lavoratrici non sono pienamente consapevoli dei loro diritti in gravidanza. "hello, it is my first to work in florence Italy as a committed, now i am pregnant and they did not accept all the papers i gave them for early maternity leave." Questa richiesta di aiuto da parte di una commessa straniera in Italia sottolinea la persistenza di problemi nell'applicazione pratica delle norme, spesso dovuti a una scarsa conoscenza da parte sia delle lavoratrici che, in alcuni casi, dei datori di lavoro. Notiamo che i diritti delle donne incinte sul luogo di lavoro sono più tutelati nelle grandi catene internazionali. Nelle aziende a conduzione familiare il datore di lavoro avanza più pretese e spesso nega i diritti delle donne.

Diritti delle lavoratrici incinte

L'Importanza della Tutela per la Salute della Madre e del Bambino e per la Parità di Genere

La protezione della maternità non è solo un obbligo di legge, ma rappresenta uno degli strumenti principali per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro, riducendo discriminazioni e barriere alla partecipazione femminile. L'articolo pubblicato, che ci auguriamo possa rappresentare un riferimento utile per tutte coloro che svolgono lavori pesanti, notturni o che le costringono a stare troppe ore in piedi, ha l'obiettivo di informare e dare potere alle donne che si sentono negare dal datore di lavoro i loro diritti.

Le donne, durante la gravidanza e la maternità, vivono periodi particolarmente importanti della vita, che necessitano di una protezione specifica e non negoziabile. La possibilità di richiedere la maternità anticipata per necessità e per evitare una gravidanza a rischio, anche se si lavora part time in mansioni come la cameriera (4-5 ore sempre in piedi tra i tavoli), è un diritto fondamentale. Se lavori come commessa, parrucchiera, cameriera, è essenziale far valere i tuoi diritti di donna in gravidanza. Evitare di lavorare troppe ore in piedi è una precauzione necessaria per non compromettere la tua salute e quella del feto.

La partecipazione a corsi specifici sulla parità di genere, oltre a favorire il rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. 198/2006, D.Lgs. 151/2001), può contribuire a creare un ambiente lavorativo più inclusivo e consapevole delle esigenze delle lavoratrici in gravidanza. Questo non solo a vantaggio delle singole donne, ma dell'intera società, che riconosce nel benessere della maternità un valore irrinunciabile. In definitiva, la normativa italiana offre un solido impianto di tutela, ma la sua efficacia dipende dalla conoscenza e dalla ferma applicazione dei diritti da parte delle lavoratrici e dei doveri da parte dei datori di lavoro.

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