
La polemica sull'aborto negli Stati Uniti, intensificatasi dopo l'approvazione della nuova legge dello Stato del Texas ai primi di settembre, ha una risonanza che travalica i confini nazionali. Questa controversia spinge a un confronto tra il modello di donna adottato dall'Occidente e quello imposto dai talebani in Afghanistan, rivelando profonde divergenze etiche, giuridiche e sociali. L'ira dei democratici si è estesa anche nei confronti della Corte Suprema, che, dopo le tre nomine di Donald Trump, presenta una maggioranza "conservatrice" e ha rifiutato di sospendere la legge texana. La svolta del Texas appare particolarmente problematica poiché restringe la possibilità dell'aborto entro limiti temporali molto ristretti - i critici notano che, a sei settimane, molte donne non sanno neppure di essere incinte - e non prevede eccezioni neppure in caso di incesto o stupro. Questo scenario evidenzia che la questione non riguarda solo gli Stati Uniti, ma solleva interrogativi universali sui diritti delle donne e l'autodeterminazione.
Il Quadro Storico e l'Emersione del Dibattito
L'interruzione volontaria della gravidanza (IVG), analogamente a tutte le questioni che toccano l'esistenza umana, interpella il diritto e gli ordinamenti giuridici, costringendoli a confrontarsi continuamente con la regolamentazione delle complesse relazioni sociali e delle esigenze che ne derivano. In questo contesto, il tema dell'aborto è passato dal perimetro del confronto politico-sociale per diventare un argomento centrale nel settore del diritto. La dialettica sulla disciplina dell'aborto è tutt'altro che sopita, come dimostrano le recenti pronunce statunitensi e le risposte contrastanti suscitate nel tessuto sociale. È ragionevole pensare che, anche al netto delle spinte contrarie che da decenni si oppongono sul tema, nemmeno nel prossimo futuro gli ordinamenti costituzionali pronunceranno una parola definitiva in merito.
Il tema dell'aborto e le problematiche correlate sono emersi negli anni Sessanta del XX secolo con la pubblicazione di testi (scientifici e di altra natura) sul controllo delle nascite e grazie al grande interesse mediatico dovuto alla commercializzazione della pillola anticoncezionale. Anche la Chiesa, nella persona di Paolo VI, prese posizione, invitando la popolazione a "non diminuire il numero dei commensali al banchetto della vita", come poi ribadito nell'enciclica Humanae Vitae del 1968. Questo processo di emersione, acuitosi negli anni Settanta tra gli Stati Uniti e l'Europa, in particolare in Italia, si deve alle testimonianze dirette di una moltitudine di donne rispetto a pratiche di aborto confinate in una "quotidianità clandestina". Attraverso queste testimonianze, il tema dell'interruzione volontaria della gravidanza ha sfondato il perimetro dell'intimità per tracimare nel dibattito pubblico, assumendo valore di thick description.
In un'ottica comparata, il sorgere e il maturare delle problematiche giuridiche sottese all'aborto nelle principali democrazie contemporanee, se da una parte mette in luce una diversa modalità di approccio al tema, dall'altra evidenzia che "le questioni del corpo" vengono in rilievo pressoché nella medesima maniera, attraverso una narrazione collettiva che passa dalle testimonianze pubblicate sulle riviste, dall'emancipazione femminile su cui si getta una luce tramite la proliferazione di immagini di nudo, anche a scopo di protesta, sino alla nascita di gruppi autogestiti che rivelano una realtà fino ad allora quasi sconosciuta nelle sue dimensioni. Il moto incessante di presa di coscienza delle donne in materia di aborto e di quella dell'intera società è stato travagliato. Questo lento percorso sottolinea una mancanza di diritti che tutelino la gestione del corpo della donna, rimarcando come il senso comune, i costumi e gli stereotipi abbiano impostato i rapporti sociali e giuridici tra i due sessi senza considerare le differenze tra loro. Questa cornice storica costituisce il paradigma di analisi per gli operatori del diritto che si affacciano alla disciplina sull'aborto.
La Situazione Americana Prima della Sentenza Roe v. Wade
Prima del 1973, i singoli Stati Americani presentavano un quadro variegato rispetto alla disciplina normativa dell'aborto. Parallelamente, nell'opinione pubblica, restava un argomento tabù, nonostante le battaglie per l'emancipazione promosse dalle attiviste del movimento femminista. Le posizioni a favore o contro l'interruzione volontaria della gravidanza derivavano da una serie di elementi politici, economici, sociali e religiosi.

Per comprendere meglio la questione, è utile richiamare l'analisi effettuata dallo studioso Rosemary Nossiff, il quale, nell'ambito dei suoi ragionamenti in materia di aborto, confronta due diverse realtà governate dai democratici - quella dello Stato di New York e quella della Pennsylvania - che sviluppano il tema dell'IVG in senso del tutto opposto. Nello Stato di New York, i "pro choice" nel 1966, sostenuti dai democratici, formularono una proposta di riforma volta a depenalizzare l'aborto terapeutico al fine di tutelare i medici abortisti, che si concretizzerà nel 1970 in una proposta di legge "liberal": aborto fino a ventiquattro settimane purché eseguito da un medico in ambiente sanitario. Di converso, in Pennsylvania, i "pro life" indirizzavano i democratici verso una sostenuta campagna anti-aborto, appoggiando la voce cattolica che condurrà nel 1969 alla nascita dell'associazione "Pennsylvanians for life".
La suddetta descrizione mostra come nello Stato di New York gli attivisti fecero breccia nel cuore del partito democratico, iniziando un discorso nuovo in materia di aborto, mentre in Pennsylvania lo Stato non si fece permeare dalle posizioni dei "pro choice", dimostrandosi al contrario monolitico nella sua posizione in linea con le tesi cattoliche, assunte già in precedenza dalle altre amministrazioni. In questo scenario, l'irrompere del discorso femminista diede nuova linfa alle ragioni dell'aborto, facendolo entrare a tutti gli effetti nella retorica dei diritti dei cittadini americani. La posta in gioco era alta e tutte le carte erano in mano agli attivisti "pro choice". Nacquero così nuovi gruppi che portarono il tema dell'aborto sull'agenda politica. Obiettivo primario era quello di trasferire l'argomento IVG dal Codice penale a quello Sanitario, come accadde nel 1973 grazie a Jane Roe, una ragazza madre di Dallas in Texas, la quale con un ricorso si rivolse alla Corte Suprema desiderando interrompere la gravidanza non voluta, avendo già due figli a carico.
La Sentenza Roe v. Wade e le Sue Conseguenze
La sentenza Roe v. Wade è considerata, congiuntamente a Brown v. Board of Education, la più emblematica sentenza della Corte Suprema Americana. Il giudizio vedeva quali parti Roe, donna incinta e nubile, contro Henry Wade, procuratore distrettuale della contea di Dallas che le aveva impedito di interrompere la gravidanza ai sensi della legge del Texas. Con questa pronuncia, la Corte Suprema, a maggioranza democratica, affermò che la legge del Texas violava il diritto delle donne alla privacy e la clausola del giusto processo previsto dal XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Solo a partire da allora "per la prima volta nella storia generale del diritto costituzionale" si riconobbe un diritto di libertà della donna all'interruzione volontaria della gravidanza, comprimibile dallo Stato, in astratto, solo a partire dal settimo mese di gravidanza.
ROE V WADE - Sull'ABORTO, la Corte Suprema U.S.A. RIPORTA l'orologio dei diritti INDIETRO di 50 anni
La pronuncia Roe operò come una sorta di cassa di risonanza, innescando reazioni a vari livelli sul piano legislativo e politico, ma soprattutto sociale. Difatti, la successiva evoluzione della normativa sull'aborto è lo specchio della tensione e del dibattito che la pronuncia della Corte non poté acquietare. La giurisprudenza della Corte Suprema è intervenuta a più riprese, andando a ridisegnare i confini del diritto all'aborto. I legislatori statali hanno cercato di limitare il diritto all'aborto attraverso una serie di leggi restrittive che hanno interessato sia aspetti procedurali che sostanziali della materia, come è accaduto per le "TRAPS law", ossia le linee guida che vertono sugli standard per le cliniche abortive e per il regime sanitario che i medici devono seguire nell'applicare la pratica abortiva. E ancora, leggi che bandiscono la pratica del "partial birth abortion", leggi che stabiliscono i finanziamenti in materia di IVG, leggi che prevedono il consulto prima dell'aborto e leggi che prevedono per le ragazze che non hanno ancora raggiunto la maggiore età il coinvolgimento dei genitori. Il messaggio trasmesso simbolicamente dalla sentenza Roe agli Stati Americani e a tutto l'Occidente è che le donne possono decidere del proprio corpo.
Le Posizioni dei Democratici e dei Repubblicani nel Dibattito Post-Roe
Il 24 giugno 2022, la Corte Suprema federale ha pronunciato una sentenza che ha annullato la Roe vs. Wade del 1973, negando l'esistenza di un diritto federale ad abortire e riportando la questione alla legislazione dei singoli Stati. Questa decisione ha riacceso con forza il dibattito sull'aborto, con posizioni diametralmente opposte tra Democratici e Repubblicani.
Donald Trump, pur rivendicando la nomina di tre giudici della Corte Suprema che hanno contribuito a ribaltare la Roe v. Wade, ha affermato di voler lasciare libertà di decidere sulla questione ai singoli Stati. Ha dichiarato: "Il mio punto di vista è che ora abbiamo l'aborto dove tutti lo volevano dal punto di vista legale, gli Stati lo determineranno tramite voto referendario o legislativo, o forse entrambi, e qualunque cosa decidano deve essere la legge del Paese". In polemica con Kamala Harris, che lo accusava di voler firmare un divieto nazionale sull'aborto se rieletto, Trump ha risposto: "È una bugia. Non firmerò un divieto, e non c'è motivo di firmare un divieto, perché abbiamo ottenuto ciò che tutti volevano, democratici, repubblicani e tutti gli altri, e ogni studioso di diritto voleva che (il tema dell’aborto) fosse riportato negli Stati". Tuttavia, non ha esplicitamente affermato che porrebbe il veto a un bando nazionale sull'aborto se fosse approvato dal Congresso. L'ex Presidente ha anche criticato alcune delle leggi statali più restrittive sull'aborto, in particolare il divieto di sei settimane in vigore in Florida, definendolo una "cosa terribile e un terribile errore" e dichiarandosi favorevole alle eccezioni in casi di stupro, incesto o quando la vita della madre è a rischio. Queste dichiarazioni gli hanno attirato critiche dalla parte più conservatrice del suo elettorato. La moglie di Trump, Melania, ha poi dichiarato pubblicamente di sostenere la libertà di scelta della donna, affermando che "non c'è spazio per compromessi quando si tratta di questo diritto essenziale che tutte le donne possiedono dalla nascita, la libertà individuale".

Kamala Harris, la candidata democratica, ha rivendicato che la sua "è una lotta per il futuro ed è una lotta per la libertà, come la libertà di una donna di prendere decisioni sul proprio corpo e di non avere il governo che le dice cosa fare". Il sito web della campagna di Harris promette che, se eletta Presidente, "non permetterà mai che un divieto nazionale sull'aborto diventi legge. E quando il Congresso approverà una legge per ripristinare la libertà riproduttiva a livello nazionale, lei la firmerà". Nello specifico, sostiene l'approvazione da parte del Congresso di una legge federale che proteggerebbe i diritti all'aborto per contrastare la decisione della Corte Suprema del 2022. I Democratici, con la proposta del Women's Health Protection Act (WHPA), hanno cercato di liberalizzare l'aborto a livello federale, eliminando ogni divieto, introdotto dai singoli Stati, nei confronti degli aborti fino alla nascita, aborti selettivi e tutte le limitazioni statali ai finanziamenti degli aborti con fondi pubblici. Questa proposta, che avrebbe comportato una rivoluzione copernicana nell'intero sistema americano, è stata tuttavia bocciata al Senato.
Il Ruolo della Corte Suprema e le Divisioni Interne
La decisione della Corte Suprema del 2022 è stata motivata da un'argomentazione peculiare che si richiama alla tesi "originalista" della carta costituzionale (due process clause) e ha rivelato un'ampia spaccatura al suo interno: 5 a 4 a favore e con il presidente John G. Roberts, conservatore nominato dal presidente George W. Bush, che non ha pienamente aderito alla revoca della Roe v. Wade. Già otto mesi prima, dopo essere stata invitata a esprimersi sulla costituzionalità della legge del Mississippi che vieta l'aborto dopo 15 settimane, Roberts aveva tentato di convincere gli altri colleghi della maggioranza conservatrice che non era opportuno entrare nel merito del diritto sancito da Roe v. Wade. Un tentativo fallito che ha evidenziato un forte dissenso persino tra i giudici di area repubblicana.
Brett Kavanaugh, tra i nominati dall'ex presidente Donald Trump, pur avendo firmato in ogni sua parte l'opinione elaborata dal collega Samuel Alito, ha sostenuto che è comunque incostituzionale che gli Stati dicano ai cittadini residenti che non possono viaggiare in un altro Stato per ricorrere all'aborto. Questo è un punto decisivo, perché si tratta del solo modo - si presume - a cui le donne ricorreranno, negli Stati dove è vietata la procedura, per aggirare la norma federale. Non è la prima volta che i giudici si dividono in modo così netto, ma è una delle poche volte in cui emergono differenze così forti, persino nella maggioranza dei giudici conservatori, a riflettere le profonde spaccature del Paese su temi controversi.
Il giudice Clarence Thomas, nominato dal presidente repubblicano George H. Bush, ha sostenuto che, sebbene questa decisione riguardi esclusivamente l'aborto, la logica della Corte suggerisce che precedenti decisioni possano essere riconsiderate, quali i diritti degli omosessuali, la contraccezione delle coppie sposate, a suggerire che esiste una linea più oltranzista, e con implicazioni ben più ampie, nell'ambito della Corte. È una linea che non si fatica a credere sia ben radicata, considerando il ruolo della moglie di Thomas, Virginia (detta Ginni), nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.
L'Opinione Pubblica Americana e le Disuguaglianze nell'Accesso all'Aborto
Secondo un sondaggio del Pew Research Center, condotto tra il 27 giugno e il 4 luglio, nei giorni che hanno seguito la cancellazione di Roe v. Wade, il 57% degli americani disapprova la decisione della Corte Suprema, con marcate differenze tra gli elettori: l'82% dei Democratici non è d'accordo con i giudici, mentre il 70% dei votanti repubblicani approva la decisione dell'alta corte. Le differenze sono anche di genere: il 62% delle donne è in disaccordo con la decisione, mentre arriva solo al 52% la percentuale di uomini a sfavore.
Questa spaccatura si evidenzia, in termini assoluti e non di genere, tra gli Stati dove la procedura di interruzione di gravidanza è già vietata o sta per esserlo: in questi 17 Stati, il 46% degli americani è a favore della decisione della Corte; nei quattro Stati dove ci sono restrizioni all'aborto o stanno per entrare in vigore, il 47% approva. Negli Stati in cui invece l'aborto è legale fino alla 23esima settimana, il 65% è in disaccordo con la Corte. Il sondaggio mostra anche che il 62% degli americani adulti sostiene che l'aborto debba essere legale, un dato in coerenza con quello del 1972 ma in leggero calo in termini assoluti. Diversamente dal dato suddiviso per elettorato: 84% degli elettori democratici a favore dell'aborto contro un 38% dei repubblicani.

Un'indagine ABC/Washington Post dello scorso gennaio rileva che 6 americani su 10 restano a favore della legalizzazione dell'aborto, mentre 4 su 10 rimangono contrari. Queste proporzioni, pur con alti e bassi, non sono cambiate negli ultimi dieci anni, e confermano i risultati di altre indagini secondo le quali c'è una prevalenza abbastanza stabile di americani "pro-choice" rispetto a quelli "pro-life", e che, ancora, una maggioranza assoluta non desidera l'abrogazione della storica decisione della Corte Suprema del 1973. Tuttavia, non si deve pensare a due fronti rigidamente contrapposti, perché quanti sono monoliticamente a favore (o contro) l'aborto sono e restano una minoranza rispetto a una maggioranza dalle opinioni più articolate e sfumate. I più sembrano desiderosi di non restare prigionieri di principi e posizioni radicali quando si tratta di decidere su un problema sociale e umano così complesso che spesso coinvolge (o può coinvolgere) una figlia, una sorella, un'amica. Si spiega così (indagine Gallup) che la stragrande maggioranza degli elettori afferma che voterà un candidato indipendentemente dalle sue posizioni sull'aborto; o, ancora, che la questione dell'aborto sia agli ultimi posti tra le priorità che gli intervistati vorrebbero nell'agenda del futuro Presidente.
Tra i paesi ricchi, gli Stati Uniti hanno una frequenza relativa degli aborti più che doppia della media europea e italiana, con una forte incidenza tra le adolescenti; l'abortività tra le donne latino-americane è doppia di quella propria delle bianche e quella delle donne nere più che tripla. In genere le disuguaglianze sociali nel ricorso all'aborto sono molto più pronunciate negli USA che in Europa: i costi dell'intervento sono coperti dal sistema pubblico solo per una minoranza dei casi, e le donne sprovviste di assicurazione devono pagare di tasca loro, o correre rischi d'interventi insicuri.
ROE V WADE - Sull'ABORTO, la Corte Suprema U.S.A. RIPORTA l'orologio dei diritti INDIETRO di 50 anni
Dibattito Bioetico: La Definizione di "Persona" e il Diritto alla Vita
La discussione sull'aborto si intreccia profondamente con questioni bioetiche fondamentali, in particolare sulla definizione di "persona" e sul valore della vita umana. Secondo Peter Singer, uno degli studiosi più decisamente favorevoli alla legittimità etica e giuridica dell'aborto, appellarsi alla libertà della donna - come fa la sentenza Roe vs Wade - "può essere una buona politica, ma certo è cattiva filosofia". Presentare il problema dell'aborto come una questione di libertà di scelta individuale significa già di per sé presupporre che il feto in realtà non conta nulla. Chiunque pensi che un feto umano ha lo stesso diritto alla vita degli altri esseri umani non potrà mai ridurre il problema dell'aborto a una questione di libertà di scelta, più di quanto possa ridurre la schiavitù a una questione di libertà di scelta da parte degli schiavisti.
In realtà, il famoso bioeticista australiano è convinto che l'aborto sia lecito e vada legalizzato perché pensa di poter dimostrare che gli embrioni/feti non hanno "lo stesso diritto alla vita degli altri esseri umani". Biologicamente appartengono anch'essi, è vero, alla nostra specie. Questo Singer, come del resto qualsiasi studioso serio, non lo nega. C'è il DNA ad attestarlo e rifiutare l'identità umana all'embrione sarebbe mettersi contro la scienza. Per Singer, come per Engelhardt, per Tooley, per Regan - per tutti i grandi bioeticisti che giustificano l'aborto - dobbiamo avere il coraggio di rimettere in discussione quella che spesso viene considerata una certezza indiscutibile, e cioè il valore della vita umana come tale. "Perché è moralmente sbagliato", si chiede Singer, "sopprimere una vita umana?".
Per questi autori, il valore da tutelare sono le persone. Ma, essi spiegano, "persone" si possono considerare solo gli esseri umani dotati di autocoscienza. Perciò, come dice lapidariamente un altro notissimo studioso, Engelhardt, "non tutti gli esseri umani sono persone. Non tutti gli esseri umani sono autocoscienti, razionali e capaci di concepire la possibilità di biasimare e lodare. I feti, gli infanti, i ritardati mentali gravi e coloro che sono in coma senza speranza costituiscono esempi di non-persone umane". Lo diceva già, in un suo famoso articolo su Aborto e infanticidio, un altro noto bioeticista, Tooley, che si chiedeva: "Quali proprietà si devono avere per essere una persona, cioè per avere un serio diritto alla vita?". La risposta dell'autore è che "un organismo possiede un serio diritto alla vita solo se possiede il concetto di sé come soggetto continuo nel tempo di esperienze e altri stati mentali, e crede di essere una tale entità continua nel tempo".
Ma siamo sicuri che distinguere esseri umani e persone, subordinando il secondo titolo al possesso di certe qualità diverse dall'appartenenza alla specie umana, sia una buona idea? Si sarà notato, in Engelhardt, il riferimento ad altre categorie di non-persone, oltre il feto, tra cui gli infanti, i bambini piccoli. Questi autori sono unanimi nel ritenere che anch'essi, pur avendo lo statuto biologico umano, nei primi mesi, non essendo autocoscienti, non siano persone. Per Engelhardt "le persone in senso stretto vengono in essere solo qualche tempo - probabilmente qualche anno - dopo la nascita". Fino ad allora, un bambino, non essendo una persona, può essere eliminato senza che questo crei un problema morale. Ed è logico, se la giustificazione dell'eliminazione di un essere umano qual è il feto, è la mancanza di autocoscienza. Come dice Tooley, "l'osservazione quotidiana chiarisce in modo, credo, inoppugnabile, che un neonato non possiede un concetto di sé continuo nel tempo, non più di quanto lo possieda un gatto appena nato".
La potenzialità, in questo contesto, è un concetto chiave. La potenzialità comporta che qualcosa sia già effettivamente presente, anche se ancora non in forma esplicita. Se un CD contiene l'esecuzione della settima sinfonia di Beethoven, quest'ultima - anche se si trova presente in potenza, perché non risuona effettivamente - è già realmente in essa. E chi conosce bene l'inglese può rispondere tranquillamente "sì" a chi glielo chiede perché, in potenza, lo parla. Viene spontaneo chiedersi: su queste basi si può davvero parlare di un "diritto ad abortire"? È questo il modello di libertà femminile che noi occidentali possiamo pretendere di far valere, contro le evidenti assurdità della posizione islamica su altri punti?
La Rivoluzione Silenziosa: Legislazioni Statali in Evoluzione
Negli Stati Uniti è in corso una silenziosa rivoluzione sul fronte dell'aborto, che sta dividendo il Paese fra Stati intenti a rimuovere ogni ostacolo alla sua disponibilità e altri che proteggono la vita, ben più di quello che i precedenti federali hanno permesso finora. A creare questo turbinio di attività è stata l'attesa che la Corte Suprema, a giugno, abrogasse o riducesse notevolmente la portata della sentenza Roe v. Wade. Sei dei nove giudici costituzionali, discutendo il caso, si sono mostrati orientati a sostenere la misura, indebolendo o annullando Roe, che permette l'aborto fino al momento in cui il feto può sopravvivere fuori dall'utero.

Alcune giurisdizioni hanno già seguito l'esempio dello Stato del Sud. Il Texas ha proibito l'aborto dopo circa sei settimane. L'Idaho ha detto sì a un'analoga misura a marzo. E l'Oklahoma, controllato dai repubblicani, ha approvato un disegno di legge che lo vieta in qualsiasi momento, tranne per salvare la vita della madre in un'emergenza medica, prevedendo di punire i trasgressori con una multa fino a 100mila dollari e 10 anni di prigione. Sono in tutto 26, su 50, gli Stati che hanno approvato o stanno discutendo leggi che rendono illegale o limitato severamente la procedura.
Negli altri 24 è cominciata invece una corsa nella direzione opposta. In 15 sono entrate in vigore leggi che sanciscono esplicitamente la legalità dell'aborto nel diritto statale. Sono tutti Parlamenti controllati dai democratici: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont e Washington, oltre al Distretto di Columbia, sede della capitale Washington. Altri due Stati dovrebbero presto unirsi a quell'elenco. L'assemblea del Colorado questa settimana ha approvato un disegno di legge che codificherebbe il "diritto" all'aborto senza limiti temporali. Situazione simile in New Mexico, dove un divieto di aborto di vecchia data è stato abrogato.
Molti di questi Stati stanno già assistendo a un forte afflusso di donne incinte al di fuori dei loro confini, tanto che alcuni si stanno muovendo per estendere le loro protezioni legali ai non residenti. È il caso di Washington, dove il governatore democratico Jay Inslee ha firmato un provvedimento che vieta alle Procure locali di intraprendere azioni legali contro chi riceve un aborto e chi vi assiste, anche in altri Stati. Intanto l'Oregon ha stanziato 15 milioni di dollari per aiutare i fornitori di aborti ad acquistare attrezzature ed espandere la propria forza lavoro, e per pagare le spese di viaggio di non residenti. Una simile copertura pubblica dei costi dell'aborto, contenuta in una legge che allo stesso tempo permette agli infermieri di eseguire aborti, attende la ratifica del governatore del Maryland Larry Hogan.
La firma del repubblicano con ambizioni presidenziali è tutt'altro che scontata sia su questo testo che su un altro che ha sollevato profonde preoccupazioni. Il disegno (Senate Bill 669) vieta «qualsiasi forma di indagine o sanzione per una persona… che subisce una… morte perinatale correlata a un’omissione di agire». La scorsa settimana, il governatore Gavin Newsom, un democratico, ha ratificato una misura che impone agli assicuratori privati e al piano sanitario statale di coprire l'intero costo dell'aborto, senza franchigie. Inoltre almeno una dozzina di altre misure sono state proposte dai legislatori. Una di queste, della deputata Buffy Wicks, ha lo scopo di garantire che «nessun californiano venga investigato, perseguito o incarcerato per aver interrotto una gravidanza o aver subito una perdita in relazione alla gravidanza o al suo esito, inclusi aborto spontaneo, nati morti, aborto o morte perinatale». Il California Family Council ha fortemente criticato la misura, e il comitato giudiziario dell'Assemblea legislativa dello Stato ha evidenziato come «il disegno di legge potrebbe essere interpretato in modo da immunizzare dalle sanzioni penali per tutti gli esiti della gravidanza, inclusa la morte di un neonato per qualsiasi motivo durante il periodo perinatale dopo il parto per cause non attribuibili a complicazioni della gravidanza».
Confronto con la Legislazione Italiana: la Legge 194 del 1978
In Italia, dopo il miracolo economico degli anni cinquanta che proietta il Paese nel mondo industrializzato, dove in poco più di un decennio si è introdotto nell'ordinamento elementi come il divorzio e un nuovo diritto di famiglia, una svolta decisiva in tema di aborto si è avuta nel 1975, con la sentenza n. 27 della Corte costituzionale. Questa sentenza prende in esame la legittimità dell'art. 546 c.p. allora in vigore nella parte in cui è punito "chi cagiona l'aborto di donna consenziente anche qualora sia stata accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l'equilibrio psichico della gestante".

La Corte dichiara l'incostituzionalità dell'articolo e prevede che "non vi sia equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona ancora deve diventare". Grazie a questa pronuncia si recepisce l'eco della sentenza della Corte Suprema americana che si era pronunciata, nel 1973 sul caso Roe v. Wade, e si stabilisce il "superiore valore" della madre, intesa quale persona già formata, rispetto al feto che "persona in senso pieno ancora non è".
Si tratta di un passaggio storico che origina da un clamoroso processo pubblico sull'aborto che apre la strada a nuovi spazi per il dibattito e che, proprio sulla spinta del vuoto normativo che la stessa Corte costituzionale aveva lasciato, qualche anno più tardi, conduce alla formulazione della legge italiana sull'aborto, la n. 194 del 1978, dal titolo "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" che portava in calce la firma dell'allora Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, e dei ministri Anselmi, Bonifacio, Morlino, Pandolfi. La critica femminista ricorda come il presente articolato non sia una "buona legge" che intende liberalizzare l'aborto (che rimane comunque vietato in linea di principio, ma oggetto di permesso solo nelle forme stabilite dalla legge), ma sia una "cattiva legge" che ha effettivamente funzionato in quanto disapplicata.
La suddetta legge consente alla donna di poter far ricorso all'IVG in una struttura pubblica nei primi novanta giorni di gravidanza qualora "accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito". Per quanto concerne invece il quarto e il quinto mese di gravidanza l'aborto è previsto esclusivamente per motivi di natura terapeutica, ossia quando "la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; (…) siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna".
Volendo poi sintetizzare il testo della legge, attenzione deve essere data all'art. 2, il quale regola funzioni e doveri dei consultori, mentre negli artt. 12 e 13 si esplica la disciplina della tutela delle situazioni di minori e donne interdette per le quali è assicurata la possibilità di accedere alle pratiche abortive a seguito di autorizzazione manifestata dal tutore o dal giudice tutelare. Leggendo attentamente il dettato della legge 194 del 1978 si rileva come la stessa più che definire un diritto all'aborto vada, piuttosto, a regolamentare i casi in cui l'aborto non può essere considerato reato.
L'art. 5 della stessa legge dispone che "il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso (…) di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta (…), le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto". Nel momento in cui il medico del consultorio o della struttura, o il medico di fiducia, "riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza" con cui la donna ha la possibilità di presentarsi innanzi alle sedi autorizzate per attuare l'IVG. Nel caso in cui non vi fosse urgenza "al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate."
Diverse polemiche sono state sollevate in ordine all'art. 9 della l. 194/1978 in tema di obiezione di coscienza. Si paventava l'idea che il presente articolo potesse diventare l'arma affilata con cui i cattolici intransigenti appartenenti alla ristretta categoria professionale (ostetrici e ginecologi) potessero rendere inoperante la legge sull'aborto. Diverse sono le contraddizioni in termini che riaffiorano dalla lettura del testo della legge 194/1978. Invero, già la Corte costituzionale con la sentenza citata nelle prime righe del presente paragrafo subordina l'interesse del feto a quello della salute della donna, ma nel mentre connette il primo all'art. 2 della Carta costituzionale, non riconosce alcun rilievo costituzionale alla libertà di procreare della donna, ma ne richiama solo il diritto alla salute.