L'assegno di maternità di base, conosciuto anche come "assegno di maternità dei Comuni", rappresenta una fondamentale prestazione assistenziale volta a supportare le madri e le loro famiglie in momenti cruciali della vita. Questa misura economica, disciplinata da specifiche normative, è un aiuto concreto per le madri che non beneficiano di altri trattamenti economici per la maternità o che ne ricevono uno di importo inferiore. La sua istituzione e la sua erogazione rispondono all'esigenza di fornire un sostegno finanziario durante i primi mesi di vita del bambino o in caso di adozione o affidamento preadottivo, contribuendo a garantire un minimo di tutela economica ai nuclei familiari che ne hanno diritto.
Quadro Normativo e Riferimenti Fondamentali
L'assegno di maternità di base è stato istituito dall’articolo 66 della legge n. 448/98, con effetto dal 01.01.1999, e trova oggi la sua principale disciplina nell'articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, noto come Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Questa legislazione fornisce la cornice entro cui l'assegno viene concesso dai Comuni e successivamente pagato dall’INPS. Il D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452, inoltre, regolamenta ulteriori aspetti attuativi di questa prestazione. L'assegno non è cumulabile con quello concesso dall’INPS ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. 151/2001 (legge 23.12.1999 n. 488 art. 49 comma 8), il quale prevede un assegno di maternità a carico dello Stato per le madri con brevi periodi contributivi. In quest'ultimo caso, le madri che possono far valere periodi contributivi di almeno tre mesi hanno la possibilità, in alcuni casi ed in alternativa al contributo di maternità statale, di chiedere un assegno ai sensi dell'articolo 75 del D.lgs. 151/2001. È importante sottolineare questa distinzione, poiché le due misure hanno finalità e requisiti specifici e non possono essere godute contemporaneamente per lo stesso evento. La conoscenza approfondita di queste normative è cruciale per comprendere la natura e la portata del beneficio.
La Natura dell'Assegno e il Ruolo degli Enti
L'assegno di maternità dei Comuni si configura come una prestazione assistenziale che vede la collaborazione di due enti distinti ma interconnessi nel processo di erogazione. Da un lato, il Comune di residenza della madre svolge il ruolo di concedente, esaminando la domanda e verificando la sussistenza dei requisiti di legge. Dall'altro lato, l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) è l'ente preposto al pagamento effettivo dell'assegno. Questo significa che, pur essendo una prestazione comunale, la sua materializzazione economica è affidata all'INPS, garantendo così una standardizzazione nella fase di erogazione. L'importo dell'assegno, così come la soglia massima ISEE per accedervi, viene adeguato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, assicurando che il beneficio mantenga il suo potere d'acquisto nel tempo e si adegui al costo della vita. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica di anno in anno i valori rivalutati, come accaduto ad esempio il 9 febbraio per l'anno successivo, con la variazione dell'indice ISTAT.

Destinatari e Requisiti di Ammissibilità
L'assegno di maternità dei Comuni è rivolto a madri residenti in Italia che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità o che ne ricevono uno di importo inferiore rispetto a quello dell'assegno stesso. Per poter accedere a questa prestazione, è indispensabile soddisfare una serie di requisiti precisi:
1. Residenza: La richiedente deve essere residente in Italia al momento del parto, o al momento dell'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. Questo criterio geografico è fondamentale e deve essere comprovato.
2. Cittadinanza e Soggiorno: Possono richiedere l'assegno le cittadine italiane e quelle dell'Unione Europea. Per le cittadine straniere non comunitarie, è necessario il possesso di un permesso di soggiorno valido che rientri tra le categorie specificamente indicate dalla normativa. Queste categorie includono: * Cittadino rifugiato politico, i familiari e superstiti, come previsto dall'articolo 27 del D.lgs. n. 251/07, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28), e dagli articoli 2 e 4 del Regolamento (CE) n. 1030/2002. * Cittadino apolide, i familiari e superstiti, in base agli articoli 2 e 4 del Regolamento (CE) n. 1030/2002. * Cittadino titolare della protezione sussidiaria, secondo l'articolo 27 del D.lgs. n. 251/07, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (art. 29). * Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i familiari e superstiti, come indicato dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 859/2003. * Cittadino familiare del cittadino dell’Unione e del cittadino Italiano, ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 23 del D.lgs. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE (art. 24). * Cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione e soggiornanti di lungo periodo che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, in applicazione dell'articolo 13 della legge 97/2013, in attuazione della Direttiva 2003/109/CE, con chiarimenti forniti dalla Circolare Inps n. 5 del 15/01/2014 e dalla Direttiva 98/2011 e Dlgs. 40/2014. * Cittadino titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, come stabilito dall'articolo 65 della Legge n. 448/1998 modificato dall’articolo 13 della Legge n. 97/2013 e dall'articolo 11 della Direttiva 2003/109/CE, nonché dall'articolo 74 del D.lgs. 151/2001. * Cittadino lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari. * Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i familiari e superstiti, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014, in conformità all'articolo 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 1 lettera b) del D.lgs. 40/2014.
È cruciale per le madri extracomunitarie attivarsi tempestivamente per l'ottenimento del permesso di soggiorno, poiché le questure rilasciano la carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; un ritardo potrebbe precludere la possibilità di rispettare il termine perentorio di sei mesi per la presentazione della domanda.
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3. Situazione Economica (ISEE): Il nucleo familiare della richiedente deve avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che non superi una soglia specifica, stabilita e rivalutata annualmente. Ad esempio, per il 2025, la soglia ISEE massima per accedere al beneficio è pari a 20.382,90 euro, mentre per il 2026 l'importo della soglia di ISEE massimo per accedere è pari a 20.668,26 euro.
4. Condizione Lavorativa della Madre: I requisiti variano a seconda della situazione lavorativa della madre: * Madre lavoratrice: Deve aver avuto almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale o affidamento preadottivo, oppure ingresso in Italia in caso di adozione internazionale. L'assegno spetta per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri che, pur lavorando, non hanno diritto ad altre indennità di maternità (ad esempio perché hanno una copertura previdenziale inferiore all'importo massimo fissato annualmente per questo stesso beneficio). In tal caso, sarà erogato un assegno pari alla differenza tra l'assegno comunale e l'eventuale indennità già percepita. * Madre disoccupata: Deve aver lavorato almeno tre mesi e aver perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Il tempo che intercorre tra la data della perdita del diritto alle prestazioni e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare il periodo delle prestazioni godute e, in ogni caso, non deve essere superiore a nove mesi. * Madre che ha cessato di lavorare durante la gravidanza: Se, durante il periodo di gravidanza, ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve avere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 75 D.Lgs. 151/2001).
5. Casi Speciali: * Decesso della madre: In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, l'assegno può essere richiesto dal padre che ha riconosciuto il neonato o dal coniuge della donna. * Madre minore o interdetta: Nel caso speciale di madre minore o interdetta, il contributo può essere concesso, dietro presentazione della domanda, da parte del padre maggiorenne. Ciò è possibile a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.
Queste specificazioni garantiscono che il beneficio possa raggiungere le famiglie anche in circostanze complesse, estendendo la sua protezione laddove più necessario.

Importo dell'Assegno e Modalità di Pagamento
L'assegno di maternità dei Comuni è un contributo mensile concesso per cinque mensilità. L'importo è uguale in tutti i Comuni e, come accennato, viene adeguato all'inflazione di anno in anno, così come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo. Per l'anno 2025, l’importo mensile dell’assegno di maternità è stato fissato a 407,40 euro, erogato per cinque mensilità, per un totale complessivo di 2.037 euro. Per l'anno 2026, l'importo è pari a 413,10 euro. L'obiettivo primario di questa prestazione è fornire un sostegno economico durante i primi mesi di vita del bambino o in caso di adozione o affidamento preadottivo. Una volta che la domanda è stata presentata e l'istruttoria da parte del Comune è stata completata, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) provvede all'erogazione dell'assegno in un'unica soluzione.
Come e Quando Presentare la Domanda
La domanda per l'assegno di maternità deve essere presentata al Comune di residenza della richiedente. È fondamentale rispettare un termine perentorio per non perdere il diritto all'assegno: la domanda deve essere inoltrata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. La procedura specifica per la presentazione della domanda può variare leggermente da Comune a Comune, pertanto è sempre consigliabile consultare il sito web del Comune di riferimento o rivolgersi direttamente agli uffici competenti per ottenere informazioni specifiche e dettagliate sulla modulistica e sulle eventuali peculiarità locali. La domanda di Assegno di Maternità dei Comuni è prevista dall’articolo 74 del D.Lgs. 151/2001 (ex art. 66 Legge 448/1998) e deve essere presentata esclusivamente dalla madre per i figli propri, adottati o in affidamento preadottivo.

Documentazione Necessaria per la Richiesta
Per presentare la domanda di assegno di maternità, la richiedente deve allegare una serie di documenti essenziali. Posto che è consigliabile rivolgersi direttamente al proprio Comune di residenza per un elenco esaustivo e aggiornato, generalmente alla domanda vanno allegati:
- Attestazione ISEE: Un'attestazione ISEE in corso di validità è indispensabile per certificare la situazione economica del nucleo familiare e dimostrare il rispetto della soglia di reddito massima. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida, contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente, sono i documenti da cui si ricava l'ISEE.
- Documento di Identità: Un documento di identità valido della richiedente è sempre richiesto per l'identificazione.
- Permesso di Soggiorno: Per le cittadine non comunitarie, come già specificato, è necessario presentare il permesso di soggiorno valido rientrante nelle categorie previste dalla normativa.
- Autocertificazione: È richiesta un'autocertificazione in cui la richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità:
- I requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via).
- Di non avere diritto, per il periodo di maternità, all'indennità di maternità dell'INPS ovvero alla retribuzione.
- Diversamente, deve essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza, nel caso in cui l'indennità o la retribuzione siano inferiori all'importo dell'assegno comunale.
- Di non aver presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 151/2001, in quanto l'assegno non è cumulabile.
- Eventuale Documentazione Aggiuntiva: Potrebbero essere richiesti ulteriori documenti specifici, come certificati di nascita o documenti relativi all'adozione o all'affidamento, a seconda del caso e delle specifiche del Comune.
La completezza e correttezza della documentazione sono cruciali per un'istruttoria rapida ed efficiente della pratica.
Tempistiche di Istruttoria e Erogazione
Il procedimento per l'ottenimento dell'assegno di maternità coinvolge sia il Comune che l'INPS, con tempi di lavorazione specifici per ciascun ente. Il termine per la conclusione della parte di procedimento di competenza dei Comuni è generalmente fissato in 30 giorni, come stabilito dalla legge 241/1990 per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi. Una volta che il Comune ha completato l'istruttoria, verificando la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e seguenti del Regolamento comunale per l'erogazione dell'assegno di maternità) e trasmesso i dati all'INPS, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale provvede all'erogazione dell'assegno. I tempi di lavorazione da parte dell'INPS possono variare, ma generalmente l'erogazione avviene entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati dal Comune. È importante considerare che queste tempistiche sono indicative e possono subire variazioni in base al carico di lavoro degli enti coinvolti e alla complessità della singola pratica.
Compatibilità e Non Cumulabilità con Altri Trattamenti
Un aspetto fondamentale dell'assegno di maternità dei Comuni riguarda la sua compatibilità con altri trattamenti economici per la maternità. È importante comprendere che l'assegno di maternità non è cumulabile con altri trattamenti economici per la maternità concessi dall'INPS o dal datore di lavoro. Tuttavia, esiste un'eccezione significativa: qualora l'interessata sia beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità che risultino di importo inferiore a quello previsto dalla legge per l'assegno comunale, la madre potrà fare richiesta per la concessione della quota differenziale. In questo scenario, l'assegno integrerà la differenza fino a raggiungere l'importo totale spettante.
È utile distinguere tra l'assegno di maternità erogato dallo Stato e l'assegno di maternità erogato dal Comune. Entrambe sono misure economiche a sostegno delle madri e delle proprie famiglie, applicabili anche in caso di adozione o affidamento preadottivo. Nello specifico:
- L'assegno erogato dallo Stato, ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 151/2001, spetta alle madri che svolgono o hanno svolto lavori atipici o discontinui e il suo importo viene stabilito di anno in anno considerando le variazioni dell'indice ISTAT sui prezzi dei beni di consumo e sui salari medi di alcune categorie di lavoratori (le stime sono pubblicate sul sito ufficiale dell'INPS).
- L'assegno erogato dal Comune, invece, spetta alle madri non lavoratrici e alle madri lavoratrici (anche precarie) che non hanno diritto all'indennità di maternità o alla retribuzione per il periodo di maternità, oppure alle madri lavoratrici (anche precarie) la cui indennità di maternità o retribuzione di maternità è inferiore alla cifra prevista dall'assegno comunale.
In ogni caso, comunque, sia l'assegno erogato dallo Stato che quello erogato dai Comuni sono disposti dall'INPS. Per farne richiesta, è necessario inoltrare la domanda entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'affido/adozione servendosi della piattaforma ufficiale dell'Istituto o rivolgendosi a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale), un Patronato o un ente intermediario che si occupi di tale procedura. In circostanze particolari, come il decesso della madre, l'assegno di maternità erogato dallo Stato può essere richiesto dal padre, come già menzionato, ma questa non è una detrazione fiscale, come quelle che ad esempio si applicano a determinate spese.
Trattamento dei Dati Personali e Privacy
La gestione delle domande per l'assegno di maternità dei Comuni implica il trattamento di dati personali, e per questo motivo, è regolamentata da specifiche normative sulla protezione dei dati, in particolare ai sensi dell'articolo 13 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Questa normativa garantisce che i dati siano trattati con trasparenza, integrità e nel rispetto dei diritti degli interessati.
Titolare e Contitolari del Trattamento:Il titolare del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda la gestione associata dei servizi, è il Comune capofila. Ad esempio, nel caso dei Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis, che hanno sottoscritto un accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento UE n. 2016/679, il Comune di Tolmezzo assume la qualità di Ente capofila della Gestione associata dei servizi e di titolare del trattamento, mentre i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis sono contitolari del trattamento. Questa configurazione assicura che le responsabilità e i ruoli siano chiaramente definiti anche in contesti di gestione condivisa.
Soggetti Designati e Autorizzati:I dati personali raccolti saranno trattati dai soggetti designati e da quelli autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati alla richiesta. Questi soggetti sono tenuti a rispettare le direttive e le policy interne per la protezione dei dati, agendo sotto l'autorità del titolare del trattamento.
Finalità e Comunicazione dei Dati:I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse e/o conseguenti al procedimento in oggetto, ovvero per l'istruttoria della domanda e l'erogazione dell'assegno. I dati potranno essere comunicati, unicamente per queste finalità, a soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento. Esempi includono l'INPS per l'erogazione del contributo, i terzi legittimati nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (legge sul procedimento amministrativo), gli enti e autorità di controllo, e la Regione Friuli Venezia Giulia (o altre Regioni, a seconda della localizzazione). Inoltre, i dati possono essere comunicati a soggetti nominati responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, che forniscono servizi o supporto alla gestione amministrativa.
Conservazione dei Dati:I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Sarà possibile la loro conservazione anche dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti conseguenti. Ciascuna Amministrazione potrà conservare i dati per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse, allo scopo di adempiere ad obblighi normativi o di esercitare una legittima facoltà, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679.
Diritti dell'Interessato:In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 e dall’articolo 77 del Regolamento UE n. 2016/679. Questi diritti includono, tra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento e il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. L'esercizio di questi diritti è fondamentale per garantire il controllo individuale sui propri dati personali.
Considerazioni Finali sul Beneficio
L'assegno di maternità dei Comuni si configura come un presidio essenziale del welfare italiano, progettato per offrire un sostegno mirato a quelle famiglie che, per diverse ragioni legate alla condizione lavorativa o economica della madre, non rientrano nelle tradizionali coperture previdenziali di maternità. La sua continua rivalutazione annuale e la chiara definizione dei requisiti e delle modalità di accesso, ancorate a un robusto impiato normativo, ne fanno uno strumento di politica sociale di grande rilevanza. La collaborazione tra Comuni e INPS, sebbene talvolta percepita come complessa, è pensata per massimizzare l'efficienza e l'equità nell'erogazione, garantendo che il beneficio raggiunga effettivamente coloro che ne hanno più bisogno.