L'assegno di maternità di base, comunemente noto come "assegno di maternità dei comuni", costituisce una fondamentale misura di sostegno economico erogata a favore delle madri, siano esse naturali, adottive o affidatarie. Disciplinato dall'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, questo beneficio rappresenta una prestazione assistenziale concessa dai comuni, ma il cui esborso economico è gestito direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Che cos'è e a chi è rivolto
L’assegno di maternità è un beneficio economico pensato per le madri che, al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore in adozione o affidamento preadottivo, si trovano in una condizione di disoccupazione, ovvero risultano prive di una copertura previdenziale legata all'indennità di maternità, o ancora beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore a quello dell'assegno stesso.
Il contributo è rivolto alle mamme residenti nel territorio dei comuni italiani al momento del parto o dell'ingresso del minore in famiglia. Possono accedere alla misura le cittadine italiane, quelle comunitarie o le cittadine extracomunitarie in possesso di specifici titoli di soggiorno, tra cui la carta di soggiorno (art. 9 del D.lgs. 286/98), la carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.lgs. 30/07), il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.lgs. 3/07), o il permesso unico di lavoro. Sono ammesse anche le cittadine titolari di protezione sussidiaria, le rifugiate politiche e le apolidi.
Importi e soglie ISEE per l'anno in corso
Per l'anno 2025, l'importo mensile dell'assegno è stato fissato a 407,40 euro. Poiché la prestazione viene erogata per cinque mensilità, il contributo complessivo ammonta a 2.037,00 euro. Il tetto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) necessario per accedere al beneficio è fissato a 20.382,90 euro.
È importante sottolineare che l'importo dell'assegno è soggetto a una rivalutazione annuale, basata sulla variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT, per garantire che il sostegno mantenga la sua efficacia rispetto al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati. In casi particolari, come nel parto gemellare o plurigemellare, l'assegno viene erogato in modo proporzionale al numero dei nati, aumentando considerevolmente il beneficio economico complessivo.

I requisiti specifici per l'accesso
Oltre alla residenza e al possesso di un ISEE entro i limiti stabiliti, la normativa impone criteri precisi riguardanti la carriera lavorativa della richiedente. Se la madre è una lavoratrice, deve poter vantare almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia.
Nel caso di madre disoccupata, è richiesto che la stessa abbia lavorato almeno tre mesi e che abbia perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Il lasso temporale tra la data della perdita di tale diritto e il momento del parto non deve superare il periodo delle prestazioni godute e, in ogni caso, non deve essere superiore a nove mesi.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda va presentata esclusivamente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. È fondamentale rispettare questo termine perentorio per evitare la perdita del diritto al contributo.
Per inoltrare la richiesta, è necessario compilare l'apposita modulistica fornita dallo Sportello Sociale del proprio Comune. La documentazione da allegare solitamente comprende:
- Documento di identità in corso di validità;
- Codice fiscale della richiedente;
- Attestazione ISEE in corso di validità (che includa il nuovo nato);
- Copia del titolo di soggiorno (per le cittadine straniere);
- Codice IBAN di un conto corrente o libretto postale intestato o cointestato alla mamma per l'accredito dell'assegno.
A seguito della riforma dell'ISEE, è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni. Una volta completata la pratica, il Comune effettua il controllo dei requisiti e, in caso di esito positivo, invia la domanda all'INPS per l'erogazione.
Tempistiche e gestione del procedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti da parte del Comune è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. Successivamente, l'INPS provvede all'erogazione in un'unica soluzione. È importante ricordare che, in caso di esito negativo, l'ente è tenuto a inviare una raccomandata scritta che giustifichi il diniego, fornendo alla richiedente la possibilità di presentare ricorso.
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Casi particolari e cumulabilità
Il beneficio non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, a meno che il soggetto non abbia diritto a percepire dal Comune solo la quota differenziale. Vi sono tuttavia situazioni specifiche previste dalla norma:
- Neonati riconosciuti dalla sola madre;
- Neonati che purtroppo muoiono entro il quinto mese di vita (in questo caso l'assegno viene comunque erogato per tutti i cinque mesi);
- Affidamento e adozioni internazionali: in tali casi, i minori non devono aver superato la maggiore età al momento dell'ingresso in famiglia.
È fondamentale rammentare che l'assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e non concorre alla formazione della base imponibile.
L'Assegno di maternità dello Stato per lavori atipici
Esiste una variante, definita "Assegno di maternità dello Stato" (ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), dedicata a madri con rapporti di lavoro atipici o discontinui. Questa misura è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, gestita direttamente dall'INPS. I requisiti contributivi rimangono sostanzialmente speculari a quelli previsti per l'assegno comunale, richiedendo la sussistenza di almeno 3 mesi di contribuzione nei periodi specificati. Anche in questo scenario, il controllo incrociato tra i requisiti di residenza, contribuzione e assenza di altri trattamenti economici è il cardine per la corretta gestione della pratica, con un termine per la definizione del provvedimento fissato in 55 giorni dal Regolamento interno dell'INPS.