La Maternità nel 1972: Chi Pagava e Quali Erano i Diritti delle Lavoratrici

Nel 1972, la tutela della maternità per le lavoratrici in Italia era disciplinata principalmente dalla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, entrata in vigore il 18 gennaio 1972. Questa normativa rappresentò un passo avanti significativo nel riconoscimento dei diritti delle donne lavoratrici in un periodo così delicato come la gravidanza e il puerperio, definendo chi avesse l'onere economico e quali prestazioni fossero garantite.

Illustrazione d'epoca di una madre con il suo bambino

L'Ambito di Applicazione della Legge 1204/1971

La legge del 1971 estese la sua protezione a un'ampia platea di lavoratrici. Le disposizioni si applicavano innanzitutto alle lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro, comprese le apprendiste. Ma la tutela non si fermava qui: era estesa anche alle dipendenti delle amministrazioni dello Stato (anche a ordinamento autonomo), delle regioni, province, comuni, degli altri enti pubblici e delle società cooperative, anche se socie di queste ultime.

La normativa teneva conto delle specificità di alcune categorie lavorative:

  • Alle lavoratrici a domicilio si applicavano specifici articoli della legge, riguardanti la protezione da licenziamento, il divieto di lavori pericolosi e la retribuzione durante l'astensione.
  • Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari venivano riconosciuti diritti legati al divieto di licenziamento, al riposo e all'assistenza.

Era inoltre previsto che le disposizioni della legge si applicassero anche alle lavoratrici madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, sebbene con limitazioni temporali specifiche entro il primo anno di vita del bambino. La legge salvaguardava comunque le condizioni di maggior favore stabilite da leggi precedenti, regolamenti, contratti collettivi o altre disposizioni.

Chi Pagava l'Indennità di Maternità nel 1972

Il fulcro della tutela economica per le lavoratrici madri nel 1972 era l'indennità giornaliera erogata durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro. Secondo l'articolo 15 della Legge n. 1204/1971, le lavoratrici avevano diritto a un'indennità pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge stessa.

Questa indennità era comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Nella pratica, il pagamento di questa indennità avveniva attraverso meccanismi che coinvolgevano sia il datore di lavoro che l'istituto previdenziale. Le indennità di maternità venivano corrisposte dai datori di lavoro privati per conto dell'INPS, salvo casi particolari in cui erano pagate direttamente dall'Istituto. Questo sistema di conguaglio permetteva al datore di lavoro di anticipare la somma alla lavoratrice e poi recuperarla attraverso sgravi fiscali o contributivi.

Per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti da enti pubblici, il trattamento economico era generalmente previsto dai relativi ordinamenti, con la precisazione che venivano applicate le disposizioni di maggior favore risultanti dalla legge 1204/1971.

Simbolo dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) con un'icona di donna e bambino

I Diritti Fondamentali delle Lavoratrici Madri

La Legge 1204/1971 introduceva una serie di diritti fondamentali volti a proteggere la salute della donna e del nascituro, nonché a garantire la continuità del rapporto di lavoro:

Astensione Obbligatoria dal Lavoro

L'articolo 4 stabiliva i periodi di astensione obbligatoria:

  • Due mesi precedenti la data presunta del parto.
  • Il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora questo avvenisse oltre la data prevista.
  • Tre mesi dopo il parto.

Tuttavia, l'astensione obbligatoria poteva essere anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto se le lavoratrici erano occupate in lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza. Tali lavori venivano determinati con decreti ministeriali. In caso di parto anticipato, i giorni di astensione non goduti prima venivano aggiunti al periodo post-parto.

Una notevole flessibilità era introdotta dall'articolo 4-bis, che consentiva alle lavoratrici, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, di astenersi dal lavoro, a condizione che medici specialisti attestassero l'assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro.

Interdizione dal Lavoro per Motivi di Salute

L'articolo 5 conferiva all'Ispettorato del Lavoro la facoltà di disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, anche prima dei periodi di astensione obbligatoria, per motivi quali:

  • Gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose aggravabili dalla gravidanza.
  • Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
  • Impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni meno gravose.

Divieto di Licenziamento e Sospensione

L'articolo 2 sanciva un importante divieto di licenziamento per le lavoratrici dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro (previsto dall'articolo 4) e fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto operava in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio. In caso di licenziamento illegittimo, la lavoratrice aveva diritto al ripristino del rapporto di lavoro.

Tuttavia, il divieto di licenziamento non era assoluto e non si applicava in casi di:

  • Colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa.
  • Cessazione dell'attività dell'azienda.
  • Ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o scadenza del termine.

Inoltre, durante il periodo in cui operava il divieto di licenziamento, la lavoratrice non poteva essere sospesa dal lavoro, salvo nei casi di sospensione dell'attività dell'azienda o del reparto autonomo cui era addetta.

Schema che illustra i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa nel 1972

Mansioni e Condizioni di Lavoro

La legge poneva attenzione anche alle mansioni e alle condizioni di lavoro:

  • Era vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto (articolo 3).
  • Le lavoratrici dovevano essere addette ad altre mansioni in questi periodi o qualora le condizioni di lavoro fossero accertate come pregiudizievoli dall'Ispettorato del Lavoro.
  • Le lavoratrici adibite a mansioni inferiori conservavano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

Diritto al Rientro e Riposi

Al termine del periodo di interdizione dal lavoro, le lavoratrici avevano diritto di rientrare nella stessa unità produttiva in cui erano occupate o in un'altra ubicata nello stesso comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino. Avevano altresì diritto di essere adibite alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti.

L'articolo 10 prevedeva per le lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo giornalieri, anche cumulabili. Questi periodi avevano la durata di un'ora ciascuno ed erano considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione. Se la lavoratrice usufruiva della camera di allattamento o dell'asilo nido aziendale, i riposi potevano essere ridotti a mezz'ora ciascuno. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo erano raddoppiati.

Il percorso dell'emancipazione femminile in Italia dal dopoguerra

Anzianità di Servizio e Trattamento Economico

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro (articoli 4 e 5) erano computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alla gratifica natalizia e alle ferie (articolo 6).

Per quanto riguarda l'astensione facoltativa (articolo 7), i periodi erano computati nell'anzianità di servizio, ma esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

L'Evoluzione Storica della Tutela

È importante notare che la Legge 1204/1971 non nacque dal nulla, ma rappresentò l'apice di un percorso evolutivo nella tutela della maternità in Italia. Già nel 1902 (Legge Carcano) si introduceva il divieto di adibire le puerpere al lavoro per un mese dopo il parto, con eccezioni per riprendere dopo tre settimane con certificato medico. Nel 1910 vennero istituite le casse di maternità per erogare una prestazione economica assistenziale.

Il Regio Decreto Legge del 1934 estese il divieto di lavoro all'ultimo mese precedente il parto e fissò l'astensione post-partum a sei settimane, prevedendo anche un periodo di astensione facoltativa e l'obbligo di conservazione del posto.

Un intervento più organico avvenne con la Legge 860/1950, che ampliò l'ambito di applicazione e rafforzò il divieto di licenziamento, oltre a introdurre norme più precise sui lavori pesanti.

L'articolo 37 della Costituzione italiana, entrato in vigore nel 1948, sancì principi fondamentali di uguaglianza nel lavoro e la necessità di assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione, ponendo le basi per le successive legislazioni.

La legge del 1971, quindi, consolidò e ampliò diritti già esistenti, definendo chiaramente l'onere economico del pagamento delle indennità di maternità, prevalentemente a carico dell'INPS ma gestito dai datori di lavoro, e stabilendo un quadro normativo più completo per la protezione delle lavoratrici madri.

tags: #chi #pagava #la #maternita #nel #1972