La Storia, la Formazione e le Caratteristiche della Costituzione Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana rappresenta il fondamento del nostro ordinamento giuridico, un testo che incarna i principi di democrazia, legalità e uguaglianza, nati da un percorso storico complesso e significativo. Per comprendere appieno la sua importanza e la sua struttura attuale, è essenziale ripercorrere le tappe che hanno portato alla sua formazione e analizzare le sue peculiarità distintive.

Tavola comparativa tra le costituzioni storiche italiane

Le Radici Costituzionali in Italia: Dagli Statuti Pre-Unitari allo Statuto Albertino

Il percorso costituzionale italiano non inizia con la Costituzione del 1948, ma affonda le sue radici in precedenti esperienze statutarie che hanno modellato, in modi diversi, il concetto di governo e di diritto in Italia. Già nel 1812, a Palermo, il Parlamento del Regno di Sicilia borbonico approvò la Costituzione siciliana, un esempio precoce di statuto costituzionale sul modello inglese, caratterizzato da un parlamento bicamerale con una Camera dei Comuni elettiva e una Camera dei Pari composta da ecclesiastici, militari e aristocratici con carica vitalizia.

Le rivoluzioni scoppiate durante la "primavera dei popoli" nel 1848 portarono alla concessione di diversi statuti in vari Stati italiani. Tra questi, lo statuto napoletano, ispirato alla Seconda Repubblica francese, prevedeva una condivisione del potere legislativo tra il re e il Parlamento. In Sicilia, un regno autonomo si dotò di una Costituzione che per la prima volta rendeva le due camere elettive, conferendo il potere esecutivo al re, che lo esercitava per mezzo di ministri responsabili, da lui nominati, i quali sottoscrivevano ogni suo ordine. Questo statuto riconosceva anche la libertà di parola, di stampa e di insegnamento.

Anche lo Statuto dello Stato della Chiesa conteneva norme simili alle altre carte coeve, seppur con peculiarità. Pur salvaguardando la religione cattolica come religione di Stato e il potere di censura ecclesiastica preventiva sulle pubblicazioni religiose, esso recepiva le libertà fondamentali del cittadino: la magistratura era indipendente dal potere politico, i tribunali speciali erano aboliti, e venivano garantite la tutela della libertà personale e l'inviolabilità della proprietà. Per la prima volta nello Stato della Chiesa, i laici erano ammessi sia nel ramo esecutivo che legislativo, con l'iniziativa legislativa che apparteneva ai ministri di nomina pontificia. Le leggi erano formate tramite un sistema bicamerale perfetto, costituito dall'"Alto Consiglio", i cui membri erano nominati a vita dal pontefice, e dal "Consiglio dei Deputati", i cui membri erano eletti. Le leggi, dopo l'approvazione, dovevano essere controfirmate dal pontefice.

Il più influente di questi statuti fu lo Statuto Albertino. Simile alle altre costituzioni rivoluzionarie vigenti nel 1848, rendeva lo Stato sabaudo una monarchia costituzionale ereditaria secondo la legge salica, con concessioni di poteri al popolo su base rappresentativa. La sovranità apparteneva al re, il quale, da sovrano assoluto, si trasformava in principe costituzionale per sua esplicita volontà e concessione, limitandosi nei suoi poteri. Questo statuto corrisponde a ciò che si definisce una "costituzione breve", in quanto si limitava a enunciare i diritti e a individuare la forma di governo. Tra i diritti riconosciuti vi erano il principio di uguaglianza, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, la libertà di stampa e la libertà di riunione. Il capo supremo dello Stato era il re e la sua persona era «sacra ed inviolabile», mentre i ministri rispondevano giuridicamente per gli atti regi. Il re era tuttavia tenuto a rispettare le leggi, ma non poteva essere oggetto di sanzioni penali. Il Parlamento era composto di due Camere: il Senato subalpino, di nomina regia e vitalizia, e la Camera dei deputati, eletta su base censitaria e maschile. I progetti di legge potevano essere promossi dai ministri, dai parlamentari e dal re, e per diventare legge dovevano essere approvati nello stesso testo da entrambe le Camere e, in seguito, essere munite di sanzione regia. Per quanto riguardava il potere giudiziario, il re nominava i giudici e aveva il potere di grazia. A garanzia del cittadino stava il rispetto del giudice naturale e il divieto del tribunale straordinario, la pubblicità delle udienze e dei dibattimenti.

A seguito del Risorgimento e dell'unità d'Italia, portata a compimento dal Regno di Sardegna nel 1861, la continuità costituzionale tra quest'ultimo e il nuovo Regno d'Italia avvenne tramite l'estensione dello Statuto Albertino a tutti i territori progressivamente entrati a far parte del nuovo Stato nel corso delle guerre d'indipendenza. Lo Stato unitario italiano nacque giuridicamente con la legge 17 marzo 1861 n. 4671, che attribuiva a Vittorio Emanuele II «re di Sardegna», e ai suoi successori, il titolo di «re d'Italia». Il primo Parlamento dello Stato unitario si compose nel 1861 con un suffragio elettorale ristretto al 2% della popolazione, comprendendo solo i cittadini maschi con una data capacità contributiva. Successivamente, con la legge del 22 gennaio 1882, il diritto di voto venne esteso anche a chi avesse la licenza scolastica elementare, coinvolgendo circa il 7% degli italiani. La percentuale degli aventi diritto salì al 23% con la legge del 30 giugno 1912, allargando il suffragio a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto 30 anni o che, pur minori di 30 anni ma maggiori di 21, avessero un reddito minimo o la licenza elementare, oppure avessero prestato il servizio militare. Al termine della prima guerra mondiale, grazie alla legge del 16 dicembre 1918, venne introdotto il suffragio universale maschile.

Lo Statuto Albertino, sebbene inizialmente immaginato per rafforzare i poteri del sovrano, nella prassi permise il progressivo affermarsi di una monarchia parlamentare in cui si venne ad instaurare il rapporto di fiducia tra governo e parlamento, e la figura del re assunse via via funzioni più limitate. Tuttavia, era una Costituzione breve e flessibile, non essendo previsto al suo interno alcun meccanismo aggravato per una sua eventuale modifica, né alcuno strumento di controllo della conformità della legge rispetto ad essa. Questo significava che non c’erano rimedi per impedire che la legislazione successiva vi derogasse. Tale flessibilità si rivelò un punto debole durante il ventennio fascista, quando il regime riuscì a svuotare le prerogative statutarie senza formali modifiche della carta, arrivando a un punto in cui l’appartenenza al Partito Nazionale Fascista divenne requisito imprescindibile per accedere agli impieghi pubblici. Nel 1939, la Camera dei Deputati venne addirittura sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, composta da soli rappresentanti del Partito Nazionale Fascista.

La Transizione e la Nascita della Repubblica

La fine del regime fascista segnò un punto di non ritorno per lo Statuto Albertino e per la stessa monarchia. Il 25 luglio 1943, Benito Mussolini venne estromesso dal governo del regno e il re Vittorio Emanuele III nominò il maresciallo Pietro Badoglio per presiedere un nuovo esecutivo, che ripristinò in parte le libertà dello statuto. Iniziò così un periodo di transizione, che si sarebbe concluso con l'entrata in vigore della nuova Costituzione e le successive elezioni politiche dell'aprile 1948.

REFERENDUM 1946: l’ITALIA tra MONARCHIA e REPUBBLICA

Con il progredire e il delinearsi della situazione post-bellica, e con i partiti antifascisti che iniziavano a entrare nel governo, divenne evidente che non sarebbe stato possibile riproporre uno Statuto Albertino, anche se modificato. La monarchia stessa, giudicata compromessa con il precedente regime, era fortemente messa in discussione. Fu in questo contesto che si consolidò l'idea di una nuova carta costituzionale, frutto di un'ampia partecipazione democratica.

Un passo fondamentale fu l'estensione del diritto di voto alle donne, avvenuta per la prima volta in Italia con il Decreto Legislativo Luogotenenziale (D.L.L.) 2 febbraio 1945, n. 23. Questo decreto estese il voto alle donne maggiori di 21 anni, rendendo il suffragio in Italia realmente universale. Anche l'elettorato passivo, ovvero la possibilità di essere elette, fu esteso alle donne maggiori di 25 anni con il successivo decreto n. 74 del 1946.

Il processo di ricostruzione dello Stato italiano prese il via nel 1946, con il compromesso istituzionale a seguito del quale Vittorio Emanuele III rinunciò all’esercizio dei suoi poteri, affidandoli al principe ereditario Umberto, nominato luogotenente generale del Regno. Fu chiaro fin da subito che occorreva scrivere una nuova Costituzione. Il decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944, all’articolo 1, stabiliva infatti che «dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà, a suffragio universale, diretto e segreto, una assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato».

Il momento culminante di questa fase fu il 2 giugno 1946, quando gli italiani si recarono alle urne per due scopi fondamentali: scegliere tra Monarchia e Repubblica attraverso un referendum istituzionale, e per eleggere i loro rappresentanti all’Assemblea Costituente. Per la prima volta nella storia del Paese, questa assemblea straordinaria, composta da 556 deputati, fu chiamata a redigere la Carta fondamentale dello Stato. Tra i 556 eletti, vi furono anche delle donne, a testimonianza del nuovo suffragio universale. L'Assemblea Costituente, dunque, non fu concessa dall'alto, come il precedente Statuto Albertino, ma fu votata secondo regole democratiche.

L'Assemblea Costituente e la Redazione della Carta Fondamentale

L'Assemblea Costituente aprì i suoi lavori nell’Aula di Palazzo Montecitorio il 25 giugno 1946 ed elesse Giuseppe Saragat come suo Presidente, il quale, nel 1964, sarebbe poi diventato Presidente della Repubblica italiana. Dominarono le elezioni tre grandi formazioni: la Democrazia Cristiana, che ottenne il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito Socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito Comunista, 18,9% e 104 seggi. La tradizione liberale (riunita nella coalizione Unione Democratica Nazionale) ottenne 41 deputati, con il 6,8% dei consensi, mentre il Partito Repubblicano, anch'esso d'ispirazione liberale ma con un approccio differente nei temi sociali, conquistò 23 seggi, pari al 4,4%. L'Assemblea, composta da esponenti di forze politiche molto distanti tra loro, era tuttavia unita dall’obiettivo comune di scrivere una Costituzione di matrice democratica e antifascista. I tre partiti principali, pur ideologicamente diversi e divisi anche dall’appartenenza internazionale nel quadro della Guerra Fredda (la DC legata agli Stati Uniti e alla Chiesa, il PCI e il PSIUP all'Unione Sovietica), erano alleati nella lotta contro il fascismo e intendevano dare all’Italia un ordinamento democratico.

Durante il periodo costituente, l'Assemblea ebbe la facoltà di revocare o accordare la fiducia ai vari governi ai quali era demandata la funzione legislativa. Appena eletta, l'Assemblea nominò al suo interno una Commissione per la Costituzione, composta di 75 membri incaricati di stendere il progetto generale della carta costituzionale. Il Presidente Saragat chiamò a farne parte 75 deputati secondo il principio della consistenza numerica dei Gruppi. All’interno di questa commissione, vi furono anche 5 donne. La Commissione per la Costituzione organizzò i suoi lavori attraverso tre Sottocommissioni: la prima, presieduta dall'on. Tupini, si occupò dei diritti civili e politici; la seconda, presieduta dall'on. Terracini, si occupò dell'organizzazione costituzionale dello Stato; la terza, presieduta dall'on. Lucifero, trattava i rapporti economici e sociali.

All’esito dei lavori nelle sottocommissioni, la Commissione dei 75 affidò a un comitato composto da 18 persone (il cosiddetto "Comitato dei 18") la redazione "materiale" del testo costituzionale, dando forma scritta alle deliberazioni delle tre sottocommissioni. Il testo base elaborato dai 18 fu presentato all’Assemblea nel gennaio 1947. Giorgio La Pira sintetizzò le due concezioni costituzionali e politiche alternative dalle quali si intendeva differenziare la nascente Carta, distinguendone una «atomista, individualista, di tipo occidentale, rousseauiana» e una «statalista, di tipo hegeliano».

Nei nove mesi di discussione, nel corso di 170 sedute, furono presentati ben 1.663 emendamenti, di cui 292 furono accolti. Il dibattito in aula si protrasse fino al dicembre successivo, riguardo sia all'impianto generale sia ai singoli titoli e norme. Tale procedimento comportò numerose modifiche, talvolta anche rilevanti, alla Carta proposta, che tuttavia non venne mai modificata nella sua struttura più essenziale. Trovata finalmente una convergenza tra le varie correnti politiche, il testo definitivo venne approvato a scrutinio segreto il 22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli, 62 contrari e nessun astenuto, su un totale di 515 votanti. La Costituzione della Repubblica Italiana fu promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948.

Nella foto sotto riportata, si vede il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, mentre firma la Costituzione italiana a palazzo Giustiniani, il 27 dicembre 1947.

Enrico De Nicola firma la Costituzione italiana

L'Assemblea Costituente, inoltre, si occupò di approvare la legge sulla stampa, la legge elettorale e gli statuti di quattro delle cinque regioni autonome (ovvero tutti eccetto lo Statuto di autonomia siciliano). La legge necessaria a regolare l'istituto del referendum venne approvata solo nel 1970, in occasione della legge sul divorzio. Nel 1975 venne promulgata la legge di riforma del diritto di famiglia e nel 1990 quella sullo sciopero.

Le Caratteristiche Fondamentali della Costituzione Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano e si posiziona al vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica. Rappresenta la fonte suprema del diritto nel nostro ordinamento giuridico a cui tutti gli altri atti o fatti normativi devono conformarsi. A differenza di altre costituzioni contemporanee (per esempio la Costituzione francese della V Repubblica, 1958), non ha preambolo. Si tratta di una costituzione scritta, composta da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali.

Le sue caratteristiche principali possono essere così sintetizzate:

  • Scritta: La normazione è contenuta in un testo legislativo.
  • Lunga: Contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto.
  • Votata: È stata approvata dall'Assemblea Costituente, eletta direttamente dal popolo, a differenza dello Statuto Albertino che era "ottriato" (concesso) dal sovrano. Questo conferisce alla Costituzione una forte legittimazione democratica.
  • Rigida: La modifica del testo richiede un particolare procedimento aggravato - disposto dalla stessa Costituzione (art. 138) - rispetto al procedimento di formazione delle leggi ordinarie. Non bastando la normale maggioranza, è richiesta la maggioranza qualificata dei componenti di ciascuna camera, e sono previste per la revisione due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi l'una dall'altra. Questa rigidità è garantita in virtù della giurisdizione svolta dalla Corte Costituzionale, che vigila sull’applicazione di leggi rispettose del dettato costituzionale. Memori di quanto accaduto con lo Statuto Albertino durante il fascismo, i Padri costituenti decisero di introdurre un meccanismo aggravato per proteggere la Costituzione da modifiche facili che potessero stravolgerne i principi fondanti.
  • Democratica: Dà particolare rilievo alla sovranità popolare, ai sindacati e ai partiti politici, e pone l'accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. L'intenzione principale dei Padri Costituenti era trasformare l’Italia in una democrazia, nella quale i cittadini potessero scegliere liberamente i loro rappresentanti politici e fossero tutelati dagli abusi delle autorità. Essa si ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare.
  • Programmatica: Contiene un programma di sviluppo e trasformazione sociale, orientando l'azione legislativa e governativa verso la realizzazione di determinati obiettivi.
  • Laica: Pur riconoscendo il ruolo della religione e tutelando la libertà religiosa, lo Stato si configura come laico.
  • Convenzionale: Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza all'intesa e al compromesso dialettico tra gli autori, che ha consentito la stesura di un testo che mise d’accordo tutte le forze politiche presenti in Assemblea Costituente.

La Struttura della Costituzione: Principi, Diritti e Ordinamento

La Costituzione italiana, dopo un brevissimo preambolo implicito nella stessa formulazione del testo, è suddivisa in quattro sezioni principali, oltre alle 18 disposizioni transitorie e finali che ne regolano l'applicazione iniziale:

  1. I Principi Fondamentali (articoli 1-12): Questa prima parte della Costituzione è considerata il cuore pulsante della Carta. I primi dodici articoli della Costituzione delineano i "Principi fondamentali", assenti negli statuti fondativi precedenti, che espongono lo spirito della Costituzione. Sono considerati inviolabili e non modificabili tramite revisione costituzionale. Vi sono sanciti, tra gli altri, il riconoscimento dei diritti umani, i principi di laicità, uguaglianza sostanziale, pluralismo e partecipazione dei cittadini alla vita sociale, nonché la centralità del lavoro come fondamento della Repubblica. Tra questi, l'articolo 1 stabilisce che "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione." Vi è anche l'articolo 3, che afferma l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione. L'articolo 7 regola i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, affermando che sono regolati dai Patti Lateranensi. L'articolo 9 tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, un'aggiunta recente che ne sottolinea il dinamismo.
  2. Parte Prima: Diritti e Doveri dei Cittadini (articoli 13-54): Questa sezione tutela le libertà individuali e collettive, e disciplina anche aspetti del diritto penale e dell’ordinamento della forza pubblica. Riconosce la famiglia come società naturale, tutela la salute, la libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento, e garantisce il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori, il diritto di voto e la partecipazione civica. Tra i doveri si annoverano il servizio militare, gli obblighi contributivi e la fedeltà alla Repubblica. Questa parte affronta in dettaglio le libertà civili (libertà personale, domicilio, corrispondenza, circolazione), i rapporti etico-sociali (famiglia, salute, istruzione), i rapporti economici (diritto al lavoro, libertà sindacale, proprietà) e i rapporti politici (diritto di voto, associazione in partiti, petizione).
  3. Parte Seconda: Ordinamento della Repubblica (articoli 55-139): Questa sezione disciplina l’organizzazione e il funzionamento dei poteri dello Stato. Essa definisce il funzionamento del Parlamento italiano, titolare del potere legislativo, le funzioni del Presidente della Repubblica e del Governo, cui spetta il potere esecutivo, nonché l’organizzazione della magistratura, cui è affidato il potere giudiziario. Dopo aver trattato gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni), la parte si conclude con le garanzie costituzionali, incentrate sulla Corte Costituzionale, e con le norme sulla revisione della Costituzione.
  4. Disposizioni Transitorie e Finali (18 articoli): Queste disposizioni avevano lo scopo di regolare il passaggio dall'ordinamento precedente a quello repubblicano e sono state, per la maggior parte, esaurite nel loro effetto.

Il processo di consolidamento dei principi indicati dalla Costituzione, attraverso la loro concretizzazione nella legge ordinaria (o, talvolta, nell'orientamento giurisprudenziale), è detto attuazione della Costituzione. Tale processo è durato decenni e alcuni ritengono che non sia ancora completato. La Costituzione fu scritta subito dopo la caduta della dittatura fascista e intendeva fondare la Repubblica su principi e valori opposti a quelli del fascismo. Non a caso, il testo costituzionale garantisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la libertà di stampa, espressione, riunione, religione ecc. Il testo si preoccupa anche di tutelare i più deboli (minoranze, persone ammalate ecc.) e di favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale. La Costituzione, inoltre, definisce l’ordinamento dello Stato, stabilendo che la Repubblica italiana è una democrazia parlamentare. Il potere legislativo è infatti affidato al Parlamento, composto da due camere democraticamente elette: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

Il Dinamismo e le Revisioni della Costituzione

A distanza di oltre settantacinque anni dalla sua entrata in vigore, la Costituzione ha dimostrato pienamente il suo dinamismo e la sua forza. Ha consentito alle Istituzioni di traghettare il Paese attraverso vicende storiche molto diverse senza mai venire meno ai principi di democrazia, legalità e uguaglianza che la animano. Non tutti gli articoli della Costituzione, però, trovarono subito applicazione; alcuni furono attuati solo dopo molti anni.

Il testo originario della Costituzione italiana ha subito diverse revisioni nel corso della storia, nonostante la sua rigidità. Tra il 1948 e il 1998 furono approvate 25 leggi costituzionali, principalmente per aggiornare norme o consolidare istituzioni, a cui si aggiungono tre atti dell’Assemblea Costituente di rango costituzionale. Dalla XIII legislatura è emersa una crescente propensione al revisionismo. In totale, nella storia della Repubblica vi sono state ben 16 riforme costituzionali. La maggior parte delle riforme approvate ha raggiunto nella votazione finale la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun ramo del Parlamento. In cinque occasioni, si è raggiunta la maggioranza assoluta nella seconda delibera ma nessuno ha avanzato richiesta di referendum.

Tra le principali riforme figurano:

  • Modifiche sulla Corte Costituzionale (1953): Questi interventi hanno delineato il ruolo e il funzionamento di questo organo di garanzia costituzionale, fondamentale per la vigilanza sulla conformità delle leggi alla Costituzione.
  • Elezione delle Camere e durata della legislatura (1963): Interventi volti a ottimizzare il processo elettorale e la stabilità delle istituzioni parlamentari.
  • Composizione dei giudici costituzionali (1967): Riforma che ha interessato la composizione dell'organo di controllo costituzionale.
  • Responsabilità penale dei ministri (1989): Modifiche volte a precisare le norme relative alla responsabilità dei membri del Governo.
  • Immunità parlamentare (1993): Revisione delle norme che regolano le garanzie e le prerogative dei membri del Parlamento.
  • Riforma del Titolo V (2001): Con il Referendum costituzionale in Italia del 2001 vennero modificati 9 articoli del Titolo V, ridefinendo l'assetto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
  • Introduzione del pareggio di bilancio (2012): La legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nell'articolo 81, vincolando la finanza pubblica.
  • Riduzione del numero dei parlamentari (2020): Con il referendum costituzionale del 2020 è stato ridotto il numero di deputati e senatori, portati rispettivamente a 400 e 200.

Più recentemente, si sono registrate ulteriori significative modifiche, a dimostrazione del continuo adattamento della Carta alle esigenze emergenti del Paese. Le ultime modifiche in ordine cronologico vanno proprio in questa direzione:

  • La legge costituzionale dell'11 febbraio 2022, n. 1, ha esteso la tutela del paesaggio, disposta dall’articolo 9, all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. Questo intervento mira a rafforzare la protezione delle risorse naturali e della qualità della vita per le generazioni presenti e future.
  • La legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 ha aggiunto un comma all’articolo 119, disponendo che la Repubblica riconosce la peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. Questo riconoscimento è volto a promuovere politiche specifiche per mitigare le sfide geografiche e logistiche che le isole devono affrontare.
  • Da ultimo, la legge costituzionale 26 settembre 2023, n.1 ha modificato l'art. 58.

In quattro occasioni, le revisioni costituzionali sono state oggetto di referendum: la legge di revisione del Titolo V della Costituzione del 2001, la cosiddetta devolution del 2006 (che non è stata approvata), la riforma Renzi-Boschi del 2016 (anch'essa non approvata) e la legge di revisione per la riduzione del numero dei parlamentari del 2020.

Edificio della Corte Costituzionale

I Limiti alla Revisione Costituzionale e il Ruolo della Corte

Vi sono però parti della Costituzione che non possono essere oggetto di revisione. La rigidità della Costituzione italiana non è assoluta, ma è temperata da limiti espliciti e impliciti che ne salvaguardano l'essenza democratica e i principi inviolabili. In primo luogo, nessuna revisione può intervenire sulla nostra forma istituzionale, dal momento che «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale» (art. 139 Cost.). Allo stesso modo, non si può dar luogo a una revisione che miri a eliminare dal testo della Costituzione i cosiddetti principi supremi, per esempio i diritti fondamentali; il principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.); il principio dell’eguaglianza (art. 3 Cost.); il principio di unità della Repubblica (art. 5 Cost.); il principio della rappresentatività; il principio democratico. Infine, non è nemmeno possibile eliminare il procedimento aggravato previsto all’art. 138, perché se ciò fosse possibile verrebbe meno una caratteristica fondamentale della nostra Costituzione: la rigidità. Infatti, senza il procedimento aggravato di cui all’art. 138 Cost. la Costituzione potrebbe essere modificata attraverso una semplice legge ordinaria, perdendo la sua valenza di legge fondamentale e suprema.

La Corte Costituzionale svolge un ruolo cruciale in questo sistema, agendo come garante della Costituzione. "Un sistema equilibrato deve avere entrambe le gambe per camminare - servono tutte le istituzioni e servono gli organi di Garanzia ognuno nei suoi ambiti e la Corte Costituzionale che oggi come nel 1920 segna la linea che non si può varcare." I principi costituzionali sono da preservare sempre e quando il potere democratico vi mette un piede sopra, la Corte è lì a intervenire, proibendo di calpestare la Costituzione.

In conclusione, la Costituzione italiana è un documento vivo, un punto di riferimento costante che, sebbene radicato nella storia, continua ad evolversi per garantire i diritti e le libertà fondamentali e per definire un ordinamento statale capace di rispondere alle sfide del tempo, mantenendo saldi i valori di democrazia e giustizia sociale.

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