L’autoliquidazione INAIL rappresenta uno degli adempimenti fiscali e contributivi più significativi per i datori di lavoro e i committenti in Italia. Si tratta di un procedimento che consente di determinare e versare direttamente il premio dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Come ogni anno, ferma restando la scadenza di versamento dell’unica o della prima rata (di quattro) al 16 febbraio, la denuncia delle retribuzioni deve essere effettuata telematicamente entro la fine del mese di febbraio utilizzando i servizi online resi disponibili dall’Istituto assicurativo, Invio dichiarazione salari o AL.PI.

Il funzionamento del sistema di autoliquidazione
Ogni anno i datori di lavoro e i committenti devono calcolare e comunicare all’INAIL la c.d. autoliquidazione. Questo processo si articola su due pilastri fondamentali: il calcolo del premio in acconto per l’anno in corso (c.d. rata - anno rif. 2024) e il calcolo del premio dovuto per l’anno precedente (c.d. regolazione - anno rif. 2023). In sostanza, il datore di lavoro deve conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, decurtando quanto eventualmente anticipato nell’anno precedente in sede di autoliquidazione 2023 ovvero il premio versato in caso di prima apertura (c.d. rata anticipata).
Dal 5 dicembre 2023, l’INAIL ha, altresì, reso inoltre disponibile ai datori di lavoro/committenti i servizi utili a visualizzare o richiedere le c.d. "Comunicazioni delle basi di calcolo". Come anticipato in premessa, per procedere al corretto calcolo del premio assicurativo è necessario accedere alle informazioni contenute nelle basi di calcolo. L’Istituto rende disponibili nel “Fascicolo aziende” tali comunicazioni, permettendo una gestione più trasparente e precisa degli importi dovuti.
Gestione delle aziende cessate e polizze speciali
È fondamentale prestare attenzione alle disposizioni specifiche per le aziende che hanno terminato il proprio ciclo produttivo. Come ribadito nella nota 4 dicembre 2023, n. 12298, che riprende quanto già affermato nella circolare 25 giugno 2021, n. 18, i datori di lavoro che abbiano provveduto ad inoltrare una denuncia di cessazione dell’attività (chiusura delle PAT attive) dovranno avvalersi esclusivamente del servizio “Autoliquidazione ditte cessate”.
Pertanto, le aziende che nel corso del 2023 hanno utilizzato la sopradetta funzionalità, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, non avranno disponibili le basi di calcolo e non dovranno inviare alcuna “Autoliquidazione 2024”. Laddove le predette imprese non abbiano ancora ricevuto il certificato di cessazione, dovranno comunque interfacciarsi con la sede competente.
Inoltre, dal 1° gennaio 2023, alcune polizze speciali sono soggette al sistema di autoliquidazione del premio assicurativo. Con decreto interministeriale 6 settembre 2022, sono assoggettate a premio ordinario le polizze speciali facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e gli addetti ai frantoi (Circolare INAIL 16 dicembre 2022, n. 42).

Determinazione delle retribuzioni e basi di calcolo
La corretta determinazione della base imponibile è il cuore dell'autoliquidazione. Tale retribuzione concerne, in applicazione del c.d. principio di automaticità, la retribuzione effettiva che troverà i limiti del minimale contributivo di cui al decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tali soglie sono annualmente rivalutate in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat.
Per altre categorie di lavoratori, invece, quali ad esempio i tirocinanti, i familiari, i soci di imprese non artigiane, i collaboratori coordinati e continuativi, per il calcolo del premio assicurativo dovranno prendersi a riferimento le c.d. retribuzioni convenzionali, con i loro limiti minimali e massimali di cui alla circolare INAIL 29 maggio 2023, n. 21 e 8 novembre 2023, n. 39.
Oscillazioni del tasso e incentivi per la prevenzione
Il tasso di premio applicato non è sempre statico. Nel primo caso, l’oscillazione del tasso, in riduzione o in aumento, è determinata dall’INAIL mediante l’elaborazione e la notificazione dei c.d. tassi applicabili. Diversamente, laddove l’impresa abbia provveduto al miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in misura aggiuntiva alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, potrà accedere alla c.d. oscillazione del tasso per prevenzione, trasmettendo telematicamente all’Istituto assicurativo il modello OT23.
Esistono inoltre agevolazioni specifiche. Ad esempio, è prevista una riduzione del 4,99% per la sola regolazione 2023 per le imprese artigiane in regola con tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che non abbiano riscontrato infortuni nel biennio 2021/2022 e che abbiano spuntato, nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, comma 780".
Il Modello OT23 per la riduzione del premio assicurativo Inail
Opzioni di versamento e scadenze
Il premio di autoliquidazione può essere versato in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024 ovvero in 4 rate trimestrali. In tale ultima ipotesi saranno dovuti gli interessi annui i cui coefficienti sono stati resi noti dall’INAIL con la nota 9 gennaio 2024, n. 248. Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Le scadenze ordinarie sono fissate al 16 maggio, 16 agosto (differita al 20 agosto ai sensi dell'art. 3-quater, d.l. 132/2021) e 16 novembre. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241/1997).
Gestione dei crediti e compensazioni
Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. Il datore di lavoro deve verificare presso la sede INAIL l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24.
Tra le numerose agevolazioni gestite si annoverano:
- Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT).
- Riduzione per le imprese artigiane (PAT).
- Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT).
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate.
Per le imprese iscritte alla gestione artigianato per il 2024 è prevista una riduzione del premio del 4,81 per cento. Ogni anno l’INAIL pubblica la guida all’autoliquidazione dove sono indicate le modalità per il calcolo dei premi a seconda delle addizionali e delle riduzioni contributive previste e per il conteggio dei contributi associativi, garantendo un quadro operativo completo per ogni tipologia di impresa.

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