In Svizzera, l'arrivo di un figlio è un momento eccezionale che porta con sé numerose questioni legali e finanziarie, specialmente per i lavoratori. Il congedo di maternità e il congedo per l’altro genitore sono retti dal diritto federale, ma è fondamentale comprendere che, sulla base del diritto cantonale, di un contratto collettivo di lavoro (CCL) o di una disposizione derivante dal contratto di lavoro, la madre, l’altro genitore o i due genitori possono avere diritto a congedi più lunghi o a condizioni più vantaggiose. Questa guida esplora in dettaglio le normative svizzere, con un focus particolare sulle specificità del Cantone di Ginevra, offrendo una panoramica chiara dei diritti, delle durate e delle procedure da intraprendere.
Il Congedo di Maternità in Svizzera: Diritti Federali e Protezioni Fondamentali
La protezione della maternità è un pilastro del diritto del lavoro svizzero, mirato a salvaguardare la salute della madre e del bambino, oltre a garantire la continuità economica della famiglia. Le madri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera hanno diritto a un congedo di maternità per le prime 14 settimane (98 giorni) dopo il parto. Questo periodo rappresenta il minimo legale previsto a livello federale. È importante notare che, a differenza di altri paesi, il congedo prenatale non esiste in quanto tale nel diritto svizzero. Se una futura madre deve smettere di lavorare prima del parto, ciò rientra nel classico congedo per malattia, dietro presentazione di un certificato medico.
Durante la gravidanza e per un massimo di 16 settimane dopo il parto, le madri sono tutelate dai licenziamenti. Ciò significa che il loro datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro in questo periodo, fornendo una sicurezza essenziale per le neomamme. La legge sul lavoro contempla anche un divieto formale di lavoro durante le otto settimane dopo il parto. Le otto settimane seguenti, le madri non possono essere costrette a riprendere il lavoro, ma possono farlo su base volontaria. Dopo la nascita del bebè, è consentito non lavorare per otto settimane. È anche possibile prolungare il congedo di maternità di altre due settimane, raggiungendo un massimo di 16, anche se durante queste due settimane supplementari, non si ricevono né il salario né l’indennità. Il diritto termina anticipatamente se la madre riprende l'attività lavorativa prima del termine del periodo in cui ha diritto a percepire l'indennità.

L'Indennità di Maternità Federale (IPG): Compensazione della Perdita di Guadagno
Durante le prime 14 settimane dopo la nascita di un bambino, le madri che lavorano ricevono un’indennità di maternità, detta anche compensazione per maternità. Questa indennità è finanziata attraverso le indennità di perdita di guadagno (IPG), lo stesso meccanismo utilizzato per altri tipi di congedi sociali. Per compensare la perdita di reddito, le madri godono di una continuazione del pagamento del salario pari all’80% della retribuzione media, fino a un massimo di 220 franchi al giorno. Questo importo massimo è fissato dalla Confederazione. L’indennità in caso di maternità ammonta all’80% del salario medio degli ultimi 12 mesi, ma al massimo a 220 franchi svizzeri al giorno. Per le madri impiegate, ciò corrisponde a un salario mensile di 8’250 franchi svizzeri. Se il datore di lavoro versa alla dipendente un’indennità di maternità, la cassa di compensazione paga all’impresa dove questa è impiegata l’importo di tale indennità. Se il datore di lavoro versa un salario pari ad almeno l'80 % nel periodo in cui si ha diritto, l'indennità di maternità viene erogata a lui. In assenza di una continuazione del pagamento del salario, l’indennità di maternità viene immediatamente versata mensilmente direttamente alla lavoratrice.
Chi ha diritto all'indennità di maternità?
Tutte le donne che lavorano e ricevono un compenso pecuniario per l’attività svolta hanno diritto a un’indennità di maternità. Il diritto all’indennità di maternità sussiste se nei nove mesi precedenti al parto la donna era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge AVS (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti) e ha lavorato per almeno cinque mesi. Al momento del parto, la donna deve essere ancora impiegata e percepire un salario corrispondente. Si ha diritto all’indennità in caso di maternità anche se prima si è lavorato e al momento si ricevono indennità giornaliere dall’assicurazione malattie, per l’invalidità, contro la disoccupazione o contro gli infortuni. Lo stesso vale se si ha un rapporto di lavoro in corso, ma non si percepisce un pagamento continuato del salario o una prestazione di indennità giornaliera, perché si è esercitato interamente il proprio diritto. In entrambi i casi, è consigliabile rivolgersi alla propria datrice o al proprio datore di lavoro o all’assicurazione di competenza.
Per definire il reddito da attività lucrativa determinante, oltre al salario vengono presi in considerazione anche gli assegni (per esempio, indennità per lavori a turni, per lavori in cui ci si sporca, per lavori notturni), il 13° salario mensile e le gratifiche. In caso di reddito da attività lucrativa irregolare (per esempio, studenti, contratti di lavoro su richiesta) si prende in considerazione il reddito medio da attività lucrativa degli ultimi 12 mesi (eventualmente anche periodi più brevi).
Estensioni del Congedo di Maternità:
- Ospedalizzazione del Neonato: In caso di ospedalizzazione del neonato per almeno tre settimane (o 14 giorni se nato dopo il 1° luglio 2021), il congedo è prolungato fino a un massimo di otto settimane (o 56 giorni, per un massimo di 154 giorni in totale). Le madri i cui bebè devono rimanere in ospedale per più di due settimane dopo la nascita hanno un diritto di più lunga durata all’indennità di maternità, a condizione che dopo il congedo di maternità tornino al lavoro. Il diritto a un prolungamento sussiste se al termine del congedo di maternità la madre riprende un’attività lucrativa. A tal fine, nel modulo di richiesta bisogna indicare la durata della degenza in ospedale, allegare un certificato medico e fornire il giustificativo necessario sulla prosecuzione dell’attività lucrativa. Tale diritto sussiste inoltre se la madre beneficia di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che alla nascita non siano ancora state esaurite le indennità giornaliere e che non sia scaduto il termine quadro.
- Decesso dell'Altro Genitore: Il diritto al congedo di maternità può essere prolungato, se l’altro genitore (padre o moglie della madre) muore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Il congedo può essere fruito in una sola volta oppure in singoli giorni o blocchi settimanali. Il diritto al congedo è prolungato al massimo di dieci giorni lavorativi (14 indennità giornaliere), che devono essere presi nei sei mesi successivi al decesso. Il congedo di maternità di 14 settimane e l’eventuale prolungamento del congedo in seguito alla degenza ospedaliera prolungata del neonato prevalgono su questo diritto. Il diritto al prolungamento del congedo non si estingue, se la madre riprende l’attività lucrativa.
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Procedura di Richiesta dell’Indennità di Maternità:
La procedura per richiedere l’indennità di maternità non è automatica. Si deve compilare la richiesta di indennità di maternità e consegnarla al datore di lavoro attuale o, in caso di disoccupazione, all’ultimo datore di lavoro, affinché compili la Parte B del modulo e inoltri la richiesta alla rispettiva cassa di compensazione. Se la madre svolge un’attività lavorativa indipendente, essa invia la domanda direttamente alla Cassa di compensazione. Se prima del parto la lavoratrice ha esercitato più attività lucrative, è comunque competente una cassa di compensazione (possibilità di scelta). La richiesta deve essere presentata a una sola cassa di compensazione corredata del “Foglio integrativo”. Se la lavoratrice dipendente svolge anche attività indipendente, è di norma competente la cassa di compensazione presso cui vengono versati i contributi.
Importante: se la donna non intende riprendere a lavorare dopo il congedo di maternità, dovrebbe parlarne quanto prima con il proprio datore di lavoro, perché anche in questo caso va rispettato il termine di disdetta concordato e, in assenza di altro accordo, deve essere soddisfatto il precedente grado di occupazione.
La Specificità del Canton Ginevra: Normative più Vantaggiose
Il Cantone di Ginevra si distingue per offrire normative più generose rispetto al minimo federale per quanto riguarda il congedo di maternità. Mentre la legge federale prevede un congedo minimo di 14 settimane, nel Cantone di Ginevra, la durata del congedo di maternità è estesa a 16 settimane (112 giorni), con indennità che possono essere adeguate. Tale normativa interviene in forma complementare rispetto alle indennità federali per i primi 98 giorni, e poi in maniera integrale per le due ultime settimane (dal 99esimo al 112esimo giorno).
Nel cantone di Ginevra, il personale riceve 16 settimane di congedo. Se al momento del parto la lavoratrice era impiegata nel Cantone di Ginevra, per le prime 16 settimane dopo la nascita del figlio ha diritto a un’indennità di maternità integrativa. L’indennità di maternità ammonta all’80% del reddito medio da attività lucrativa che la madre ha percepito immediatamente prima del parto, tuttavia con un minimo di 69.00 CHF e un massimo di 329.60 CHF al giorno. L’indennità di maternità federale viene conformemente integrata. Per l'affermazione dell’indennità di maternità cantonale non è necessario presentare una domanda separata; tuttavia, nella Parte B della domanda ordinaria deve essere indicato il Cantone di lavoro.
Questa maggiore generosità ginevrina riflette una tendenza cantonale e convenzionale in Svizzera. Dal 1945, la Costituzione federale impone alla Confederazione di introdurre un’assicurazione maternità a livello federale. A seguito di molteplici tentativi, tale mandato costituzionale è stato finalmente adottato - per via popolare - in data 3 ottobre 2003 (Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG RS 834.1). Il congedo maternità è dunque vigente a livello federale. Le regolamentazioni cantonali previgenti più estese conservano validità, come quella del Cantone di Ginevra, che è più generosa delle disposizioni federali, prevedendo un congedo di maternità minimo di 16 a 20 settimane (in base all’anzianità di servizio), pagato al 100%. Dall’introduzione del congedo di maternità federale, nuove leggi cantonali hanno visto la luce (ad esempio, Vaud dal 1.1.2009 o Friburgo dal 1.7.2011). Questi regimi cantonali possono prevedere prestazioni più estese sia in termini di durata del diritto che di importo dell’indennità. Sovente ampliano anche la cerchia dei beneficiari, riconoscendo un’indennità alle persone che non esercitano attività lucrativa.
Molti datori di lavoro, inoltre, soprattutto in Cantoni come Ginevra o attraverso specifici Contratti Collettivi di Lavoro (CCL), versano il 100% dello stipendio per l'intera durata del congedo di maternità, a seconda del contratto di lavoro o del CCL applicabile. È quindi fondamentale informarsi sulle condizioni specifiche del proprio contratto e del CCL del settore.
Protezione della Salute della Madre e del Bambino: Diritti Prima e Dopo il Parto
In Svizzera, le donne incinte godono di una protezione particolare. La salute delle madri e dei loro nascituri è tutelata da qualsiasi attività che potrebbe rappresentare un rischio. Se si è incinta, non si è obbligate a informare il proprio datore di lavoro immediatamente, ma è consigliabile farlo per beneficiare delle protezioni previste.
Protezione Prima del Parto
- Limitazioni Orarie: A partire dall’ottava settimana prima del termine del parto, le donne incinte non possono essere impiegate tra le ore 20.00 e le 6.00. Inoltre, durante la gravidanza non si devono effettuare ore supplementari e si può lavorare al massimo nove ore al giorno.
- Lavoro Sostitutivo: Le imprese devono offrire alle impiegate incinte un lavoro giornaliero equivalente. Se di solito lavorano a condizioni potenzialmente pericolose o con materiali dannosi per la salute, deve essere offerto loro un lavoro sostitutivo anche in gravidanza.
- Riposo e Pause: Se si lavora in piedi, a partire dal quarto mese di gravidanza si ha diritto a un riposo giornaliero di dodici ore. Inoltre, ogni due ore, si può fare una breve pausa di dieci minuti. La datrice o il datore di lavoro ha persino l’obbligo di mettere a disposizione un’infrastruttura specifica dove potersi riposare. Se ci si sente spossate e sfinite, si possono fare pause supplementari.
- Assenza per Motivi di Salute: Sostanzialmente, si viene considerate capace al lavoro durante la gravidanza. Si applicano però disposizioni specifiche se il proprio lavoro compromette la salute o quella del bebè. Ciò significa che, per motivi legati alla gravidanza, si può assentarsi dal lavoro.
Protezione Dopo il Parto e Durante l'Allattamento
Una volta rientrate dal congedo di maternità, le madri hanno il diritto di esigere delle misure a tutela della loro salute che consentano loro anche di allattare. Nel primo anno dopo il parto si può allattare in azienda o al di fuori. Lo stesso vale se si tira il latte. Anche il tempo necessario all’allattamento o al tiraggio del latte è considerato orario di lavoro retribuito. Durante la gravidanza e dopo il parto si è particolarmente tutelate. La datrice o il datore di lavoro ha l’obbligo di strutturare le condizioni di lavoro in questo periodo, in modo da non compromettere né la salute né quella del bebè. Si continua a essere assicurate contro gli infortuni e, durante la gravidanza, non si può essere licenziate. Lo stesso vale nelle 16 settimane dopo il parto.

Il Congedo per l'Altro Genitore: Evoluzione e Diritti
Il congedo per l’altro genitore, che fino a poco tempo fa era conosciuto come congedo di paternità, rappresenta un diritto importante per consentire ai neogenitori di partecipare attivamente ai primi giorni di vita del bambino. A partire dal 1° gennaio 2024, la legge ha sostituito i termini di congedo di paternità e indennità di paternità con «congedo dell’altro genitore» e «indennità dell’altro genitore». Questa modifica si basa sull’introduzione del matrimonio civile per tutti nel 2022. Con la nuova denominazione, anche le coniugi delle madri che svolgono un’attività lucrativa hanno ora diritto a questo congedo. Il congedo di paternità è stato adottato con voto popolare il 27 settembre 2020.
Durata e Condizioni
Il padre o la moglie della madre hanno diritto a un congedo pagato di due settimane (14 giorni retribuiti). Questi giorni possono essere presi in modo flessibile entro sei mesi dalla nascita del figlio. Si possono prendere in una sola volta (14 giorni consecutivi, compresi i fine settimana) o sotto forma di giorni singoli (10 giorni lavorativi). Il termine di utilizzo è perentorio: il congedo deve essere imperativamente preso entro i 6 mesi successivi alla nascita. Superato questo termine, il diritto decade. Le persone che lavorano a tempo parziale ricevono meno giorni di congedo proporzionalmente al loro grado di occupazione.
Indennità e Ammissibilità
Il congedo è finanziato tramite l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG), come il congedo di maternità. L’indennità è pari all’80% del reddito medio prima del parto, tuttavia al massimo a 220 franchi al giorno.
In Svizzera, il padre legittimo di un bambino ha diritto all’indennità di paternità (ora indennità dell'altro genitore). Questo status può essere ottenuto tramite matrimonio con la madre, riconoscimento della paternità o una sentenza del tribunale. Anche la moglie della madre può avere diritto a questa indennità se al momento della nascita è coniugata con la partoriente e il bambino è stato concepito con la donazione di seme ai sensi della legge federale concernente la procreazione con assistenza medica. Per beneficiare dell'indennità, si deve essere stati assicurati all'AVS per i 9 mesi precedenti il parto e aver esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi durante questo periodo.
Richiedere il Congedo dell'Altro Genitore
L’indennità non viene versata automaticamente. In Svizzera, è possibile discutere del congedo pianificato dell’altro genitore direttamente con il proprio superiore. È necessario informare tempestivamente la propria datrice di lavoro in merito all’assenza pianificata, chiarire quando si desidera mettersi in congedo e per quanto tempo. Per sicurezza sarebbe meglio farsi confermare per iscritto quanto concordato. In linea di principio, è il proprio datore di lavoro a presentare la domanda alla sua cassa di compensazione AVS competente, una volta nato il bambino. Si dovrà fornirgli una copia del certificato di nascita o dello stato di famiglia aggiornato.
Congedo di Adozione: Supporto alle Nuove Famiglie
L'adozione di un bambino rappresenta un momento altrettanto significativo e la legislazione svizzera prevede un congedo specifico per i genitori adottivi. In caso di accoglimento di un bambino in tenera età è previsto un congedo di adozione di due settimane che può essere ripartito in modo flessibile tra i genitori. Questo congedo è finanziato tramite le IPG.
Durata, Flessibilità e Ammissibilità
Le persone che svolgono un’attività lucrativa e adottano un bambino di meno di quattro anni di età hanno diritto a due settimane di congedo di adozione retribuito, di cui devono usufruire entro il primo anno dall’adozione. I genitori adottivi possono poi scegliere chi tra i due beneficerà del congedo: è anche possibile dividerselo, ma non beneficiarne contemporaneamente. Si possono avvalersi delle due settimane in una volta o su base giornaliera nel corso del primo anno dopo l’adozione.
Le condizioni per il congedo di adozione sono simili a quelle del congedo di maternità o per l'altro genitore: si deve essere stati assicurati all'AVS per 9 mesi prima dell'accoglimento del bambino e aver lavorato per almeno 5 mesi in quel periodo.
Indennità di Adozione
L’indennità di adozione è pari all’80% del salario medio percepito prima dell’adozione, ma al massimo a 220 franchi al giorno. In caso di congedo settimanale vengono pagate 7 indennità giornaliere alla settimana.
Va sottolineato che i cantoni possono prevedere un congedo di adozione, non previsto dalla legge federale, ma pur presente in determinate contratti collettivi di lavoro. Dal 2023 in Svizzera si ha diritto a un congedo di adozione retribuito di due settimane.

Congedi per Situazioni Speciali: Assistenza a Familiari e Figli Malati
Oltre ai congedi legati direttamente alla nascita o all'adozione, la legislazione svizzera prevede disposizioni per supportare i lavoratori in caso di necessità di assistenza a familiari con problemi di salute.
Congedo di Assistenza per Figli con Gravi Problemi di Salute
Quando un figlio ha gravi problemi di salute, i genitori hanno diritto a un congedo di 14 settimane. Il congedo, finanziato tramite le IPG, può essere ripartito liberamente tra i genitori, come il congedo di maternità e il congedo per l’altro genitore. Questo permette una grande flessibilità nell'organizzazione dell'assistenza, garantendo che entrambi i genitori possano dedicare tempo al proprio figlio in momenti critici. L’indennità di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute è parte del sistema IPG.
Congedo Breve di Assistenza a Familiari o Partner
Il Codice delle obbligazioni prevede il diritto a un congedo pagato di tre giorni necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute. Il congedo potrà ammontare al massimo a tre giorni per evento e a dieci giorni all’anno. Durante l’assenza breve il datore di lavoro è tenuto a versare l’integralità del salario. Questo termine di tre giorni vale per ogni caso di malattia. Il numero dei casi di malattia all’anno non è limitato. In caso di impedimento al lavoro in relazione con i figli si applicano disposizioni particolari, permettendo ai genitori di assentarsi per prendersi cura dei figli malati, spesso richiedendo un certificato medico per assenze superiori a un certo limite.
Il Concetto di Congedo Parentale in Svizzera: Un Modello Diverso
A differenza di molti altri Paesi europei che prevedono congedi parentali estesi, in Svizzera non esiste un congedo parentale nel senso tradizionale, che si protragga per più mesi o anni e che possa essere ripartito liberamente tra i genitori. Questo significa che il modello svizzero di congedo in caso di nascita di un figlio non prevede settimane che possono essere ripartite liberamente tra i genitori. Il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 21.3961 (in francese) mostra che gli effetti del congedo parentale sono maggiori nel modello che non prevede settimane liberamente ripartibili tra i genitori.
Nonostante l'assenza di un congedo parentale federale, esistono alternative e iniziative a livello aziendale o settoriale:
- Alternative Popolari: Delle alternative popolari ai congedi parentali per le dipendenti e i dipendenti sono i congedi non retribuiti oppure gli orari di lavoro flessibili o a tempo parziale. Queste soluzioni permettono ai genitori di adattare la propria attività lavorativa alle esigenze familiari.
- Settori Professionali e Imprese: Alcuni settori professionali e imprese accordano settimane supplementari a quelle previste per legge, da loro finanziate. L’importo e la durata di queste prestazioni varia da settore a settore e da un’impresa all’altra, rendendo fondamentale informarsi presso il proprio datore di lavoro o il proprio CCL.
- Congedo Breve Assistenza ai Familiari: Anche se non è un "congedo parentale" vero e proprio, il congedo breve di assistenza ai familiari, di cui si è discusso, può essere utilizzato per l'assistenza ai figli in caso di malattia.
Pregnancy in Switzerland: Everything You Need to Know as a Foreigner
In Svizzera non esiste un congedo di paternità o per il partner stabilito a livello federale, né lo Stato richiede alle aziende di offrire un congedo parentale condiviso. Tuttavia, il congedo retribuito per genitori e coniugi sta diventando sempre più comune e alcuni cantoni hanno requisiti propri, come visto per Ginevra.
Implicazioni per i Lavoratori Frontalieri
I lavoratori frontalieri (titolari di un permesso G) godono degli stessi diritti fondamentali dei lavoratori residenti per quanto riguarda i congedi legati alla nascita in Svizzera. Che siano la futura madre o il futuro padre, il diritto svizzero prevede indennità specifiche coperte dall'Indennità di perdita di guadagno (IPG).
Diritti Equiparati e Procedure
Come lavoratori frontalieri, le pratiche vengono gestite principalmente tramite il proprio datore di lavoro svizzero. Le condizioni di ammissibilità (essere stati assicurati all'AVS per 9 mesi precedenti il parto e aver esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi durante questo periodo, ed essere ancora impiegati alla data del parto) si applicano anche ai frontalieri. Il versamento dell'indennità non è automatico; in linea di principio, è il datore di lavoro a presentare la domanda alla sua cassa di compensazione AVS competente, una volta nato il bambino. Sarà necessario fornirgli una copia del certificato di nascita o dello stato di famiglia aggiornato.
Assegni Familiari (Assegni per i Figli)
Oltre ai congedi per la nascita, i lavoratori frontalieri hanno diritto agli assegni familiari svizzeri. Gli assegni familiari rappresentano un sostegno finanziario per i genitori. Spetta al datore di lavoro versare tali assegni per il proprio personale dipendente. Ciò significa che il datore di lavoro richiede gli assegni familiari alla cassa di compensazione e poi li versa direttamente alla dipendente insieme al relativo salario. Le persone che svolgono un lavoro indipendente devono presentare da sé la richiesta degli assegni familiari alla loro cassa di compensazione.
Se il coniuge lavora nel proprio paese di residenza (ad esempio, Italia), si applicano delle regole di priorità:
- Paese Prioritario: Il paese in cui viene esercitata l'attività lavorativa versa gli assegni in via prioritaria. Se entrambi i genitori lavorano, la priorità spetta al paese di residenza dei figli.
- Assegno Differenziale (ADI): Se l'importo degli assegni del paese prioritario è inferiore a quanto previsto dall'altro paese, la cassa del secondo paese versa la differenza. In Svizzera, gli assegni sono generalmente più elevati.
Questo sistema assicura che le famiglie transfrontaliere possano massimizzare le proprie entrate e beneficiare del supporto finanziario disponibile.
