Nel dibattito pubblico e, in particolare, nel settore scolastico, emerge frequentemente una questione di grande rilevanza pratica e normativa: quella relativa alle mansioni dei collaboratori scolastici in merito all'assistenza e alla cura dell'igiene personale degli alunni, con particolare riferimento all'attività di cambio dei pannolini. Un tema che, lungi dall'essere una novità, è stato oggetto di interpretazioni spesso contrastanti e di recenti chiarimenti che meritano un'analisi approfondita. Nonostante alcune tesi diffuse, spesso riprese anche da riviste di settore, abbiano suggerito un presunto aggravio dei compiti in capo ai collaboratori scolastici a seguito dell'ultimo rinnovo contrattuale, una lettura attenta della normativa e degli orientamenti applicativi rivela una realtà ben diversa. È fondamentale fare chiarezza su questo aspetto per comprendere appieno le responsabilità e i diritti del personale ATA, garantire il benessere degli alunni e scongiurare incomprensioni e tensioni all'interno delle comunità scolastiche.
La Chiarezza Contrattuale: Nessun Aggravio, Solo Specificazione delle Mansioni
È del tutto infondata la tesi, ripresa anche da qualche rivista di settore, secondo cui l’ultimo rinnovo contrattuale avrebbe comportato un aggravio dei compiti affidati ai collaboratori scolastici per quanto riguarda l’assistenza e la cura dell’igiene personale degli alunni frequentanti la scuola primaria e dell’infanzia. Al contrario, è di tutta evidenza che il nuovo contratto di lavoro non modifica, né rende più gravose le incombenze previste per questa categoria di personale. Piuttosto, il nuovo contratto si fa carico di specificare meglio e con maggior chiarezza le prestazioni dovute dal personale, delegando alla Contrattazione integrativa nazionale la determinazione di un compenso proprio per quelle che si ritengono particolarmente delicate, onerose o complesse. Questa precisazione è cruciale per dissipare ogni dubbio interpretativo.
A conferma di ciò, si possono citare le dichiarazioni rese a suo tempo da un autorevole esponente di una sigla non firmataria dell’ultimo CCNL. Nel 2019, alla luce di quanto contenuto nel contratto allora vigente, quello del triennio 2016-18, egli affermava testualmente che “il collaboratore scolastico può (e deve) cambiare il pannolino dell’alunno della scuola dell’infanzia”. Questa affermazione, risalente a un periodo precedente l'attuale contesto contrattuale, sottolinea come la funzione fosse già riconosciuta e, anzi, considerata doverosa.
Dell’argomento si è occupata di recente l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), rispondendo a quesiti in merito alle mansioni dei collaboratori posti da alcuni dirigenti scolastici circa un presunto aggravio delle mansioni derivante dal nuovo contratto di lavoro. Questi chiarimenti sono ora confermati da un recentissimo orientamento applicativo, il CIRS 124 del 5 novembre 2024. In tale documento, l’Agenzia richiama, in coerenza con precedenti orientamenti, quanto è contenuto nell’allegato A del CCNL 2019/21, il quale non ha innovato la precedente disciplina. L'Allegato A include, fra le specifiche professionali del collaboratore scolastico, “l’assistenza necessaria… nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Questa formulazione, pur essendo stata introdotta nel testo in maniera più esplicita, non rappresenta una nuova attribuzione di compiti, ma piuttosto una più chiara formulazione che interviene oltre tutto a circoscrivere tali prestazioni a due precisi gradi scolastici: la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Fino a oggi, infatti, tutte le Organizzazioni Sindacali hanno sempre interpretato l’assistenza alla persona come assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, una posizione pienamente condivisa e ribadita dall'ARAN stessa.
Il Ruolo Essenziale del Collaboratore Scolastico: Igiene Personale e Assistenza
Nelle incombenze sopra menzionate rientrano senz’altro, come scrive l’ARAN, anche le attività rivolte a “pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini”. Questa specificazione elimina ogni possibile ambiguità. L’assistenza ai bambini nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale non è una novità del nuovo Contratto e non è vero, come alcuni quotidiani o riviste specializzate affermano, che dal 1° maggio 2024 questo compito è una nuova attività che si aggiunge alla normale attività dei collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia e della primaria. In realtà, rispetto alla formulazione del CCNL 2006-2009, nella nuova declaratoria si aggiungono solo le parole “nella scuola dell’infanzia e primaria”, essendo, invece, già nel precedente profilo di collaboratore scolastico contenute le parole “nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47”.
Già in passato, comunque, e prima dell’ultimo rinnovo contrattuale, l’ARAN era intervenuta in materia, in particolare con l’orientamento CIRS62 del 24 febbraio 2021. In risposta alla domanda “L’igiene personale degli alunni della scuola dell’infanzia rientra nei compiti dei collaboratori scolastici?”, l'Agenzia aveva risposto: “La tabella A area A del CCNL 29.11.2007 prevede chiaramente che il personale ATA […] presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47” del medesimo CCNL”. Tale articolo 47, infatti, al comma 2, contempla tra le mansioni del personale ATA proprio “l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona […]”.

È, dunque, del tutto evidente che il CCNL 2019/21, con riferimento al personale ATA, non attribuisce alcun compito aggiuntivo. Piuttosto contribuisce a una maggior chiarezza del testo, prevedendo espressamente la corresponsione di una retribuzione accessoria, definita secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto, ma che comunque deve essere in linea con la valorizzazione delle posizioni economiche. E ciò laddove si consideri che al Collaboratore Scolastico (CS) spettavano (e spettano) fra i compiti obbligatori quelli previsti dall’articolo specifico. Dunque, ciò non riguarda solo l’assistenza agli alunni con disabilità ma tutti gli alunni che ne abbiano bisogno. La medesima interpretazione viene fornita anche dall’ARAN, dal recentissimo orientamento applicativo CIRS124 oltre che col precedente CIRS62 del 24 febbraio 2021, e prima ancora col meno recente orientamento SCU_045 del 15 giugno 2012. L’Agenzia sottolinea come si tratti di mansioni che il collaboratore deve svolgere nei confronti degli studenti normodotati, mansioni che si aggiungono a quelle già presenti nel contratto, relativamente agli studenti con disabilità.
La Giurisprudenza a Supporto: La Sentenza della Cassazione
L'obbligatorietà di tali compiti non è solo una questione contrattuale o interpretativa, ma è stata altresì rafforzata da pronunce giurisprudenziali di altissimo livello. L’ARAN ricorda infatti che “alle stesse risultanze perviene la Corte di Cassazione nella sentenza Cass. pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786”. In questa sentenza, come sostiene l’ARAN, si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale. Questa pronuncia è di fondamentale importanza poiché ha condannato penalmente tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare un cambio del pannolino ad un’alunna disabile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 22786/2016, ha dunque non solo individuato la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale, ma ha anche precisato che “il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato”. Questa statuizione chiarisce in modo inequivocabile le implicazioni legali di un eventuale rifiuto, confermando la centralità e la non delegabilità di questa mansione, quando necessaria per l'assistenza all'alunno.
Evoluzione Normativa: Un Percorso Storico e Complesso
Per fare giustizia di contestazioni all’ultimo CCNL che appaiono chiaramente opportunistiche e strumentali, vale la pena ripercorrere gli sviluppi di una questione che è stata spesso causa di tensioni e incomprensioni, oltre che di oggettivo disagio per alunne e alunni interessati. La storia delle mansioni del personale ATA in Italia è complessa e riflette i cambiamenti nell'organizzazione del sistema scolastico e nelle politiche di assistenza.
Ante 2000: Frammentazione Contrattuale
Innanzitutto, è necessario tenere distinto il periodo ante anno 2000, quando il personale era in parte assoggettato al contratto degli Enti Locali e in parte a quello della scuola. Fino al 1999, nella scuola elementare l’obbligo dell’assistenza igienica e motoria era garantito dal “mansionario” dei bidelli dipendenti dei Comuni. Il medesimo mansionario, approvato con il DPR 347/1983 (e confermato poi nei successivi Contratti collettivi per gli Enti Locali), prevedeva espressamente, tra le mansioni dei bidelli, le attività di cura dell'igiene personale degli utenti dei servizi. Questo dimostra una lunga tradizione di queste mansioni all'interno del personale ausiliario scolastico.
Nella scuola media, il CCNL dell’agosto 1995 disponeva che i “bidelli possono svolgere assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Questa è stata una delle prime codificazioni specifiche per gli alunni con disabilità, delineando chiaramente il tipo di supporto richiesto.
Infine, nella scuola superiore i bidelli dipendevano in alcuni casi (istituti professionali, istituti tecnici) dalle Amministrazioni provinciali e in altri casi (Licei) dall’Amministrazione scolastica. Di conseguenza, ai primi si applicavano le norme dei contratti degli enti locali e agli altri il CCNL del comparto scuola, creando una disomogeneità nel trattamento delle mansioni.
La Riforma e il Trasferimento allo Stato (L. 124/1999)
Un punto di svolta significativo è stato il Decreto Legislativo 112/1998 che, intervenendo sul decentramento amministrativo, ha attribuito le funzioni di “supporto alla integrazione scolastica” ai Comuni (per la scuola materna, elementare e media) e alle Province (per tutti i tipi di scuola superiore). Successivamente, con l’entrata in vigore della Legge 124/1999, si è assistito a un cambiamento epocale: la legge ha trasferito allo Stato tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che opera nelle scuole, unificando di fatto il comparto scolastico sotto un'unica egida contrattuale.
A seguito di questa importante legge, un Protocollo di intesa è stato sottoscritto il 12 settembre 2000 fra l’allora Ministero della Pubblica Istruzione, l’U.P.I. (Unione delle Province d'Italia), l’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e le organizzazioni sindacali. Il Protocollo era finalizzato a individuare i servizi e le risorse necessarie a garantire un’efficace e corretta gestione del servizio scolastico. Con tale atto vengono definite anche le cosiddette “funzioni miste” per il personale ATA. L’articolo 2, punto B) del protocollo prevede che “l’attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL- comparto Scuola 26/05/1999 - art.31 - Profilo A/2 collaboratore scolastico… Restano invece nella competenza dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno all’Istituzione scolastica”. Questa distinzione ha cercato di chiarire i confini tra le competenze scolastiche e quelle degli enti locali.
Nella citata tabella A/2 vengono ricompresi, tra gli altri, i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, di pulizia, di vigilanza, di collaborazione con i docenti, l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’uscita e l’assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso di servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
Dott. Graziello Arcazzio: ecco perché il personale ATA è a scuola
I CCNL Successivi e l'Affermazione delle Mansioni
Il rinnovo per il biennio economico del 15 marzo 2001, attraverso la tabella D che definisce i profili professionali del personale ATA, pur in attesa di un loro riassetto complessivo, ha modificato, almeno in parte, le competenze del collaboratore scolastico. Infatti, oltre a riproporre quanto già disposto con riferimento agli alunni portatori di handicap, a corredo della tabella A/2 si precisa che “Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Viene, altresì, ribadita la partecipazione a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento dei collaboratori anche con riferimento all’integrazione e alla prevenzione della dispersione scolastica, un aspetto fondamentale per garantire l'adeguatezza del servizio.
Con la successiva Intesa dell’8 marzo 2002, oggetto di un’apposita sequenza contrattuale in applicazione di quanto previsto dall’art.18 del CCNL 15/03/2001, si attribuisce espressamente, ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole dell’infanzia, la funzione aggiuntiva per tali compiti, riconoscendone la specificità e l'onerosità.
Il CCNL 2002/2005, I biennio economico, all’art.47 disciplina il rapporto di lavoro del personale ATA disponendo che i relativi compiti sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. L’attribuzione degli incarichi è compito del Dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Gli incarichi specifici sono quindi incarichi che per il loro svolgimento richiedono un maggior impegno e pertanto il contratto nazionale prevede, coerentemente, una retribuzione accessoria a ciò finalizzata.
Il successivo CCNL relativo al II biennio economico 2004/05, all’art.7, introduce negli ordinamenti ATA le cosiddette “posizioni economiche” che, in sostanza, sono da interpretarsi quali sviluppi orizzontali finalizzati alla valorizzazione professionale destinati ai lavoratori delle aree A (collaboratori) e B (Assistenti). L’attribuzione delle posizioni economiche avviene previa frequenza e positivo superamento di un corso di formazione, e comporta l’affidamento di ulteriori e più complesse mansioni che, per il personale collaboratore scolastico, riguardano l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso.
Il CCNL 2006/09 non interviene sui profili professionali del personale ATA, così come il successivo CCNL 2016/18 (sottoscritto, come si ricorderà, dopo circa dieci anni di blocco dei rinnovi contrattuali). Questi contratti, pur non introducendo nuove definizioni, hanno mantenuto invariate le mansioni precedentemente stabilite, consolidando la prassi e la normativa.
In sintesi, il nuovo CCNL 2019/2021, rispetto alla formulazione contenuta nella declaratoria del precedente CCNL 2006/2009, a fronte dei compiti inerenti “… uso dei servizi igienici e cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47” si limita ad aggiungere le parole “nella scuola dell’infanzia e primaria”. Si tratta, a ben vedere, non di una nuova attribuzione di compiti, ma piuttosto di una più chiara formulazione che interviene, oltre tutto, a circoscrivere tali prestazioni a due precisi gradi scolastici, eliminando l'ambiguità che queste mansioni potessero essere richieste anche in altri ordini di scuola.
Riconoscimento Economico e Valorizzazione Professionale
Mentre in passato, prima della sottoscrizione del CCNL 2019/21, tale compito, per quanto obbligatorio, veniva pagato una miseria o addirittura non veniva pagato affatto, ora la situazione è cambiata. Con il Contratto Nazionale Integrativo sul FMOF (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) sottoscritto il 26 settembre 2024, la retribuzione di tale attività dovrà avere a riferimento 700 euro di remunerazione. Questo rappresenta un significativo passo avanti nel riconoscimento della complessità e dell'onerosità di tali mansioni. Il nuovo CCNL 2019/21, infatti, prevede espressamente la corresponsione di una retribuzione accessoria, definita secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto, ma che comunque deve essere in linea con la valorizzazione delle posizioni economiche. Tale previsione risponde all'esigenza di compensare adeguatamente i collaboratori scolastici per le responsabilità e l'impegno richiesti.

Le novità introdotte dal CCNL 2019-2021, con decorrenza 1° maggio 2024 per effetto dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale ATA, sono diverse e tutte di segno positivo. Il quesito della scuola, richiamato da alcune organizzazioni sindacali, riguarda l’Allegato A del CCNL 18 gennaio 2024 che, per quanto concerne la descrizione delle specifiche professionali del collaboratore scolastico, include anche l’assistenza necessaria, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Questo rafforza l'idea che la normativa sta evolvendo verso una maggiore chiarezza e un riconoscimento tangibile.
Le Sfide Attuali e le Voci Sindacali
Nonostante i chiarimenti normativi e i passi avanti sul fronte del riconoscimento economico, non si può ignorare la situazione di grande difficoltà che vivono le scuole anche su questo versante. In assenza di asili nido, soprattutto al Sud d’Italia, aumenta il numero degli "anticipatari", cioè bambini che hanno bisogno di accudimento costante, con il conseguente aumento delle incombenze in capo non solo ai Collaboratori Scolastici, ma anche ai docenti, che comunque si devono far carico delle incombenze medesime. Questa pressione aggiuntiva sulle risorse umane disponibili crea notevoli disagi e mette a dura prova il sistema scolastico.
La FLC CGIL, consapevole di queste difficoltà, ha "gridato alto e forte" le proprie preoccupazioni nello sciopero del 31 ottobre 2024 e continuerà nella lotta per ricordare al sistema politico che la questione scuola passa anche attraverso la soluzione dei problemi di organico del personale ATA. Le richieste sindacali mirano a garantire condizioni di lavoro dignitose e un adeguato rapporto numerico tra personale e alunni, essenziale per un servizio di qualità.
Anche la UIL Scuola Rua, durante le trattative per il rinnovo contrattuale (al termine delle quali non ha sottoscritto il nuovo contratto), ha fortemente incalzato l’Aran per specificare e delineare un testo chiaro relativamente al significato di “cura dell’igiene personale” e alla responsabilità dei collaboratori scolastici che, come è evidente, sono aumentate rispetto a quelle previste nel precedente contratto. La UIL Scuola Rua ha inoltre ribadito che il collaboratore scolastico è tenuto contrattualmente a prestare ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale oltre all’accesso nelle aree delle strutture scolastiche. L’Aran, in chiusura della sua disamina, enfatizza la potenziale violazione dell’Art. 32 della Costituzione in caso di mancata assistenza, che tutela il diritto alla salute individuale e collettiva.
La Feder.ATA, un'altra organizzazione sindacale, pur riconoscendo la doverosità dell'assistenza, rivendica la necessità di una formazione più specifica. Essi sottolineano che, pur essendo tutti a conoscenza che con molta probabilità “gli addetti ai lavori” inseriranno nel prossimo Contratto, tra le mansioni del profilo del Collaboratore Scolastico, il cambio obbligatorio del pannolino per l’alunno disabile, un Corso di Formazione/Aggiornamento non basta. Per cambiare un pannolino ad un alunno disabile, ritengono che sia necessaria una adeguata e seria formazione professionale socio-sanitaria, nell’interesse e per il rispetto del ragazzo con gravi disabilità. Pertanto, la Feder.ATA rivendica il sì all'assistenza, "…nel prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47", ma con un personale qualificato. Feder.ATA afferma con forza che lotterà per i diritti dei Colleghi Collaboratori Scolastici, i quali debbono poter svolgere serenamente e con professionalità il loro servizio all’interno della comunità scolastica, con particolare riguardo agli alunni con gravi disabilità, che hanno bisogno di personale qualificato, in grado di prendersi amorevolmente cura di loro, con competenze serie e certificate.
Contrasto alle Falsità e Maggior Chiarezza del Quadro Normativo
In definitiva, l’assistenza ai bambini nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale non è una novità introdotta dall'ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. È fondamentale smentire categoricamente le affermazioni, diffuse da alcuni mezzi di comunicazione o riviste specializzate, secondo cui dal 1° maggio 2024 questo compito sarebbe una nuova attività che si aggiunge alla normale attività dei collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia e della primaria. In realtà, come già ampiamente dimostrato, rispetto alla formulazione del CCNL 2006-2009, nella nuova declaratoria si aggiungono solamente le parole “nella scuola dell’infanzia e primaria”, delimitando così l'ambito specifico di applicazione di questa attività che era già prevista. Del resto, i sindacati hanno sempre interpretato unanimemente l’assistenza alla persona come assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
Il CCNL 2019/21 ha fornito una maggior chiarezza del testo, prevedendo espressamente la corresponsione di una retribuzione accessoria, definita secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto (art. 76), ma che comunque deve essere in linea con la valorizzazione delle posizioni economiche. Inoltre, è stata prevista la possibilità di compensare gli altri incarichi ordinari non rientranti nella precedente fattispecie in sede di contrattazione integrativa di istituto (art. 54 comma 7). Questo rafforza l'idea di una maggiore attenzione alla specificità e alla retribuzione dei compiti assegnati, promuovendo una gestione più equa e trasparente.

Il quadro normativo attuale, supportato dalle interpretazioni autorevoli dell'ARAN e dalle sentenze della Corte di Cassazione, rende inequivocabile la responsabilità dei collaboratori scolastici in merito all'assistenza igienico-personale degli alunni nelle scuole dell'infanzia e primaria. Allo stesso tempo, le voci sindacali mettono in luce le persistenti difficoltà legate alla carenza di organico, all'aumento delle esigenze di assistenza e alla necessità di una formazione più specifica, soprattutto per gli alunni con disabilità. La strada verso un sistema scolastico pienamente inclusivo ed efficiente passa anche attraverso il dialogo costante tra le parti, la valorizzazione del personale e un'adeguata allocazione delle risorse.
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