Il sistema di protezione sociale italiano offre una serie di tutele articolate per sostenere i genitori nel delicato passaggio dell’accoglienza di un figlio, sia esso naturale, adottivo o in affidamento. Comprendere i meccanismi di calcolo della retribuzione e le modalità di accesso ai congedi è fondamentale per pianificare con serenità il tempo da dedicare al nuovo nucleo familiare. Questa guida esplora le diverse tipologie di sostegno, distinguendo tra le prestazioni assistenziali a carico dei Comuni e le tutele previdenziali gestite dall’INPS.
L'assegno di maternità di base erogato dai Comuni
Si tratta dell’assegno di maternità di base erogato dai Comuni alle madri che non hanno diritto all’indennità di maternità, come nel caso delle lavoratrici autonome o di chi non ha un’occupazione regolarmente assicurata. L’assegno di maternità è una prestazione economica destinata a madri disoccupate, lavoratrici autonome e discontinue.
L’importo mensile dell’assegno di maternità è fissato annualmente dal Governo e rivalutato in base all’andamento dell’indice Istat dei prezzi al consumo, adeguandolo all’inflazione. È importante sottolineare che, se l’ISEE della famiglia supera la soglia stabilita, l’assegno non viene erogato in misura piena, ma ridotta.

Per accedere a tale sostegno, la lavoratrice deve dimostrare un periodo di almeno 3 mesi di contribuzione tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure ingresso in Italia in caso di adozione internazionale. Nel caso di una donna disoccupata, è richiesto di aver lavorato almeno tre mesi e aver perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. La domanda va presentata al Comune di residenza (per questo viene chiamato anche “assegno di maternità dei Comuni“) al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Tipologie di congedo: maternità obbligatoria e facoltativa
L’INPS definisce come congedo di maternità il periodo di astensione obbligatorio dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo della gravidanza e del puerperio. Con la parola “obbligatorio” si fa riferimento al fatto che la lavoratrice incinta non può in nessun caso rinunciare al congedo né il datore di lavoro può impiegarle in questo periodo. Anche nei casi in cui la donna volesse anticipare il suo rientro al lavoro dopo il parto è necessario presentare il certificato medico che ne attesti l’assenza di rischi.
In presenza di determinate circostanze che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre. La maternità obbligatoria ha una durata di cinque mesi e può essere usufruita dalla madre in diverse modalità: due mesi prima del parto e tre mesi dopo, o se preferisce uno prima e quattro dopo o addirittura, in casi in cui non ci siano rischi né per la donna né per il bambino, può rinunciare alla maternità pre-parto e usufruire di tutti i cinque mesi dopo la nascita del bambino. In caso di parto gemellare la durata non varia. Il diritto al congedo è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Il Diritto alla Maternità: informazioni utili
Per maternità facoltativa si fa invece riferimento al fatto che la madre, nei primi dodici anni di vita del bambino, può richiedere un periodo di astensione dal lavoro, chiamato anche “congedo parentale”, della durata di sei mesi. È bene ricordare che questo può essere richiesto anche dai padri, ai quali vengono riconosciuti massimo sette mesi, comunque non oltre i dieci mesi tra la madre e il padre. In caso il genitore sia uno solo, il congedo parentale ha una durata di dieci mesi.
Criteri di calcolo dell'indennità
Al variare della tipologia, varia anche l’ammontare dell’indennità. Nei casi di maternità anticipata o obbligatoria l’ammontare della retribuzione è pari all’80% della propria paga giornaliera, retribuzione calcolata di regola sull’ultima busta paga precedente all’inizio del congedo. Per poter usufruire del congedo occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico che attesti la gravidanza e recante l’indicazione della data presunta del parto.
Il congedo parentale è uno strumento essenziale per i genitori che desiderano dedicare tempo ai propri figli nei primi anni di vita o in momenti specifici della loro crescita. Ogni genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore. L’importo dell’indennità varia a seconda della categoria lavorativa e dei requisiti:
- Per i lavoratori dipendenti l’indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
- Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata l’indennità è calcolata al 30% del reddito da lavoro relativo alla contribuzione maggiorata (0,72%).
Il congedo può essere utilizzato in modalità frazionata, sia in giorni che in mesi. La domanda deve essere presentata all’INPS attraverso i canali ufficiali, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS.

Disposizioni specifiche per adozioni e affidamenti
Dal 1° gennaio 2008 è operativa la normativa introdotta dalla legge finanziaria 2008 che ha riformato il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La principale novità introdotta dalla Finanziaria 2008 consiste nel fatto che i genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo di maternità fino al compimento della maggiore età del figlio.
Per quanto riguarda il congedo di maternità:
- Il congedo ha durata estesa fino a 5 mesi e può essere fruito fino a 5 mesi dall’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
- In caso di adozione internazionale, il congedo ha durata estesa fino a 5 mesi e può essere fruito fino a 5 mesi dall’ingresso del minore in Italia risultante dall’autorizzazione rilasciata a tal fine dalla Commissione per le adozioni internazionali.
Rimane confermata la possibilità da parte della lavoratrice di fruire del congedo durante il periodo di permanenza all’estero, indispensabile per perfezionare la pratica di adozione. In alternativa all’utilizzo del congedo di maternità, la mamma adottiva potrà decidere di richiedere (anche solo parzialmente) un congedo non retribuito, riservandosi la possibilità di utilizzare l’intero (o il residuo) periodo di congedo retribuito dopo l’ingresso del figlio in Italia.
L’indennità viene corrisposta nei 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice/lavoratore o, in caso di adozione internazionale, durante il periodo di permanenza all’estero. Con sentenza n. 257/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del d.lgs.
Strumenti di conciliazione e tutele aggiuntive
Il congedo parentale rappresenta un’opportunità importante per conciliare lavoro e famiglia. Con le nuove disposizioni, i genitori possono beneficiare di un supporto economico e di una maggiore flessibilità nella gestione del proprio tempo. È fondamentale ricordare che, per le adozioni internazionali, il congedo di maternità può essere utilizzato anche prima dell’ingresso del minore in Italia e durante il periodo di permanenza all’estero dei genitori, richiesto per l’incontro con il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. Per quanto riguarda i riposi giornalieri, questi devono essere effettivamente utilizzati nella giornata in cui sono previsti e non potranno essere utilizzati successivamente in altre giornate. Infine, il congedo per la malattia del bambino è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari, per tutti gli eventi di malattia che si verificano entro il 6° anno di vita del bambino.
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