Quadro normativo e tutele nella commercializzazione dei sostituti del latte materno

L’allattamento al seno crea le migliori condizioni, fisiche e psichiche, per l’inizio della vita umana. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) chiede che si promuova, protegga e sostenga l’allattamento al seno esclusivo per sei mesi, come raccomandazione di sanità pubblica universale, e che si continui ad allattare, con l’aggiunta di altri alimenti sicuri ed appropriati, fino a due anni ed oltre secondo i desideri di mamma e bambino. La protezione dell’allattamento è una responsabilità collettiva, una questione di diritti umani della madre e del bambino. Tuttavia, la realtà quotidiana ci pone di fronte a pressioni commerciali costanti che possono minare una scelta informata e consapevole da parte dei genitori.

rappresentazione grafica dell'importanza dell'allattamento al seno e del supporto collettivo

Il Codice Internazionale: origini e finalità

Già a partire dagli anni 40 del secolo scorso, i pediatri riscontravano e segnalavano un uso non adeguato dei latti in polvere. Ciò comportava la necessità di continuare ad alimentare il proprio bambino con quel prodotto che, però, aveva ed ha tutt’oggi un costo non trascurabile. Ed è proprio per proteggere l’allattamento da pratiche inappropriate legate alla commercializzazione e alla distribuzione di sostituti del latte, biberon e tettarelle che nel 1981 moltissimi paesi hanno approvato un insieme di raccomandazioni: il Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno.

Il 21 maggio 2021 il Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno ha compiuto 40 anni. Perché è nato il Codice? Che cosa raccomanda il Codice per difendere una scelta consapevole dei genitori nei riguardi dell’alimentazione dei bambini? Il campo di applicazione del Codice va oltre l’articolo 2 e prevede che il Codice si applica alla commercializzazione, e alle pratiche ad essa connesse, dei seguenti prodotti: sostituti del latte materno, inclusi gli alimenti per lattanti; altri derivati del latte, alimenti e bevande, inclusi gli alimenti complementari per biberon, quando commercializzati o comunque rappresentati come idonei, con o senza modifiche, a sostituire parzialmente o totalmente il latte materno; biberon e tettarelle. Sono definiti sostituti tutti gli alimenti definiti idonei all’alimentazione di un bambino nei primi sei mesi di vita.

Il quadro legislativo in Italia

L’articolo ha lo scopo di informare gli operatori sanitari sulla legge che regolamenta produzione, composizione, etichettatura, pubblicità e commercializzazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento, e sulle misure sanzionatorie previste per la sua violazione. La legge italiana, come la direttiva europea da cui deriva, pur non rispecchiando integralmente il Codice sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, rappresenta un progresso nella tutela dell’allattamento dalla promozione dei sostituti del latte materno, biberon e tettarelle.

Nel nostro Paese, ad esempio, è considerato sostituito del latte materno esclusivamente il latte artificiale 1, ovvero quello che si somministra ai bambini fino ai 6 mesi di vita. La legge italiana si limita a regolamentare il marketing dei sostituti del latte materno per i lattanti fino a 6 mesi di età (ma ci auguriamo che presto il divieto venga esteso ai sostituti del latte

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