Il sostegno alla natalità e alla famiglia rappresenta un pilastro fondamentale delle politiche sociali italiane, volto a incentivare la crescita demografica e a fornire un supporto concreto ai nuclei familiari. Storicamente, diverse misure sono state introdotte per questo scopo, tra cui l'assegno di natalità, comunemente noto come "Bonus Bebè". La sua applicabilità ai cittadini stranieri, in particolare ai rifugiati politici e ad altre categorie di extracomunitari, ha attraversato un percorso normativo e giurisprudenziale complesso, caratterizzato da periodi di esclusione, sentenze di disapplicazione e un progressivo allineamento con il diritto europeo.
Il Bonus Bebè Originario: Requisiti e Prime Esclusioni
L'assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”) è stato introdotto dalla legge n. 190/2015 (art. 1) e dal DPCM del 27 febbraio 2015. Questa prestazione era configurata come un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Tra i requisiti soggettivi richiesti per l'ottenimento del beneficio, come richiamati dall'INPS nella circolare n. 93 dell’8 maggio 2015, figuravano, tra loro alternativi:A) il possesso della cittadinanza italiana;B) lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 251 del 2007);C) il possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’art. 9 delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);D) il possesso di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno stato membro (di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 30 del 2007);E) il possesso di carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro (di cui all’art. 17 del D.lgs. 30/2007).
Inizialmente, la normativa nazionale tendeva a differenziare il trattamento tra cittadini comunitari ed extracomunitari. Il cittadino comunitario poteva beneficiare dell’assegno di natalità indipendentemente dalla durata del suo soggiorno in Italia. Al contrario, all’extracomunitario era richiesto, necessariamente, il possesso di uno status specifico, come quello di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, oppure di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o ancora di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

L'Impatto del Diritto Europeo e della Giurisprudenza
L'esclusione di alcune categorie di cittadini extracomunitari dalla fruizione del Bonus Bebè è stata oggetto di un acceso dibattito giuridico, poiché risulterebbe in contrasto con la normativa europea. In particolare, l’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE stabilisce il principio secondo cui i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro per fini diversi dall’attività lavorativa, ai quali è comunque consentito lavorare, beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale, come definiti dal Regolamento CE 883/2004.
La direttiva comunitaria appare precisa e incondizionata, destinata ad avere efficacia diretta nell'ordinamento interno senza necessità di norme di recepimento. Di conseguenza, la legge n. 190/2015, nella misura in cui subordinava la concessione del c.d. bonus bebè agli extracomunitari al possesso di specifici titoli di soggiorno, ponendo lo straniero lavoratore in una posizione di svantaggio rispetto al cittadino italiano, è stata ritenuta illegittima e discriminatoria.
La giurisprudenza di merito si è dimostrata concorde nell'affermare la natura discriminatoria di tali esclusioni. Sentenze come la n. 1003/2017 e la n. 2171/2019 della Corte d’Appello di Milano hanno stabilito che la norma sovranazionale, prevedendo parità di trattamento per i lavoratori stranieri, è chiara, incondizionata e dotata di efficacia diretta e autoesecutiva, imponendo la disapplicazione della legislazione nazionale in caso di contrasto. In tal senso, la Corte ha affermato che "la disposizione nazionale la quale ponga lo straniero lavoratore in una posizione di svantaggio rispetto al cittadino italiano riveste un’illegittima portata discriminatoria, la quale si estende agli atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni che ne fanno attuazione, quali INPS nel caso di specie”.
Analoghe conclusioni sono state raggiunte dal Tribunale di Milano (sezione lavoro, sentenza del 28 febbraio 2018) e dal Tribunale di Bergamo (sezione lavoro, sentenza del 2 marzo 2018). Queste pronunce hanno criticato la condotta dell’INPS nel negare l'assegno di natalità sulla base dell’assenza del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ritenendo tale condotta in contrasto con l’art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE, che garantisce parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi (o ai quali è consentito lavorare), senza distinzioni inerenti al titolo di soggiorno.

L'Evoluzione Normativa e l'Assegno Unico Universale
Il panorama degli aiuti alle famiglie è stato profondamente modificato dall'introduzione dell'Assegno Unico e Universale (AUU), disciplinato dal decreto legislativo n. 230/2021, entrato in vigore il 1° marzo 2022. Questa nuova prestazione è destinata alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico e, al ricorrere di determinate condizioni, fino alla maggiore età o ai 21 anni, con estensione senza limiti di età in caso di disabilità. L'AUU ha assorbito la quasi totalità delle precedenti misure di sostegno alla famiglia, tra cui l'assegno di natalità, il premio alla nascita o all'adozione e gli assegni al nucleo familiare.
Per quanto concerne i cittadini stranieri, l'AUU prevede requisiti di residenza e soggiorno specifici. È richiesto che il beneficiario sia residente in Italia per tutta la durata del beneficio e sia stato residente in Italia, prima della domanda, per almeno due anni, anche non continuativi. La residenza biennale non è richiesta per chi è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.
Tuttavia, l'accesso all'AUU per i cittadini extracomunitari è stato oggetto di interpretazioni e chiarimenti, in particolare riguardo ai titoli di soggiorno ammessi. Il messaggio INPS n. 1562 del 7 aprile 2022 ha riepilogato le diverse disposizioni relative all'assegno di natalità e fornito nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari. La Corte Costituzionale, con sentenza n. [dato mancante nel testo originale, ma il contesto suggerisce una sentenza che ha ampliato i beneficiari], ha avuto un ruolo cruciale. Alla luce delle nuove disposizioni, le domande presentate dagli extracomunitari in possesso di titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, precedentemente in fase di istruttoria, devono essere accolte.
I titolari di permesso per assistenza minori (art. 31 del D.Lgs. 286/1998) sono inclusi tra i beneficiari. Restano tuttavia esclusi dalla nuova prestazione tutti i titolari di permessi non compresi nell'elenco previsto, come ad esempio i titolari di permesso per richiesta asilo e altri permessi espressamente esclusi. Questi soggetti, pertanto, non godrebbero più di alcun sostegno alla famiglia, stante la soppressione degli assegni al nucleo familiare e delle detrazioni fiscali per figli a carico.
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Altre Misure di Sostegno e la loro Applicabilità agli Stranieri
Oltre all'AUU, altre prestazioni sono o sono state rilevanti per il sostegno alle famiglie, con specifici sviluppi riguardanti i cittadini stranieri:
Bonus "Mamma Domani" (o Assegno di Nascita): Disciplinato dall'art. 74 del d.lgs. 151/2001, questo assegno una tantum per la nascita o l'adozione di un figlio è stato assorbito dall'AUU. La legge originaria prevedeva che l'indennità fosse pagata solo alle titolari di permesso di lungo periodo. Tuttavia, a seguito di sentenze della Corte Costituzionale (es. n. [dato mancante]), anche le cittadine non comunitarie che sono familiari di cittadini italiani o comunitari (come indicato dalla circolare INPS n. 35 dd. [data mancante]) possono far valere il diritto alla prestazione. In base al principio costituzionale di tutela della maternità (art. 31 Cost.), si può ritenere che anche madri con titoli di soggiorno diversi possano far valere il diritto alla prestazione.
Indennità di Maternità per Lavoratrici Autonome: Disciplinata dall'art. 75 del d.lgs. 151/01, anch'essa non assorbita dall'AUU. Spetta alle lavoratrici che non percepiscono l'indennità di maternità ordinaria e hanno requisiti contributivi minimi. Sebbene il testo non specifichi esplicitamente i requisiti di soggiorno per le lavoratrici autonome straniere, per analogia e in virtù dei principi di parità di trattamento, si presume che debbano essere equiparate alle lavoratrici italiane, ove in possesso dei requisiti contributivi e di residenza.
Bonus Nido: Disciplinato dall’art. 1, comma 355, della L. 232/2016, questo bonus per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o per forme di supporto domiciliare per bambini sotto i tre anni affetti da patologie croniche, non è assorbito dall’AUU. L’INPS riteneva inizialmente che la prestazione andasse riconosciuta agli stranieri solo ai titolari di permesso di lungo periodo. Tuttavia, a seguito di decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, attualmente la prestazione viene pagata a tutti gli stranieri, indipendentemente dal titolo di soggiorno, come indicato nel sito dell’istituto.
Assegni al Nucleo Familiare (ANF): Questa prestazione è cessata il 28 febbraio 2022, essendo stata assorbita dall’AUU. Tuttavia, è ancora possibile richiedere gli arretrati entro 5 anni. A seguito di sentenze della Corte di Giustizia Europea (25 novembre 2020) e della Corte Costituzionale (sentenza 67/2022), il trattamento differenziato è stato dichiarato in contrasto con le direttive UE per i titolari di permesso di lungo periodo e di permesso unico lavoro. Pertanto, i titolari di questi permessi possono ora ottenere il pagamento degli assegni per i familiari residenti all’estero per i 5 anni antecedenti la domanda, producendo la documentazione richiesta.
Reddito di Inclusione (REI) e Reddito di Cittadinanza (RdC): Queste misure, ormai superate dall'Assegno di Inclusione e dal Supporto per la Formazione e il Lavoro, avevano requisiti di soggiorno e cittadinanza che ne limitavano l'accesso per alcune categorie di stranieri. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 25 gennaio 2022, ha ritenuto legittimo il requisito del permesso di lungo periodo per il Reddito di Cittadinanza. Tuttavia, la questione della compatibilità di tali requisiti con il diritto europeo è stata oggetto di rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea.

La Nuova Misura: Bonus Nuove Nascite dal 2025
La Legge di Bilancio 2025 introduce il "Bonus Nuove Nascite", un contributo una tantum da 1.000 euro per sostenere le famiglie con figli nati, adottati o in affido a partire dal 1° gennaio 2025. Questa misura non va confusa con il precedente Bonus Bebè, assorbito dall'AUU.
I requisiti per accedere al Bonus Nuove Nascite includono:
- Cittadinanza italiana, UE, o extra UE (con specifici titoli di soggiorno).
- Residenza in Italia al momento della presentazione della domanda.
- ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dall'indicatore le erogazioni relative all'Assegno Unico e Universale.
- Nascita o adozione del figlio dal 1° gennaio 2025.
In particolare, per i cittadini extracomunitari, la circolare INPS n. 76/2025 del 14 aprile 2025 ha fornito indicazioni significative. L'estensione della platea dei beneficiari include, oltre ai titolari di permesso unico lavoro già tutelati dalla direttiva 2011/98/UE, anche numerose altre categorie di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, come ad esempio i titolari di permesso per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. [dato mancante nel testo originale]. Viene inoltre chiarito che ai cittadini italiani sono equiparati gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale, citando l'art. 27 del D.Lgs. 251/2007 e l'art. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004. Questa interpretazione, che dà applicazione al diritto europeo, rappresenta una vittoria significativa nella lotta contro le discriminazioni e per l'affermazione dei diritti dei cittadini stranieri nelle politiche di welfare familiare, riconoscendo che il sostegno alla natalità deve essere garantito a tutte le famiglie che contribuiscono alla crescita demografica del Paese, indipendentemente dalla nazionalità.
La richiesta del bonus si effettua tramite il portale INPS, l'app INPS mobile, il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, entro 120 giorni dalla nascita o adozione. L'erogazione avviene in base all'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse stanziate. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito imponibile.
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Considerazioni Finali e Orientamento per i Cittadini Stranieri
L'evoluzione normativa riguardante le misure di sostegno alla natalità e alla famiglia in Italia, in particolare per i cittadini stranieri e i rifugiati politici, dimostra un percorso di crescente inclusione e adeguamento ai principi europei di non discriminazione. Le sentenze della Corte Costituzionale e la giurisprudenza di merito hanno giocato un ruolo cruciale nel garantire che i diritti fondamentali vengano rispettati, disapplicando norme nazionali in contrasto con direttive europee.
L'introduzione dell'Assegno Unico Universale e del nuovo Bonus Nuove Nascite segna un passo avanti verso un sistema più organico e, potenzialmente, più equo. Tuttavia, la complessità della normativa e la varietà dei titoli di soggiorno richiedono un'attenta valutazione caso per caso.
Per i cittadini stranieri che necessitano di informazioni precise sulla propria eleggibilità a queste prestazioni, è fondamentale rivolgersi agli sportelli INPS, agli Istituti di Patronato o ad associazioni specializzate. Questi enti possono fornire assistenza nella presentazione delle domande, nell'interpretazione dei requisiti specifici legati ai diversi tipi di permesso di soggiorno e nella gestione di eventuali contenziosi, assicurando che ogni cittadino, indipendentemente dalla sua provenienza, possa beneficiare dei sostegni previsti per la famiglia e la natalità.