Il comportamento alla guida riflette il livello di civiltà di una società. L’educazione stradale, oggi più che mai, rappresenta uno strumento chiave per formare cittadini responsabili e consapevoli, fin dall’infanzia. L’educazione stradale, considerata come l’insegnamento delle norme del codice stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, è oggi considerata un elemento centrale per la formazione dei futuri automobilisti. Come sottolineato nel numero di maggio de L’Automobile, il “Piano di Educazione Stradale” realizzato da ACI, Ministero dell’Istruzione e Polizia di Stato, ha coinvolto studenti dalla primaria alle superiori, con attività pratiche e teoriche per insegnare comportamenti corretti e il rispetto degli altri utenti della strada. Perché l’educazione stradale deve essere coltivata nei bambini che diventeranno i futuri automobilisti.
Attualmente l’educazione stradale è inserita nei programmi di educazione civica, segno di una volontà istituzionale di considerare il rispetto delle regole stradali non solo una questione di legalità, ma anche di responsabilità sociale e convivenza civile. La strada è infatti di tutti; non solo delle automobili ma anche degli utenti deboli come pedoni e ciclisti. Le nuove direttive europee stanno andando verso questa direzione, con normative sempre più dure, città sempre più intelligenti e a misura d’uomo e centri preclusi alla circolazione dei veicoli.

Ma è soprattutto tra i più giovani che il messaggio deve arrivare con maggiore urgenza. Non è un caso che proprio i giovani, secondo l’Osservatorio europeo della sicurezza stradale (ERSO), sono inesperti, spesso incauti, talvolta vittime di un contesto culturale che sottovaluta i rischi. La strada non è un’arena per sfide, ma uno spazio condiviso da vivere con rispetto e responsabilità. L’educazione stradale deve essere letteralmente “fatta su misura” dei nuovi automobilisti, che sono profondamente diversi rispetto a quelli di qualche decade fa. Gli Adas, cioè i sistemi automatici di assistenza alla guida, sono diventati obbligatori da luglio e ciò impone una profonda conoscenza del loro funzionamento. Le regole sociali come il rispetto dell’altro, la prudenza e la consapevolezza del rischio, sono ritenute fondamentali quanto quelle codificate. L’educazione stradale oggi non si limita alla trasmissione di norme, ma si fonda sull’interiorizzazione di valori sociali condivisi: rispetto, responsabilità, prevenzione.
Regole di condotta per i passeggeri
La sicurezza dei passeggeri è un aspetto spesso trascurato, eppure fondamentale per il corretto svolgimento del viaggio. Il Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 stabilisce principi chiari: tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.
Il tema della sicurezza stradale è particolarmente importante: rispettare il Codice della Strada, infatti, non solo mette al riparo i conducenti da pesanti contravvenzioni ma, cosa più importante, limita situazioni che potrebbero portare a pericolosi incidenti. Sulla questione del numero massimo di passeggeri che un veicolo può trasportare, il Codice della Strada è molto preciso e non lascia spazio alle interpretazioni. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione. Tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi e alle caratteristiche di detti veicoli. Viaggiare con passeggeri in eccesso non solo vìola la legge, ma può anche influire negativamente sulla guida del veicolo. Un carico eccessivo, infatti, può incidere negativamente sulla manovrabilità della vettura aumentando il rischio di ribaltamento, specialmente in curve molto strette o affrontate a velocità sostenuta.
Una persona che controlla le mappe e il navigatore, è addetto alla radio e tiene compagnia al guidatore è preziosa, specie per i lunghi viaggi… ma deve evitare comportamenti rischiosi che possono distrarre il guidatore. È essenziale evitare l'interferenza diretta con la guida, come impartire comandi di svolta improvvisi o distrarre il conducente con discussioni accese o rumori eccessivi. I selfie, ad esempio, devono essere rigorosamente effettuati a macchina ferma.
Sicurezza in auto: comportamenti alla guida
Il trasporto sicuro dei minori
La sicurezza dei piccoli mentre si viaggia in auto è una preoccupazione costante di molti genitori. La domanda di sicurezza che gli utenti della strada hanno rivolto in questi anni agli enti che vigilano sul corretto e prudente comportamento di guida, sta oggi orientando le stesse persone ad interrogarsi se si è fatto tutto il possibile per prevenire gli eventi infortunistici e, soprattutto, se ci si è sufficientemente spesi per salvaguardare coloro che si muovono con noi. Gli episodi di cronaca, che raccontano di vittime stradali in tenera età, pedoni lungo la carreggiata o passeggeri sui veicoli, hanno sollecitato nel sentire comune un particolare interesse a conoscere le regole di sicurezza per trasportare in auto i bambini.
Innanzitutto la fonte normativa: l’art. 172 del codice della strada, riformato con il decreto legislativo 150/2006, che ha recepito l’ultima direttiva dell’Unione europea (la n. 2003/20/CE) in materia di uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli, riversandone i contenuti precettivi nel codice.
La prima regola fondamentale è che il bambino, di statura non superiore a cm 150 e di peso fino a 36 kg, può essere trasportato su di una autovettura munita di cinture di sicurezza, solo a condizione che sia presente un dispositivo di ritenuta omologato ed adeguato al peso del bambino stesso. Tale dispositivo (il seggiolino o l’adattatore) può essere sistemato su un qualsiasi posto passeggero, sia nella parte anteriore dell’abitacolo che nella parte posteriore. Quando il bambino è trattenuto con uno di tali sistemi, non è necessario che sia presente una persona diversa dal conducente del veicolo. Quando non è presente il sistema di ritenuta adatto al bambino trasportato, questi non può mai prendere posto sull’autovettura, neppure se fosse presente una persona adulta sul sedile posteriore.

La seconda regola è quella che impone al conducente, se non è presente chi esercita la potestà familiare o altro soggetto tenuto alla sorveglianza del minore, di assicurarsi che durante la marcia il dispositivo sia mantenuto in efficienza e che il bambino sia costantemente trattenuto. Della mancata vigilanza il conducente risponde con la stessa sanzione prevista per il mancato utilizzo della propria cintura di sicurezza. Anche l’alterazione del funzionamento del seggiolino o della cintura utilizzata con l’adattatore comporta l’applicazione della sanzione prevista nei riguardi dell’adulto che altera od ostacola il regolare funzionamento della cintura di sicurezza.
La terza regola riguarda la collocazione del seggiolino sul sedile protetto da air-bag frontale, nel caso in cui quest’ultimo dispositivo non sia disattivabile. In tale evenienza, l’art. 172 cds fa divieto di porre il seggiolino nel senso contrario a quello di marcia. Pertanto se il seggiolino è collocato secondo il senso di marcia, il bambino può prendervi posto anche quando sia presente un air-bag non disattivato; se il seggiolino è nel senso contrario, il bambino può esservi trasportato solo se il dispositivo air-bag è disattivato.
Dispositivi di ritenuta e categorie di omologazione
Secondo le normative dettate dall’Unione europea, i cosiddetti “dispositivi di ritenuta” per i bambini a bordo delle automobili sono di cinque tipi e si differenziano tra loro, oltre che per la forma, anche per il numero massimo di chilogrammi supportati e devono riportare un contrassegno con le sigle ECE R44-02 oppure ECE R44-03, che ne certificano l’omologazione.
- Gruppo 0: sono le classiche “navicelle” e gli “ovetti” per bambini di peso inferiore a 10 kg e, se il piccolo pesa meno di 6 kg, devono essere montati in senso contrario alla marcia (a patto che l’air-bag lato passeggero sia disattivabile).
- Gruppo 0+: uguali al gruppo 0 ma con maggior protezione per testa e gambe e per bimbi di peso fino a 13 kg.
- Gruppo 1: montati nel senso di marcia, supportano un peso compreso tra i 9 e i 18 kg; come i precedenti vanno fissati con la cintura di sicurezza del veicolo.
- Gruppo 2: per bambini di peso compreso tra 15 e 25 kg, sono presenti cuscini con braccioli omologati e sfruttano la cintura di sicurezza con l’aggiunta di un aggancio all’altezza in cui la cintura incrocia la spalla.
- Gruppo 3: sono dei cuscini privi di braccioli che consentono al bambino di raggiungere un’altezza tale da poter sfruttare le normali cinture di sicurezza. Omologati per un peso variabile tra 22 e 36 kg.

Disposizioni normative specifiche e obblighi
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 150 cm devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
- i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
- i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 150 cm.
I bambini di statura non superiore a 150 cm, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 16.
Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1. I passeggeri di tali categorie devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Esenzioni e sanzioni
Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
- Gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
- I conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
- Gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
- Gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
- Le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dall’Unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta;
- Le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
- I passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
- Gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 285,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35,00 euro a 143,00 euro.
È importante ricordare che, per quanto esistano eccezioni storiche o deroghe specifiche, la filosofia sottesa al Codice della Strada è la massima protezione possibile. Ogni deroga deve essere interpretata restrittivamente, preferendo sempre l'adozione dei sistemi di sicurezza più avanzati disponibili per garantire la salvaguardia della vita umana in ogni spostamento su gomma. La responsabilità individuale è il motore principale di questo sistema di protezione collettiva.