Disciplina della Fecondazione Assistita e Tutele Genitoriali nel CCNL Studi Professionali

Il quadro normativo che regola il rapporto di lavoro dipendente all'interno degli studi professionali in Italia è definito dal C.C.N.L. sottoscritto da Confprofessioni e dalle organizzazioni sindacali (Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs). Il presente contratto collettivo sostituisce le norme di tutti i precedenti contratti collettivi sottoscritti dalle parti stipulanti. Per tutto il periodo della sua validità, il presente C.C.N.L. deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, facendo salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e/o dalla contrattazione di secondo livello realizzata nel settore. In questo ambito, la tutela della genitorialità, inclusi i percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), rappresenta un pilastro fondamentale del welfare contrattuale.

immagine tematica riguardante l'assistenza sanitaria e la tutela dei diritti dei lavoratori

Il supporto alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)

La disciplina contrattuale, integrata dall'azione degli enti bilaterali come CADIPROF, riconosce l'importanza strategica degli interventi posti in essere a favore di tutti coloro che operano nelle strutture professionali. CADIPROF rimborsa le spese sostenute in caso di fecondazione assistita (PMA) effettuata nel rispetto delle leggi vigenti dello Stato Italiano. Possono accedere alla garanzia coppie composte da soggetti maggiorenni di sesso diverso, coniugati o conviventi.

In caso di convivente more uxorio, è necessario che vi sia la stessa residenza ed appartenenza allo stato di famiglia dell'iscritto CADIPROF. È prevista qualsiasi tecnica di PMA (FIVET, ICSI, IU/IUV/IUI/ICI/ITI, IAC/IAD/AIH), mentre non rientra nella garanzia la tecnica di primo livello di sola stimolazione farmacologica dell'ovulazione accompagnata da rapporti mirati con il partner. Rientra sia la fecondazione omologa che eterologa; in quest'ultimo caso, non rientra la spesa relativa all'acquisto degli ovociti e/o di liquido seminale. Non sono comprese le spese per il congelamento embrioni, né le prestazioni di indagine preliminare, preparatorie o farmaci differenti da quanto indicato. Il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data della spesa.

Video tutorial ASSIDIM per l'accesso dei beneficiari ai rimborsi

Congedi di Maternità e Paternità: Astensione Obbligatoria

Il C.C.N.L. definisce con precisione le tutele per l'astensione obbligatoria. Il periodo di congedo spetta per un arco temporale che varia in base al momento del parto: prima della data presunta, 2 o 1 mese, e dopo il parto 3 o 4 mesi, più il periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. È previsto un periodo flessibile nell'ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera.

L'indennità economica è pari all'80% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro. Per gli eventi verificatisi a partire dall'1.1.2025, l'indennità di maternità corrisposta dall'INPS viene elevata, in determinati casi, per garantire una maggiore protezione del reddito. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e alle ferie.

Congedo Parentale e Tutele Facoltative

Oltre all'astensione obbligatoria, il contratto prevede il congedo parentale. L'indennità economica è pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 3 mesi quando goduti fino al dodicesimo anno di età del bambino oppure, in caso di adozione, entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia. Tale periodo non è trasferibile all'altro genitore. In alternativa tra i genitori spetta un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi.

L'indennità del 30% della retribuzione è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alle ferie, permessi e alle mensilità supplementari. Nel caso di un solo genitore o in presenza di affidamento esclusivo del figlio, la durata del congedo è di 10 mesi. Le astensioni complessive non possono eccedere i 10 mesi, a meno che il padre non usufruisca per più di 3 mesi d'astensione, in tal caso il limite massimo complessivo sale a 11 mesi.

infografica sui periodi di congedo parentale e tutele per i neogenitori

Riposi per Allattamento e Permessi Sanitari

Per quanto concerne il diritto all'allattamento, spettano 2 ore (raddoppiati per i parti plurimi) di riposo, anche cumulabili, con diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro. Tale diritto spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, autonoma o anche casalinga che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.

Sono previsti permessi per la malattia del bambino: senza limiti fino ai 3 anni di età, dietro presentazione di certificato medico. In caso di adozione, il limite è esteso fino ai 6 anni. Per ogni bambino dai 3 agli 8 anni, spettano 5 giorni l'anno dietro certificato medico. Inoltre, viene introdotto un permesso retribuito di 1 giorno lavorativo per ogni anno di vigenza contrattuale, da fruire nell'anno di maturazione, per effettuare attività di prevenzione sanitaria previste dal piano CADIPROF.

Bilateralità e Gestione Amministrativa

L'Ente Bilaterale Nazionale di settore (EBIPRO) e la Cassa di assistenza sanitaria integrativa (CADIPROF) sono gli strumenti preposti alla gestione e all'erogazione delle tutele. Il contributo complessivo agli enti bilaterali, a partire da marzo 2024, è elevato a 29,00 euro per 12 mensilità, di cui 2,00 euro a carico del lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le indennità a carico dell'INPS e a porre l'importo a conguaglio con i contributi dovuti. In mancanza di adesione alla bilateralità, il datore di lavoro deve farsi carico direttamente del rimborso delle spese spettanti al lavoratore. Il sistema si fonda su principi di efficienza, semplificazione, trasparenza e sussidiarietà, cercando di rispondere costantemente all'evoluzione dei bisogni dei lavoratori nel settore degli studi professionali.

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