La maternità rappresenta una fase cruciale nella vita di una lavoratrice e della sua famiglia. In Svizzera, il sistema di protezione si è evoluto significativamente nel corso dei decenni, trasformandosi da una questione privata a un pilastro fondamentale dello Stato sociale. L'indennità di maternità, integrata nel sistema dell'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e finanziata tramite le Indennità di perdita di guadagno (IPG), costituisce oggi un sostegno essenziale per garantire la stabilità economica durante il periodo post-parto.

Il diritto all'indennità di maternità: condizioni di accesso
Tutte le donne che svolgono un'attività lucrativa hanno diritto, in linea di principio, a un'indennità in caso di maternità. Per ricevere la prestazione, al momento del parto la madre deve soddisfare condizioni precise, basate sulla continuità assicurativa e lavorativa.
In primo luogo, è necessario essere state assicurate obbligatoriamente all'AVS nei nove mesi precedenti il parto. È importante sottolineare che i periodi assicurativi accumulati in uno Stato dell'UE o dell'AELS sono presi in considerazione senza alcuna limitazione. In secondo luogo, la madre deve aver esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque di questi nove mesi, a prescindere dal grado di occupazione. Questo requisito si applica a chi possiede un contratto di lavoro valido, a chi esercita un'attività lucrativa indipendente, o a chi collabora nell'azienda o nell'azienda agricola del marito percependo un salario in contanti.
Anche le donne disoccupate, che ricevono già un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione o che potrebbero riceverla poiché presentano un periodo di contribuzione sufficiente, hanno diritto all'indennità. Lo stesso vale per le donne che, per malattia, infortunio o invalidità, sono incapaci al lavoro e percepiscono un’indennità giornaliera da parte di un’assicurazione sociale o privata, a condizione che tale indennità sia stata calcolata sulla base di un salario guadagnato in precedenza.
Durata del congedo e possibili prolungamenti
Il diritto all’indennità di maternità inizia il giorno del parto e termina al più tardi dopo 14 settimane o 98 giorni. Questo periodo è protetto dal Codice delle obbligazioni (art. 329f CO), che garantisce un congedo di almeno 14 settimane.
Una novità rilevante, introdotta per rispondere a situazioni di particolare vulnerabilità, riguarda il prolungamento dell’indennità in caso di degenza ospedaliera del neonato. Dal 1° luglio 2021, se il bambino deve rimanere in ospedale per più di 14 giorni direttamente dopo il parto, la durata del diritto è prolungata per il numero di giorni di ospedale, fino a un massimo di 56 giorni supplementari. Il diritto a un tale prolungamento sussiste se, al termine del congedo di maternità, la madre riprende un’attività lucrativa. Questa misura corregge una lacuna del passato, evitando che le madri rimanessero prive di reddito durante le lunghe degenze ospedaliere dei neonati.

Calcolo e versamento dell'indennità
L'indennità di maternità è versata come indennità giornaliera e ammonta all'80 % del reddito medio dell'attività lucrativa percepito prima del parto, con un tetto massimo di 220 franchi al giorno. Questo importo massimo viene raggiunto da chi percepisce un reddito mensile di 8'250 franchi o, nel caso di lavoratrici indipendenti, un reddito annuo di 99'000 franchi.
Il versamento avviene solitamente tramite il datore di lavoro, se la madre era impiegata al momento del parto. Tuttavia, se la madre continua a percepire il salario durante il congedo, la Cassa di compensazione versa l'indennità direttamente al datore di lavoro. In presenza di controversie, insolvenza del datore o altre circostanze particolari - come la volontà della madre di non rivelare dettagli salariali legati a un'altra attività lucrativa - la madre può richiedere alla Cassa di compensazione di versarle l'indennità direttamente.
L'indennità conta come reddito ed è soggetta a deduzioni sociali (AVS, AI, IPG e, per i salariati, il contributo per l'assicurazione disoccupazione). Poiché ogni versamento è registrato nel Conto Individuale AVS, esso contribuisce positivamente al calcolo delle rendite future.
Protezione sociale durante il congedo
Durante il periodo di congedo, le lavoratrici restano obbligatoriamente assicurate contro gli infortuni, pur essendo esonerate dal versamento dei premi corrispondenti. Se il datore di lavoro versa un salario superiore all'indennità, egli è tenuto a versare i premi LAINF calcolati sulla differenza tra i due importi.
Anche la copertura della previdenza professionale (LPP) rimane garantita alle medesime condizioni del rapporto di lavoro. Sebbene il salario coordinato resti di norma invariato, la lavoratrice ha la facoltà di richiederne una riduzione, previo confronto con l'istituzione di previdenza competente per comprendere l'impatto sui contributi.
Il Diritto alla Maternità: informazioni utili
Ulteriori tutele legali e il congedo per decesso di un genitore
Oltre all'aspetto economico, la legge protegge la salute della madre e del neonato attraverso il divieto di svolgere lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e l'allattamento. Se il datore di lavoro non può offrire mansioni equivalenti, la lavoratrice ha diritto all'80% del salario. È inoltre sancito il divieto assoluto di riprendere il lavoro nelle otto settimane successive al parto.
Per quanto riguarda la protezione contro il licenziamento, il Codice delle obbligazioni la garantisce per tutta la durata della gravidanza e per le 16 settimane successive al parto. Recentemente, il 1° gennaio 2024, è entrata in vigore una modifica della LIPG che interviene in caso di tragedia familiare:
- In caso di morte della madre: Il padre superstite ha diritto a 14 settimane di congedo indennizzato dalla IPG, fruibili ininterrottamente dal giorno successivo al decesso della madre.
- In caso di morte del padre: La madre superstite riceve, oltre alle 14 settimane di maternità, due settimane supplementari di congedo, che possono essere fruite con maggiore flessibilità.
Questi cambiamenti includono anche la moglie della madre (congedo per l'altro genitore), estendendo la protezione sociale alle nuove configurazioni familiari e alle situazioni di emergenza.
Evoluzione storica della protezione sociale
La storia dell'indennità di maternità in Svizzera è stata un percorso lungo e complesso. Se nel 1945 il popolo svizzero approvò l'articolo costituzionale sulla tutela della famiglia, la concretizzazione legislativa dell'assicurazione maternità ha incontrato ostacoli significativi per decenni.
Dopo il fallimento del progetto del 1987 e il "no" popolare del 1999, è stato solo il 26 settembre 2004, con il 55,4% dei voti favorevoli alla modifica della LIPG, che si è arrivati all'introduzione ufficiale dell'indennità di maternità, operativa dal 1° luglio 2005. Questo ha rappresentato la chiusura di un cerchio iniziato nel 19° secolo, quando la maternità era considerata un rischio puramente privato.

Finanziamento e gestione del sistema
Il sistema è finanziato tramite i contributi alle Indennità di perdita di guadagno (IPG), prelevati insieme a quelli dell'AVS. Il tasso di contribuzione ammonta allo 0,5% del guadagno lordo, suddiviso pariteticamente tra datore di lavoro e salariato. Questo meccanismo di solidarietà obbligatoria coinvolge datori di lavoro, lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa, assicurando che la protezione della maternità sia un costo distribuito su tutta la collettività lavorativa, a beneficio della salute pubblica e del benessere del neonato.
tags: #avs #bellinzona #maternita