Abusi Ginecologici e Ostetrici su Donne in Gravidanza: Quadro Generale, Conseguenze Legali e Implicazioni Mediche

Le violenze ostetriche e ginecologiche sono state per lungo tempo un fenomeno nascosto e troppo spesso ignorato, sebbene non siano affatto un fenomeno nuovo. Sebbene possano colpire qualsiasi donna, le donne durante il periodo di gravidanza sono particolarmente soggette a violenze ginecologiche. Il riconoscimento di questa problematica è cresciuto, tanto che una Risoluzione specifica afferma che la violenza ostetrica e ginecologica è una forma di violenza di genere da prevenire e contrastare. Questa presa di coscienza collettiva, seppur graduale, ha portato a una maggiore attenzione sulle pratiche mediche e sulla necessità di tutelare l'autonomia e l'integrità delle donne in un momento così delicato della loro vita.

La Violenza Ostetrica e Ginecologica: Una Definizione Necessaria

Comunemente, per violenza ostetrica si intende l'abuso realizzato nell’ambito delle cure ostetrico-ginecologiche e commesso dagli operatori sanitari che prestano assistenza alla donna e al neonato. Queste figure professionali possono includere ginecologi, ostetriche o altre figure ausiliarie. In termini più specifici, si ha violenza ostetrica ogni volta che una donna patisce la perdita di autonomia in relazione alla propria sessualità da parte del personale medico incaricato di assisterla. Si tratta, in altre parole, di pratiche abusanti e irrispettose verso le donne durante il parto.

La definizione di violenza ostetrica include l'appropriazione dei processi riproduttivi della donna da parte del personale medico. Questo può manifestarsi in varie forme, come il costringere la donna a subire un cesareo non necessario, o a subire un’episiotomia non necessaria, ovvero interventi chirurgici che non trovano una giustificazione medica evidente. Altre manifestazioni di questa violenza includono il costringere la donna a partorire sdraiata con le gambe sulle staffe, una posizione che può essere scomoda e limitante per la donna, o l'esporre la donna nuda di fronte ad una molteplicità di soggetti, violando la sua privacy e dignità. Un aspetto cruciale è anche il separare la madre dal bambino senza una ragione medica valida, un atto che può avere profonde ripercussioni psicologiche su entrambi. La violenza si manifesta anche nel non coinvolgere la donna nei processi decisionali che riguardano il proprio corpo e il proprio parto, negandole il diritto all'autodeterminazione. Infine, l'umiliare verbalmente la donna prima, durante e dopo il parto rappresenta una forma di abuso psicologico che incide sulla sua dignità e benessere emotivo.

La violenza ostetrica, così come sopra definita, è chiaramente una violenza di genere, ovvero una forma di prepotenza esercitata su una persona di sesso femminile. Le sue manifestazioni più tipiche comprendono:

  • Abuso fisico diretto, che include qualsiasi atto di forza ingiustificata o non consensuale sul corpo della donna.
  • Abuso verbale, come offese, minacce, rimproveri o commenti denigratori che minano la fiducia e la serenità della paziente.
  • Impiego di procedure mediche coercitive o non acconsentite, un esempio lampante delle quali è la sterilizzazione eseguita senza il pieno e informato consenso della donna.
  • Violazione della privacy, che può avvenire attraverso l'esposizione non necessaria, la divulgazione di informazioni personali o la mancanza di rispetto per lo spazio intimo della donna.
  • Assenza di consenso informato nella scelta del trattamento, fondamentale per garantire che ogni decisione terapeutica sia basata sulla piena comprensione e accettazione della paziente.
  • Rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere, negando assistenza medica a chi ne ha bisogno.
  • Negligenza nell’assistenza al parto, che può portare a complicazioni o sofferenze evitabili per la madre e il bambino.

La violenza ostetrica, pertanto, comprende ogni tipo di abuso esercitato sulla donna in occasione del parto o, comunque, in ragione della gravidanza.

Rappresentazione grafica della definizione di violenza ostetrica

L'Incidenza del Fenomeno in Italia: Dati e Percezioni

Nonostante la crescente consapevolezza, la violenza ostetrica rimane una realtà diffusa, seppur con percezioni diverse tra le donne. Ad un campione di mamme intervistate è stata posta una domanda specifica: «La definizione di violenza ostetrica è la seguente: appropriazione dei processi riproduttivi della donna da parte del personale medico, costringere la donna a subire un cesareo non necessario, costringere la donna a subire un’episiotomia non necessaria, costringere la donna a partorire sdraiata con le gambe sulle staffe, esporre la donna nuda di fronte ad una molteplicità di soggetti, separare la madre dal bambino senza una ragione medica, non coinvolgere la donna nei processi decisionali che riguardano il proprio corpo e il proprio parto, umiliare verbalmente la donna prima, durante e dopo il parto».

Alla domanda il 56% delle intervistate ha risposto “assolutamente no” e un ulteriore 23% ha indicato “credo di no”, suggerendo che la maggioranza delle donne non ritiene di aver subito tali esperienze. Tuttavia, un significativo 21% del totale ha ritenuto di aver subìto una qualche forma di violenza ostetrica fisica o verbale alla loro prima esperienza di maternità. Questo dato, seppur minoritario rispetto alla totalità, evidenzia che più di una donna su cinque ha avuto un’esperienza di parto segnata da abusi, fisici o verbali, un numero che non può essere ignorato. Questi numeri sottolineano la necessità di continuare a monitorare il fenomeno, a sensibilizzare il personale medico e la popolazione, e a rafforzare i meccanismi di tutela per le donne. La discrepanza tra la percentuale che nega di averla subita e quella che la riconosce può derivare da una mancata consapevolezza della definizione o dalla normalizzazione di pratiche che, seppur comuni, rientrano nella violenza ostetrica.

Infografica sulla percentuale di donne che hanno percepito violenza ostetrica

Il Contesto Normativo Italiano: Quando la Violenza Diventa Illecito

La legge italiana non sanziona espressamente la violenza ostetrico-ginecologica come reato autonomo, una lacuna che spesso rende più complesso il percorso legale per le vittime. Tuttavia, questo non significa che le condotte che rientrano nella definizione di violenza ostetrica rimangano impunite. La violenza ostetrico-ginecologica diventa illecito civile ogni volta che viola un diritto della donna partoriente, aprendo la strada a richieste di risarcimento del danno. Inoltre, a livello penale, le singole condotte abusive possono configurare diversi reati già previsti dal Codice Penale. È essenziale comprendere che, anche in assenza di una fattispecie specifica, il sistema giuridico offre strumenti per tutelare la dignità, la salute e l'autonomia delle donne.

Gravidanza e parto

Violenza Ostetrica come Illecito Civile: Il Risarcimento del Danno

Quando la violenza ostetrica viola un diritto della donna partoriente, essa può essere qualificata come illecito civile. Di conseguenza, ogniqualvolta si avrà una violazione della privacy della paziente, un trattamento sanitario senza il necessario consenso informato, un ritardo ingiustificato nelle cure, o una prestazione medica insufficiente o inappropriata, la vittima potrà ricorrere in tribunale per ottenere il risarcimento del danno patito.

Il risarcimento del danno non è limitato solo alle lesioni fisiche, ma include anche il danno morale e psicologico derivante dalla violazione dei diritti fondamentali della persona. È importante sottolineare che anche quando la violenza ostetrica integra uno dei delitti penali che verranno descritti di seguito, la vittima può comunque chiedere il risarcimento del danno. In questi casi, la persona offesa avrà la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale intentato contro i sanitari responsabili della violenza ostetrica. Questo consente alla donna di perseguire sia la giustizia penale, volta a sanzionare il comportamento illecito, sia la giustizia civile, finalizzata a ottenere una compensazione economica per le sofferenze e i pregiudizi subiti. La possibilità di agire in sede civile offre un percorso di tutela anche laddove non si configurino estremi di reato, ma si sia comunque verificata una lesione dei diritti.

La Responsabilità Penale del Personale Medico: Dalle Coercizioni agli Abusi Sessuali

Le condotte che costituiscono violenza ostetrica possono, in base alla loro gravità e alle specifiche modalità, integrare diverse fattispecie di reato previste dal codice penale italiano. Analizziamo le principali ipotesi.

Violenza Privata: La Coercizione della Libertà

Poiché la violenza ostetrica comporta una coercizione della libertà della donna, essa può essere equiparata al delitto di violenza privata. Per violenza privata si intende la condotta di chi, attraverso la prepotenza, obbliga un’altra persona a fare o a tollerare qualcosa. In altre parole, la violenza non si esercita necessariamente aggredendo il corpo della vittima con percosse o lesioni, bensì in maniera tale da costringerla nella sua libertà di autodeterminazione. Secondo l’articolo 610 del codice penale, chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. È evidente, quindi, che la donna costretta a subire una cura oppure un trattamento contro la sua volontà, intimidita ad esempio dai rimproveri o dalle minacce del personale sanitario, subisce una coercizione intollerabile e, come tale, punita dalla legge penale.

Violenza Sessuale: Atti Contro la Volontà della Paziente

Ancor più grave è la possibilità che la violenza ostetrica si tramuti in una violenza sessuale, un reato che il codice penale punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chi, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, ai sensi dell’articolo 609-bis del codice penale. Si parla in questi casi di violenza per costrizione.Alla stessa pena soggiace anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, ovvero traendo in inganno la stessa sostituendosi ad altra persona. In queste circostanze, non essendovi nessuna coercizione fisica o minaccia diretta, si parla di violenza per induzione.

Il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di una paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito e informato dalla stessa, o se sussistano i presupposti dello stato di necessità, ovvero situazioni di grave ed imminente pericolo per la salute della paziente. Deve, inoltre, comunque immediatamente fermarsi in caso di dissenso della paziente, un principio fondamentale che tutela l'autonomia individuale. Ne consegue che, in mancanza dei suddetti presupposti, risponde del delitto di violenza sessuale, di cui all’articolo 609-bis del codice penale, ancorché la sua condotta non sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale (come ribadito dalla Cass. pen. sent. n. 28911/2012). L'intento specifico del medico, quindi, è irrilevante ai fini della configurazione del reato, ciò che conta è la coercizione o l'induzione a subire atti sessuali contro la volontà o la consapevolezza della paziente.

Il medico che ignora l’esistenza di un obbligo giuridico di acquisire il consenso consapevole della paziente prima di procedere al compimento di atti incidenti sulla sua sfera di autodeterminazione della libertà sessuale, non può invocare il principio dell’“ignoranza scusabile della legge” (Cass. pen. sent. n. 28911/2012), poiché la conoscenza di tale obbligo è considerata basilare per la professione medica.

Numerosi sono i casi giurisprudenziali che illustrano l'applicazione di queste norme:

  • La condotta del medico che, durante una visita, cerca di baciare una paziente e di toccare le sue parti intime, integra il reato di tentata violenza sessuale. Ai fini della configurabilità del reato, infatti, rilevano non solo gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale ancorché non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando questi consistono in contatti superficiali o fugaci e non attingano una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima (Cass. pen. n. 47683/2015).
  • Va condannato per il reato di violenza sessuale il medico (non ginecologo) che costringe la paziente, recatasi presso la struttura ospedaliera per un forte dolore alle gambe, a subire atti sessuali, dopo averla invitata a sottoporsi ad una visita ginecologica ed avere ottenuto il diniego da parte della stessa (Cass. pen. n. 1591/2011). In questo caso, l'abuso dell'autorità e il travisamento delle finalità mediche sono evidenti.
  • Compie il reato di violenza sessuale il dipendente di una struttura ospedaliera con la qualifica di operatore socio sanitario (OSS) che, approfittando delle condizioni psichiche della vittima, effettua manovre di palpazione e compressione del seno di una puerpera, compiendo su di essa un atto tipico della professione dei medici, delle ostetriche e delle infermiere professionali (Cass. pen. n. 34326/2010). L'abuso della condizione di vulnerabilità della vittima è un elemento chiave.
  • Il professore universitario che lavori presso un’azienda ospedaliera in regime di intramoenia deve ritenersi pubblico ufficiale e, quindi, il reato di violenza sessuale compiuto sulle pazienti è aggravato, in quanto commesso con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione rivestita (Cass. pen. n. 16568/2014). Questo evidenzia come il ruolo professionale possa aggravare la condotta.
  • Il ginecologo che approfitta della situazione di vulnerabilità fisica e psicologica delle pazienti, nonché delle condizioni di luogo e di tempo, per compiere atti inequivocabilmente sessuali contro la loro volontà, dunque particolarmente invasivi, non può invocare l’attenuante del fatto di lieve gravità previsto dall’ultimo comma dell’articolo 609-bis del codice penale (Cass. pen. n. 3998/2014), a causa della particolare gravità intrinseca della condotta e dell'abuso di fiducia.
  • Va condannato per il medesimo reato il medico endocrinologo che, dovendo sottoporre alcune pazienti a visita dell’apparato genitale, le induce pretestuosamente a compiere atti di automasturbazione, azionando una telecamera nascosta (Cass. pen., Sez. V, 11 marzo 2014, n. 11330). Questo caso illustra la violenza per induzione e l'inganno.

Illustrazione del consenso informato in ambito medico
Con il termine giuridico di “violenza sessuale” o stupro vengono ad oggi designati sia gli atti di violenza carnale (congiunzione carnale non consensuale) che prevedono anche pene dai 6 fino ai 14 anni di reclusione in presenza di aggravanti (di cui agli artt. 609 bis ter e ss c.p.), sia gli atti di libidine violenta, che sono di norma soggetti a pene ridotte di un terzo. Gli atti di libidine violenta riguardano invece altri tipi di coercizione sessuale, con toccamenti, azioni di seduzione, baci o anche l’imposizione della vista dei genitali dell’aggressore: sono eventi più difficili da provare e possono venire sminuiti o sottovalutati anche dalle persone più vicine alla vittima.

Lesioni Personali: Il Danno Fisico o Psicologico

Una violenza ostetrica può tramutarsi nel reato di lesioni personali quando l’intervento sanitario indesiderato provochi una malattia nel corpo o nella mente della donna. Cosa si intende per malattia in questo contesto? Tale è quella che provoca una lesione anatomica (una ferita, in altre parole) oppure la riduzione apprezzabile di funzionalità dell’organismo, come stabilito dalla Cassazione, sent. n. 2487/1987. L'articolo 582 del codice penale punisce chiunque cagioni ad altri una lesione personale, e tale reato si configura ogni volta che una condotta medica non consensuale o negligente provoca un danno alla salute della paziente, che sia di natura fisica o psicologica. Ad esempio, una episiotomia non necessaria e mal eseguita che causi complicazioni croniche, o un cesareo forzato che lasci traumi fisici permanenti o gravi disturbi post-traumatici da stress, potrebbero rientrare in questa fattispecie.

Gravidanza e parto

Malasanità Ostetrica e Ginecologica: Quando l'Errore Medico Causa Danni Irreparabili

Oltre agli abusi intenzionali, un'altra grave categoria di illeciti riguarda gli errori medici commessi durante la gravidanza o il parto che possono portare a conseguenze devastanti per la madre e il neonato. La negligenza o l'imperizia possono avere risvolti legali significativi.

L'Interruzione di Gravidanza per Errore Medico

Quando il medico per errore provoca un aborto, si è di fronte al reato di interruzione di gravidanza previsto dall’articolo 17 della Legge n. 194 del 1978. Questo articolo disciplina i casi di aborto colposo, ovvero quelli non intenzionali ma derivanti da negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario. La legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, pur prevedendo casistiche specifiche, sanziona severamente l'interruzione involontaria della gravidanza causata da condotte mediche errate.

L'Omicidio Colposo e le Lesioni Colpose: Morte o Invalidità del Neonato

Quando invece il medico per errore provoca la morte del feto o neonato, siamo di fronte al più grave reato di omicidio colposo previsto dall’articolo 589 del codice penale. Se l'errore causa grandi invalidità o danni permanenti al neonato, si configura il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime, disciplinate dall'articolo 590 sexies c.p., che si applica specificamente alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Questi articoli sottolineano la particolare delicatezza e responsabilità della professione medica, specialmente in un contesto come quello ostetrico, dove le decisioni e le azioni hanno un impatto diretto su due vite.

Diagramma di flusso sulla responsabilità medica per errore

Un Caso Emblematico: La Morte Neonatale per Colpa Ginecologica (Cass. 47801/2018)

Un caso significativo trattato dalla Corte di Cassazione Penale Sezione IV con la sentenza n. 47801 del 24 gennaio 2019, illustra la corresponsabilità del ginecologo e delle ostetriche in caso di danni al neonato per negligenza medica. Questo caso riguarda la morte di un neonato per colpa ginecologica, fornendo un esempio concreto delle implicazioni legali degli errori medici durante il parto.

Precisamente, come risultato dalla perizia medico legale, si era accertato che la partoriente era stata ricoverata il (OMISSIS) alla 41esima settimana di gravidanza a causa della rottura delle membrane. Il giorno successivo erano stati somministrati farmaci induttivi del parto e il (OMISSIS), già intorno alle ore 14:30, erano stati rilevati i primi sintomi del travaglio. Alle ore 23:35 era stata constatata una dilatazione completa e la donna veniva portata in sala parto, ove alle ore 00:15 del (OMISSIS) era iniziato il periodo espulsivo, conclusosi alle ore 01:23, allorché i sanitari estraevano un corpo di sesso femminile che non dava segni di vita.

La Corte Suprema ha valorizzato il dictum dell’esecutore della flussimetria, il quale aveva definito borderline la situazione della gestante e aveva consigliato ulteriori controlli del benessere fetale, controlli che peraltro, secondo la sua specifica indicazione, dovevano essere “strettamente ravvicinati”. Nonostante queste indicazioni, l'équipe medica non aveva agito con la dovuta prontezza e attenzione.

La Suprema Corte ha sottolineato come l’obbligo di diligenza gravi su ciascun componente dell’equipe medica, e non solamente in relazione alle specifiche mansioni a lui affidate, bensì anche per quanto attiene il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Ne deriva che non rileva l’obiezione del ginecologo secondo cui il monitoraggio doveva essere gestito in via esclusiva dall’ostetrica. Di contro, il ginecologo non si sarebbe dovuto limitare ad assicurare la sua reperibilità, bensì avrebbe dovuto vigilare attivamente sull’evolversi della situazione.

Il giudice d'appello, inoltre, ha precisato che - anche nella ipotesi, ritenuta comunque improbabile - della fallacia della terapia tocolitica (che ritarda il parto), vi sarebbe stato spazio per intervenire con l'estrazione del feto al più tardi alle ore 00:40 (e cioè circa mezz'ora dopo la constatazione della inefficacia di quella terapia), in un momento quindi antecedente a quello in cui si era registrato ancora il battito cardiaco della nascitura (alle ore 01:10 del (OMISSIS), come ben evidenziato alla pag. 15 dell'impugnata sentenza), con conseguente elevata credibilità razionale della conclusione secondo cui la piccola C. sarebbe potuta sopravvivere con un intervento tempestivo.

Secondo i giudici di legittimità, il medico era obbligato ad accertare le condizioni della partoriente dall’inizio del suo turno e non si sarebbe dovuto limitare ad assicurare la reperibilità, ma avrebbe dovuto vigilare sull’evolversi della situazione. Questo configura una condotta omissiva del medico che esclude si possa parlare di colpa non grave, attestando un livello di scostamento della condotta omissiva del ginecologo fosse elevato. La corresponsabilità del ginecologo nel trascurare i segnali di sofferenza fetale e delle ostetriche nel venir meno al dovere di segnalare il peggioramento del tracciato cardiotocografico, in caso di danni al neonato, è stata quindi affermata con forza.

Linee Guida e Buone Pratiche: La Legge 189/2012 e la Responsabilità Medica

L'occasione per poter tornare sull'argomento della responsabilità medica è stata offerta dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, n. 47801/2018, che ha anche toccato la portata restrittiva della Legge n. 189 del 2012 (conosciuta come Legge Balduzzi, poi sostituita dalla Legge Gelli-Bianco n. 24 del 2017). Questa normativa stabilisce che "l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve". Tuttavia, in tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile, relativo alla responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, il che significa che il medico potrà comunque essere chiamato a rispondere civilmente per i danni causati, anche se la sua condotta non integri gli estremi della colpa grave a livello penale. Questo bilanciamento normativo mira a tutelare i professionisti sanitari da denunce penali per errori minori, senza però lasciare prive di tutela le vittime di malasanità.

Percorsi di Tutela e Assistenza per le Vittime

Per le donne che ritengono di aver subito un aborto o perso un figlio per colpa di errori commessi dal ginecologo o l’ostetrica, o che hanno subito violenze di altro tipo, è fondamentale conoscere i percorsi di tutela disponibili.

L'Importanza dell'Assistenza Legale Specializzata

Rivolgersi ad avvocati esperti in risarcimento per danni da parto è un passo cruciale. Questi professionisti si occupano di assistenza legale per familiari di neonati morti per colpa medica o che hanno subito grandi invalidità. Gli avvocati esperti in malasanità, come quelli di "avvocaticollegati.it", operano in questo settore dal 2004, avendo seguito numerosi casi in tutta Italia. Essi possono affiancare le vittime nel percorso legale, collaborando con consulenti medici legali e specialisti in ginecologia ed ostetricia. Questi esperti valuteranno il caso tramite il racconto della paziente e un'analisi approfondita della cartella clinica, fondamentale per ricostruire gli eventi e individuare eventuali responsabilità. Si raccomanda di contattare tali studi legali solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità, data la complessità e la gravità di tali situazioni.

Gli Strumenti per l'Accertamento: Esami Clinico-Biologici e Tutela Integrata

Nel contesto delle violenze, specialmente quelle a sfondo sessuale, l'ispezione corporale e l'analisi clinica a fini diagnostici sono di primaria importanza. Queste procedure servono per una valutazione medica delle lesioni, sia genitali che extragenitali, quali abrasioni, ecchimosi, lacerazioni, ferite, come tracce di violenza e costrizione fisica. Hanno anche lo scopo di prestare le prime cure, della prevenzione di una eventuale gravidanza indesiderata e delle malattie a trasmissione sessuale (come infezione da HIV, sifilide, epatite, gonorrea, infezioni da clamidia, trichomonas, ecc.).

Accanto a ciò, i rilievi clinico-biologici sono essenziali per identificare tracce del contatto sessuale come liquido seminale, saliva, altro materiale biologico, e per effettuare analisi del DNA. L'esame alla luce di Wood degli indumenti indossati al momento della violenza può aiutare a rivelare fluidi biologici non visibili a occhio nudo.

Particolarmente all’avanguardia in questo senso è il Codice Rosa, un progetto della Regione Toscana e replicato in altre regioni, rivolto a uomini, donne, minori, vittime di maltrattamenti e abusi sessuali che accedono alle strutture di pronto soccorso. Questo codice prevede l'assistenza di una squadra completa formata da personale socio-sanitario appositamente addestrato, ma anche magistrati e polizia giudiziaria, tutti impegnati nell’attività di tutela delle fasce deboli della popolazione. Questo modello integrato rappresenta un esempio di come sia possibile offrire una risposta più efficace e umana alle vittime, combinando assistenza medica, psicologica e legale in un unico percorso.

Logo e descrizione del

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