La legge 194, che tutela la maternità e regolamenta in Italia l’interruzione volontaria di gravidanza, è stata fin dalla sua promulgazione al centro di polemiche e dibattiti. Il problema si è accentuato dopo le misure restrittive sull’aborto volontario prese in alcuni paesi europei e soprattutto dopo la sentenza della Corte Suprema Americana (Dobbs vs Jackson Women Health Organization), che, nel giugno 2022, ha giudicato priva di fondamento costituzionale la storica sentenza del 1973 (Roe vs Wade), con la quale la stessa Corte aveva sancito il diritto della donna all’autodeterminazione in tema di scelte riproduttive e sessuali. Al contrario degli USA, dove la sentenza del 1973 fu ritenuta intoccabile e ad essa non fece seguito alcuna legge federale, in Italia una sentenza della Corte costituzionale che sancì la prevalenza della salute della madre su quella del feto, pur riconoscendone i diritti, fu seguita da una legge dello Stato, la numero 194 del maggio 1978. È importante sottolineare il sostegno di vari mezzi di comunicazione e dell’opinione pubblica, che permise qualche anno dopo di respingere il referendum abrogativo.
Oggi, il dibattito italiano in tema di aborto si caratterizza per aver assunto le sembianze di una defatigante guerra di logoramento, lontana anni luce dalle grandi discussioni di principio e, per fortuna, anche dal clamore mediatico determinato da decisioni dell’organo di giustizia costituzionale. Tuttavia, per quello che riguarda la sua applicazione, da una parte c’è l’ottimismo della relazione annuale del Ministero della Salute, fondata sulla significativa diminuzione del numero di aborti; dall’altra parte c’è la protesta per la difficoltà che le donne trovano nell’usufruire del servizio in alcune parti del paese, legata all’alto numero di obiettori. C’è inoltre un ricorso ridotto alla pratica farmacologica, che dopo trenta anni di applicazione ha ormai dimostrato la sua sicurezza, come certificano sia l’OMS che le società scientifiche di mezzo mondo.
Ripensare la storia dell’aborto, come suggeriscono Alessandra Gissi e Paola Stelliferi nel loro libro "L'aborto. Cosa significa rivendicare che l’aborto ha una storia?", significa comprendere meglio le lotte e le poste in gioco del presente. Generalmente l’aborto procurato è inscritto in un quadro di valori netti, di orientamenti e principi religiosi ed etico-filosofici immutabili, astorici, universali e assoluti. È, cioè, diffusa la convinzione che appartenga a una dimensione metastorica, una convinzione dovuta anche all’inappellabile e totale condanna dell’aborto che negli ultimi decenni è divenuta una pietra angolare del discorso pubblico vaticano. Tuttavia, l'aborto è un prodotto storico stratificato, e ripercorrere la sua evoluzione significa interrogare le continuità e i mutamenti sul piano storico-normativo almeno dalla svolta tardo-settecentesca quando al «non nato» vengono progressivamente assegnati i caratteri di «persona»: cioè di individualità distinta che vive nel grembo materno e alla quale sono ben presto riconosciuti attributi di cittadinanza.
L'Italia Pre-Legge 194: Aborto Clandestino e la Cruda Realtà delle Donne
Prima del 1978, l’interruzione volontaria di gravidanza era considerata reato dal codice penale italiano, che lo puniva con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all’esecutore dell’aborto che alla donna stessa. L'art. 545 del Codice Penale puniva con la reclusione fino a sei mesi la donna che abortiva. Il successivo art. 546 del Codice Penale puniva con la reclusione da due a cinque anni sia la persona che provocava l’interruzione di gravidanza sia la donna incinta che vi acconsentiva, mentre l’art. 547 del Codice Penale sanzionava la condotta di chi cagionava l’aborto della donna senza il suo consenso. È con il nuovo Codice penale Rocco, promulgato nel 1930, che «l’oggetto giuridico del reato» d’aborto procurato diviene esplicitamente «l’interesse dello Stato», secondo il Titolo X, Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe. Questo codice transiterà nell’Italia repubblicana rimanendo in vigore fino all’approvazione della legge del 22 maggio 1978, la n. 194, che con il suo ultimo articolo abrogherà l’intero Titolo X.
Il clima in cui si è vissuto fino agli anni sessanta era quello di una scontata immoralità dell’aborto volontario. Stante l’illegalità di tale pratica, le donne che comunque cercavano un modo per interrompere la gravidanza erano costrette ad interfacciarsi con una brutale quotidianità fatta di silenzi, di indicibili umiliazioni, di pratiche mediche estremamente dolorose e rischiose, eseguite in condizioni igieniche precarie e che ne mettevano in serio pericolo la vita. Le ricerche condotte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità evidenziano come non ci siano differenze sostanziali in termini numerici di donne che ricorrono all’interruzione di gravidanza in paesi dove l’aborto è legale e dove non lo è. Questo significa che la legislazione proibizionista non fermava la pratica, ma la relegava nella clandestinità.

Una realtà sommersa ma all’ordine del giorno, che obbligava le donne, nonostante i precetti penali e le sanzioni, o a provvedere da sé o, sull’onda della necessità e della disperazione, anche ad intraprendere lunghi viaggi e spostamenti in luoghi improvvisati e insalubri, dove ad aspettarle vi erano le cosiddette “mammane”, delle figure che, spesso dietro cospicuo compenso, si rendevano disponibili ad infrangere la legge, utilizzando oggetti di fortuna come le grucce appendiabiti, i ferri per fare la maglia, ecc. L’aborto clandestino non aveva né censo né classe; di cui tutti sapevano, ma che non veniva riconosciuta come problema. Era un’industria dalle solide fondamenta costruite sul corpo di milioni di donne, in luoghi improvvisati e malsani rispondenti a sistemi di interessi che, sulla necessità e sulla disperazione delle donne e delle persone intorno a loro, avevano costruito solide fortune. Era una situazione che costringeva il sistema di valori di ognuna a rimodularsi rispetto alla necessità di trovare una qualunque via d’uscita.
Le testimonianze delle donne che vi avevano fatto ricorso, apparse su libri e giornali verso la metà del decennio, fecero l’effetto di un vero e proprio choc culturale. Nel 1976, a Roma, una donna incriminata per aborto raccontava: "Mi ha fatto fare il giro di mezza Roma e poi ci siamo infilati in una casa. Non c’era anestesista, non c’era niente, mi ha fatto un’iniezione di Valium… Mi sono divincolata perché il cucchiaio ti raschia dentro, mentre sei sveglia, fa tanto male. E così son arrivate le perforazioni. Due all’utero una all’intestino." Portava in grembo tre feti. In un’altra testimonianza, una donna processata dichiarava: "Ho sei figli e ho abortito cinque volte. Mio marito entra ed esce dal manicomio. Nel 1972 ho fatto l’ultimo aborto." L'articolista descriveva il pubblico che assisteva al dibattimento: “alle transenne si accalcano decine di ragazzine, età media diciotto anni. Quasi tutte con un bambino in braccio oppure, come in una beffa, con la maggiore che tiene in braccio un neonato”.
La sofferenza era drammaticamente sempre uguale. Un’altra testimonianza racconta: "Ero sola come un cane, un indirizzo, un medico… in realtà la paura di compromettersi con una minorenne. Conosceva una tale. Presi appuntamento con la ‘tale’ per 20.000 lire. Da uno sportello della credenza tirò fuori l’attrezzatura: ferro da calza, sonda, speculo. Non volevo vedere… ‘Non sentirai molto male, dato che sei appena al secondo mese’ diceva. Dopo un po’ sentii il cucchiaio che mi scavava dentro, sentii la placenta uscire e vomitai tutto. Dolore, sangue, feto, placenta, terrore." Queste testimonianze, pur con un linguaggio più consapevole che sa nominare le cose rispetto a dieci anni prima, conservano intatto tutto il loro carico di sofferenza e di emozione. La ricerca di uno spazio di vita, uno spiraglio tra una gravidanza ed un’altra, era un’urgenza assoluta che abbatteva ogni barriera.
Molte donne parlavano, soprattutto quelle sposate, con una vita fertile di una ventina d’anni davanti a sé e altri figli in casa. A volte si trattava di pratiche che si svolgevano in un ambiente domestico e che facevano sì che non fosse rara la partecipazione, non solo del marito, ma dell’intero nucleo familiare, quasi si trattasse di un parto. Le loro decisioni, che apparivano profondamente ignoranti, rivelavano una quasi infantile mancanza di consapevolezza del corpo e delle conseguenze del proprio agire.
Il Percorso Verso la Depenalizzazione: Movimenti, Sentenze e Proposte di Legge
Il passaggio tra Ottocento e Novecento vide l'enfasi sul controllo della riproduzione farsi sempre più deciso, con un intervento diretto dello Stato-nazione in materia di procreazione. I corpi riproduttivi delle donne e il loro destino biologico si elevavano a simbolo della comunità nazionale. La formulazione quasi esclusivamente biologica della funzione materna e il suo collegamento agli interessi nazionali divenne una caratteristica del ventennio fascista, con il Codice Rocco del 1930 che criminalizzava l'aborto come reato contro la stirpe.
Nel giro di un decennio, tuttavia, a partire dagli anni Sessanta, si assistette a una tendenza alla depenalizzazione dell’aborto in paesi così diversi per cultura, politica e diritto come Regno Unito (1967), Stati Uniti (a livello federale, via sentenza della Corte Suprema, nel 1973), Francia (legge Veil, 1975), Israele (1977), Norvegia (1978). In questo contesto internazionale in evoluzione, l'onda antiproibizionista in Italia fu sollevata radicalmente dai Radicali e dalla loro campagna referendaria.

Nel 1973 veniva presentato il primo disegno di legge in Parlamento, che prevedeva il ricorso all’aborto solo in caso di rischio per la salute fisica o psichica della madre o in caso di malformazioni fisiche e mentali del nascituro. Parallelamente, l’autorganizzazione dal basso fu decisiva. Nacquero il CISA (Centro informazioni sulla sterilizzazione e sull’aborto), fondato nel 1973 da Adele Faccio e Guido Tassinari, convinti sostenitori della disobbedienza civile, che aprirono un ambulatorio a Firenze. Fiorirono anche esperienze di consultori autogestiti femministi: a Milano il consultorio della Bovisa, vicino a una fabbrica che impiegava principalmente manodopera femminile; a Padova il Centro per la salute della donna legato al collettivo Lotta femminista; a Venezia il Gruppo salute; a Roma dapprima il consultorio di via dei Sabelli e poi altri gruppi nati all’interno dei «collettivi di quartiere». Nel giro di pochi mesi, questi progetti, finalizzati a diffondere strumenti utili per la consapevolezza e la salute sessuale, iniziarono ad affrontare, direttamente, anche i problemi delle interruzioni di gravidanza clandestine.
Il 1975 fu un anno cruciale. Il Movimento per la Vita venne fondato, diventando poi promotore dei due referendum abrogativi della 194 nel 1981. Nello stesso anno, si autodenunciarono alle autorità di polizia per aver praticato aborti, e vennero arrestati, il segretario del Partito Radicale Gianfranco Spadaccia, la fondatrice del CISA Adele Faccio e la militante radicale Emma Bonino. Il 5 febbraio, una delegazione comprendente Marco Pannella e Livio Zanetti, direttore de L’Espresso, presentava alla Corte di Cassazione la richiesta di un referendum abrogativo di diversi articoli del codice penale riguardanti i reati d’aborto su donna consenziente e altre pratiche contro la procreazione. Dopo aver raccolto oltre 700.000 firme, il 15 aprile del 1976 veniva fissato il giorno per la consultazione referendaria, che però non ebbe seguito perché il presidente Leone fu costretto a sciogliere le Camere per la seconda volta.
Intanto, la giurisprudenza si apriva a questa strada. All’inizio del 1975, la Corte Costituzionale con una sentenza innovativa, la n. 27 del 18 febbraio 1975, dichiarava parzialmente illegittimo l’art. 546 c.p. motivando che non era accettabile porre sullo stesso piano la salute della donna e la salute dell’embrione o del feto. La sentenza evocava il conflitto madre/concepito, riconoscendo che l’interesse costituzionalmente protetto del concepito entrava in collisione con altri beni tutelati dalla Costituzione, come la salute della madre che meritava adeguata protezione. Con queste riflessioni la Corte incardinava al diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione la possibilità di ricorrere all’IVG per motivi gravi.
Dopo la presentazione di diversi disegni di legge, finalmente nel 1978 veniva presentato un nuovo testo, che passava velocemente sia il vaglio della Camera che quello del Senato. La legge 194, frutto di un compromesso fra i partiti di sinistra e la Democrazia Cristiana, fu approvata a pochi giorni dall’assassinio di Aldo Moro. Le autrici di "L'aborto. Una storia" evidenziano che "in Italia l’impostazione della legge 194 non è legata al principio della libertà personale, né tantomeno all’autodeterminazione riproduttiva, bensì alla tutela del diritto alla salute". Nello stesso anno, il 1978, nasceva anche il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e il destino della legge 194 sarebbe stato strettamente legato a quello del SSN e a quello dei consultori familiari istituiti nel 1975.
La Legge 194 in Applicazione: Obiettivi, Ostacoli e Innovazioni
Il 22 maggio si celebra il quarantaseiesimo anniversario dell’approvazione della legge 194/1978, con cui, in Italia, si depenalizza l’interruzione di gravidanza entro i primi novanta giorni di gestazione. L’obiettivo primario della legge è la tutela sociale della maternità e la prevenzione dell’interruzione volontaria della gravidanza tramite la rete dei consultori familiari. L’art. 2 stabilisce che i consultori familiari "assistono la donna in stato di gravidanza", la informano sui suoi diritti e possono "far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione di gravidanza". L'art. 1 dispone che "lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, è praticata anche negli ospedali pubblici."
Una cosa però è la forma, un’altra è la sostanza. Nonostante la firma della legge, il dibattito non si è spento. All’art. 9 la stessa legge stabilisce che il servizio di interruzione volontaria di gravidanza debba essere presente in tutti gli enti ospedalieri. Contrariamente però, Silvana Agatone, presidente della Libera associazione italiana ginecologi per l’applicazione della legge 194 (Laiga), in un articolo del 2017, sottolineava come soltanto il 59% degli stessi garantisca tale servizio. Inoltre, la stessa Agatone evidenzia come, anche quando il servizio di IVG sia in tutto o in parte garantito, non manchino i problemi.
Il problema principale nell’applicazione della legge è legato all’alto numero di obiettori di coscienza. È lecito supporre che, dietro la legittima scelta di non praticare interventi interruttivi della gravidanza, non sempre si celino le nobili ragioni dell’obiezione di coscienza, ma che talvolta vi siano più concrete motivazioni legate ai rischi connessi alle pratiche abortive. Non si può escludere, in altre parole, che anche questo fenomeno sia un frutto avvelenato della c.d. medicina difensiva. Questo fenomeno rende difficile per le donne usufruire del servizio in alcune parti del paese, creando una barriera di accesso di fatto.
Obiezione di coscienza e legge 194 - Silvia De Zordo
Un altro aspetto fondamentale della legge 194 è l'art. 15, che recita: "Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza." L’utilizzo della strategia farmacologica si inserisce a pieno titolo nel rispetto del suddetto articolo in quanto rappresenta una metodica aggiornata, sicura e fortemente raccomandata.
La molecola del mifepristone (RU486) è stata sperimentata a partire dall’inizio degli anni Ottanta come un’alternativa all’aborto “meccanico”, sola tecnica abortiva allora possibile. Tuttavia, provocò una levata di scudi da parte degli ambienti ostili all’aborto volontario. Nel giugno 2007, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) approva l’uso del mifepristone e ne ribadisce la sicurezza, autorizzandone l’uso anche in caso di “preparazione” del collo dell’utero all’aborto chirurgico. Nonostante la sua riconosciuta sicurezza, i progetti di commercializzazione della pillola RU486 sono stati al centro di accesi dibattiti in Italia, soprattutto in occasione del trentennale della legge che si è chiuso, il 24 dicembre 2008, con la condanna - da parte del cardinale Bagnasco, presidente della Cei - della pillola RU486, accusata di banalizzare l’aborto.
Nell’immediato la liberalizzazione della RU486 non ha rivoluzionato l’accesso all’IVG nel nostro paese: la sua diffusione, infatti, si è attestata al 12,9% del totale nel 2014 e al 20,8% nel 2018. Da questo punto di vista, l’impatto della pandemia di Covid-19 è stato rilevante: nel 2020 sono state emanate le «Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine per agevolare l’accesso all’aborto farmacologico». La somministrazione dei farmaci è stata demandata agli ospedali, alle case di cura, ai consultori e alle strutture ambulatoriali pubbliche autorizzate dalle Regioni, senza pernottamento. La ginecologa Anna Pompili ha portato altre prove a favore della pratica farmacologica: l’auto-somministrazione del misoprostolo è raccomandata dall’OMS, la sua sicurezza è comparabile a quella di un farmaco da banco come l’ibuprofene. Il regime ambulatoriale è preferito da oltre il 98% delle donne e comporta un minore spreco di risorse economiche: basti pensare ai rimborsi dispensati in caso di aborto chirurgico (intorno ai 1.099 euro) e farmacologico (460 euro). La Segretaria Nazionale dell’Associazione Coscioni Filomena Gallo ha ricordato l’articolo 15 della Legge 194, un articolo che affida alle regioni il compito di garantire l’accesso delle donne alle tecniche più all’avanguardia per l’IVG, sottolineando come la procedura farmacologica non sia ancora pienamente accessibile.
Il Dibattito Contemporaneo: Nuove Sfide e la Difesa dei Diritti
Il diritto all’aborto è in primo luogo un diritto di scelta individuale, della donna. Ma perché sia concreto non basta che la legge lo consenta astrattamente come libertà personale; deve essere anche garantito dalle strutture sanitarie. La storia delle leggi sull’aborto nel mondo dimostra come anch’esso non sia un diritto che può essere dato per acquisito una volta per tutte, ma è sempre oggetto di conflitti e può essere vittima di clamorosi arretramenti. Che nel corso del XXI secolo la libertà di scelta e il libero accesso all’aborto volontario costituiscano un diritto acquisito e indiscutibile per le donne in buona parte dei paesi del mondo e certamente in parte d’Europa, è un’affermazione spesso ripetuta, ma non sempre confermata da un’analisi più ravvicinata e dettagliata.
Difficile considerare questi modelli come definitivamente acquisiti, sia nella direzione di una maggiore liberalizzazione, ma anche del suo contrario. Si prenda il caso della Polonia: tra il 2016 e il 2018 il partito conservatore Diritto e giustizia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) ha presentato alcune proposte di modifica della legge estremamente restrittive. Grazie anche a una serie di intense proteste da parte delle donne «in nero», in più di cento città polacche, le proposte di modifica della legge non sono state ratificate, ma l'aborto è vietato in quasi tutte le circostanze. Anche la sentenza della Corte suprema degli Stati uniti (con equilibri ridisegnati dalla presidenza Trump) «Dobbs v. Jackson» che nel 2022 ha ribaltato la storica «Roe v. Wade», è un chiaro esempio di arretramento.

Guardando all’Italia, i movimenti e le associazioni contrarie alla depenalizzazione dell’IVG nascono d’altronde prima della legge: è del 1975 la fondazione del Movimento per la Vita, associazione promotrice dei due referendum che, nel 1981, chiesero l’abrogazione della 194. Ancora oggi, mentre le associazioni pro-life acquistano sempre più spazio e visibilità, nei soli primi tre mesi della XIX Legislatura sono state presentate quattro proposte di legge relative alla questione riproduttiva. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha riproposto per l’ennesima volta un disegno di legge per modificare l’art. 1 del codice civile e anticipare l’acquisizione della capacità giuridica al «momento del concepimento» e non più al «momento della nascita». Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ha presentato una proposta che prevede il riconoscimento del concepito come componente del nucleo familiare. Il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia ha ipotizzato l’attribuzione della soggettività giuridica agli embrioni dal momento del concepimento. Infine, un disegno di legge presentato al Senato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, e dalla senatrice Isabella Rauti, ha sollecitato l’inserimento della «Giornata della vita nascente» - in un calendario civile già affollatissimo - «per valorizzare l’accoglienza di ogni nuova vita, per incoraggiare e sostenere la scelta di diventare genitori». La data individuata è il 25 marzo, in coincidenza con la ricorrenza religiosa dell’Annunciazione a Maria.
Questi tentativi sono avvenuti con modalità e forme diverse e sono stati realizzati su piani diversificati: dal sempre più crescente numero di medici obiettori alla progressiva enfatizzazione dello stigma che, secondo taluni, discenderebbe dalla libera scelta della donna di abortire. Vi è poi la grande battaglia culturale condotta da quei movimenti che puntano a screditare i presupposti su cui si regge il punto di bilanciamento raggiunto con la legge n. 194 del 1978.
Sulla questione riproduttiva, le posizioni politiche sono divergenti. Secondo Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, l’emendamento al PNRR è “un attacco pesante alla libertà delle donne di scegliere”. Al contrario, per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sarebbe altro che quella “piena applicazione della legge 194” cui fa riferimento dall’inizio del suo mandato. Nello specifico, la presidente di Fratelli d’Italia allude all’articolo 2, dove viene stabilito che i consultori familiari “assistono la donna in stato di gravidanza”, la informano sui suoi diritti e possono “far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione di gravidanza”. L’attore che dovrebbe svolgere questa funzione sarebbe stato individuato nelle associazioni anti-abortiste che, come ampiamente documentato da diverse inchieste, propongono alle donne che ricorrono all’IVG materiale ricco di disinformazione, collegando ad esempio l’aborto all’insorgenza del cancro, e le obbligano a pratiche che poco hanno a che fare con il contenuto dell’articolo 2, come l’obbligo di ascoltare il battito cardiaco del feto prima della pratica.
La campagna "Libera di abortire" per il superamento della 194 nasce dall’esperienza di Francesca Tolino che, nell’ottobre 2020, scopre dell’esistenza di un cimitero dei feti dove era presente una croce con il suo nome e cognome, in quanto gestante del feto abortito e seppellito senza il suo consenso. In seguito alla denuncia di Tolino, furono tantissime le donne a scoprire di essere finite in un cimitero dei feti. Nasce così l’idea di una proposta di legge, promossa da Radicali Italiani, Uaar, Ivg, ho abortito e sto benissimo e altre associazioni. Secondo le attiviste della campagna, è la 194 stessa l’ostacolo all’IVG in Italia. Stando a una recente indagine condotta da SWG per conto dell’Associazione Luca Coscioni, emerge che la maggioranza del campione (il 75%, ndr) si dichiara favorevole all’aborto. Di questa porzione, il 90% considera inadeguata la legge attualmente in vigore. Per il 55% del campione è importante garantire l’accesso alla interruzione volontaria di gravidanza (IVG) farmacologica, con la possibilità di autosomministrarsi il misoprostolo a domicilio, senza necessità di un ricovero.
La battaglia per il diritto ad abortire delle donne è, più in generale, una battaglia per i diritti civili: per Esmeralda Rizzi (CGIL), in tutto il mondo c’è una parte politica che aggredisce i diritti delle donne per aggredire i diritti delle persone tout-court. Mirella Parachini ha definito la legge 194 un “capolavoro di compromesso” e ha sottolineato l’importanza di rimettere in discussione la legge. Alla conferenza stampa indetta dall'Associazione Luca Coscioni in occasione del quarantaseiesimo anniversario della Legge 194, sono intervenute anche alcune protagoniste della sfera politica. La senatrice Cecilia D’Elia ha espresso preoccupazione, soprattutto per le giovanissime che ancora incontrano difficoltà per abortire. La deputata Gilda Sportiello ha portato l’attenzione sul fatto che le donne che decidono di abortire siano sempre obbligate a giustificarsi, a causa della perpetua colpevolizzazione. Sportiello ha menzionato tre proposte per migliorare la situazione: inserire il diritto all’aborto nella Costituzione Italiana, selezionare accuratamente il personale da inserire nelle strutture alle quali ci si rivolge per l’IVG e al contempo impedire alle associazioni anti-abortiste di presidiare queste strutture e di contattare le utenti. La femminista storica Luana Zanella, deputata di Verdi e Sinistra, ha parlato dell’importanza di discutere trasversalmente del tema: “Dobbiamo avere una forza di coagulo, soprattutto le donne della destra e del mondo cattolico. Dobbiamo trovare la trasversalità trovata in altri campi, come la lotta alla violenza”.
A fronte di queste decise prese di posizione, il dibattito italiano continua a svolgersi con le modalità sopra descritte, assimilabili a una lenta guerra di logoramento. In Europa, tuttavia, si stanno registrando posizioni più decise. L’iniziativa del Presidente Macron (avallata dal parere del Conseil d’Etat) di presentare il Projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaria di gravidanza ha segnato un punto di svolta nel dibattito europeo, cui ha fatto seguito l’approvazione, prima, da parte dell’Assemblée Nationale, poi del Senato e infine del Parlamento in seduta comune. È stata riconosciuta la libertà della donna di ricorrere all’aborto, sulla base di condizioni determinate dalla legge (loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, c.d. Loi Veil), che determina le condizioni in cui si esercita tale libertà garantita.

Anche la risoluzione del Parlamento europeo offre, preliminarmente, un quadro a tinte fosche della tutela del diritto all’aborto in alcuni paesi dell’Unione europea, tra cui l’Italia, sottolineando come «l’accesso all’assistenza all’aborto st[i]a subendo erosioni». Nel prosieguo del testo, dopo aver ricordato che «la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono diritti umani fondamentali che devono essere tutelati e rafforzati», il Parlamento europeo esorta il Consiglio europeo ad avviare una Convenzione per la revisione dei trattati e a modificare l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali sia nella rubrica (che diventerebbe «Diritto all’integrità della persona e all’autonomia del corpo») sia nel testo, con l’aggiunta di un paragrafo che riconosca il «diritto di ricorrere all’aborto sicuro e legale».
A questo ambito di erosione dei diritti deve essere probabilmente ricondotta l’introduzione, in sede di conversione del d.l. n. 19/2024, di una disposizione (art. 35 bis, comma 1) che modifica la legge n. 194 del 1978. In particolare, il citato art. 35 bis prevede che le regioni possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità, nei consultori familiari. Appare quindi, in prima battuta, del tutto disomogenea, rispetto al contenuto del d.l. n. 19/2024, la previsione in esame, inserita dalla legge di conversione n. 56 del 2024. Ma anche a voler prescindere da questo profilo di illegittimità costituzionale, resta difficilmente superabile la palese incongruità della norma che - vale la pena di ripeterlo - consente alle Regioni di coinvolgere nei servizi consultoriali anche «soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità». È importante specificare che non si parla di specialisti medici o psicologi, né di soggetti che possano consentire alla donna una scelta libera e responsabile. Si tratta di soggetti che abbiano una «qualificata esperienza nel sostegno alla maternità», spostando dunque la “bilancia” a favore di una scelta, quella della maternità e quindi della prosecuzione della gravidanza.
Al netto però di ogni valutazione sull’opportunità di questa norma, mi sembra che sia insuperabile il contrasto di siffatta previsione con alcuni parametri costituzionali, primo fra tutto il diritto all’autodeterminazione della donna, che seppur non può giungere a una sua assolutizzazione, non può nemmeno essere coartato in modo subdolo, come avverrebbe se si consentisse ai soggetti del Terzo Settore di influenzare la decisione. Non vi è dubbio che in questo ambito non vi può essere spazio per soggetti diversi da quelli “istituzionalmente” dotati delle necessarie competenze in ambito medico e psicologico; dopo di che, occorre rimettersi alla libera decisione della donna. Se così è, questa norma è destinata a essere dichiarata illegittima e anzi è assai auspicabile che ciò avvenga al più presto.
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