La scuola secondaria di primo grado rappresenta un momento cruciale nel percorso formativo degli studenti, ponendo le basi per le successive tappe dell'istruzione. In questo contesto, la questione dell'ammissione alle classi successive e, in particolare, le circostanze che portano alla "non ammissione" assumono un'importanza fondamentale. Questo articolo si propone di esplorare in dettaglio i criteri, le procedure e le implicazioni legate alla non ammissione, basandosi sulle normative vigenti e sull'interpretazione della prassi scolastica, al fine di fornire un quadro chiaro e completo per docenti, studenti e famiglie.
Fondamenti Normativi dell'Ammissione e della Non Ammissione
La normativa di riferimento che disciplina l'ammissione e la non ammissione degli studenti nella scuola secondaria di primo grado è principalmente contenuta nel Decreto Legislativo 62/2017. Questo decreto, infatti, all'articolo 5, comma 2, stabilisce che, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Questa prescrizione generale è stata successivamente integrata e chiarita da circolari ministeriali e delibere dei Collegi dei Docenti.
Il D.Lgs. 62/2017, all'art. 5, comma 2, modificato dal D.Lgs. 59/2004, è il pilastro su cui si fonda la validità dell'anno scolastico. Per garantire che un anno scolastico sia considerato valido ai fini della valutazione degli studenti, è indispensabile che questi abbiano frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Questo significa che, in linea di massima, un numero eccessivo di assenze può precludere la possibilità di una valutazione completa e, di conseguenza, l'ammissione alla classe successiva.
Tuttavia, la stessa normativa prevede la possibilità di deroghe in casi eccezionali. Queste deroghe, come indicato nelle delibere del Collegio dei Docenti (ad esempio, le delibere n. 41 del 13.05.2021 e n. 32 del 27.10.2021), sono concesse a condizione che le assenze complessive, pur superando la soglia dei tre quarti, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Ciò implica che la decisione finale spetta al Collegio dei Docenti, che valuta caso per caso la sussistenza di motivi eccezionali e la reale possibilità di una valutazione equa.

Le Assenze: Soglie e Motivazioni Eccezionali
La questione delle assenze è centrale nel determinare la validità dell'anno scolastico e, di riflesso, la possibilità di ammissione. Il D.Lgs. 62/2017, art. 5, comma 2, stabilisce la regola generale della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per comprendere appieno la portata di questa regola, è utile considerare i diversi "tempi scuola" previsti.
Nel tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali, si computano 990 ore annuali. Di queste, 742,5 ore sono di presenza effettiva, mentre 247,5 ore rappresentano il monte ore di assenza consentito. Nel caso di indirizzo musicale, con 33 ore settimanali, il totale annuale sale a 1089 ore, di cui 816,8 ore di presenza e 272,2 ore di assenza consentita.
Le "motivate deroghe in casi eccezionali", come deliberato dal Collegio dei Docenti, si applicano quando le assenze superano queste soglie. Tali deroghe sono subordinate alla condizione che le assenze complessive non compromettano la possibilità di effettuare una valutazione significativa degli apprendimenti e del percorso dello studente. Un esempio di tali situazioni eccezionali sono le assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari. La documentazione di tali motivi è fondamentale per giustificare la deroga.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), se debitamente documentati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), possono essere previste specifiche disposizioni in merito alla frequenza, sempre nel rispetto del principio che la valutazione debba essere possibile.
La Non Ammissione in Caso di Parziale o Mancata Acquisizione dei Livelli di Apprendimento
Un aspetto cruciale, spesso fonte di interrogativi, riguarda la possibilità di non ammissione anche in presenza di un numero di assenze che non raggiunge le soglie critiche, ma che è comunque legato a un deficit formativo. Il D.Lgs. 62/2017, all'art. 5, comma 2, chiarisce che "L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline." Questa disposizione è di fondamentale importanza e merita un'analisi approfondita.
Essa stabilisce un principio di flessibilità valutativa, soprattutto per quanto concerne il passaggio dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza classe della scuola secondaria di primo grado. In sostanza, la mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più materie non costituisce, di per sé, un motivo automatico di non ammissione. Il sistema educativo riconosce che il percorso di apprendimento può presentare delle difficoltà temporanee o specifiche in determinate discipline, e che queste non devono necessariamente ostacolare il proseguimento del percorso scolastico.

Questo approccio mira a evitare un'eccessiva rigidità valutativa e a promuovere un'ottica inclusiva, che tenga conto delle diverse traiettorie di apprendimento degli studenti. La valutazione in questo caso diviene più un processo di accompagnamento e di individuazione degli interventi didattici necessari per colmare le lacune, piuttosto che un mero strumento di esclusione.
Tuttavia, è importante sottolineare che questa flessibilità non equivale a un "promuovere tutti" a prescindere. La valutazione degli apprendimenti continua ad essere un elemento centrale, e il Consiglio di classe avrà sempre la responsabilità di valutare se le competenze acquisite siano sufficienti per affrontare il percorso della classe successiva. La "parziale o mancata acquisizione" deve essere valutata nel suo complesso, considerando la gravità delle lacune e la possibilità di recupero.
Il Ruolo del Docente di Sostegno e del Docente di Religione
La normativa italiana attribuisce un ruolo specifico ai docenti di sostegno e ai docenti di Religione o Attività Alternativa all'IRC, anche in relazione al processo di ammissione.
I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e, pertanto, fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe. Hanno diritto di voto per tutti gli allievi della classe, indipendentemente dal fatto che siano certificati o meno. Questa inclusione piena sottolinea l'importanza del loro contributo nel garantire un percorso formativo efficace per ogni studente, inclusi coloro che potrebbero presentare difficoltà di apprendimento o bisogni educativi speciali. La loro presenza nel Consiglio di classe assicura che le esigenze di tutti gli alunni siano considerate nella valutazione e nelle decisioni relative all'ammissione.
Per quanto riguarda il docente di Religione o di Attività Alternativa all'IRC, la sua partecipazione al Consiglio di classe è anch'essa rilevante. Sebbene la materia insegnata possa essere opzionale per lo studente, il docente è parte integrante del corpo docente della classe e partecipa alle discussioni e alle deliberazioni del Consiglio. La sua prospettiva può contribuire a una visione più completa dello studente e del suo percorso scolastico.
La Valutazione del Comportamento e la Non Ammissione
Un aspetto che merita una chiara distinzione è il ruolo della valutazione del comportamento ai fini della non ammissione. La normativa chiarisce che la valutazione del comportamento, di per sé, non rientra nella valutazione di non ammissione. Ciò significa che un giudizio insufficiente sul comportamento non porta automaticamente alla non ammissione alla classe successiva, a meno che non sussistano circostanze eccezionali e gravissime.
L'eccezione a questa regola si verifica quando allo studente sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. Tale sanzione può derivare da gravi infrazioni disciplinari, come previsto dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. [Numero DPR non specificato nell'input, ma si fa riferimento a sanzioni disciplinari per allontanamento da scuola superiore a 15 giorni]. In questi casi specifici, la gravità della condotta e la sanzione comminata possono avere un impatto diretto sulla possibilità di ammissione.
È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari sono graduate e vengono applicate a seguito di un procedimento che garantisce il diritto alla difesa dello studente. L'esclusione dallo scrutinio finale è una delle sanzioni più severe e viene riservata a situazioni di particolare gravità.
L'Esame di Stato e le Sanzioni Disciplinari
Sebbene l'articolo si concentri sulla scuola secondaria di primo grado, è utile fare un breve riferimento all'esame di Stato, poiché la normativa citata (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n.) si estende anche a questo contesto. Gli studenti che dovessero incorrere nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n., affrontano conseguenze significative sul loro percorso formativo.
Questo rimando normativo evidenzia la serietà con cui vengono trattate le infrazioni disciplinari che portano a sanzioni così severe, incidendo direttamente sulla conclusione di un ciclo di studi.
L'Importanza del Consiglio di Classe nella Decisione Finale
In ultima analisi, la decisione relativa all'ammissione o alla non ammissione di uno studente alla classe successiva spetta al Consiglio di classe. Questo organo collegiale, composto da tutti i docenti della classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, ha il compito di valutare il percorso complessivo dello studente.
Il Consiglio di classe considera tutti gli elementi a sua disposizione: il profitto nelle diverse discipline, la partecipazione alle attività didattiche, il comportamento, la frequenza e, nei casi previsti, le motivazioni delle eventuali assenze prolungate. La decisione di ammissione o non ammissione deve essere sempre motivata e basata su criteri oggettivi e trasparenti, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente.
Le responsabilità dei docenti, cosa bisogna sapere
La flessibilità introdotta dalla normativa, in particolare riguardo alla parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, non deve essere interpretata come un venir meno dell'impegno educativo. Al contrario, essa richiede un'attenzione ancora maggiore da parte del Consiglio di classe nell'individuare gli interventi di recupero e di supporto più efficaci, al fine di garantire che ogni studente possa raggiungere il massimo del proprio potenziale formativo.
In conclusione, la non ammissione nella scuola secondaria di primo grado è una misura che viene adottata solo in presenza di specifiche e gravi motivazioni, legate principalmente alla frequenza insufficiente che impedisce una valutazione valida, o a sanzioni disciplinari di particolare gravità. La valutazione degli apprendimenti, pur rimanendo fondamentale, presenta una flessibilità che mira a inclusività e al recupero, piuttosto che all'esclusione automatica. Il Consiglio di classe gioca un ruolo centrale nel ponderare tutti questi elementi per giungere a una decisione equa e motivata.
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