La cittadinanza italiana iure sanguinis consente ai discendenti di cittadini italiani di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Questo istituto giuridico, radicato nella storia stessa della nazione, si basa sul principio fondamentale per cui l'appartenenza allo Stato si trasmette attraverso il legame biologico. Principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull’art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. Questo significa che chi nasce da cittadino italiano è a sua volta italiano, indipendentemente dal luogo di nascita (articolo 1 della Legge n. 91/1992). In applicazione del principio del ius sanguinis, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. La cittadinanza italiana si basa sul principio dello jure sanguinis (diritto di sangue), che significa che il figlio nato da padre o madre italiani è cittadino italiano.

Per comprendere appieno questo diritto, è necessario guardare all'ascendenza italiana dopo l'unificazione: il vostro antenato deve essere stato cittadino italiano dopo il 17 marzo 1861, data dell'unificazione nazionale. La storia della cittadinanza italiana è indissolubilmente legata ai grandi flussi migratori che hanno caratterizzato il Paese tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Ebbene, per tutelare i figli degli emigrati italiani, la Legge n. 555/1912 aveva stabilito regole precise, sebbene allora caratterizzate da una forte impronta patriarcale che escludeva la trasmissione della cittadinanza per linea materna in molti casi. Al riguardo, si evidenzia (per il caso specifico del Brasile) che la grande naturalizzazione del 1889 non preclude la trasmissione della cittadinanza, secondo la pronuncia della Cassazione SSUU n. 4466/2022.
Il discrimine del 1948 e l'evoluzione della linea materna
La questione della discendenza materna è storicamente complessa. Originariamente, la legge n. 555 del 13 giugno 1912 prevedeva che la cittadinanza italiana fosse trasmessa quasi esclusivamente dal padre. La trasmissione in linea paterna avviene senza limitazioni epocali, mentre la trasmissione in linea materna è possibile solo per i figli nati a partire dal 1° gennaio 1948. Questa data rappresenta uno spartiacque fondamentale: l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana ha introdotto il principio di uguaglianza tra uomo e donna.
Si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Sulla scorta dell'intervento della Corte Costituzionale, l'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 ("E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina"), e successivamente dall’art. 1, lettera a) della Legge n. 91/1992.
Questo significa che se nella linea di discendenza vi è una donna, il cui figlio (o figlia) è nato/a prima del 1° gennaio 1948, l'interessato deve necessariamente rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, perché la pubblica amministrazione non riconosce il diritto nei casi c.d. "materni" antecedenti a tale data. Vediamo invece quest'altro caso: Trisavolo nato in Italia nel 1890 - Bisnonno nato in Argentina nel 1910 - Nonna nata in Argentina nel 1940 - Padre nato in Argentina nel 1970 - Richiedente nato in Argentina nel 1990. Qui, la prima donna della linea è la nonna, e il figlio di lei è nato nel 1970, cioè dopo il 1948, quando le donne trasmettevano la cittadinanza secondo l'allora vigente legge n. 555/1912. In questo caso, la domanda può essere presentata per via amministrativa.
IL DIRITTO DI FAMIGLIA E LA PARENTELA
Requisiti fondamentali e trasmissione ininterrotta
Per la domanda di cittadinanza per discendenza è necessario provare che la trasmissione della cittadinanza italiana non sia mai stata interrotta a partire dal genitore (o nonno) fino al richiedente. La trasmissione ininterrotta implica che la cittadinanza si trasmette da genitore a figlio senza limiti di generazioni (fatto salvo per le recenti riforme), ma nessun antenato in linea di discendenza deve aver perso la cittadinanza italiana prima della nascita del figlio.
Nota bene: Nel caso in cui gli ascendenti (dunque genitore o nonno) abbiano acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo nato all’estero, e in ogni caso prima del 15/08/1992, essi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza (artt. 7, 8 e 12 Legge 13 giugno 1912, n. 555 e Circolare Ministero dell’Interno n. K.28.1/1991). La filiazione legale è un altro pilastro: è necessario dimostrare la discendenza legale dall'antenato italiano.
Esempio: l’antenata italiana, Gloria, è nata a Milano l’11 febbraio 1930 ed è diventata cittadina canadese naturalizzata nel 1981. Suo figlio, Andrew, è nato in Canada nel 1952. Andrew può presentare domanda per la cittadinanza italiana, poiché sua madre era esclusivamente cittadina italiana al momento della sua nascita e Andrew non ha mai rinunciato al proprio diritto alla cittadinanza italiana.
Esempio: l’antenato italiano, Michele, è nato a Napoli il 16 maggio 1936. Si trasferisce a Londra nel 1954. Suo figlio, Emiliano, nasce a Londra il 28 novembre 1960. Emiliano nasce cittadino italiano, poiché suo padre non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Esempio: l’antenato italiano, Pietro, è nato a Firenze il 9 settembre 1880, è emigrato in Argentina nel 1910 e non ha mai acquisito la cittadinanza argentina. Suo figlio, Raffaele, è nato in Argentina nel 1921. Il suo nipote, Tarcisio, è nato in Argentina nel 1952. Tarcisio è idoneo a richiedere la cittadinanza italiana, dimostrando che né Raffaele né Tarcisio hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
La Riforma del 2025: Nuovi limiti e il principio del "Legame Effettivo"
Il panorama normativo ha subito una trasformazione radicale con i recenti interventi legislativi. Limiti alla trasmissione automatica, "legame effettivo" e un ufficio centralizzato per lo ius sanguinis sono le pietre miliari di questo cambiamento. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36 Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, pubblicato sulla GU Serie Generale n.73 del 28-03-2025) e due disegni di legge che riformano l'acquisizione della cittadinanza per discendenza da cittadini italiani (iure sanguinis), e i relativi servizi finora garantiti dai consolati. Successivamente, la legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 ha notevolmente ridotto i casi di trasmissione della cittadinanza italiana e ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91.
L’intervento normativo consente l’immediata entrata in vigore di alcune delle norme relative alla limitazione nella trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis. In particolare, pur mantenendo tale principio di fondo, basato sulla discendenza da cittadini italiani, si rafforza la necessità di un vincolo effettivo con l'Italia da parte dei figli nati all’estero da cittadini italiani. Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. I nuovi limiti valgono solo per chi ha un’altra cittadinanza (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l’entrata in vigore del decreto-legge).

L’intervento, in accoglimento dei principi sanciti dalla Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997 ed in considerazione dei diritti connessi alla cittadinanza anche a livello europeo introduce il principio internazionale del “legame effettivo” tra la persona e lo Stato che permette l’acquisto della cittadinanza solo in presenza di un effettivo vincolo con il Paese che la conferisce. Tale legame viene considerato effettivo in presenza del requisito della “residenza qualificata” in Italia, caratterizzata da un periodo di tempo sufficientemente lungo (pari almeno a due anni continuativi).
Secondo la Legge 91/1992, come emendata dal DL 36/2025, convertito in L. 74/2025, i casi di riconoscimento variano:
- Il richiedente nato in Italia da padre o madre cittadino Italiano (Art. 1, comma 1).
- Il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere alcun’altra cittadinanza (Art. 1, comma 1).
- Il richiedente che ha un genitore o un nonno che possiede - o possedeva al momento della morte - esclusivamente la cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lett. a).
- Il richiedente che ha un genitore (anche adottivo) cittadino italiano che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio (Art. 3-bis, comma 1, lett. b).
Con la riforma, pertanto, coloro che sono nati all'estero e già in possesso di altra cittadinanza, sono considerati italiani solo se un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Le domande (amministrative o giudiziali) presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, seguono le regole precedenti anche se il procedimento non è ancora concluso, per cui non si applicano limiti generazionali. Resterà ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato).
Documentazione richiesta per la domanda di riconoscimento
La valutazione dell’idoneità si basa sulla coerenza delle informazioni contenute nei documenti: discrepanze nei nomi, nelle date o nei luoghi di nascita possono rappresentare un problema per le autorità italiane. La domanda di riconoscimento va presentata su appuntamento ed esclusivamente in presenza di tutta la documentazione necessaria.
Il set documentale standard comprende:
- Estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano di nascita.
- Atti di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente.
- Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (c.d. CNN - Certificato di Non Naturalizzazione).
- Nel caso di naturalizzazione dell’avo, occorrerà presentare copia notarizzata del certificato di naturalizzazione.
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana, attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, vi abbiano mai rinunciato.
Questo certificato di non naturalizzazione dovrà riportare tutte le eventuali variazioni di nome e cognome del nonno/nonna italiano che risultano nei certificati di stato civile o che eventualmente siano state oggetto di rettifica giudiziale (es.: Mario Rossi, Mario Rosi, Marrio Rossi, Marrio Roci… tutte le varianti con cui la stessa persona viene citata in tutti gli atti di stato civile presentati per l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana). I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti di legalizzazione (Apostille), salvo i casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto da convenzioni internazionali, e muniti di traduzione in lingua italiana. I formulari (richiesta riconoscimento della cittadinanza italiana; modelli 1, 2, 3 o 4) devono avere firme notarizzate e debitamente legalizzate.

Procedure Amministrative e Giudiziali: Dove e come presentare la domanda
Esistono due vie principali per ottenere il riconoscimento: in via amministrativa o in via giudiziale. La scelta dipende dalla residenza del richiedente e dalla specifica linea genealogica (materna pre-1948 o post-1948).
In via amministrativa, la domanda va presentata mediante istanza all’Autorità consolare (se il richiedente risiede all’estero), o al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia). Se Tarcisio risiede legalmente in Italia, può presentare la domanda di cittadinanza italiana presso il Comune competente per la sua residenza. In quest’ultimo caso, per ottenere l’iscrizione all’anagrafe ai fini della presentazione dell’istanza, l’interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2007.
Tuttavia, la riforma del 2025 ha introdotto cambiamenti significativi per chi vive fuori dall'Italia. I residenti all’estero non si rivolgeranno più ai consolati, ma ad un ufficio speciale centralizzato alla Farnesina. L’intento è rendere più efficienti le procedure, con economie di scala. Pertanto, chi vive all'estero non dovrà venire in Italia per le pratiche gestite da questo nuovo ufficio. Il giorno dell’appuntamento il richiedente NON dovrà recarsi in Consolato ma dovrà spedire la domanda di riconoscimento di cittadinanza via posta, verificando che sia ben visibile sul plico la data di spedizione.
In via giudiziale, l'azione è necessaria per i casi di discendenza materna con figli nati prima del 1948. Si ricorda che possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale anche i discendenti di sangue italiano che hanno una linea genealogica maschile, o che comunque non presenta un passaggio di cittadinanza italiana per linea femminile anteriore al 1948 (i c.d. "casi paterni"), qualora vi siano inadempienze o tempi di attesa irragionevoli da parte della pubblica amministrazione.
Tempi di attesa e costi del procedimento
Per la cittadinanza iure sanguinis i tempi sono una questione molto importante. In Italia, l'iter è solitamente più rapido (6-12 mesi in media). All'estero, i tempi possono essere molto più lunghi (2-10 anni o più), a seconda del consolato e del numero di domande. Se ad esempio si tratta del Consolato di San Paolo è fatto noto che attualmente bisogna attendere 12 anni solo per essere convocati. Ai sensi del D.P.R. n. 362/1994, il termine per la conclusione dei procedimenti è fissato in 730 giorni dalla presentazione della domanda, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33/2014.
L’istanza è soggetta al pagamento di una tariffa consolare di € 600,00, indipendentemente dall’esito della pratica (art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89). Il contributo è dovuto indipendentemente dall’esito del procedimento e la prova del versamento (copia del versamento del contributo di € 600) deve essere inclusa nella documentazione. Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza avviene soltanto per i maggiorenni.
IL DIRITTO DI FAMIGLIA E LA PARENTELA
Assistenza legale e consulenza specializzata
Se il processo vi sembra complicato, potete contare sul nostro ufficio Tramite Italia per l'assistenza legale o la consulenza specializzata. Forniamo consulenza e assistenza legale ai cittadini stranieri che hanno i requisiti per poter essere riconosciuti cittadini italiani. L’assistenza inizia con una valutazione preliminare sull’idoneità del richiedente la cittadinanza italiana. Una volta confermata, procederemo con l’assistenza nel reperimento dei documenti richiesti per la domanda di cittadinanza e la loro traduzione e legalizzazione, ove necessario. Una volta ottenuta la documentazione necessaria, ci occuperemo di perfezionare e completare la domanda di cittadinanza.
L'acquisto della cittadinanza per i figli minori segue regole specifiche:
- Se un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
- Se i genitori dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.
- Se i genitori dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione.
- Se si tratta di figli minori nati in Italia da cittadino straniero che successivamente acquista la cittadinanza, è necessaria la convivenza con il genitore e la residenza legale in Italia per almeno due anni continuativi.

Evitare cliché e idee sbagliate è fondamentale: molti credono che basti avere un bisnonno italiano per essere cittadini, ma come abbiamo visto, la continuità della linea, l'assenza di rinunce e le nuove restrizioni generazionali della riforma del 2025 giocano un ruolo determinante. La complessità della materia richiede un approccio rigoroso e una verifica puntuale di ogni singolo certificato per evitare rigetti basati su discrepanze anagrafiche.
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