# La Crioconservazione Embrionaria in Italia: Un Percorso Complesso tra Divieti, Deroghe e Dilemmi Etici

In Italia, il settore della procreazione medicalmente assistita (PMA) è regolato da una normativa specifica, la Legge 40 del 19 febbraio 2004, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. Questa legge, approvata dal Parlamento italiano con l'obiettivo di «favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana», ha subito nel corso degli anni numerose modifiche grazie a interventi giurisprudenziali, in particolare le sentenze della Corte Costituzionale, che ne hanno parzialmente sciolto i caratteri originariamente molto restrittivi. La crioconservazione, intesa come il congelamento di materiale biologico in azoto liquido per conservarlo nel tempo mantenendone inalterate le condizioni, è una tecnica che si può applicare ai gameti e agli embrioni. Sebbene per un breve periodo sia stata vietata dalle linee guida iniziali della Legge 40, questo trattamento non è più proibito dalla legge stessa per quanto concerne la crioconservazione embrionaria ai fini riproduttivi. Tuttavia, la normativa mantiene divieti significativi su altre destinazioni degli embrioni, come la donazione a fini di ricerca o la distruzione, generando un complesso dibattito etico e giuridico che continua ad evolvere.

La Crioconservazione: Definizione, Storia e Innovazioni Tecnologiche

La crioconservazione è una tecnica fondamentale nella medicina riproduttiva moderna, che consente di preservare la vitalità di cellule e tessuti biologici, come i gameti (ovociti e spermatozoi) e gli embrioni, a temperature estremamente basse, tipicamente -196°C, utilizzando azoto liquido in apposite biobanche. In questo modo, il materiale biologico può essere mantenuto inalterato per anni o addirittura decenni, offrendo opportunità preziose per le coppie che affrontano problemi di fertilità o per le donne che desiderano preservare la propria capacità riproduttiva. Solo recentemente questa tecnica non viene più considerata sperimentale; ad esempio, negli Stati Uniti è stata riconosciuta come una tecnica standard solo dal 2012.

La storia della crioconservazione embrionaria inizia con la prima gravidanza ottenuta dal trasferimento di un embrione crioconservato nel 1983, quando due ricercatori australiani riuscirono a congelare un embrione allo stadio di 8 cellule per 4 mesi, ottenendo una gravidanza dopo il trasferimento in utero. La bambina in questione si chiamava Zoe ed è nata nel 1984, segnando una pietra miliare nel campo della medicina riproduttiva. Da quel momento, la crioconservazione degli embrioni ha assunto un ruolo sempre più centrale nel campo della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), fino a diventare una procedura di routine.

La tecnica più diffusa per la crioconservazione è la vitrificazione, un metodo di congelamento ultrarapido che evita la formazione di cristalli di ghiaccio all'interno delle cellule, i quali potrebbero danneggiarne le strutture vitali. Questa tecnica prevede l'aggiunta di sostanze protettive, dette crioprotettori (come propandiolo, dimetilsolfossido o saccarosio), che riducono il quantitativo d'acqua all'interno delle cellule, per poi immergere rapidamente gli embrioni o gli ovociti in azoto liquido. Grazie allo sviluppo della vitrificazione, è migliorata significativamente l’efficacia e il successo delle tecniche di PMA con ovociti ed embrioni criopreservati, superando le sfide legate alla natura delle cellule da conservare.

Microscopio con embrioni e ovociti

È importante sottolineare la differenza tra la crioconservazione di embrioni e di ovociti. Gli embrioni, essendo costituiti da più cellule e contenendo meno acqua rispetto ai singoli ovociti, tendono a tollerare meglio il congelamento e lo scongelamento. Gli ovociti, al contrario, sono tra le cellule umane più grandi e ricche di acqua, e per questo più vulnerabili alla formazione di cristalli di ghiaccio e ai danni da shock osmotico. Per questo motivo, la probabilità di formazione di ghiaccio intracellulare, che ne riduce il tasso di sopravvivenza, è molto elevata, rendendo la tecnica di criopreservazione ovocitaria particolarmente delicata e sensibile alla qualità dell'ovocita stesso.

Il Quadro Normativo Italiano: La Legge 40/2004 e le sue Finalità Originali

In Italia, la Legge 19 febbraio 2004, n. 40, "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2004, è il pilastro normativo che disciplina l'intero settore della PMA. L'obiettivo primario di questa legge, come enunciato dall'ART. 1 comma 1, è di "favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana" e di consentire il ricorso alla procreazione medicalmente assistita "alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito".

Fin dalla sua promulgazione, la Legge 40 è stata caratterizzata da un impianto originario piuttosto restrittivo, con l'intento di tutelare contemporaneamente la salute della donna, il rispetto della vita e i diritti dell'embrione. Tra le disposizioni iniziali, l'ART. 13 vietava qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. Sebbene la ricerca clinica e sperimentale fosse consentita solo a condizioni specifiche - perseguendo finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche collegate alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non fossero disponibili metodologie alternative - venivano comunque vietate la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o sperimentazione o per fini diversi da quello previsto dalla legge, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti, e interventi che alterassero il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete. L'ART. 13 proibiva altresì interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi, sia a fini procreativi sia di ricerca, e la fecondazione di un gamete umano con un gamete animale.

Inizialmente, la Legge 40 prevedeva anche limitazioni sul numero di embrioni che potevano essere prodotti e l'obbligo di impiantarli tutti contemporaneamente, rendendo di fatto impossibile la crioconservazione degli embrioni soprannumerari. Questo approccio rigido ha generato molteplici controversie legali ed etiche, portando a un susseguirsi di ricorsi e sentenze che hanno progressivamente ridefinito il quadro normativo. L'ART. 2 della legge, in un'ottica di prevenzione e supporto, stabilisce che il Ministro della salute può promuovere ricerche sulle cause di sterilità e infertilità, incentivare studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e promuovere campagne di informazione e prevenzione. Inoltre, l'ART. 3 ha modificato la legge 29 luglio 1975, n. 405, aggiungendo l'informazione e l'assistenza sui problemi della sterilità e infertilità umana e sulle tecniche di PMA, nonché sulle procedure di adozione e affidamento familiare.

L'accesso alle tecniche di PMA, come stabilito dall'ART. 4, deve avvenire in base a principi di gradualità, per evitare interventi invasivi, e di consenso informato. L'ART. 5 fissa i requisiti soggettivi per accedere alla PMA, riservandola inizialmente solo a coppie maggiorenni eterosessuali, in età fertile e unite da matrimonio o convivenza. Questo ha escluso, ad esempio, le coppie fertili portatrici di malattie genetiche.

Rappresentazione grafica della Legge 40/2004 e le sue modifiche

Le Sentenze della Corte Costituzionale e l'Evoluzione della Legge

Negli anni, l’originario impianto della Legge 40 è stato profondamente modificato da una serie di interventi della Corte Costituzionale, che hanno contribuito a superare alcune delle restrizioni più controverse. Una delle sentenze più significative è stata la sentenza n. 151 del 2009. Questa decisione ha dichiarato incostituzionale il divieto di produrre più di tre embrioni e l’obbligo di impiantarli tutti in un unico e contemporaneo trasferimento. Dal maggio 2009, dopo la sentenza 151 della Corte Costituzionale, è di nuovo consentita la crioconservazione embrionaria per garantire alla coppia di ottenere le migliori probabilità di successo e ridurre il rischio correlato alle gravidanze multiple. Tale deroga alla Legge 40 ha riconosciuto al medico la possibilità di decidere, caso per caso, il numero di embrioni da creare e trasferire, riducendo così il rischio di gravidanze multiple e aprendo le porte alla crioconservazione degli embrioni in sovrannumero. Ogni medico ha ora la facoltà di stabilire il numero necessario di ovociti da fecondare, in base alle linee guida delle società scientifiche italiane e alle condizioni di salute della donna. Quando aderisce al consenso informato per la crioconservazione embrionaria, la coppia si impegna all’utilizzo futuro degli embrioni. Qualora la coppia non intenda accettare la possibilità di crioconservazione di embrioni soprannumerari, verranno utilizzati solo i 3 ovociti ritenuti di migliore qualità morfologica e tutti gli embrioni dovranno essere in ogni caso trasferiti.

Un'altra importante modifica è stata introdotta dalla sentenza n. 96 del 2015, che ha sancito il diritto per le coppie portatrici di malattie genetiche di accedere alla diagnosi genetica preimpianto (DGP). Questa sentenza ha esteso la tutela della salute e la libertà procreativa, consentendo a coppie fertili, ma portatrici di malattie geneticamente trasmissibili, di accedere alle tecniche di PMA e alla DGP, superando il divieto precedente che riservava la PMA solo alle coppie infertili. Già in precedenza, il Tribunale di Roma, con due ordinanze di rimessione a gennaio e febbraio 2014, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che vietava l'accesso alle tecniche di PMA alle coppie portatrici di malattie genetiche per contrasto con gli articoli 2, 3, 32 e 117, comma 1 della Costituzione. Similmente, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 4 marzo 2015 (n. 58158/2014), aveva sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale.

Altre sentenze della Corte Costituzionale hanno continuato a modellare la legge. La sentenza n. 221 del 2019, ad esempio, ha rigettato questioni di costituzionalità relative ad alcuni articoli della Legge 40. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza dell'11 settembre 2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge 40. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 69 del 2025, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5 della L. 40/2004, mentre con sentenza n. 155 del 2025, ha dichiarato inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Como relativamente all'art. 5 e all'art. 12 della legge n. 40/2004, con riferimento all’art. 32 Cost. e all’art. 117, comma primo, alla luce dei parametri interposti di cui agli artt. 8 e 14 CEDU, all’art. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Anche sul fronte del consenso informato, l'ART. 6 della Legge 40 stabilisce che, prima e durante ogni fase delle tecniche di PMA, il medico deve informare dettagliatamente i soggetti sui metodi, i problemi bioetici, i possibili effetti collaterali, le probabilità di successo e i rischi, nonché le conseguenze giuridiche. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere all'adozione o all'affidamento familiare come alternativa alla PMA. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche deve essere espressa per iscritto. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 161 del 2023, ha dichiarato l’infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale ordinario di Roma circa l’irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo, confermando l'importanza di un consenso informato e ponderato. Il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla PMA solo per motivi medico-sanitari, fornendo motivazione scritta.

Infine, la sentenza n. 68 del 2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della Legge 40, che riguarda lo stato giuridico del nato, per violazione di articoli costituzionali che dovranno essere specificati in dettaglio in base alla sentenza integrale.

Crioconservazione degli Ovociti: Un'Opzione Concreta per la Preservazione della Fertilità Femminile

Accanto alla crioconservazione embrionaria, la crioconservazione degli ovociti rappresenta un'altra importante frontiera della medicina riproduttiva. Questa tecnica offre alle donne un'opzione concreta e percorribile per preservare la propria fertilità in diverse situazioni. Milioni di coppie in Italia e nel mondo non riescono a diventare genitori a causa di patologie, dell’esaurimento della riserva ovarica per l’avanzare dell’età o per trattamenti medici come chemioterapie o radioterapie. In questi contesti, la Procreazione Medicalmente Assistita può fornire un aiuto significativo. Nel mondo si stima che esistano già oltre dieci milioni di bambini e bambine nati grazie alla medicina riproduttiva e, per quanto riguarda l’Italia, nel 2018 i bambini figli della PMA sono stati 14.000, ovvero il 3,2% di tutti i nati quell’anno nel nostro Paese.

La professoressa Eleonora Porcu spiega che gli ovociti possono essere congelati a seguito di un percorso di fecondazione assistita, nel caso in cui ve ne siano alcuni sovrannumerari. Ovvero, quando con la stimolazione ormonale si sono ottenuti più ovociti di quelli utili per la procedura di fecondazione assistita che la coppia sta affrontando, gli ovociti così ottenuti potranno essere poi utilizzati per eventuali tentativi successivi. Ci sono, inoltre, situazioni medico-sanitarie che possono compromettere la fertilità, come familiarità per menopausa precoce, endometriosi o trattamenti chemioterapici o radioterapici adottati per sconfiggere un tumore, che possono indebolire la riserva ovarica. In questi casi, crioconservare gli ovociti consente di mantenere intatta la possibilità di una futura gravidanza.

Un aspetto cruciale è l'età degli ovociti al momento del congelamento. Con i gameti di una giovane donna, le possibilità di successo della gravidanza saranno maggiori, e minore sarà il rischio di malformazioni fetali che, purtroppo, aumentano all’aumentare dell’età della donna, e di conseguenza degli ovuli. La fertilità femminile raggiunge il suo massimo tra i 20 e i 30 anni, per poi declinare in modo rapido dopo i 32, e ancora dopo i 37 anni, arrivando a essere quasi vicina allo zero negli anni che precedono la menopausa. Pertanto, per non aumentare troppo il rischio di andare incontro ad anomalie malformative e genetiche del feto come la trisomia 21, responsabile per circa il 95% dei casi di sindrome di Down, gli ovociti andrebbero crioconservati non dopo i 35 anni.

Le donne possono ricorrere all'autoconservazione degli ovociti anche per motivi non strettamente sanitari, una pratica comunemente conosciuta come "social freezing". In questo caso, crioconservando i propri gameti, le donne possono preservare in modo programmato la propria capacità riproduttiva, ampliando la finestra temporale in cui è possibile avere una gravidanza, in vista di un progetto esistenziale che, per vari motivi come carriera, assenza di un partner o scelte personali, non è ancora realizzabile.

Social Freezing, PMA e Fertilità: la scienza può aiutare le donne | Chiara Scibetta | TEDxTreviso

La specie umana è mono-ovulatoria, il che significa che le donne producono un ovulo al mese, raramente due o tre. Per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, avere un solo ovulo al mese rappresentava una grande limitazione, vista l’elevata possibilità di insuccesso. Per questo motivo, si è cercato di stimolare farmacologicamente la crescita di più ovuli, successivamente recuperati e usati freschi per la fecondazione in vitro, o crioconservati ed eventualmente utilizzati in futuro.

Il processo di produzione, raccolta e crioconservazione degli ovociti prevede il prelievo degli ovociti con una sonda transvaginale dopo cicli di stimolazione ovarica, con farmaci a base di ormoni. Successivamente, tramite la fecondazione in vitro, questi ovociti possono essere inseminati con un gamete maschile - uno spermatozoo fresco o crioconservato, da partner o donatore - per ottenere un embrione da impiantare nell’utero materno. Una donna può così concepire un proprio figlio biologico anche dopo essere diventata infertile o ipofertile. La tecnica di inseminazione artificiale più comunemente utilizzata è la ICSI (iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo), che prevede la micro-iniezione di un singolo spermatozoo direttamente all'interno dell'ovocita.

I principali fattori coinvolti nel successo della crioconservazione ovocitaria sono legati alla qualità degli ovociti, che devono essere conservati il giorno stesso del prelievo, entro le otto ore, e alla tecnica di congelamento. La qualità dell’ovocita è valutata dall’aspetto del citoplasma, dallo strato di membrana vitellina e dal globulo polare. Il citoplasma dovrebbe essere omogeneo, senza granuli. La presenza di vacuoli, il colore scuro, la deformazione sono considerati segni di scarsa qualità cellulare.

Nonostante le notevoli opportunità, la crioconservazione degli ovociti comporta possibili rischi o controindicazioni per le donne. Il rischio fondamentale è quello legato alla stimolazione ormonale effettuata farmacologicamente per far sì che gli ovociti crescano in numero superiore a uno. A volte, infatti, si può andare incontro alla sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS), complicanza più rilevante della stimolazione ormonale. Seppur poco frequente, è più facile che si verifichi nelle donne giovani e affette da ovaio policistico. Questa sindrome ha effetti collaterali lievi o moderati nel 3-6% dei casi, mentre può avere effetti collaterali più gravi nell’1-3% dei casi. Le ovaie, in alcuni casi, rispondono esageratamente alla terapia, determinando un eccessivo aumento di volume, sviluppo di cisti e formazione di liquido all’interno della cavità addominale.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che criopreservare i propri ovociti non offre la certezza di riuscire a concepire e procreare un figlio, ma solo una ragionevole probabilità che questo accada. Le donne potrebbero lasciarsi cullare da un "falso senso di sicurezza" rispetto alla possibilità di concepire in ogni caso, ma il successo procreativo della Criopreservazione degli Ovociti (CPO) dipende da più fattori, tra cui il momento in cui sono stati criopreservati gli ovociti, il loro numero e l’età della donna. Secondo i dati attuali, con 24 ovociti si ha un "cumulative live birth rate" (o CLBR, un indice del successo totale di procreazione) di oltre il 90%, e dell’85.2% per 10-15 ovociti utilizzati, se questi sono stati prelevati e conservati prima dei 35 anni di età. La conservazione di 10 ovociti offre una probabilità di una nascita per ogni ovocita del 60.5% per le donne sotto i 35 anni, ma di solo il 29.7% per quelle oltre i 35 anni. Esiste dunque il rischio che chi sceglie la CPO non abbia compreso in modo corretto i profili di efficacia di queste tecniche e di sovrastimarne l’efficacia, come per altro confermato da alcuni studi. Per questo motivo, il personale sanitario deve comunicare in modo dettagliato e preciso tutti i potenziali rischi di questa procedura per la salute della donna, i dati relativi all’efficacia e al successo rispetto alla condizione ed età della donna, i maggiori rischi per la salute della donna e dei nascituri legati a una maternità in età più avanzata, i costi complessivi della procedura se al di fuori di indicazioni mediche, le possibili alternative che esistono per la genitorialità, e la mancanza di studi che riportino gli effetti di queste tecniche sul medio e lungo periodo.

Se si decide di posticipare la maternità per motivi medici o personali, crioconservando i propri ovociti quando sono ancora giovani, è possibile ridurre o eliminare il rischio aggiuntivo di anomalie cromosomiche e genetiche che deriva dal concepire in età avanzata. Secondo gli studi, infatti, l’incidenza delle anomalie cromosomiche e genetiche dipende più dall’età dell’ovocita che dall’età della donna. Diversi studi indicano che gli embrioni ottenuti da ovociti criopreservati tramite vitrificazione sono comparabili, per percentuale di fertilizzazione, impianto e gravidanze portate a termine, rispetto a quelli ottenuti da donatrici sane dopo superovulazione ormonale. Inoltre, i bambini nati tramite CPO non presentano percentuali di anomalie congenite superiori a quelli di altri bambini nati tramite altre tecniche di PMA. Per quanto riguarda la salute dei bambini sul lungo periodo, tuttavia, sono necessari ulteriori studi.

Infografica sulla tecnica di vitrificazione

La Gestione degli Embrioni Crioconservati in Italia: Tra Uso, "Abbandono" e il Dilemma Legale ed Etico

Nonostante l'apertura alla crioconservazione degli embrioni soprannumerari avvenuta con la sentenza 151/2009, in Italia persistono limiti rilevanti sulla loro gestione. La normativa italiana prevede che gli embrioni non possano essere donati ad altre coppie o alla ricerca scientifica, e che non possono essere distrutti, anche quando siano affetti da gravi patologie genetiche. L'ART. 13 della Legge 40/2004 è esplicito nel vietare qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano e la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione.

Questo solleva un profondo dilemma riguardo al destino degli embrioni crioconservati non utilizzati, i cosiddetti embrioni "abbandonati". Quando aderisce al consenso informato per la crioconservazione embrionaria, la coppia si impegna all’utilizzo futuro degli embrioni. Secondo la legge, infatti, gli embrioni congelati possono essere utilizzati dalla coppia per un ulteriore tentativo di PMA, dopo un primo tentativo fallito o se si intende avere un altro figlio, oppure si può scegliere di trasferirli in un altro Centro specializzato e autorizzato. La terza opzione è quella di abbandonarli mediante un’apposita dichiarazione firmata, vale a dire quindi che la coppia rinuncia di fatto agli embrioni. In caso di abbandono, gli embrioni rimarranno a carico del Centro presso cui sono crioconservati a tempo indefinito. Si tratta di embrioni che restano custoditi per decine di anni e virtualmente sono privi di una data di scadenza.

Il tema degli embrioni congelati è tornato alla ribalta dopo che Eugenia Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha confermato l'intenzione di presentare un disegno di legge sull'adozione di quelli in stato di abbandono, ossia quelli non impiantati ai fini di una gravidanza e che, quindi, rimangono inutilizzati. Questa proposta ha acceso un vivace dibattito sul piano giuridico ed etico.

Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, ha chiarito che gli embrioni congelati, essendo blastocisti (cellule in fase di sviluppo di circa 5 giorni), non hanno personalità giuridica. Ha spiegato all'Ansa che gli embrioni congelati abbandonati non possono essere adottati perché solo i bambini in stato di abbandono, per legge, possono essere adottati e non delle cellule. Queste, nelle normative italiane ed europee, sono equiparate ai tessuti e, se idonee, si donano, ma non possono avere personalità giuridica, requisito imprescindibile per rendere possibile l'adozione. Attribuire personalità giuridica alle cellule, cambiando il codice civile (art. 1) che subordina tale capacità all'evento nascita, significherebbe bloccare i trapianti, le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e le Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG). Inoltre, la questione è resa più complessa dal fatto che ci sono circa 3700 embrioni congelati prodotti prima del 2004, che in base al Decreto Sirchia risultano abbandonati, e un numero sconosciuto di embrioni non idonei per una gravidanza prodotti negli ultimi 21 anni di Legge 40, per i quali non si sa a cosa destinarli.

Il divieto legale di soppressione degli embrioni induce a ritenere che la crioconservazione possa essere interrotta solo in due casi: quando si possa impiantare l’embrione scongelato nell’utero della madre o comunque di una donna disposta ad accoglierlo, o quando sia possibile accertarne scientificamente la morte naturale o la definitiva perdita di vitalità come organismo. Allo stato attuale delle conoscenze, per accertare la perdurante vitalità dell’embrione è necessario però scongelarlo, il che ci pone di fronte ad un paradosso, dato che una volta scongelato l’embrione non può essere congelato una seconda volta e se non si provvede ad un suo immediato impianto in utero, se ne causa inevitabilmente la sua morte. Di qui la prospettiva tuzioristica di una possibile conservazione a tempo indeterminato degli embrioni congelati. Si ritiene, però, che il progresso della ricerca scientifica consentirà di individuare criteri e metodologie per diagnosticare la morte o comunque la perdita di vitalità degli embrioni crioconservati: si arriverà così a superare l’attuale paradosso, legalmente inevitabile, di una crioconservazione che potrebbe non avere mai un termine. In attesa che a tanto si giunga e che si possa ben presto stabilire quando sia divenuto privo di senso il prolungamento della conservazione degli embrioni in stato di congelamento, la Legge 40/2004 ribadisce che non è possibile non far riferimento all’esplicita prescrizione dell’art. 14, comma 1, che vieta comunque la soppressione degli embrioni, quindi anche di quelli tra essi che siano crioconservati.

Diagramma di flusso delle opzioni per gli embrioni crioconservati in Italia

Considerazioni Etiche, Morali e Giuridiche Internazionali

Il riconoscimento dell'embrione come "vita potenziale" o mero "tessuto biologico" è al centro di molteplici convinzioni personali, culturali e religiose, che influenzano profondamente il dibattito sulla crioconservazione e il destino degli embrioni. Sul piano morale, entrano in gioco la responsabilità verso quelli “abbandonati”, la tutela dell’identità genetica e il rifiuto di ogni uso non procreativo senza consenso. Quando si affronta il tema della procreazione assistita, si ritiene che non si debba mai condannare un desiderio, ma ci si debba comunque porre nell’ottica di non guardare esclusivamente al desiderio della donna, considerando anche le implicazioni più ampie per la vita e la società.

A livello europeo, la situazione è variegata. Da un esame della legislazione in materia di ricerca scientifica sugli embrioni umani, risulta che, su tredici Stati europei (Italia, Irlanda, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Svizzera, Francia, Grecia, Lituania, Finlandia e Svezia), tre prevedono un divieto generale di utilizzare degli embrioni per finalità di ricerca scientifica (Italia, Irlanda e Germania).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa sul tema con la sentenza del 18 ottobre 2011 (C-34/10 Oliver Brüstle / Greenpeace eV), su rinvio pregiudiziale della Corte federale di giustizia tedesca. La Corte ha interpretato la direttiva 98/44/CE relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Ha precisato che tale direttiva non si prefigge di regolamentare l'uso di embrioni umani nell'ambito di ricerche scientifiche, ma limita il suo oggetto alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. La parte della direttiva in causa temperava il principio secondo il quale gli usi di embrioni umani a fini «industriali o commerciali» non sono brevettabili, precisando che tale esclusione non riguarda le invenzioni a finalità terapeutiche o diagnostiche che si applicano e che sono utili all'embrione umano.

Un caso emblematico è stato il ricorso n. 46470/11 di P. e A. contro l'Italia, esaminato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza del 28 maggio 2013. La ricorrente P. lamentava che la legge n. 40/2004 le vietasse di donare i suoi embrioni, creati prima dell'entrata in vigore della legge, per finalità di ricerca scientifica, obbligandola a mantenerli in uno stato di crioconservazione fino alla loro estinzione. Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (diritto al rispetto dei beni), l'articolo 10 (libertà di espressione, inclusa la libertà della ricerca scientifica) e l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione, la ricorrente contestava il divieto. La Corte, non escludendo che l'eventuale uso degli embrioni in causa potesse essere utile per la ricerca scientifica e che quest'ultima possa costituire una forma di libertà di comunicazione delle informazioni, ha rilevato che, così come formulato dalla ricorrente, il motivo di ricorso verteva su un diritto di cui sono titolari gli operatori del settore, ossia i ricercatori e gli scienziati, e indirettamente la ricorrente. Questo evidenzia la tensione tra la tutela dell'embrione secondo la legge italiana e il desiderio di contribuire al progresso scientifico o di gestire liberamente il proprio patrimonio biologico.

In futuro, grazie alle tecniche di PMA, potremmo assistere a neonati concepiti prima della nascita dei loro futuri genitori, aspetti che colpiscono l’opinione pubblica ma sui quali non bisognerebbe fermarsi, bensì approfondire le implicazioni etiche e sociali.

Aspetti Clinici e Biologici della Crioconservazione

La crioconservazione, sia di ovociti che di embrioni, richiede un'attenta valutazione di diversi fattori biologici e tecnici per massimizzare le probabilità di successo. Come già accennato, gli ovociti sono cellule umane tra le più grandi e ricche di acqua, il che li rende particolarmente vulnerabili alla formazione di cristalli di ghiaccio intracellulari durante il congelamento. Questa fragilità è la ragione per cui la crioconservazione ovocitaria è stata considerata "sperimentale" più a lungo rispetto a quella embrionaria. Per mitigare questo rischio, è fondamentale l'uso di crioprotettori che riducano il contenuto di acqua e l'impiego della vitrificazione, una tecnica di congelamento ultrarapido che converte l'acqua intracellulare in uno stato vetroso, prevenendo la formazione di cristalli.

Per quanto riguarda gli embrioni, la loro composizione multicellulare e il minor contenuto d'acqua rispetto agli ovociti li rendono generalmente più resilienti al processo di congelamento e scongelamento. Il successo della crioconservazione embrionaria dipende anche dalla qualità dell’embrione al momento del congelamento. Embrioni di buona qualità, con citoplasma omogeneo e senza anomalie morfologiche, hanno un maggior tasso di sopravvivenza allo scongelamento e maggiori probabilità di impianto. Anche lo stadio di sviluppo influenza il successo: le blastocisti (embrioni di circa 5 giorni di sviluppo) tendono ad avere tassi di sopravvivenza e di impianto più alti rispetto agli embrioni in terza giornata.

Uno dei temi più dibattuti riguarda la durata della crioconservazione degli embrioni. Alcuni studi suggeriscono che il tempo di congelamento non comprometta né la qualità dell’embrione né le possibilità di gravidanza. Non sono stati registrati nemmeno patologie o malformazioni particolari nei bambini nati da embrioni scongelati, anche per periodi lunghi come 19 anni. Questo dato è rassicurante dal punto di vista medico, ma non esime dalle profonde considerazioni etiche che riguardano la custodia indefinita e il destino degli embrioni non utilizzati.

Le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita, per essere efficaci, richiedono la disponibilità di più ovociti. La nostra specie è mono-ovulatoria, il che significa che le donne producono un solo ovulo al mese, eccezionalmente due o tre. Per questo motivo, i trattamenti di PMA prevedono una stimolazione ovarica farmacologica per indurre la crescita e la maturazione contemporanea di più follicoli ovarici, al fine di disporre di più ovociti utili ad essere fecondati. Questa fase è cruciale per aumentare le probabilità di successo, sia per la fecondazione in vitro con trasferimento a fresco, sia per la crioconservazione di ovociti o embrioni sovrannumerari.

Accesso alla PMA e Limiti di Età in Italia: Variazioni Regionali e Considerazioni sulla Salute

In Italia, l’accesso alla PMA è regolato su base regionale, con differenze notevoli rispetto all’età massima consentita per le donne. Ad esempio, in Umbria il limite massimo è fissato a 42 anni, mentre in Veneto il limite massimo è di 50 anni. Le altre regioni si collocano tra questi due estremi, con l’eccezione della Lombardia che non stabilisce un limite massimo di età per la PMA omologa, dove i gameti appartengono alla coppia che si sottopone al trattamento. Questa diversificazione solleva questioni di equità nell'accesso alle cure e di "turismo procreativo" interno.

Indipendentemente dai limiti legali, è fondamentale considerare la salute della donna e del nascituro, specialmente in relazione all'età. La professoressa Eleonora Porcu sottolinea che «la gravidanza in età avanzata non è mai una passeggiata, soprattutto a partire dai quarant'anni. La gravidanza è una condizione fisiologica fino a un certo punto, ma può tramutarsi in patologica in ogni momento, anche nelle donne giovani, perché la gravidanza è intrinsecamente imprevedibile». I rischi per la salute della donna, come l'ipertensione gestazionale, il diabete gestazionale e le complicanze ostetriche, aumentano con l'avanzare dell'età materna.

Per quanto riguarda i nati da PMA, inclusi quelli da ovociti o embrioni crioconservati, è rassicurante notare che, secondo diversi studi, i bambini nati tramite CPO non presentano percentuali di anomalie congenite superiori a quelli di altri bambini nati tramite altre tecniche di PMA. Tuttavia, per quanto riguarda la salute dei bambini sul lungo periodo, sono necessari ulteriori studi per avere un quadro completo e definitivo. L'informazione è fondamentale affinché le coppie abbiano aspettative realistiche riguardo all'efficacia e ai rischi delle tecniche di PMA e della crioconservazione.

Trasparenza e Controllo: Il Registro Nazionale PMA

Per garantire la trasparenza e la corretta applicazione delle norme, l'ART. 11 della Legge 40/2004 ha istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime. L'iscrizione a questo registro è obbligatoria per tutte le strutture autorizzate, sia pubbliche che private, come stabilito dall'ART. 10.

L'Istituto Superiore di Sanità ha il compito di raccogliere e diffondere, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie per consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. Raccoglie inoltre le istanze, le informazioni, i suggerimenti e le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. Le strutture sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto Superiore di Sanità i dati necessari per le finalità di controllo e ispezione da parte delle autorità competenti, assicurando così un monitoraggio costante del settore. In base alle indicazioni della Legge 40/2004, solo dati anonimi, riguardanti il ciclo di terapia, devono essere comunicati, secondo le norme previste, al Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita, tenuto dall’Istituto Superiore di Sanità.

tags: #crioconservazione #embrioni #vietato