Calcolo del Periodo di Riscatto della Maternità Facoltativa: Un Approfondimento sulla Normativa e le Implicazioni Pensionistiche

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Il calcolo del periodo di riscatto della maternità facoltativa, in particolare per eventi risalenti al 1979 e oltre, rappresenta un aspetto cruciale della pianificazione previdenziale, spesso complesso da navigare a causa dell'evoluzione normativa. Una delle principali problematiche per i lavoratori è proprio la determinazione del costo di una operazione di riscatto o di ricongiunzione dei periodi assicurativi e, pertanto, della convenienza o meno ai fini pensionistici. Sempre più lavoratori si chiedono, infatti, se è conveniente effettuare il riscatto di un periodo di studio universitario o di un periodo di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro (la cosiddetta costituzione di una rendita vitalizia) oppure una ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi nelle gestioni INPS da altre gestioni INPS.

La Natura dei Contributi: Obbligatori, Volontari, da Riscatto, da Ricongiunzione e Figurativi

Per comprendere appieno il meccanismo del riscatto della maternità, è fondamentale distinguere le diverse tipologie di contribuzione che concorrono alla formazione della posizione assicurativa.

Contributi Obbligatori

I contributi obbligatori vengono versati obbligatoriamente quando si svolge una qualsiasi attività lavorativa, sia da lavoro subordinato o parasubordinato (in questo caso è il datore di lavoro/committente che assolve l’obbligo contributivo) sia da lavoro autonomo (in questo caso è il soggetto che si versa direttamente i contributi) ed applicando la relativa aliquota contributiva. L’accredito contributivo in linea generale è settimanale (dipendenti settore privato iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) ma in alcuni settori avviene a giorni (dipendenti settore pubblico) o a mesi (lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri).

Contributi Volontari

I contributi volontari sono dei versamenti effettuati direttamente dal lavoratore in caso di cessazione dell’attività lavorativa. Per poter dar seguito alla contribuzione volontaria è necessario chiedere l’autorizzazione all’ente di previdenza che andrà a calcolare l’importo dei versamenti. La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria non obbliga comunque il lavoratore al versamento dei contributi (in poche parole si può presentare domanda al solo fine di essere autorizzati al versamento senza poi pagare i bollettini che l’istituto invierà).

Contributi da Riscatto

I contributi da riscatto, per definizione, sono una tipologia di contributi, con onere a carico del lavoratore (ai suoi superstiti o al pensionato) che permettono di coprire dei periodi privi di contribuzione e sono accreditati a seguito di domanda. La normativa disciplina in modo tassativo i periodi che possono formare oggetto di riscatto tra cui i più importanti sono il riscatto di laurea, di periodi di lavoro svolto all’estero in paesi non convenzionati, periodi omessi dal datore di lavoro, periodi di praticantato dei promotori finanziari, periodi di collaborazione svolti prima del 1° aprile 1996, periodi di lavoro part-time, periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura della pensione, astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro.

Contributi da Ricongiunzione

I contributi da ricongiunzione non sono altro che i contributi (obbligatori, volontari, da riscatto e figurativi) che sono stati versati in una gestione previdenziale (Es. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) e che, su domanda del lavoratore, sono stati ricongiunti (quindi “trasferiti”) con onere a carico del lavoratore, su una nuova gestione previdenziale (Es. Gestione INPS Dipendenti Pubblici). La ricongiunzione è regolata dalla Legge n. 29/1979 (per trasferimenti all’interno delle gestioni INPS) e dalla Legge n. 45/1990 (per trasferimenti da o verso una cassa professionale) e, come avviene con gli istituti del cumulo dei periodi assicurativi e della totalizzazione dei periodi contributivi, consente di valorizzare la contribuzione versata in diverse casse previdenziali.

Contributi Figurativi

I contributi figurativi sono una tipologia di contribuzione che viene accreditata nell’estratto conto contributivo del lavoratore, senza alcun onere a carico del soggetto ed a copertura di alcuni periodi (tassativamente previsti dalla legge), durante i quali il lavoratore non ha prestato attività lavorativa oppure ha percepito retribuzioni in misura ridotta. Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, in linea generale il valore retributivo da attribuire varia in base alla natura della tipologia per cui viene accreditata la contribuzione figurativa. L'accredito figurativo è riconosciuto d’ufficio in alcuni casi, come la cassa integrazione guadagni, il contratto di solidarietà difensivo, i lavori socialmente utili, l'indennità di mobilità (fino al 31 dicembre 2016), la disoccupazione, ASpI e NASpI, l'assistenza antitubercolare a carico dell’INPS e i periodi di godimento dell'Isopensione. Sono, invece, accreditati a seguito di apposita domanda i seguenti eventi: servizio militare, servizio civile, riposi giornalieri, maternità al di fuori di un rapporto di lavoro, congedo parentale durante il rapporto di lavoro, malattia del bambino, malattia e infortunio, aspettativa per cariche sindacali, aspettativa per cariche elettive e assenza dal lavoro per donazione sangue. Dal 2013, anche per quanto riguarda la maggior parte delle tipologie di contribuzione figurativa accreditabile a domanda, questa viene accreditata automaticamente dall’INPS (il lavoratore ha comunque la facoltà di rinunciare all’accredito per queste tipologie di contribuzione).

Maternità Fuori dal Rapporto di Lavoro: Un Diritto al Riscatto

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Nei casi di eventi di maternità, verificatisi al di fuori dal rapporto di lavoro, sono riconosciuti ai fini pensionistici gli stessi diritti previsti per coloro che hanno avuto figli in attività lavorativa. Infatti, è prevista la possibilità di recuperare i periodi di assenza facoltativa e di congedo parentale che avrebbero potuto usufruire se dipendenti.

Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (da 2 mesi precedenti fino a 3 mesi successivi al parto) la madre ha diritto alla copertura gratuita. L'accredito gratuito del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche nel caso di figli nati fuori dall'Italia. Inoltre è da tener presente che, per i 3 mesi successivi al parto, la copertura gratuita è riconosciuta al padre lavoratore se, in quel periodo, il figlio risultava affidato in via esclusiva o se la madre risultava gravemente ammalata o deceduta.

Per periodi anteriori all'anno 1978, può usufruire del beneficio solo la madre fino ad un periodo massimo di 6 mesi, dopo il riposo obbligatorio post partum, per ogni figlio; mentre, per il periodo compreso tra il gennaio 1978 ed il marzo 2000, il riscatto a pagamento, sempre per un periodo massimo di 6 mesi, può essere richiesto anche dal padre in alternativa alla madre. Dall'aprile 2000 in poi, le assenze facoltative dal lavoro per l'assistenza dei figli (congedi parentali) sono diventate più lunghe e flessibili perché usufruibili entro gli 8 anni di vita del bambino. I genitori possono assentarsi complessivamente per 10 mesi (11 se il padre si assenta per più di 3 mesi). Per il genitore single il congedo ha la durata massima di 10 mesi. Con la copertura gratuita e a pagamento, il periodo massimo di recupero ai fini pensionistici è di 5 anni. I vari periodi si collocano al momento dell'evento con i benefici conseguenti alle norme dell'epoca.

L'accredito e/o il riscatto contributivo per maternità e congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro sono possibili a condizione che i relativi periodi non risultino, a vario titolo, coperti da contributivi altri Paesi dell’Unione europea. Per l’accredito dei medesimi periodi, eventualmente coperti con contributi di Paesi non dell’Unione europea, è, invece, necessario valutare ciascuna fattispecie alla luce della convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo stato.

Il Riscatto della Maternità per Periodi Anteriori al 1996 e la Riserva Matematica

Per tutti i periodi precedenti l’1.1.1996, l’onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione (art. 13 della legge 1338/1962). La riserva matematica è una cifra pari al valore attuale delle prestazioni future agli aventi diritto oppure ai contributi versati fino al momento del calcolo ed opportunamente rivalutati, un importo che corrisponde all'entità delle prestazioni da erogare in favore del pensionato e pertanto dipende strettamente dalla speranza di vita presumibile dei soggetti beneficiari e del contesto economico del paese (a cui è legata la rivalutazione degli importi pensionistici). In generale, infatti, più è elevata la speranza di vita, maggiori saranno le prestazioni da erogarsi, maggiore sarà la riserva matematica.

Il metodo della riserva matematica viene applicato:

  1. Per il riscatto del corso di laurea.
  2. Per il riscatto dei periodi di lavoro all'estero.
  3. Per la regolarizzazione dei periodi assicurativi in relazione ai quali l'obbligo del versamento dei contributi dovuti sia prescritto (la cosiddetta costituzione di una rendita vitalizia).

RISCATTO DELLA LAUREA: la domanda, il calcolo, i costi

Determinazione dell'Onere della Riserva Matematica

L'onere si determina, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1338/1962, moltiplicando l'incremento della quota di pensione determinata con il sistema retributivo nella gestione interessata a seguito dell'esercizio del riscatto o della ricongiunzione per determinate tariffe di conversione legate all'età ed ai contributi versati dal lavoratore ed allegate al Decreto Ministeriale 31.8.2007 (cfr: Circolare INPS 26/2008).

Per le domande presentate anteriormente si utilizzavano i coefficienti di cui alla tabella allegata al Dm del 19 Febbraio 1981 e del Dm del 29 febbraio 1988 rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi. Per le domande presentate sino al 12 maggio 1981 si utilizzavano i coefficienti allegati al Dm 27 gennaio 1964.

Un Esempio Pratico del Calcolo della Riserva Matematica

Il seguente esempio, il più semplice possibile, può aiutare a comprendere il meccanismo di calcolo dell'onere. Si immagini un assicurato uomo di 45 anni iscritto a suo tempo al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti con 20 anni di contributi che necessita di riscattare un periodo di studi universitari relativi al periodo 1986/1988 pari a 104 contributi settimanali, dunque interamente ricadenti nella Quota A di pensione. Presenta domanda di riscatto del periodo di studi nel 2017, possiede una retribuzione media settimanale rivalutata alla domanda di riscatto pari a 652 euro ed ha un'anzianità contributiva pari a 260 settimane al 31 dicembre 1992.

Per calcolare l'onere, si procede con un calcolo virtuale della quota di pensione a cui avrebbe diritto, aggiungendo le 104 settimane di contribuzione a seguito dell'esercizio del riscatto del periodo di studi. La differenza tra i due calcoli (ad esempio, 1.367€) rappresenta il valore della riserva matematica sul quale bisogna applicare i coefficienti di cui al Dm 31.8.2007. Dato che il coefficiente da utilizzare sarà quello pari a 16,9465 (coefficiente corrispondente ad un individuo uomo di 45 anni con 25 anni di anzianità contributiva complessivamente maturata compresi i periodi riscattati), il valore da versare all'INPS per effettuare il riscatto sarà pari a 23.165,86€.

Considerazioni Specifiche sulla Ricongiunzione

Per quanto riguarda la ricongiunzione, si rammenta che l'onere dell'operazione non corrisponde alla riserva matematica in quanto il predetto importo deve essere ridotto del valore dei contributi versati e, quindi, trasferiti nella gestione accentrante dopo essere stati rivalutati al tasso annuo composto del 4,5% (art. 1, co. 2, legge 29/1979). La rivalutazione non interessa i contributi figurativi oggetto del trasferimento. Il valore derivante dalla predetta riduzione deve essere abbattuto ulteriormente del 50% (art. 1, co. 4, legge 29/1979, per i trasferimenti successivi al 1° luglio 1990).

Nelle ex gestioni pubbliche il calcolo della riserva matematica delle domande di riscatto presentate sino all'11 luglio 1997 avveniva con criteri diversi e più favorevoli rispetto a quelli sopra citati, validi per i lavoratori del settore privato. Per le domande di ricongiunzione, infine, i coefficienti attuariali sono stati armonizzati all'assicurazione generale obbligatoria solo a partire dalle domande presentate dal 31 luglio 2010. Ciò, in definitiva, ha aumentato i costi delle due operazioni rispetto al passato.

Il meccanismo sopra esposto determina sovente che il costo dell'operazione è generalmente più elevato quanto più avanti nel tempo si chiede il riscatto o la ricongiunzione dato che la retribuzione di partenza è generalmente più elevata all'aumentare dell'anzianità (che è legata, spesso, all'avanzamento della carriera) ed i coefficienti delle Tabelle citate risultano più elevati con riferimento all'anzianità del lavoratore. Nella ricongiunzione, inoltre, occorre tenere presente che l'onere è influenzato dall'entità della contribuzione versata nella gestione trasferente: tanto minore sarà l'aliquota di finanziamento della gestione tanto superiore sarà l'onere per la ricongiunzione.

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Il Riscatto della Maternità Fuori dal Rapporto di Lavoro: Evoluzione Normativa e Casi Particolari

La possibilità di riscattare periodi di maternità avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro è stata oggetto di diverse interpretazioni e modifiche normative. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha riconosciuto tale possibilità, ma con alcune condizioni.

Una di queste condizioni riguardava la nozione di "iscritto" alla data del 27 aprile 2001 (soggetto di condizione attiva che alla data del 27 aprile 2001 non sia titolare di trattamento di pensione con esclusione degli assegni o di pensione di invalidità). La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 71 del 26 febbraio 2010, ha sancito che non può essere considerato "iscritto" e, quindi, avvalersi della facoltà di accredito o riscatto dei periodi di maternità fuori del rapporto di lavoro, chi sia titolare di un trattamento di pensione alla data del 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore della legge 151/2001).

La circolare INPS n. 41 del 25 febbraio 2011 precisa che il requisito dei cinque anni di effettivo lavoro dipendente (per la maternità fuori dal rapporto di lavoro) può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario.

Per quanto riguarda il congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, in precedenza vi era un'alternativa tra il riscatto del congedo parentale e il riscatto del corso legale di laurea. Con la legge di Stabilità 2016, il comma 2 dell’articolo 14 del DLgs 503/1992 è stato abrogato (articolo 1 comma 298) e, pertanto, le domande di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro (anche se i periodi sono antecedenti a tale data) presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016 saranno valide anche se cumulate al riscatto di laurea essendo venuta meno l’alternatività (INPS circolare n. 44 del 29 febbraio 2016).

Va peraltro fatto presente che, poiché l’incumulabilità del riscatto della laurea e del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro presentava discrepanza tra il settore privato e quello pubblico nel senso che nel settore privato erano incumulabili solo con riferimento a periodi successivi al 1° gennaio 1994, l’INPS con messaggio n. 4363 del 2009 aveva ribadito l’incumulabilità. A colmare questa lacuna, con la legge 208/2015 - Legge di Stabilità 2016 articolo 1 comma 298, viene abrogato l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo numero 503/1992, dando così la possibilità di cumulare il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di laurea.

Scelta della Gestione e Rinuncia all'Accredito

In linea generale, gli accrediti figurativi vengono contabilizzati dall’INPS nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Nel caso in cui il lavoratore sia un autonomo (artigiano, commerciante o coltivatore diretto), è data la facoltà di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo nella gestione autonoma nel caso in cui a livello pensionistico sia più conveniente. Nel settore del pubblico impiego, gli eventi che sospendono il rapporto di lavoro come la malattia (Circolare Inpdap 13/2009) o la maternità, vengono indennizzati direttamente dalle amministrazioni pubbliche e pertanto tali eventi non danno luogo a contribuzione figurativa.

La normativa permette al lavoratore di chiedere la rinuncia all’accredito sull’estratto conto contributivo dei periodi riconoscibili a domanda nel caso in cui l’accredito dei contributi figurativi produca un effetto negativo sulla futura pensione. Non è possibile rinunciare alla contribuzione figurativa accreditabile d’ufficio in forza di norme di legge. Inoltre non è possibile esercitare tale facoltà in relazione a periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni ai sensi della Circolare INPS n. 11/2013.

Il Massimale Contributivo L. 335/95 e il Minimale Settimanale

Essendo rilevante, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo la circostanza che alla data del 31 dicembre 1995 il lavoratore non risulti in possesso di anzianità assicurativa, molte volte sorgono dei problemi laddove il lavoratore, iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria dopo il 1995, proceda al riscatto o all’accredito figurativo di periodi di contribuzione antecedenti al 1996 (Es. riscatto di una laurea, servizio militare, maternità fuori rapporto di lavoro, ecc.). In tale circostanza, l’INPS ha precisato che tali soggetti non sono più assoggettati all’applicazione del massimale contributivo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda di riscatto o accredito figurativo (Circolare INPS 42/2009; Circolare INPS 58/2016). I periodi figurativi accreditabili a domanda, in questo specifico caso, non sono più rinunciabili.

Con il Messaggio INPS n. 1215/2023 è stato chiarito che la contribuzione figurativa accreditata per periodi di congedo di maternità, paternità o parentale fruiti in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro, a prescindere dalla collocazione temporale, viene calcolata interamente senza valutazione del minimale settimanale previsto dalla Legge n. 638/1983, art. 7 (D.L. 463/1983).

La normativa infatti prevede che se la retribuzione settimanale risulta inferiore al 40% della pensione minima (€ 239,47 a settimana per il 2024), sulla posizione assicurativa del lavoratore viene riconosciuto ai fini del diritto a pensione l’accredito di un numero di settimane inferiori a quelle lavorate. Si tratta del principio della contrazione in base al quale le settimane riconosciute ai fini del diritto a pensione vengono proporzionalmente ridotte in funzione della retribuzione percepita. Continuano ad essere sottoposti ad assoggettamento del minimale settimanale i periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni ed i periodi usufruiti con i permessi L. 104/92.

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Limiti all'Accredito dei Periodi Figurativi

Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1993, non ci sono limiti di accredito massimo di periodi corrispondenti a contribuzione figurativa mentre, per i lavoratori a favore dei quali non risulta accreditata alcuna contribuzione alla data del 31 dicembre 1992, ai soli fini del diritto alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità), i periodi figurativi computabili non possono superare complessivamente i 5 anni (D.lgs n. 503/1992, art. 7).

Valutazione della Contribuzione Figurativa per la Pensione

NASpI e Disoccupazione

Ai fini del calcolo della pensione, i periodi corrispondenti alla NASpI (dal 1° maggio 2015) vengono rapportati alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione presenti in estratto conto contributivo e moltiplicata per il coefficiente 4,33 (Circolare INPS n. 94/2015 e Messaggio INPS n. 3096/2015) entro un limite mensile che per l’anno 2024 è pari ad € 2.170,59 lordi mensili (importo massimo mensile NASpI x 1,4). La disoccupazione, pertanto, incide solo sui lavoratori le cui retribuzioni medie mensili siano superiori a tale importo corrispondendo a questi ultimi una contribuzione figurativa più bassa rispetto a quella che sarebbe stata attribuita in assenza del limite.

Proprio per evitare che i lavoratori con una quota di pensione retributiva, percepiscano una pensione più bassa, è stata introdotta una salvaguardia (D.Lgs n. 22/2015 art. 12, comma 2) secondo il quale le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il limite massimo vengano neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse (Circolare INPS n. 94/2015). Per quanto riguarda invece la quota di pensione contributiva, i periodi NASpI non incidono mai negativamente in quanto vanno ad aumentare il montante contributivo cui è calcolata la quota di pensione contributiva.

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

Ai fini del calcolo della pensione, i periodi corrispondenti alla disoccupazione ordinaria (fino al 31 dicembre 2012) ASpI e mini-ASpI (per eventi dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2015) sono calcolati in base alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni (comprensive degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divise per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicate per il coefficiente 4,33.

Disoccupazione Agricola e Indennità di Mobilità

Per i periodi di corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola, in linea generale è riconosciuta la contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo.

Le settimane di contribuzione figurativa relativa a periodi di godimento dell’indennità di mobilità (fino al 31 dicembre 2016), di disoccupazione speciale edile e delle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà settoriali) sono valorizzate in base all’ultima mensilità ragguagliata ad anno (Circolare INPS 115/2008 e Circolare INPS n. 6/2017).

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

Cassa Integrazione Guadagni

Ai fini del calcolo della pensione, i periodi in cui si è usufruito della cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga), sono determinati prendendo come riferimento la retribuzione utilizzata per il calcolo dell’integrazione salariale (D.Lgs. n. 148/2015, art. 6).

Maternità Obbligatoria e Facoltativa

La contribuzione figurativa accreditata durante la maternità obbligatoria (5 mesi) è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (Legge n. 155/1981, art. 8). Le lavoratrici iscritte alla gestione separata, l’accredito avviene tenendo in considerazione le regole vigenti nella gestione separata che richiedono il rispetto di un minimale mensile di reddito (Circolare INPS n. 41/2011).

Le lavoratrici che abbiano avuto delle maternità al di fuori di un rapporto di lavoro, possono chiedere l’accredito figurativo di 5 mesi di maternità obbligatoria, se in possesso di almeno 5 anni da lavoro dipendente (nel computo dei 5 anni devono essere considerati i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro ai sensi della Circolare INPS n. 41/2011 (ferie, malattia retribuita, ecc.), nonché i periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, in Svizzera e nei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Ai fini del calcolo della pensione, il valore retributivo da attribuire al periodo riconosciuto figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si colloca il periodo. Nel caso in cui nell’anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo è determinato con riferimento all’anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all’inizio dell’attività lavorativa, la retribuzione da prendere come riferimento è quella percepita nell’anno in cui si ha iniziato a lavorare (Legge n. 155/1981, art. 8).

La contribuzione figurativa accreditata durante il periodo di congedo parentale è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (Legge n. 155/1981, art. 8). I periodi di congedo parentale utilizzati durante il rapporto di lavoro, fino al 6° anno di vita del bambino, danno diritto ai contributi figurativi pieni per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, a prescindere dall’anzianità contributiva precedente.

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