Il Certificato per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza in Italia: Un Percorso Strutturato

L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è una procedura medica che permette di terminare una gravidanza nei suoi primi stadi. Si tratta di una scelta che riguarda la gestante e che può essere motivata da una varietà di ragioni diverse e strettamente personali. In Italia, l'interruzione volontaria di gravidanza è legale e può essere effettuata in strutture ospedaliere o cliniche private autorizzate, garantendo alle donne l'accesso a un servizio sicuro e controllato. La procedura per ottenere il certificato necessario per interrompere la gravidanza si svolge seguendo il percorso stabilito dalla Legge 194/78.

Donna che consulta un medico

La Legge 194/78: Quadro Normativo dell'IVG in Italia

L'interruzione volontaria di gravidanza in Italia segue la normativa stabilita dalla Legge 194/78, intitolata "Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza". Questa legge, pur riconoscendo il diritto alla vita dell'embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. La richiesta di IVG deve essere effettuata personalmente dalla donna.

Il Limite dei 90 Giorni e l'Aborto "On Demand"

Entro i primi 90 giorni (ossia 12 settimane e 6 giorni dall'ultima mestruazione), l'aborto è ammesso sulla base di un'autonoma valutazione della donna. In questo periodo, la donna lo richiede perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica. Questo periodo è definito "on demand", basato sulla valutazione personale della donna.

L'Aborto Terapeutico: Oltre il Novantesimo Giorno

Dopo il novantesimo giorno (da 13 settimane, contando dal primo giorno dell'ultima mestruazione), l'aborto è ammesso solo nei casi in cui un medico rilevi e certifichi che la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica. Questo può verificarsi, ad esempio, a causa di gravi anomalie genetiche o di malformazioni dell'embrione o del feto, oppure a causa di gravi patologie materne come tumori o patologie psichiatriche.

La Legge 194 del 1978 stabilisce che tutte le interruzioni volontarie della gravidanza sono "terapeutiche", poiché l'aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Tuttavia, comunemente viene definito "terapeutico" l'aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione (cioè nel secondo trimestre di gravidanza). La legge 194 lo regola agli articoli 6 e 7.

L'aborto oltre il novantesimo giorno è consentito quando:

  • La gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.
  • Siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Questi includono gravi patologie della donna, fisiche (ad esempio patologie tumorali, cardiopatie gravi, gravi patologie della gravidanza, come la rottura del sacco amniotico con elevato rischio infettivo ecc.) o psichiche, e malformazioni o malattie fetali che potrebbero mettere a rischio la salute fisica o mentale della donna.

Questi processi patologici, e il conseguente pericolo per la salute della donna, devono essere certificati dal medico, che può avvalersi di apposite indagini (ecografie, risonanze o radiografie, villocentesi e amniocentesi), nonché di consulenze specialistiche (genetista, radiologo, psichiatra).

La Legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l'aborto terapeutico, ma all'articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell'utero (cioè attorno alle 22-24 settimane), il medico metta in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Pertanto, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. È dunque praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino Interruzioni Volontarie di Gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest'epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all'estero per abortire.

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Il Percorso per Ottenere il Certificato di IVG

Sia prima sia dopo il novantesimo giorno, per accedere all'interruzione di gravidanza (IVG) la donna deve rivolgersi a un medico (del consultorio o anche un medico di sua fiducia).

La Prima Visita Medica e il Rilascio del Certificato

Durante la prima visita medica, il ginecologo conferma lo stato di gravidanza e la settimana gestazionale attraverso un esame clinico e/o ecografico. Al termine della visita, il medico rilascia il certificato per l'interruzione volontaria di gravidanza, che attesta lo stato di gravidanza e consente di avviare il percorso. Si tratta di un documento che attesta lo stato di gravidanza della donna, la sua richiesta di abortire e l'avvenuto colloquio con il personale medico. Questo certificato può essere richiesto anche al proprio ginecologo di fiducia, al medico di famiglia o ad altro specialista.

Il Periodo di Riflessione

Dalla data di rilascio del certificato decorre un periodo di riflessione di almeno 7 giorni, previsto dalla legge, prima che la procedura di IVG possa essere effettuata in ospedale o in altra struttura autorizzata. Nel caso in cui il medico non consideri urgente l'intervento, invita la donna a rispettare questo periodo di "riflessione" di sette giorni. Trascorsi i quali, la donna può rivolgersi a un centro autorizzato per l'espletamento della procedura. È importante sottolineare che nella valutazione dell'esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l'incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l'aumentare dell'età gestazionale.

Il Certificato Urgente

Dove necessario, il certificato di IVG può contenere l'indicazione che la procedura deve essere eseguita con urgenza, senza l'attesa di 7 giorni prevista dalla legge. In questo caso, la persona richiedente non è invitata a soprassedere per sette giorni e può presentarsi nelle sedi autorizzate per ottenere l'intervento richiesto.

Dove Rivolgersi

Il modo più semplice per ottenere il documento o il certificato è di rivolgersi a un consultorio pubblico, non di ispirazione religiosa. Nella gran parte dei casi, il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell'ospedale di riferimento. Puoi rivolgerti ai Consultori presenti sul territorio, preferibilmente della tua Zona di residenza, dove riceverai accoglienza, informazioni sul percorso, counselling e verrà fissato un appuntamento con il Ginecologo. Il Consultorio garantisce colloqui e consulenza per rimuovere eventuali cause che portano alla decisione di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Al riguardo, fornisce anche assistenza psicologica e, su richiesta, informazioni su associazioni di volontariato ed eventuale coinvolgimento dei Servizi sociali.

Mappa dei consultori pubblici in Italia

Metodiche per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza

In base al periodo gestazionale, l'IVG può essere praticata con metodi farmacologici o chirurgici.

IVG Farmacologica

Nello specifico, se l'interruzione avviene entro le prime 9 settimane (o entro il 63esimo giorno calcolato dal primo giorno dell'ultima mestruazione), è possibile optare per un aborto farmacologico utilizzando specifici medicinali. Questo metodo evita l'intervento chirurgico e permette alla donna di sottoporsi al trattamento in modo meno invasivo. Può essere scelta la via farmacologica se la gravidanza è inferiore a 63 giorni (9 settimane) dall'ultima mestruazione e se non ci sono controindicazioni all'uso dei farmaci previsti.

Per l'aborto farmacologico si utilizzano due farmaci: il mifepristone, più noto come RU486, e una prostaglandina, il misoprostolo. È una procedura altamente sicura ed efficace, che può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, in regime di ricovero di day-hospital.

La procedura si svolge in regime di ricovero diurno (Day Hospital) e generalmente prevede due accessi:

  1. Primo accesso: Vengono eseguiti degli esami ematici e somministrato il primo farmaco (compressa). La donna deve restare in osservazione 2/3 ore.
  2. Secondo accesso: Dopo 48 ore, viene somministrato il misoprostolo (una compressa alle 8 e una compressa alle 12). Solitamente le contrazioni iniziano entro 1/2 ore. Il medico ginecologo eseguirà un'ecografia per valutare se l'aborto è completo. Trascorse 4-6 ore di osservazione (senza eventi avversi), la donna viene dimessa con la programmazione di un controllo clinico ed ecografico a distanza di circa 12 giorni, durante il quale sarà discussa anche la possibilità di terapia contraccettiva.

La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza.

IVG Chirurgica

Se la gravidanza è oltre la 9ª settimana, ma entro i 90 giorni, l'interruzione sarà praticata con una procedura chirurgica, generalmente un'aspirazione uterina, che richiede un breve ricovero ospedaliero. Il metodo chirurgico viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana e prevede il ricovero in day-hospital. Consiste nell'aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione, in anestesia locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale. Il raschiamento è gravato da maggiori complicazioni rispetto all'isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari.

La procedura chirurgica, eseguita in anestesia generale, ha lo scopo di asportare il materiale contenuto all'interno della cavità uterina e rappresenta un'alternativa rispetto alla IVG farmacologica. L'IVG chirurgica si svolge in regime di ricovero diurno (Day Hospital). L'intervento, effettuato in anestesia, avviene in sala operatoria. Si entra la mattina presto e si viene dimesse nel pomeriggio dello stesso giorno, salvo complicazioni.

Diagramma delle metodiche di IVG

Minorenni e IVG

Se sei minorenne e vuoi fare l'interruzione di gravidanza, puoi rivolgerti al Consultorio giovani, preferibilmente della tua Zona, dove troverai accoglienza, aiuto e sostegno.

Se hai meno di diciotto anni, per l'IVG è necessario l'assenso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Questo significa che devono dare il loro consenso entrambi i genitori, se hanno la potestà genitoriale congiunta, o l'unico genitore che ha la potestà genitoriale esclusiva.

Se ne hai già parlato con i tuoi genitori puoi recarti con loro al Consultorio. Altrimenti, gli Operatori del Consultorio ti aiuteranno a coinvolgerli. Se invece non puoi o non vuoi parlare con loro, l'equipe consultoriale entro sette giorni preparerà una relazione congiunta che l'assistente sociale rimetterà al Giudice Tutelare. Il Giudice, dopo valutazione del caso, esprimerà il suo consenso.

Tuttavia, se le persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela sono difficilmente consultabili, o rifiutino il loro assenso, o esprimano pareri tra loro difformi, è possibile ricorrere al Giudice Tutelare. Il Consultorio segue il percorso di certificazione per le minorenni con la relazione al giudice tutelare nel caso di minorenne che chiede IVG senza il consenso di chi esercita la patria potestà.

La Situazione Attuale in Italia e le Criticità della Legge 194

In base alla relazione al Parlamento sull'applicazione della Legge 194 in Italia nell'anno 2020, il numero di IVG è risultato essere di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione.

Dalla relazione ministeriale si può vedere come, dopo oltre 40 anni, la legge sia ancora applicata male e addirittura non applicata in molti suoi punti e in molte aree del nostro paese, un quadro grave e ben descritto dall'indagine Mai Dati. Inoltre, dopo oltre 40 anni, la legge stessa ha mostrato inadeguatezze nel testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili e che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all'autodeterminazione.

Inadeguatezze e Ingiustizie

La principale criticità riguarda gli articoli 6 e 7 della legge. Nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell'utero (viability), la donna è costretta ad andare all'estero per abortire. Oltre quell'epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l'aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto. Non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità.

Lo stesso limite del novantesimo giorno è causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all'estero per interromperla.

L'Obiezione di Coscienza

Un altro aspetto critico è l'obiezione di coscienza. L'articolo 9 della legge 194 regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza. La legge sottolinea che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l'espletamento della procedura. Eppure, nonostante non sia prevista dalla legge l'obiezione di coscienza per il rilascio del certificato di IVG, in Italia sono molti i consultori, medici e mediche che si rifiutano di svolgere questo servizio sanitario, più o meno francamente nella comunicazione con chi glielo richiede. Riceviamo dalle persone interessate segnalazioni di personale sanitario che dichiara di non essere autorizzato, oppure chiede di tornare un altro giorno, oppure di andare altrove. Nonostante ogni medicə iscrittə all'Ordine possa redarre un certificato, le Università di medicina non insegnano come si fa.

Grafico sull'andamento delle IVG in Italia

Il Ruolo dei Consultori e il Follow-up Post-IVG

Dopo l'IVG è consigliato un periodo di riposo e un controllo medico di follow-up per verificare il completo recupero fisico della paziente. All'interno del "Percorso IVG" la persona assistita potrà sempre confrontarsi con il personale medico, ostetrico ed infermieristico del polo ospedaliero e dei poli territoriali (Consultori familiari) in merito alle possibilità contraccettive.

Dopo la scelta dell'interessata, il ginecologo del Consultorio effettua la visita, rilascia il certificato necessario per sottoporsi a IVG, informa sulle metodiche di esecuzione dell'IVG e assicura il controllo medico post-intervento. Viene assicurato anche il collegamento con i reparti ospedalieri di riferimento per l'esecuzione dell'intervento.

È importante inoltre, per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, pianificare e iniziare subito la contraccezione che nei due anni successivi all'IVG è gratuita per le donne iscritte al SSN, residenti o domiciliate in Toscana, o in possesso di codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) e per le studentesse fino ai 25 anni di età iscritte alle Università toscane. Il counselling contraccettivo e l'avvio della contraccezione viene garantito già dai Reparti e dagli Ambulatori dove viene effettuata l'IVG.

Telemedicina e Certificato di IVG

La Legge 194/78, art. 4 e 5, prevede la possibilità di ottenere il certificato di IVG. Da oggi è possibile ottenerlo in telemedicina tramite un consulto via web, come previsto dall'accordo nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina".

Come Funziona il Certificato Telemedico

Per ottenere il "certificato" telemedico, bisogna avere una connessione internet e un dispositivo con audio e videocamera (cellulare, computer, tablet). Si contatta quindi l'associazione Vita di donna o via telefono al numero fornito.

Durante la videochiamata, la donna invierà la scansione del proprio documento di identità e del test di gravidanza (test positivo del sangue o delle urine ed eventuale ecografia, se eseguita). Si svolgerà poi un regolare colloquio tra la donna ed il medico in cui verranno poste varie domande sulla situazione clinica, sociale, economica e psichica della donna, come previsto dalla legge 194/78.

La videochiamata resta registrata sulla piattaforma su cui si svolge il colloquio, una piattaforma che offre diversi servizi di telemedicina garantendo la tutela dei dati personali. I costi della piattaforma sono a carico dei medici e delle mediche volontarie.

Vantaggi e Sfide della Telemedicina per l'IVG

Come risulta dalle testimonianze raccolte dalla Rete, ottenere una certificazione per IVG (interruzione volontaria di gravidanza) può diventare una corsa a ostacoli. Pro-choice RICA sostiene l'iniziativa delle ginecologhe che si sono rese disponibili a fare gratuitamente il loro lavoro come atto politico. Il tutto nella legalità. Non si vuole tappare i buchi di quel che pubblico e privati non fanno, ma denunciare queste carenze. Il Ministero della salute e soprattutto le Regioni devono dare indicazioni alle agenzie socio-sanitarie territoriali di adottare la telemedicina anche per questo tipo di servizio, come già avviene per altre prestazioni.

L'Impegno dell'Associazione Luca Coscioni

L'Associazione Luca Coscioni si batte perché tutte e tutti abbiano pieno accesso alla salute e ai diritti riproduttivi, sia attraverso l'impegno per un'adeguata informazione e per un reale accesso ai moderni metodi contraccettivi, sia per garantire il diritto all'aborto. L'Associazione Luca Coscioni offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all'estero. Donne o coppie che si siano trovate in queste condizioni potrebbero aiutare a portare il problema davanti ai giudici, anche a livello internazionale.

L'Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione della legge 194 attraverso l'impegno per:

  • Garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l'IVG, permettendo realmente l'accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane.
  • Applicare pienamente l'articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza: la legge sottolinea infatti che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l'espletamento della procedura.
  • Definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza.
  • Garantire a tutte e a tutti l'informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.
  • Vigilare e garantire l'applicazione dell'articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l'obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.

L'Associazione si batte inoltre per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità:

  • Articolo 4, che stabilisce il limite di 90 giorni per l'aborto "on demand", basato sull'autonoma valutazione della donna.
  • Articolo 5, che stabilisce l'obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico, e che prevede un periodo di "riflessione" di 7 giorni.
  • Articoli 6 e 7, che regolano l'aborto volontario cosiddetto terapeutico.
  • Articolo 9, che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie.

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